Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di AN
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 1375/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore); dott.ssa Anna Maria Raschellà (Consigliere);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 1375/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, ad ordinanza- ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa ex artt. 7, comma 3 quater, del decreto legislativo n. 158/2012 ed art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, vertente tra
con sede a Scalea (CS), alla via Tommaso Parte_1
Campanella 13, p.iva in p.l.r.p.t. , nato a [...] P.IVA_1 Parte_2
l'11.1.1989, residente a [...], codice fiscale
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Chiappetta, del foro C.F._1
di Paola, con studio professionale in Scalea (CS), al viale Primo Maggio 32, con
1
Appellante
e
(codice fiscale , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di AN (con indirizzo di posta elettronica certificata:
telefax n. 0961770467, presso i cui uffici in Email_2
AN, via Gioacchino Da Fiore n. 34, legalmente domicilia);
Appellata
Conclusioni delle parti:
Per il procuratore dell'appellante (C.s.t. : “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di AN contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 739/2024 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza, sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa
Carmen Misasi, n. r.g. 2659/2023 pubblicata il 28.3.2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ovvero annullare l'ordinanza ingiunzione n. prot. 20201 del
05.07.2023, notificata in data 06.07.2023, emessa da CP_2 Controparte_3
Calabria, con ogni consequenziale provvedimento del caso e di legge;
2)
[...]
in via subordinata: accertare e dichiarare le pretese di cui alla medesima ordinanza ingiunzione erronee, infondate, non provate;
3) in via di estremo subordine: ridurre al minimo edittale le sanzioni di cui alla suindicata ordinanza ingiunzione;
con vittoria di
2 spese relative al doppio grado di giudizio, oltre c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avv.to antistatario”;
per l'Avvocatura dello Stato, in difesa dell'appellata ( Controparte_1
: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o
[...]
eccezione: 1) rigettare l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo grado impugnata;
2) con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con ricorso presentato il 4.8.2023, la , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'ordinanza ingiunzione n. prot. 20201 del 5.7.2023, notificatale il 6.7.2023, emessa dall' con la quale le era stato ingiunto il Controparte_3 pagamento dell'importo di euro 40.000,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa, prevista dall'art. 110, comma 9°, lett. f) quater del t.u.l.p.s., per la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012, sull'assunto dell'avvenuta messa disposizione dei clienti della società di quattro apparecchiature videoterminali (personal computers) che, attraverso la connessione telematica, consentivano agli avventori di giocare sulle piattaforme di gioco on line con vincite in danaro, non collegate alla rete statale di raccolta del gioco e, quindi, non conformi a quanto previsto dall'art. 110 del t.u.l.p.s.
La società ricorrente ha premesso che esercitava l'attività di “internet point”, debitamente autorizzata, nonché, nel medesimo esercizio, ma in area separata, l'attività di raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell'art. art 38, comma 2°, del d.l. n.
223/2006, per conto della concessionaria di Stato “Sunbet s.r.l.”. Ha descritto, poi, gli esiti del controllo effettuato presso i locali della società dal personale della Guardia di finanza di Scalea il 16.3.2023 e, quindi, ha eccepito: a) la nullità dell'ordinanza ingiunzione, per non avere l' prima della sua Controparte_3
emissione, convocato il legale rappresentante della società che ne aveva fatto esplicita
3 richiesta nelle memorie difensive del 14.4.2023; b) l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto gli apparecchi non erano stati messi a disposizione degli utenti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, ma erano destinati alla libera navigazione nel web, cosicché, in definitiva, il fatto contestato non integrava la violazione di cui al combinato disposto degli artt. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 e dell'articolo 1, comma 923, della legge. n. 208/2015.
Ha chiesto, pertanto, di dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta e, comunque, infondata la pretesa sanzionatoria con la stessa formulata e, in via di estremo subordine, di ridurre al minimo edittale la sanzione applicata.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l Controparte_3
tramite apposita comparsa, contestando la fondatezza dell'opposizione.
[...]
In particolare, dopo avere illustrato la disciplina applicata, evidenziando che essa sanziona la condotta di chi ponga nella disponibilità dei clienti elaboratori elettronici destinati alla connessione verso siti di gioco, ha sostenuto, in sintesi, che: I) nessuna violazione del procedimento si era verificata nella fattispecie, non essendo necessaria l'audizione personale del legale rappresentante della società ed avendo l'amministrazione preso in considerazione, comunque, le sue difese;
II) per come emergeva dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, nel caso di specie, erano stati integrati gli estremi dell'illecito amministrativo in questione, in quanto gli apparecchi erano messi a disposizione dei clienti anche per finalità di gioco, era irrilevante l'assenza di avventori intenti giocare al momento del controllo e, sotto altro profilo, l'interpretazione restrittiva delle disposizione di legge, per come invocata dalla società ricorrente, avrebbe eluso le finalità della disciplina. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata decisa dal Tribunale all'esito dell'udienza di discussione del 28.3.2024.
2. La sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 739/2024 del 28.3.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione proposta da nulla disponendo Parte_1
sulle spese di giudizio.
4 In sintesi, il Tribunale: a) ha rigettato il primo motivo di opposizione, affermando che la mancata preventiva audizione dell'interessato in sede amministrativa non comportava la nullità dell'ordinanza di ingiunzione;
b) ha rigettato anche il secondo motivo, in quanto:
I)
l'art. 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012, nel vietare la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, potessero consentire l'accesso a piattaforme di gioco, faceva riferimento a qualsiasi tipo di presidio informatico, ivi compresi i personal computer c.d. a navigazione libera, che tramite la rete telematica rendevano possibile il collegamento a server esterni e consentivano il gioco on line nell'esercizio pubblico;
II) gli accertatori intervenuti avevano verificato la possibilità di accedere, mediante i personal computers rinvenuti, a siti di gioco on line, senza necessità di previa identificazione od utilizzo di passwords, dando, altresì, rappresentazione fotografica dell'accesso effettuato;
III) l'opponente non aveva allegato né provato l'adozione di accorgimenti tali da inibire l'utilizzo dei p.c. per l'accesso al gioco ed alle scommesse.
Ha rilevato, infine, che la costituzione dell'amministrazione opposta per il tramite di un suo funzionario giustificava la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio (cfr. la sentenza del Tribunale).
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato all' a mezzo posta Controparte_3
elettronica certificata il 27.9.2024, ha proposto appello avverso la suddetta sentenza la
, censurando la sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui: I) aveva male applicato l'art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158/2012, posto che: a) l'appellante svolgeva, quale attività principale, la gestione di un “internet point”, consistente nella fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante la messa a disposizione dei clienti di n. 4 monitor con i quali era possibile, come consentito dalla legge, accedere liberamente alla rete internet;
b) la legge non prevedeva alcun obbligo di monitoraggio o archiviazione, da parte dell'esercente dell'internet point, delle operazioni effettuate dagli utenti e nemmeno, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza, alcun obbligo di identificazione o registrazione degli utenti stessi;
c) per come si desumeva dalla circolare di Controparte_3
5 del 6 marzo 2014, la messa disposizione di personal computers integrava la violazione in questione, soltanto nei casi in cui tali strumenti venivano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco;
d) nessun elemento concreto, nella fattispecie in esame, deponeva per tale destinazione degli apparecchi;
e) il
Tribunale di Cosenza aveva travisato i fatti, affermando che risultava documentato l'accesso ai siti di giochi e scommesse, senza valutare che tale accesso era stato effettuato dai finanzieri intervenuti;
f) la stessa Corte di Cassazione aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge n.
158/2012, sotto il profilo della determinatezza e della ragionevolezza della fattispecie, oltre che della colpevolezza (punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella messa a disposizione del mezzo stesso), ferma restando l'insussistenza dell'obbligo di vigilanza del gestore sulla navigazione telematica degli utenti. L'appellante ha concluso, quindi, chiedendo di dichiarare nulla o di annullare l'ordinanza ingiunzione o di accertare l'infondatezza della pretesa sanzionatoria e, in subordine, di ridurre l'entità della sanzione.
Con comparsa di risposta presentata il 15.1.2025, si è costituita nel giudizio di appello, nell'interesse della l'Avvocatura dello Stato, Controparte_3
sostenendo l'infondatezza dell'impugnazione ed evidenziando in sintesi che: a) era corretta l'interpretazione della disciplina di legge posta a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione ed avallata dal Tribunale e da altra giurisprudenza (tra cui Cass. n.
37176/2022); b) dal verbale dell'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza era emerso che la società appellante aveva messo a disposizione apparecchi che consentivano l'accesso a siti online di gioco e senza, peraltro, adoperare alcun accorgimento per impedire tale accesso. Ha concluso come sopra indicato.
L'udienza del 12.2.2025, fissata per la discussione, è stata sostituita, ai sensi degli artt.
127, comma 3°, e 127-ter c.p.c., con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
All'esito, la causa è stata decisa con il deposito del dispositivo e, quindi, dal deposito telematico della sentenza completa di motivazione nei trenta giorni successivi.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del giudizio di appello
6 Tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di impugnazione, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: I) la valutazione di legittimità o meno dell'ordinanza-ingiunzione opposta (n. prot. 20201 del 5.7.2023) dell ritenuta dal CP_3 Controparte_3
Tribunale con decisione censurata dall'appellante, e le connesse questioni relative: a) alla interpretazione della disposizione sanzionatoria di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 923, della legge n. 208/2015, 1, comma 646, della legge n. 190/2014 e 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012; b) alla illiceità o meno della condotta della società appellante, quale gestore dell'esercizio commerciale con insegna “SNAI
Sun Bet”, consistita nel mettere a disposizione della clientela quattro computers, connessi alla rete telematica internet ed idonei a consentire i collegamenti con i siti di scommesse online;
II) l'entità della sanzione amministrativa applicabile (avendo l'appellante chiesto, per quanto in via subordinata, la riduzione di quella applicata).
Non è oggetto di appello, invece, la verifica della regolarità del procedimento amministrativo concluso con l'ordinanza ingiunzione e, segnatamente, l'esame dell'eccezione di nullità per mancata audizione del legale rappresentante della società odierna appellante, dato che la pronuncia del Tribunale di rigetto dell'eccezione non è stata censurata con l'impugnazione.
2. Le valutazioni della Corte di Appello
L'appello, quanto al profilo concernente la contestazione della violazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e 7, comma 3 quater, del decreto legge n. 158/2012 è infondato, mentre deve essere accolto in relazione alla domanda di riduzione della sanzione amministrativa applicata.
Quanto al primo aspetto, deve confermarsi la sentenza del Tribunale di Cosenza, da intendersi richiamata, salve le precisazioni seguenti.
La questione decisiva concerne l'interpretazione del divieto di cui all'art. 7, comma 3- quater, del decreto legge n. 158/2012.
L'art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012 - la cui violazione è sanzionata dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 e, prima ancora, dall'art. 1, comma 646, della legge n. 190/2014 - prevede il divieto di installare presso pubblici esercizi le
7 apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio del gioco a distanza ovvero, anche, da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, l'ampia formulazione della disposizione in ordine al concetto di “apparecchiature che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco”, per il suo stesso contenuto letterale, appare incompatibile con la volontà del legislatore di limitarne la portata alle sole apparecchiature finalizzate specificamente ad accedere a siti telematici di gioco e di scommesse e conforme, al contrario, a quella di estenderne l'applicazione ad ogni strumento idoneo allo scopo indicato, benché utilizzabile anche ad altri fini, giacché altro è consentire una data attività altro è essere destinato precipuamente a tale attività.
Tale formulazione, pertanto, induce ad escludere un'interpretazione restrittiva della norma che, del resto, risulta incompatibile con la ragione della stessa, volta a limitare e porre sotto controllo, nell'interesse pubblico, l'attività di gioco ed a prevenire e reprimere fenomeni perniciosi per la salute, quali la ludopatia ed il gioco d'azzardo. La finalità di prevenzione di tali fenomeni, evidentemente, anticipa la soglia dell'illecito, comprendendovi, anche, comportamenti colposi e tali da causare mere situazioni di pericolo per i beni di rilievo pubblico che la disposizione intende tutelare (segnatamente, esclude che possa ritenersi corretta la “lettura” restrittiva della disposizione che l'appellante intende trarre dalla circolare n. 19453 del 2014 della stessa
[...]
. Controparte_3
Non è escluso l'illecito amministrativo né dal carattere in sé legittimo del gioco reso possibile dall'apparecchio, proprio perché la norma è finalizzata a disincentivare qualsiasi attività di gioco online, comprese quelle organizzate in forma lecita e da concessionari appositamente autorizzati;
né dall'assenza di attività di intermediazione con i gestori del gioco o delle scommesse, visto che la condotta sanzionata prescinde da ogni intermediazione ed è costituita, invece, dalla messa a disposizione di apparecchi collegati alla rete telematica che consentano l'accesso online al gioco.
E', peraltro, condivisibile l'opinione che tempera il rigore letterale della disposizione, evidenziando, al fine di evitare di sanzionare in maniera indiscriminata condotte socialmente inoffensive, che la messa a disposizione, in esercizi pubblici, di simili apparecchi è sanzionata, allorché avvenga in un contesto concreto di circostanze che,
8 effettivamente, comportino un significativo rischio di indurre o incentivare il gioco online. Il che consente di escludere i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto e della relativa sanzione (su cui, v. Cass., sez. II, n. 20483/2024, richiamata dall'appellante).
Premesso questo in punto di diritto, osserva la Corte di Appello, quanto al caso in esame, che alcuni elementi, nel complesso, univoci, inducono a ritenere che la condotta dei responsabili della società appellante integri l'illecito amministrativo sanzionato ai sensi delle norme citate: a) la denominazione stessa dell'attività commerciale, “Snai Sun Bet”, con cui si presenta alla clientela e che evoca il gioco e le scommesse;
b) la specifica attività, svolta dalla nei locali in questione, di raccolta Parte_1
scommesse per conto di una nota impresa dedita a tali attività, tale che, inevitabilmente, almeno una parte rilevante della clientela fosse costituita, secondo regole di logica ed esperienza, da giocatori, se non incalliti, certamente non occasionali. Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, che il locale fosse diviso in due aree, una dedicata alle scommesse e una a “internet point”, giacché la compresenza delle due attività all'interno dello stesso locale ed il fatto che esse facessero capo al medesimo soggetto rende abbastanza evidente la possibilità della clientela che accedeva al locale di fruire indifferentemente e nello stesso contesto dei due tipi di servizi resi;
c) il fatto, in verità pacifico e, comunque, documentato dal personale della Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione del 16.3.2023, che i personal computers erano privi di consegni che limitassero l'accesso ai giochi on line, consentendo la c.d. navigazione libera degli utenti.
Appare chiaro, dunque, che la messa a disposizione delle suddette apparecchiature, all'interno di locali destinati a esercitare le scommesse, ossia con una precisa e chiara connotazione funzionale alle attività collaterali del gioco e delle scommesse, ha costituito, se non propriamente una induzione, una obiettiva facilitazione all'attività di gioco, tale da integrare la fattispecie sanzionata ai sensi delle disposizioni citate.
Né può escludersi il profilo della colpa, giacché il responsabile della società appellante era ben consapevole di tali circostanze.
Al contrario, l'appello deve essere accolto, nella parte in cui si invoca l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.
In effetti, nella ordinanza ingiunzione opposta - sebbene si faccia corretto riferimento alla fattispecie di cui all'art. art. 7, comma 3-quater, del decreto legge n. 158/2012, la
9 cui violazione è sanzionata dall'art. 1, comma 923, della legge n. 208/2015 (che prevede la sanzione per il trasgressore di euro 20.000,00: “in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio”) - viene applicata la diversa sanzione di cui all'art. 110, comma 9°, lett. f) quater del t.u.l.p.s. (r.d. n. 733/1931) che riguarda diversa fattispecie (ossia la distribuzione, installazione o messa a disposizione di apparecchi destinati a qualunque forma di gioco e non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai commi 6° e 7° dell'art. 110 citato).
Ne consegue che la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è pari ad euro
20.000,00.
3. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio devono essere compensate per metà, in ragione dell'accoglimento del motivo di impugnazione concernente l'entità della sanzione amministrativa, e, per la restante metà, seguono la soccombenza dell'appellante sulla questione principale.
Esse vengono liquidate in base al valore della controversia (scaglione compreso tra euro
26.000,01 ed euro 52.000) ed alla concreta attività difensiva svolta, applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, aggiornato con d.m n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria/trattazione, perché la causa è stata decisa alla prima udienza, ridotti della metà in considerazione della non particolare complessità della controversia.
Esse possono liquidarsi, quindi, nell'intero, in complessivi euro 3.473,00 (euro 1029,00 per la fase di studio della controversia;
euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed euro 1.735,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AN, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
10 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 739/2024 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 28.3.2024, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- riduce ad euro 20.000,00 la sanzione amministrativa applicata alla Parte_1 con l'ordinanza ingiunzione prot. 20201 del 5.7.2023 dell'
[...] [...]
Controparte_3
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per metà le spese del giudizio di appello e condanna la Parte_1 al pagamento, in favore dell'
[...] Controparte_1
della residua metà, liquidata in complessivi euro 1.736,50, oltre accessori di legge;
Così deciso in AN il 13.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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