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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 13/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RGC 995/2024 trattenuta in decisione in data 25.2.2025 avente ad oggetto: Separazione dei coniugi
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonietta Villella – giusta procura in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Mario Sero - giusta procura in atti;
Resistente
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.7.2024 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 25.9.2020 e che dall'unione nasceva il CP_1
Pag. 1 a 4 piccolo (cl. 2023) – chiedeva, per i motivi meglio indicati in ricorso, Per_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici (affidamento condiviso della prole con collocazione presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale;
regolamentazione del diritto di visita come da piano genitoriale in atti;
mantenimento per il figlio nella misura complessiva di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili;
riconoscimento alla ricorrente del 100% dell'AUF).
Fissata ex art. 473-bis. 14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM - si costituiva il il quale aderiva alla CP_1 domanda principale, non contestava l'affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, proponendo però un diverso calendario di visita e dichiarandosi disponibile al mantenimento per il figlio nella misura complessiva di €
250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento del 50% dell'AUF ; chiedendo infine il rigetto della domanda di mantenimento a favore della ricorrente.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse depositavano un accordo di separazione con il quale dichiaravano altresì di non volersi riconciliare, pertanto la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al Collegio.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione
è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero fra i coniugi l'insorgenza di insanabili contrasti, di una situazione di conflittualità ormai risalente e la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale, con ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2. Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso.
3. Il figlio minore continuerà ad avere dimora prevalente insieme alla madre.
4. Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore due pomeriggi a settimana, indicativamente nei giorni di martedì e giovedì, e a fine settimana alterni da sabato mattina a domenica sera. Potrà stare con il bambino, con comunicazione di almeno un 15 giorni prima, per 20 giorni in maniera frazionata nel periodo estivo da metà giugno a metà settembre tenendo conto e nel rispetto delle esigenze del bambino;
nonché una settimana durante le vacanze Natalizie alternativamente dal 23 al 30
Dicembre di ogni anno oppure dal 31 Dicem. al 6 Gennaio di ogni anno. Entrambi i
Pag. 2 a 4 genitori avranno la facoltà di stare con il figlio minore in occasione delle giornate festive di Pasqua, Pasquetta, 1 Maggio, 25 Aprile, 2 Giugno, Ferragosto o 1 Novembre, le altre festività ad anni alterni.
Sarebbe opportuno che in caso di impossibilità di vedere il bambino nel fine settimana il padre avvisasse la madre almeno 4 giorni prima.
5. I genitori si accordano di fare tre video chiamate settimanali in modo che il padre possa tenere un contatto con il figlio, salvo urgenze che comportino l'opportunità di sentirsi nell'interesse del bambino.
6. Il contributo al mantenimento del figlio è fissato in € 350,00 (trecentocinquanta) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che il Sig dovrà CP_1 corrispondere, entro i primi dieci giorni di ogni mese, alla Sig.r sul conto Pt_1 corrente bancario/postale/postepay a lei intestato.
7. Le spese mediche, sanitarie, scolastiche, nonché tutte le altre spese straordinarie, che dovessero rendersi necessarie per il figlio, verranno divise tra i genitori in parti uguali, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie a carico dei genitori, del 15.6.23, tra il Tribunale di Vibo Valentia, la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Vibo Valentia. Le parti si accordano espressamente che le spese di asilo per il Bambino sono considerate spese straordinarie e pertanto divise in parti uguali tra i genitori.
8. L'autovettura Mercedes resterà in uso della moglie, con relativo passaggio di CP_ proprietà a suo favore, mentre l'autovettur e il motociclo Kawasaki resteranno di proprietà e in uso del marito.
9. L'assegno unico da parte del verrà erogato direttamente alla Sig.r CP_3 Pt_1 nella misura del 100%.
10. Dopo il deposito del ricorso di separazione, le intestazioni di tutte le utenze saranno trasferite alla moglie, che resterà responsabile di tutti i pagamenti.
Il presente accordo si impegnano a dare efficacia al presente sin dal momento del deposito della presente istanza”.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Pag. 3 a 4 Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi Parte_1
e – smg - alle condizioni concordate e riportate in parte
[...] CP_1 motiva;
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Francavilla (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. Anno 2020, Parte II, Serie A, Atto n. 1);
C. Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 28.2.2025
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
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