TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/07/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 12.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1584 del ruolo gen. dell'anno 2022
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso come da mandato in atti dagli avv.ti Alessandra Iadevaia e
Mariarosaria Tirino ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Laura Frangiosa giusta procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, a seguito dell'intimazione di pagamento n.
02820219007231830000, ricevuta in data 17.02.2022, ha proposto opposizione contro 5 avvisi di addebito (meglio indicati in atti) ad essa sottesi relativi a contributi IVS anni
2010/2013. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, l'omessa o irregolare notifica CP_ dei titoli impugnati e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall . Instauratosi il contraddittorio, entrambe le parti convenute hanno chiesto il rigetto del ricorso, deducendone variamente l'inammissibilità e l'infondatezza.
Ciò posto, va rilevato (in via assorbente) che la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito – indipendentemente dalla prova della notifica degli avvisi di addebito, che nel caso di specie, comunque, è stata parzialmente fornita dall'Ente CP_ creditore (cfr. fascic. ) – va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615
c.p.c.: nella specie, ciò che deduce parte ricorrente è la prescrizione dei crediti contributivi riportati negli opposti avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla data di presunta notifica dei titoli esecutivi (avvenuta in un arco temporale compreso tra il 2012 e il 2014) fino alla data di notifica dell'impugnato atto di intimazione
(17.02.2022).
Ed invero, il Concessionario del servizio di riscossione ha allegato l'esistenza di un precedente atto di messa in mora (cfr. fascic. A.d.E.R.); tuttavia, tale presunto atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 028 2015 9023748942 000) sarebbe stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 15.02.2016, ossia ben oltre un quinquennio prima della notifica dell'opposta intimazione di pagamento: infatti, pur considerando il periodo di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza disposto dagli articoli 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020, e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, in base ai quali il computo del nuovo termine di scadenza della prescrizione subirà l'allungamento di 311 giorni (129 giorni + 182 giorni), la prescrizione quinquennale è comunque maturata il 23.12.2021.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti per contributi IVS contestati CP_ dall'opponente nei confronti dell' e l'annullamento degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
L'assenza di doglianze afferenti al merito della pretesa contributiva giustifica comunque l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Annulla gli avvisi di addebito nn. 328 2012 00032537170, 328 2012 00050289060, 328
2013 00017027210, 328 2014 00012704520, 328 2014 000342583, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 28.07.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino