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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/08/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5890/2023 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013); nella causa civile di I° grado iscritta al n. 5890 del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a d.i. n. 1203/2021 (R.G. 4609/2021).
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) e residente in [...]di Stabia (NA) rappresentato e difeso, in virtù
di procura in atti, dall'avv. Giancarlo Mariniello (C.F. ) - C.F._2
PEC presso lo studio del quale elegge domici- Email_1
lio in Napoli in via Gaetano Filangieri n. 48;
-opponente-
E
(C.F. ) con sede in Milano in Via San Pro- Controparte_1 P.IVA_1
spero n. 4, in persona dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata da CP_2
con sede in Lecce alla via Lodi n. 38 (C.F./P. IVA ), in persona
[...] P.IVA_2
1 dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., in qualità di Parte_2
vicer munito dei necessari poteri e della rappresentanza processuale, giusta procura notarile in atti, elettivamente domiciliata in Lecce in Via Zanardelli n. 72, presso lo studio del suo procuratore difensore (giusta procura in atti) avv. Laura Frezza (C.F.
) - PEC C.F._3 Email_2
-opposta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito di un giudizio esecutivo mobiliare presso terzi, in danno dell'oppo-
nente (R.G. E. 2734/2023), il giudice dell'esecuzione ha dato atto che il titolo ese-
cutivo costituito, dal decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, emesso sulla scorta di un contratto di finanziamento stipulato con l'opponente quale consumatore
(nell'anno 2017), era carente di motivazione in riferimento al profilo dell'abusività
delle clausole contrattuali.
Il G.E., quindi, ha rinviato il procedimento ed avvisato parte debitrice della possi-
bilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, entro quaranta giorni dalla co-
municazione del verbale di udienza.
Parte opposta non si è opposta alla concessione di tale termine in favore del debi-
tore.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva la presente Parte_3
opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo, col quale gli veniva ingiunto di pagare in favore dell'opposta la somma di euro €. 14.558,81 oltre interessi e spese della procedura.
2 Il credito azionato fondava sull'inadempimento da parte dell'ingiunto del contratto di finanziamento stipulato con la COMPASS, credito poi ceduto all'opposta nell'ambito di una operazione di cessione ex L. 130/1999.
In particolare, l'opponente eccepiva: a) l'abusività delle clausole nel contratto di finanziamento da cui generava il credito in relazione agli interessi di mora ed a quella della decadenza dal beneficio del termine;
b) il mancato esperimento del ten-
tativo di mediazione obbligatoria previsto dal contratto nonché dal d.lgs. n. 28 del
2010 e ss. Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo in ragione della vessatorietà delle suddette clausole.
Si costituiva tempestivamente la parte opposta instando per il rigetto della domanda e per la conferma del decreto ingiuntivo stante la genericità ed infondatezza, nel merito, delle eccezioni di abusività delle clausole contenute nel contratto di finan-
ziamento.
In corso di causa veniva esperito, senza esito positivo, il tentativo di mediazione obbligatoria e, depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la decisione al 14.07.2025 ex art. 189 c.p.c. con i termini per le memorie conclusive.
Si rileva l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5,
comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda.
Sull'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in relazione all'art.
7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE.
Pur non sussistendo contrasto tra le parti sul punto, poiché parte opposta non ha contestato la qualifica di consumatore in capo all'opponente, non di meno va va-
gliata l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
3 La stessa si palesa ammissibile.
Ed invero, secondo l'art. 7 paragrafo 1 della direttiva citata, gli Stati membri deb-
bono “fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole
abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori”.
Alla luce di tale principio, la Corte di giustizia Europea, con quattro pronunce del
17.05.2022, ha in sostanza statuito che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio osta ad una normativa nazionale che precluda al Giudice dell'esecuzione l'accertamento dell'abusività delle clausole di un contratto stipulato tra un professionista e un con-
sumatore, solo perché non è stato opposto il decreto ingiuntivo emesso in relazione a quel rapporto contrattuale e dovrebbe essere, quindi, considerata implicitamente coperta dall'autorità di cosa giudicata la questione relativa alla validità delle clau-
sole del contratto. Ed invero, al fine dell'effettività della tutela del consumatore,
deve ritenersi che laddove il giudice del monitorio non abbia compiuto alcun accer-
tamento in punto di abusività delle clausole, il decreto ingiuntivo emesso non può
costituire giudicato sul punto.
A seguito di tali pronunce la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479
del 06.04.2023, ha posto taluni principi di diritto. Il giudice del procedimento mo-
nitorio deve effettuare il controllo d'ufficio circa l'abusività delle clausole contrat-
tuali ed eventualmente, a tal fine, esercitare i propri poteri istruttori, di cui all'art. 640 c.p.c., stimolando il creditore a fornire le informazioni necessarie e/o a produrre ulteriore documentazione. Conseguentemente “Informare il consumatore circa
l'esito del controllo ufficioso effettuato e, inoltre, l'avvertimento previsto nella so-
praindicata disposizione del codice di rito a tutela dell'ingiunto deve essere inte-
grata per rendere edotto lo stesso, non solo, come è noto, che decorsi quaranta
giorni dalla notifica non sarà più possibile opporre il decreto ingiuntivo ma, altresì,
4 circa il fatto che decorso il suddetto termine il debitore “decadrà dalla possibilità
di far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto”.
Laddove tale controllo sia mancato o non risulti nella motivazione del provvedi-
mento monitorio il Giudice dell'esecuzione, sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, dovrà solo effettuare il controllo circa l'eventuale abusività delle clausole contrattuali e, a tal fine, dovrà procedere, se necessario, ad una sommaria istruttoria nel contraddittorio tra le parti. Al termine di tale attività il Giudice dell'esecuzione comunicherà alle parti l'esito delle proprie valutazioni circa l'abusività o meno delle clausole contrattuali e avviserà il consu-
matore della possibilità, entro quaranta giorni, di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo al fine di far valere esclusivamente le questioni relative al carat-
tere vessatorio delle clausole.
Non sussistono dunque dubbi sull'ammissibilità dell'opposizione proposta in quanto l'istituto processuale nell'ambito del quale garantire la tutela del consuma-
tore, in relazione alle clausole contrattuali vessatorie, è stato dalla Corte individuato nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Nel merito l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Sul primo motivo di opposizione.
Con il primo motivo di opposizione invocava la presunzione di Parte_3
vessatorietà della clausola riguardante gli interessi di mora ai sensi dell'art. 33,
comma 2, lettera f) del codice del consumo.
Il tasso di mora, previsto dall'art. 11 del contratto, è stabilito nella misura dell'1%.
5 Parte opponente eccepiva:
a) che aveva sottoscritto il contratto di finanziamento, in regime di Parte_1
libero mercato, accettando espressamente per iscritto anche ai sensi degli art. 1341
e 1342 c.c. le clausole ivi contenute, tramite di un intermediario finanziario (come si può evincere da pag. 1 del contratto di finanziamento), il quale aveva certamente edotto il debitore sulla natura del finanziamento e delle clausole in esso contenute che pertanto potevano ritenersi frutto di una trattativa, facendo di fatto venir meno una loro possibile vessatorietà;
b) la genericità del motivo in ragione della circostanza che l'opponente non aveva in alcun modo argomentato sulla “manifesta eccessività” del tasso moratorio con-
venuto in contratto. In ogni caso osservava che, ai sensi dell'art. 1224 c.c. (e del D.
Lgs 231/2002), gli interessi di mora costituivano una obbligazione pecuniaria con carattere risarcitorio il cui tasso poteva essere stabilito dalla legge o convenuto dalle parti e rappresentavano un risarcimento forfettario dovuto in ragione del ritardato pagamento.
Secondo la prospettazione difensiva dell'opposto “concorre la tutela prevista ex
art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per cui deve
presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto
quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adem-
pimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o
altro titolo equivalente solo laddove l'importo di detta clausola è manifestamente
eccessivo”. (Cass. Sezioni Unite con sentenza n. 19597/2020).
6 Manifesta eccessività che nel caso, secondo la difesa dell'opposta, non ricorreva anche perché non sarebbe stata puntualmente provata dal sebbene l'onere Pt_3
probatorio cedesse a suo carico ex art. 2697 c.c..
Deve osservarsi, in linea generale, riguardo a quanto dedotto dall'opponente in punto di onere probatorio, che lo stesso cede a carico del professionista e non del consumatore, in quanto cede al carico del primo l'onere di superare la presunzione di vessatorietà della clausola (cfr. Cass. 14410/2024). La tutela del consumatore prevista dall'art. 33, comma 2, lettera F) d.gs 206/2005, infatti, nel prevedere la presunzione, fino a prova contraria, delle clausole che hanno per oggetto le ipotesi previste dalle lettera f) (applicabile al caso di specie), impone proprio carico del professionista la prova contraria.
Tuttavia, nel caso in esame, non è contestato tra le parti che il contratto sia stato frutto di trattativa tra le stesse. Orbene, costantemente la giurisprudenza di legitti-
mità ha ritenuto che: “in presenza di un accordo frutto ( in tutto o in parte) di trat-
tativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali
rimane preclusa (in tutto o in parte) quand'anche l'assetto di interessi realizzato
dalle parti risulti significativamente squilibrato ai danni del consumatore, la pre-
clusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o
del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della
loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali possibili fonti di abuso nella
vicenda di formazione del contratto. (Cass. 25914/2019; Cass. 14288/2019; in ul-
timo n. 14410/2024).
La sussistenza del presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs
206/2005 costituisce un “prius” logico rispetto alla verifica della sussistenza del
7 significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto (Cass.
14288/2015; Cass. 6802/2010 ed ancora Cass. 14410/2024).
Non essendo contestato tra le parti che la clausola, peraltro oggetto di specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c., sia stata effettivamente oggetto di contrat-
tazione tra le parti, non vi è spazio per il Tribunale di accertare l'eventuale abusi-
vità. Eventuale abusività che, ad ogni modo, non si ravvisa avuto riguardo alle di-
fese svolte dall'opposta al fine di escludere la manifesta sproporzione del tasso mo-
ratorio convenuto in contratto.
L'opposta ha, infatti, dedotto la non manifesta eccessività della clausola in riferi-
mento al tasso di mora previsto per l'anno 2017 (semestre gennaio – giugno 2017
ai sensi del D. Lgs 231/2002) pari all' 8%. Consegue che gli interessi moratori nel caso di ritardo nel pagamento, convenuti nella misura dell'1%, non risultano mani-
festamente eccessivi, posto che la predetta percentuale si applica sul capitale da restituire. Tale prova è di per sé sufficiente al fine di escludere la presunzione di vessatorietà della clausola sugli interessi moratori, in ragione della circostanza che secondo l'art. 1224, ultimo comma c.c., la misura degli interessi moratori stabiliti dalle parti tiene conto anche agli ulteriori danni vantabili dal creditore. D'altra parte,
è da escludersi la manifesta eccessività degli interessi di mora anche se contrapposti al tasso di interesse legale in vigore all'epoca della data di sottoscrizione del con-
tratto pari allo 0.1% da cui il tasso di mora si discosta per una percentuale di appena
0,99%.
Sul secondo motivo di opposizione.
Del pari infondata si palesa la domanda in relazione al secondo motivo di opposi-
zione sull'asserita abusività della clausola di cui al punto sub. 12 del contratto di
8 finanziamento rubricata “Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto”.
A parte il rilievo sopra esposto, circa la trattativa intercorsa anche sul punto, la do-
glianza è piuttosto generica in quanto l'opponente non spiega in alcun modo e per quali profili si configurerebbe la presunta abusività della stessa.
La clausola sulla decadenza del beneficio del termine, di per sé, non ha natura ves-
satoria posto che ai sensi dell'art. 1186 c.c. il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente. Si osserva che il prevalente orien-
tamento giurisprudenziale sancisce che: “Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibi-
lità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia sta-
bilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una pre-
ventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo
essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il
ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la
sentenza o il decreto che tale domanda accolgano devono ritenersi contenere un
implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata
norma. Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della deca-
denza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dis-
sesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale
renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolar-
mente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri
di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà
economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggio-
rativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento
al momento della decisione.” (Cassazione n. 24330/2011).
9 Nel caso in esame, il contratto di finanziamento ha previsto la decadenza a seguito del mancato pagamento di una o due rate e la stessa risulta anche essere stata co-
municata al debitore con raccomandata a.r. del 31.03.2018 (doc. 4 produzione op-
posto).
Per i suesposti motivi l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del de-
creto ingiuntivo opposto e della sua esecutorietà già concessa.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in di-
spositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_3
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1203/2021 (R.G. 4609/2021) emesso da
Questo Tribunale il 07.09.2021 e depositato il 08.09.2021, nonché della sua esecu-
torietà, già concessa;
3) condanna al pagamento in favore di in per- Parte_3 Controparte_1
sona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in com-
plessive €. 2.640,00 di cui €. 100,00 per spese ed €.2.540,00 per competenze, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Così deciso in Torre Annunziata il 04.08.2024
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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