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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 4100/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1460 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza dei Caduti n. Parte_1
16, presso lo Studio Legale Avv. Fausto Barili, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E , elett.te domiciliato in Roma, Via Pompeo Trogo n. 21 presso lo CP_1
Studio Legale dell' Avv. Stefania Casanova, unitamente all'Avv. Massimo Boni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 472/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Viterbo n. 472/2022 che – a definizione del giudizio RG n. 1905/2019, promosso dalla stessa nei confronti di ed avente ad oggetto CP_1
l'accertamento e la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e in subordine pagamento di indennità ex art. 1150 c.c. o ex art. 936 c.c.
– aveva respinto la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia, in via istruttoria, ammettere le prove articolate dalla signora Parte_1 nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. e, nel merito, accogliere le conclusioni rassegnate dalla signora nel proprio atto ci Parte_1 citazione introduttivo del giudizio e quindi: - in via principale, accertare e dichiarare che la signora ha acquistato per usucapione a far Parte_1 data dall'11 febbraio 2016 il compendio immobiliare sito nel comune di Arlena pag. 2/7 di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla
220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio 11, p.lla 219 e
220, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Viterbo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. - In subordine: accertato
e dichiarato che la signora ha eseguito sull'immobile oggetto Parte_1 di giudizio le migliorie descritte in premessa ed ha interamente realizzato la rimessa agricola che insiste sul terreno di pertinenza dello stesso, voglia condannare il signor al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità CP_1 di cui agli articoli 1150 e 936 c.c., liquidandola in € 250.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato concludendo per “l'integrale rigetto della impugnazione. Con vittoria di spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che non ha ricevuto compensi”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di dinanzi al Tribunale di Viterbo, con la quale si CP_1 chiedeva venisse accertato e dichiarato che la stessa aveva acquistato per usucapione a far data dall'11 febbraio 2006 il compendio immobiliare sito nel comune di Arlena di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla 220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio
11, p.lla 219 e 220.
In subordine, la chiedeva venisse accertato e dichiarato che la stessa Parte_1 aveva eseguito sull'immobile de quo delle migliorie nonché realizzato una pag. 3/7 rimessa agricola sul terreno di pertinenza dello stesso, con conseguente condanna del signor al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di CP_1 cui agli articoli 1150 e 936 c.c., liquidandola in € 250.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
Il Tribunale di Viterbo respingeva le domande attoree ritenendo che la avendo acquistato i cespiti de quibus dal legittimo proprietario Parte_1 con rogito del Notaio dell'11.2.2006, aveva conservato CP_2 Per_1 appieno il diritto di proprietà acquisito in virtù di atto traslativo valido ed efficace inter partes (ma inefficace nei soli confronti della
[...]
a seguito del passaggio in giudicato della Controparte_3 sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'Istituto Bancario nei confronti dell'odierna appellante) fino a quando i cespiti in oggetto venivano acquistati all'asta dal sig. in CP_1 data 21.12.2018, nella procedura di pignoramento immobiliare esperita con successo dalla medesima Controparte_3
Assumeva pertanto il giudicante di prime cure che non erano sussistenti nella specie i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1159 c.c., non essendo l'attrice possessore, bensì proprietaria dei cespiti de quibus nell'intero periodo 11.02.2006/21.12.2018; neppure apparivano sussistenti i requisiti per l'applicazione degli artt. 1150 c.c. e 936 c.c. per il riconoscimento delle migliorie e addizioni apportate ai cespiti in oggetto, poiché anche le stesse erano state realizzate dall'attrice nella qualità di proprietaria degli stessi.
Avverso la predetta statuizione di rigetto del Tribunale di Viterbo proponeva gravame lamentando l'erroneità della stessa laddove il Parte_1
Giudice di primo grado aveva ritenuto non sussistenti nella specie i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1159 c.c, poiché “nel procedere alla lettura delle vicende contrattuali e giudiziarie che hanno interessato gli immobili oggetto di causa, abbia erroneamente interpretato ed applicato i principi su cui si basa l'acquisto a titolo originario per usucapione. Se è vero, infatti, che la società ha venduto alla signora gli CP_2 Parte_1 pag. 4/7 immobili oggetto di giudizio con atto redatto dal Notaio in data Per_1
11.2.2006, e che relativamente a tale atto di compravendita, è stato poi trascritto in data 21.4.2010 annotamento di inefficacia parziale in forza di atto del Tribunale di Viterbo, è tuttavia altrettanto vero e pacifico che la signora
ha posseduto in modo pacifico, continuativo e uti dominus gli Parte_1 immobili di cui trattasi fin dal febbraio 2006, in virtù di un titolo – l'atto di acquisto dalla dell'11.2.2006 – astrattamente idoneo a trasferirle la CP_2 proprietà”.
Ritiene dunque l'appellante che “l'accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla ha avuto quale unica Controparte_4 conseguenza quella di determinare l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita, solo ed esclusivamente nei confronti dell'istituto bancario, non intaccando però in alcun modo la validità ed efficacia dell'atto fra le parti ed erga omnes. In realtà, infatti, la supposta e non pregiudicata validità ed efficacia dell'atto erga omnes non è stata oggetto di alcun accertamento da parte del giudice”.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
A seguito del riesame degli atti di causa, appare nella specie corretto ed immune da censura l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Viterbo per aver ritenuto inapplicabile nella specie la norma prevista dall'art. 1159 c.c. in tema di usucapione decennale, che invero postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino": “L'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c. postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro.” (Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16152), mentre nel caso in esame l'odierna appellante è sempre stata ab origine e per l'intero periodo in cui ritiene sia pag. 5/7 maturato il tempus ad usucapionem, legittima proprietaria del compendio immobiliare sito nel comune di Arlena di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla 220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio 11, p.lla 219 e 220 per averlo acquistato con rogito del Notaio dell'11.2.2006 da e quindi in virtù di atto Per_1 CP_2 traslativo valido ed efficace inter partes ma inefficace nei soli confronti della a seguito del passaggio in Controparte_3 giudicato della sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'Istituto Bancario nei confronti dell'odierna appellante, fino a quando i cespiti in oggetto venivano acquistati all'asta dal sig. in data 21.12.2018, nella procedura di pignoramento CP_1 immobiliare esperita con successo dalla medesima
[...]
Controparte_3
Ugualmente meritevole di censura, a detta dell'appellante, sarebbe la statuizione di rigetto delle domande di indennizzo ex artt. artt. 1150 c.c. e 936
c.c. per il riconoscimento delle migliorie e addizioni apportate ai cespiti in oggetto, trattandosi nel primo caso di riconoscimento dovuto in quanto possessore in buona fede e nel secondo caso per lo specifico richiamo all'art. 1150 contenuto nella norma.
Neppure le suddette doglianze colgono nel segno, per i medesimi motivi innanzi illustrati, trattandosi nella specie di migliorie effettuate dell'odierna appellante sui cespiti de quibus allorquando la stessa era legittima proprietaria degli stessi, mentre la normativa invocata si riferisce nel primo caso (art. 1150
c.c.) al diritto del possessore di buona fede a vedere rimborsate le migliorie apportate ai beni di proprietà altrui, nel secondo caso (art. 936 c.c.) alle opere fatte da un terzo su terreno di proprietà altrui.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
pag. 6/7 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo n. 472/2022;
[...]
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato, delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Franca Mangano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE
R.G. 4100/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa FRANCA MANGANO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1460 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Piazza dei Caduti n. Parte_1
16, presso lo Studio Legale Avv. Fausto Barili, che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E , elett.te domiciliato in Roma, Via Pompeo Trogo n. 21 presso lo CP_1
Studio Legale dell' Avv. Stefania Casanova, unitamente all'Avv. Massimo Boni, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 472/2022
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Viterbo n. 472/2022 che – a definizione del giudizio RG n. 1905/2019, promosso dalla stessa nei confronti di ed avente ad oggetto CP_1
l'accertamento e la declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1159 c.c. e in subordine pagamento di indennità ex art. 1150 c.c. o ex art. 936 c.c.
– aveva respinto la domanda dell'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia, in via istruttoria, ammettere le prove articolate dalla signora Parte_1 nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. e, nel merito, accogliere le conclusioni rassegnate dalla signora nel proprio atto ci Parte_1 citazione introduttivo del giudizio e quindi: - in via principale, accertare e dichiarare che la signora ha acquistato per usucapione a far Parte_1 data dall'11 febbraio 2016 il compendio immobiliare sito nel comune di Arlena pag. 2/7 di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla
220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio 11, p.lla 219 e
220, ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del Territorio) di Viterbo, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. - In subordine: accertato
e dichiarato che la signora ha eseguito sull'immobile oggetto Parte_1 di giudizio le migliorie descritte in premessa ed ha interamente realizzato la rimessa agricola che insiste sul terreno di pertinenza dello stesso, voglia condannare il signor al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità CP_1 di cui agli articoli 1150 e 936 c.c., liquidandola in € 250.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva l'appellato concludendo per “l'integrale rigetto della impugnazione. Con vittoria di spese del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che non ha ricevuto compensi”.
All'udienza collegiale del 30 gennaio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di dinanzi al Tribunale di Viterbo, con la quale si CP_1 chiedeva venisse accertato e dichiarato che la stessa aveva acquistato per usucapione a far data dall'11 febbraio 2006 il compendio immobiliare sito nel comune di Arlena di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla 220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio
11, p.lla 219 e 220.
In subordine, la chiedeva venisse accertato e dichiarato che la stessa Parte_1 aveva eseguito sull'immobile de quo delle migliorie nonché realizzato una pag. 3/7 rimessa agricola sul terreno di pertinenza dello stesso, con conseguente condanna del signor al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità di CP_1 cui agli articoli 1150 e 936 c.c., liquidandola in € 250.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
Il Tribunale di Viterbo respingeva le domande attoree ritenendo che la avendo acquistato i cespiti de quibus dal legittimo proprietario Parte_1 con rogito del Notaio dell'11.2.2006, aveva conservato CP_2 Per_1 appieno il diritto di proprietà acquisito in virtù di atto traslativo valido ed efficace inter partes (ma inefficace nei soli confronti della
[...]
a seguito del passaggio in giudicato della Controparte_3 sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'Istituto Bancario nei confronti dell'odierna appellante) fino a quando i cespiti in oggetto venivano acquistati all'asta dal sig. in CP_1 data 21.12.2018, nella procedura di pignoramento immobiliare esperita con successo dalla medesima Controparte_3
Assumeva pertanto il giudicante di prime cure che non erano sussistenti nella specie i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1159 c.c., non essendo l'attrice possessore, bensì proprietaria dei cespiti de quibus nell'intero periodo 11.02.2006/21.12.2018; neppure apparivano sussistenti i requisiti per l'applicazione degli artt. 1150 c.c. e 936 c.c. per il riconoscimento delle migliorie e addizioni apportate ai cespiti in oggetto, poiché anche le stesse erano state realizzate dall'attrice nella qualità di proprietaria degli stessi.
Avverso la predetta statuizione di rigetto del Tribunale di Viterbo proponeva gravame lamentando l'erroneità della stessa laddove il Parte_1
Giudice di primo grado aveva ritenuto non sussistenti nella specie i presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 1159 c.c, poiché “nel procedere alla lettura delle vicende contrattuali e giudiziarie che hanno interessato gli immobili oggetto di causa, abbia erroneamente interpretato ed applicato i principi su cui si basa l'acquisto a titolo originario per usucapione. Se è vero, infatti, che la società ha venduto alla signora gli CP_2 Parte_1 pag. 4/7 immobili oggetto di giudizio con atto redatto dal Notaio in data Per_1
11.2.2006, e che relativamente a tale atto di compravendita, è stato poi trascritto in data 21.4.2010 annotamento di inefficacia parziale in forza di atto del Tribunale di Viterbo, è tuttavia altrettanto vero e pacifico che la signora
ha posseduto in modo pacifico, continuativo e uti dominus gli Parte_1 immobili di cui trattasi fin dal febbraio 2006, in virtù di un titolo – l'atto di acquisto dalla dell'11.2.2006 – astrattamente idoneo a trasferirle la CP_2 proprietà”.
Ritiene dunque l'appellante che “l'accoglimento della domanda revocatoria proposta dalla ha avuto quale unica Controparte_4 conseguenza quella di determinare l'inefficacia relativa dell'atto di compravendita, solo ed esclusivamente nei confronti dell'istituto bancario, non intaccando però in alcun modo la validità ed efficacia dell'atto fra le parti ed erga omnes. In realtà, infatti, la supposta e non pregiudicata validità ed efficacia dell'atto erga omnes non è stata oggetto di alcun accertamento da parte del giudice”.
La doglianza è infondata e non merita accoglimento.
A seguito del riesame degli atti di causa, appare nella specie corretto ed immune da censura l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale di Viterbo per aver ritenuto inapplicabile nella specie la norma prevista dall'art. 1159 c.c. in tema di usucapione decennale, che invero postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino": “L'usucapione decennale di cui all'art. 1159 c.c. postula l'identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino", corrispondenza che va accertata in base a una distinta valutazione del titolo di acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro.” (Cassazione civile sez. VI, 17/06/2019, n.16152), mentre nel caso in esame l'odierna appellante è sempre stata ab origine e per l'intero periodo in cui ritiene sia pag. 5/7 maturato il tempus ad usucapionem, legittima proprietaria del compendio immobiliare sito nel comune di Arlena di Castro, in Località Boscaiola, censito al catasto fabbricati al foglio 11 p.lla 220, con annessa area di pertinenza identificata al C.T., al foglio 11, p.lla 219 e 220 per averlo acquistato con rogito del Notaio dell'11.2.2006 da e quindi in virtù di atto Per_1 CP_2 traslativo valido ed efficace inter partes ma inefficace nei soli confronti della a seguito del passaggio in Controparte_3 giudicato della sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'Istituto Bancario nei confronti dell'odierna appellante, fino a quando i cespiti in oggetto venivano acquistati all'asta dal sig. in data 21.12.2018, nella procedura di pignoramento CP_1 immobiliare esperita con successo dalla medesima
[...]
Controparte_3
Ugualmente meritevole di censura, a detta dell'appellante, sarebbe la statuizione di rigetto delle domande di indennizzo ex artt. artt. 1150 c.c. e 936
c.c. per il riconoscimento delle migliorie e addizioni apportate ai cespiti in oggetto, trattandosi nel primo caso di riconoscimento dovuto in quanto possessore in buona fede e nel secondo caso per lo specifico richiamo all'art. 1150 contenuto nella norma.
Neppure le suddette doglianze colgono nel segno, per i medesimi motivi innanzi illustrati, trattandosi nella specie di migliorie effettuate dell'odierna appellante sui cespiti de quibus allorquando la stessa era legittima proprietaria degli stessi, mentre la normativa invocata si riferisce nel primo caso (art. 1150
c.c.) al diritto del possessore di buona fede a vedere rimborsate le migliorie apportate ai beni di proprietà altrui, nel secondo caso (art. 936 c.c.) alle opere fatte da un terzo su terreno di proprietà altrui.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
pag. 6/7 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del
D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa), esclusa la fase istruttoria, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo n. 472/2022;
[...]
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato, delle spese di lite liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Franca Mangano
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