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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
avv. OT Domenico Siclari Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1049 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
avv. Antonio Pileggi); Parte_1
reclamante
e reclamata incidentale
e
(avv. Giulia Russo); Controparte_1
reclamato
e reclamante incidentale
FATTO E DIRITTO
1. Le prolisse e spesso ripetitive argomentazioni e deduzioni delle parti che hanno scansionato le diverse fasi del presente giudizio, consigliano, per ragioni di chiarezza espositiva, di premettere una ricostruzione dei fatti di causa circoscritta a quelli pacifici, documentati e mai contestati. L'appellato, dipendente della convenuta ed inquadrato come operaio di 6°
livello addetto al carico e scarico dei bagagli presso lo scalo aeroportuale di
Lamezia Terme, In data 28\1\2019, ha presentato all'INAIL una denuncia di infortunio lavorativo avvenuto il 25\1\2019, con una prognosi di inabilità
temporanea assoluta dal 28\1\2019 al 11\2\2019. Infortunio così descritto in denuncia: “mentre lavorava accidentalmente urtava contro la radiogena
procurandosi trauma all'emitorace di dx”.
Una successiva certificazione del 11\2\2019 attestava “inabilità con prognosi
giustificata dal 11\02\2019 al 27\02\2019”, per l'infortunio del 25\1\2019 ed un'ulteriore certificazione del 27\2\2019, a firma di uno specialista in ortopedia, attesta il protrarsi della inabilità dal 27\2\2019 al 13\3\2019,
sempre con riferimento al medesimo infortunio. Essendo, in quest'ultima,
ribadite le circostanze dell'infortunio per come evidentemente riferite dallo stesso assicurato: “operaio aeroporto di Lamezia Terme si infortunava sbattendo al
macchinario (radiogena) per il controllo rx dei bagagli”.
Il ricorrente produceva in atti anche una certificazione del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Tropea (VV) del 28\1\2019, contenente la seguente anamnesi
“lamenta dolore a emitorace di dx da trauma sul lavoro avvenuto il 25\01\2019” e diagnosi di “trauma contusivo emitorace di dx”. Nonché, una seconda certificazione del medesimo P.S. datata 1\2\2019, che attestava, a seguito di
RX, “contusione emitorace di DX con fratture costali V e VII”. In entrambe le occasioni il paziente era immediatamente dimesso.
La domanda amministrativa era rigettata dall'INAIL con comunicazione del
1\3\2019, contestualmente inviata al datore di lavoro.
Il lavoratore provvedeva a comunicare telefonicamente l'infortunio al datore di lavoro solo nella giornata del 28\1\2025, per come riferito dalla stessa
SACAL Ground Handling (di seguito SGH) con la propria memoria della fase sommaria. E' importante rilevare che il 25 gennaio, data del denunciato infortunio, era un venerdì ed il successivo 28 gennaio, quindi, un lunedì.
Rientrato al lavoro in data 14\3\2019, al sig. OT è stata notificata una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dal servizio.
Gli si contestava proprio la denuncia del preteso infortunio del 25\1\2025, “a
causa del quale si è assentato dal servizio fino al 13\3\2019”, sul presupposto che il predetto infortunio non si fosse mai verificato, non avendo il lavoratore segnalato nulla in azienda nella giornata del 25 ed essendosi allontanato dal posto di lavoro alle ore 22:00, alla fine del turno, senza avvisare, come avrebbe dovuto fare, il responsabile del turno dell'infortunio.
In data 16\3\2019, il suo difensore inviava una lettera di giustificazioni dal seguente tenore:
caduto sbattendo il «costato» sul nastro trasportatore innanzi all'ufficio di sicurezza
(impegnato a sbloccare un bagaglio sui nastri) ma stante la sua mole fisica (obeso) ha
attutito il colpo senza accusare un eccessivo dolore tant'è che ha (come un buon padre
di famiglia e senza arrecare disservizio) proseguito regolarmente il lavoro sino a fine
turno. Successivamente, lunedì 28.01.2019 il sig. OT, dolorante per tutto il fine
settimana, prende cognizione che il trauma verificato non è di poco conto e per questo
motivo (solo nella data di lunedì 28.01.2019) si reca presso il pronto soccorso
dell'Ospedale Civile di Tropea dove gli riscontrano il trauma toracico”.>>
In data 21\3\2019, il lavoratore si è recato in azienda accompagnato ed assistito dal proprio difensore e da due sindacalisti per rendere le proprie giustificazioni, ma nel contestuale verbale di audizione, redatto da due impiegati dell'ufficio risorse umane di SGH incaricati dell'incombenza e firmato solo da costoro, si dava atto che il ricorrente
conferire con i suddetti impiegati, in quanto figure non apicali della società>> (all.8
memoria . Si dava altresì atto che il lavoratore ed i suoi Pt_1
accompagnatori, prima di allontanarsi, avevano comunicato che si sarebbero recati registrazioni delle telecamere di sorveglianza>>, con l'intenzione di fare ritorno per le successive ore 11:30.
Seguiva un secondo verbale di audizione, redatto nella stessa giornata alle ore
12:20 e questa volta firmato anche dal lavoratore e dai suoi tre accompagnatori,
nel quale si dà solo atto della richiesta di essere riammesso in servizio e della preliminare dichiarazione secondo la quale
indicata la data del 25 gennaio come data del paventato sinistro, quando in
verità l'incidente è avvenuto in data 24 gennaio durante l'orario lavorativo>>.
SGH, preso atto delle giustificazioni rese in data 16\3\2019 e delle successive precisazioni in data 21\3\2019, intimava al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
2. ha reagito al licenziamento con ricorso del 16\5\2019, Controparte_1
lamentando, in primo luogo, che parte datoriale, pur essendo a conoscenza dell'infortunio fin dal 24 gennaio, ometteva qualsiasi accertamento al riguardo, per poi contestargli la pretesa inesistenza dello stesso solo il
14\3\2019 ovvero per 49 giorni dopo.
Quanto alla dinamica del predetto infortunio, deduceva che nella detta giornata lavorativa del 24 gennaio “ha sbattuto il costato sul nastro trasportatore
innanzi all'ufficio di sicurezza (mentre era impegnato a sbloccare un bagaglio sui
nastri)”. Nell'immediatezza, atteso che il dolore cagionatagli dall'urto appariva tollerabile, anche grazie all'assunzione di analgesici, tornava al lavoro nella successiva giornata del 25 gennaio (venerdì), prestando servizio per l'intero turno senza accusare particolari problemi. Il dolore al costato, però,
si acuiva durante il fine settimana, tanto da indurlo, il successivo lunedì 28
gennaio, a recarsi presso il citato Pronto Soccorso di Tropea.
A riprova della veridicità del proprio narrato, depositava una relazione di CTP
medico legale, nella quale gli era diagnosticata un'“infrazione costale” e chiarito che la sintomatologia derivante da un sinistro del genere di quello occorsogli può diventare molto dolorosa se non si osserva un assoluto riposo. Quanto all'iniziale, erronea, indicazione della data dell'infortunio, come verificatosi nella giornata del 25 gennaio, il ricorrente ne addebitava la responsabilità proprio sanitari del Pronto soccorso che, in ragione del
“fermento” proprio di ogni pronto soccorso avrebbero erroneamente indicato quella data in luogo della data esatta del 24. Come avrebbe provato l'ulteriore errore contenuto nella successiva refertazione del medesimo P.S. del
1\2\2019, nella quale era indicata, come data dell'infortunio, quella ancora diversa del 28 gennaio.
Errore iniziale che si sarebbe, pertanto, riverberato anche nelle successive e già
ricordate denunce presentate all'Istituto assicuratore.
Tanto premesso e ribadito l'effettivo verificarsi dell'infortunio lavorativo, il ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione disciplinare contestatagli,
lamentando, altresì, la proporzione della sanzione espulsiva, la violazione dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori per omessa affissione del codice disciplinare e l'omessa sua audizione a discolpa nonostante ne avesse fatto espressa richiesta. In subordine, l'omessa corresponsione della dovuta indennità di mancato preavviso e l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio irrogatagli.
Concludeva, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria dovutagli nel massimo di legge.
3. Resisteva con memoria SGH, deducendo di avere appreso dall'INAIL, in data 1\3\2019, del rigetto della domanda di riconoscimento dell'infortunio presentata dal ricorrente ed evidenziando, oltre a diverse incongruenze nella certificazione medica da questi allegata, l'esistenza due sue precedenti denunce di infortuni datate 15\9\2016 e 14\7\2017, anche queste definite negativamente dall'Istituto assicuratore senza che il lavoratore avesse mai impugnato i relativi provvedimenti di rigetto. Precedenti da cui traeva la deduzione che
infortuni sul lavoro>>.
Rilevava, in particolare, che il giorno del preteso infortunio il ricorrente non aveva segnalato alcunché ai propri coordinatori e superiori, facendo tranquillamente ritorno a casa alla fine del turno.
Assumendo, in particolare, che la principale conferma della falsità della denuncia di infortunio presentata dall'OT si desumerebbe proprio dal repentino mutamento di versione, relativa alla data del suo verificarsi, resa nel corso dell'audizione del 21 marzo. Ciò, in quanto assumeva che il senso dell'accaduto dovesse essere così interpretato: “Non sappiamo se i poliziotti
della Polaria abbiano fatto visionare le registrazioni al ricorrente ed al suo avvocato, o
se abbiamo loro confermato che dalle registrazioni in questione risultava che nessun
infortunio sul lavoro si era verificato il 25 gennaio 2019, o ancora se la Polaria abbia
informato il ricorrente di avere trasmesso le registrazioni alla Procura della
Repubblica, avendo constatato la falsità della denuncia dell'infortunio all'INAIL.
Fatto sta che il ricorrente, soltanto dopo essere passato con l'avvocato ed i sindacalisti
suoi difensori presso gli uffici della Polaria, cambiava clamorosamente versione,
sentendosi evidentemente “inchiodato” dalle registrazioni delle telecamere di
sorveglianza>> ed assumendo che <<l'ingenuo cambiamento di versione < i>[fosse]
stato concepito nel vano tentativo di neutralizzare la prova della insussistenza
dell'infortunio in data 25 gennaio 2019 derivante dalle registrazioni tramesse alla
Procura della Repubblica, una volta acquisita contezza della loro esistenza (essendo il
ricorrente certo che non fosse stato registrato alcun infortunio). Dunque, il ricorrente
avrebbe atteso quattro giorni e non solo tre prima di recarsi al pronto soccorso ed
avrebbe lavorato due giorni e non uno senza accorgersi dei postumi del fantomatico
infortunio”.
Registrazioni che, nelle more, erano state già trasmesse alla Procura di
Lamezia Terme, ipotizzandosi una tentata truffa del ricorrente ai danni dell'Istituto Assicuratore. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. Il giudice di primo grado, con ordinanza del 3\11\2021, ha dapprima disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale di cui all'art.1,
L.92/2012 e poi accolto il ricorso del sig. OT, condannando la convenuta a disporne la reintegrazione in servizio ai sensi dell'art.18, 4° comma L.300/1970
oltre che al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei dovuti contributi previdenziali.
Nello specifico, il Tribunale, dato atto di avere chiesto ed ottenuto dalla locale
Procura della Repubblica una copia delle registrazioni video di quanto accaduto sul luogo di lavoro del ricorrente nella giornata del 25\1\2019, ne constatava l'irrilevanza ai fini di causa, alla luce di quanto dal lavoratore precisato già in sede di giustificazioni circa la data reale del patito infortunio,
collocabile nella giornata del 24\1\2019.
Quanto, invece, alla precedente giornata del 24, rilevava che, con nota del
26\11\2020 del dirigente della Parte_2
era stata comunicata l'avvenuta cancellazione delle relative
[...]
registrazioni audiovisive, eseguita già nella settimana successiva, per come da prassi usuale.
Nota nella quale era anche specificato che il ricorrente, sentito da ufficiali di
P.G. a sommarie informazioni il giorno 14\3\2019, aveva ribadito che l'infortunio era avvenuto il 25 gennaio, per poi correggersi, però, il giorno
21\3\2019, allorché faceva ritorno presso quegli stessi uffici di P.S. per rendere spontanee dichiarazioni ed affermava che la reale data dell'infortunio era quella del 24 gennaio
Tutto ciò premesso, il giudice della fase sommaria ha rilevato che, se pur vero che dai dvd della giornata del 25 gennaio non emergeva alcun infortunio, la circostanza non era sufficiente a concluderne che il lavoratore avesse mentito sulla data in cui ebbe realmente a verificarsi al solo fine di impostare una linea difensiva rispetto a quanto stava emergendo perché non vi era alcuna prova
che presso gli uffici della P.S. gli fosse stata data visione delle registrazioni
della giornata del 25. Non essendovi, conseguentemente, alcuna prova della
falsità di quanto poi dichiarato al giudicante, in sede di interrogatorio
libero, allorché aveva negato di avere visto tanto le registrazioni del 24 che
quelle del 25.
Mancando, dunque, elementi probatori che consentissero di escludere il verificarsi dell'infortunio nella giornata del 24 gennaio, concludeva,
“condividendo le valutazioni effettuate in sede penale” che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto dei semplici sospetti, in quanto tali non sufficienti a giustificare l'intimato licenziamento.
5. L'ordinanza della fase sommaria è stata opposta da SGH con ricorso del
3\12\2021, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori risultanti dagli atti di causa. Dai quali sarebbe, invece, emersa una piena conferma della falsità delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tardivamente e vanamente assemblate al solo fine di neutralizzare il dato, emerso dalle indagini penali,
dell'inesistenza di qualsivoglia infortunio verificatosi nella giornata del
25\1\2019.
Atti di causa alla cui già ricordata interpretazione ha aggiunto l'ulteriore specificazione secondo cui
nella relazione di infortunio dell'ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione)
del 1° febbraio 2019 (qui all.1): “Nella mattinata dell'1 febbraio 2019 Persona_1
apprendevo da dell'infortunio del dipendente sopraindicato. Alle ore Persona_2
15.30, alla fine del corso per aggiornamento RSPP, provvedevo a intervistare
telefonicamente il signor OT su quanto accadutogli: ecco quanto di seguito ha
dichiarato. OTTAVIO: «Venerdì 25 gennaio scorso intorno alle ore 16.30 andavo a
sbloccare un bagaglio piccolo nella radiogena 'push'. Nell'effettuare detta operazione
urtavo con il corpo al nastro bagagli ma non avvertivo dolore. Tanto che finivo il turno e non comunicavo nulla ai responsabili in turno o capisquadra. Lunedì 28 gennaio
2019, dopo essere stato libero sabato 26 e domenica 27, avvertivo dolore tanto che
comunicavo malattia in operativo e avvisavo anche il signor e la signora Pt_3
Quindi mi recavo in ospedale: prima a Tropea per una radiografia e siccome Per_2
non c 'è il reparto di chirurgia, venivo dirottato all'ospedale di Vibo Valentia dove
effettuavo un'ecografia. Dagli esami clinici e strumentali risultava la frattura di due
costole con prognosi di 15 giorni, precisamente dal 28 gennaio all'11 febbraio 2019. Di
tutto ciò ho provveduto ad inviare documentazione alla signora . Per_2
Nel pomeriggio di oggi 1° febbraio ho interpellato anche il al Controparte_2
quale chiedevo lumi come mai non fossi stato avvisato come Aspp di Sacal Gh, ma lo
stesso (al pari della signora mi informava che erano all'oscuro Per_2
dell'infortunio, maturato in una seconda fase, avendo il signor OT
annunciato, nella giornata di lunedì, soltanto malattia”.>>
L'opponente ha pertanto riproposto la propria interpretazione dei fatti accaduti nella giornata del 21 marzo, allorché “la delegazione” costituita dal lavoratore, dal suo difensore e dai due sindacalisti, recatasi a rendere la chiesta audizione, dapprima rifiutava di renderla con la posticcia motivazione della mancata presenza dei vertici aziendali e preannunciava che si sarebbero tutti recati presso gli uffici della Polaria al fine di visionare le registrazioni della giornata del 25, per poi ritornare nel luogo fissato per l'audizione al solo fine di verbalizzare la correzione di data dell'infortunio.
Tale repentino cambiamento di versione potendo essere spiegato, a parere dell'opponente, solo ritenendo che presso quegli uffici i componenti della
“delegazione” avrebbero preso visione delle registrazioni del 25 o appreso che le stesse erano state trasmesse alla competente Procura della Repubblica.
Tanto dedotto in punto di fatto, in punto di diritto ha escluso che qualsiasi rilevanza in senso favorevole alle pretese del lavoratore licenziato potesse trarsi dalle vicende delle indagini penali, atteso che nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed integralmente recepita dal giudice delle indagini preliminari poteva solo leggersi che, dopo le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla P.G. in data 21\3\2019 con le quali dichiarava di esseri sbagliato nel denunciare la data dell'infortunio come quella del 25 anziché del 24 gennaio ed attesa l'ormai avvenuta distruzione della registrazione relativa a tale diversa giornata, non vi erano in atti elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento. Una motivazione, dunque,
insuscettibile di influire favorevolmente sull'esito delle domande proposte dal lavoratore nel presente giudizio.
Ritenendo, in particolare, che, una volta
lavoro la sussistenza del fatto contestato (falsa denuncia di un inesistente
infortunio in data 25 gennaio 2019), gravava sul lavoratore dimostrare, quale
fatto impeditivo, e sul piano delle giustificazioni, che effettivamente quella
falsa dichiarazione fosse dovuta a mero errore e non al fine illecito di simulare
(per la terza volta) un infortunio sul lavoro. E quella prova avrebbe dovuto e
potuto dare in un solo modo: provando di essersi infortunato effettivamente
il 24 gennaio 2019 e non trincerandosi dietro la mancata conservazione dei
filmati>>.
Alle incongruenze delle avverse allegazioni già segnalate, aggiungendo solo il richiamo all'ulteriore discrepanza che assumeva essere emersa dall'interrogatorio libero del ricorrente, allorché dichiarava
arrivato in ospedale, a causa del dolore, non sono riuscito a ricordare se l'infortunio si
era verificato di giovedì o di venerdì. Poi mi sono ricordato che era stato il 24
gennaio>>.
Ha, pertanto, chiesto la revoca dell'ordinanza opposta ed il contestuale rigetto del ricorso con conferma della piena legittimità dell'impugnato licenziamento.
6. Ha resistito con memoria il lavoratore, sostenendo la tardività e conseguente inammissibilità della produzione della relazione dell'
[...]
sopra ricordata e di cui non era stato fatto alcun cenno nella memoria Pt_4
di costituzione della fase sommaria del giudizio di primo grado e lamentando il comportamento processuale deontologicamente discutibile della opponente,
che avrebbe esplicitamente esteso le accuse di falsità e slealtà anche ai due sindacalisti ed allo stesso difensore che avevano prestato assistenza all'OT
in sede di audizione.
In punto di diritto, ricordando che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, è il datore di lavoro a dovere provare la giusta causa di licenziamento e che, allorché la stessa consiste in un fatto negativo, nel caso di specie l'inesistenza del denunciato infortunio, “il datore di lavoro [avrebbe dovuto] dare la prova di fatti positivi incompatibili con l'esistenza dell'infortunio (…)
verificatosi in occasione di lavoro”. Prova di fatti incompatibili da SGH mai fornita e certo non ravvisabile nell'esito negativo della domanda amministrativa proposta all'Istituto assicuratore.
Per come, del resto, sarebbe stato confermato, contrariamente a quanto da controparte dedotto, anche nel procedimento penale, atteso che nella richiesta di archiviazione del p.m. era espressamente affermato che i dubbi espressi dal datore di lavoro sulla “genuinità dell'infortunio” non erano andati oltre la soglia dei “meri sospetti”.
Ribadendo, infine, che l'errore nell'indicazione della data era da addebitare esclusivamente ai medici del presidio ospedaliero di Tropea ed avrebbe trovato intuibile origine “nel fermento che vi è all'interno di un pronto soccorso”,
poi riverberandosi anche nelle successive certificazioni sanitarie prodotte in sede di domanda amministrativa.
7. Con sentenza del 11\9\2024, il Giudice di primo grado, assunta la prova testimoniale chiesta, ha rigettato l'opposizione proposta da SGH e confermato l'ordinanza opposta.
Ribaditi gli argomenti favorevoli alla tesi del lavoratore già esposti a conclusione della fase sommaria, ha rilevato, quanto segue in ordine all'esito della prova assunta. riferiva: “Sono dipendente della dal 2016. (…) Persona_1 Parte_5
Svolgo le mansioni di ASPP e mi occupo di sicurezza sul lavoro. Ho appreso
dell'infortunio subito dal ricorrente/opposto in data 1.02.2019 mentre stavo
frequentando il corso per RSPP. La circostanza mi è stata riferita
telefonicamente dalla signora che si occupava di ricevere le pratiche Per_2
di infortunio. La i riferì che l'OT si era fatto male. L'ho saputo soltanto Per_2
in data 1.02.2019 mentre l'infortunio era accaduto il 25.01.2019. Solitamente vengo
avvisato dal responsabile di turno. Dalla descrizione che ho avuto dal ricorrente, lo
stesso mi ha riferito che il giorno dell'infortunio era andato via a fine turno,
dopo aver battuto il costato. Dopo due giorni, ovvero sabato e domenica, il
lunedì in giornata il ricorrente ha sentito dolore e si è recato in ospedale. Si è
recato dapprima a Tropea e dopo a Vibo Valentia, ove gli è stata diagnosticata una
frattura delle costole con quindici giorni di prognosi. Dopo la telefonata della Per_2
ho contattato telefonicamente il ricorrente per chiedere informazioni
sull'infortunio e l'OT mi ha riferito quanto sopra riportato. Alla fine del
corso per RSPP ho contattato il ricorrente, intorno alle ore 16.30. Dopo aver acquisito
le dichiarazioni telefoniche dell'OT, ho stilato la relazione nell'immediatezza. Ho
consegnato la relazione presso l'ufficio del personale all'ex Direttore Generale CP_3
Ho consegnato la relazione direttamente al Nell'ufficio personale erano CP_3
presenti anche due segretarie. Confermo il contenuto della relazione da me
redatta in data 1.02.2019 e, in particolare, che quanto riferito nella relazione
corrisponde a ciò che è stato dichiarato telefonicamente dal ricorrente. Prima
di redigere la relazione, quando sono contattato dalla ho chiesto alla stessa Per_2
come mai non ero stato informato dell'infortunio a distanza di una settimana
dal fatto. La i rispose che nemmeno lei sapeva nulla dell'infortunio Per_2
in quanto l'OT aveva comunicato l'assenza per malattia il lunedì
successivo al fatto. Ho parlato dell'infortunio con il ma non ricordo quando Pt_3
è successo. Sarà stato il giorno successivo all'1.02.2019. Anche mi ha Pt_3
confermato di non sapere nulla dell'infortunio, precisando che se l'avesse saputo mi avrebbe avvisato. Non so dire in che modo la avesse appreso Per_2
dell'infortunio subito dal ricorrente. Non so dire se, quando OT ha subito
l'infortunio fosse presente qualcuno, ma non mi sembra che mi sia stata riferita la
presenza di altri al momento del fatto. Non lo ricordo perché sono passati quattro anni.
era responsabile delle operazioni di scalo. (…) CP_2
Successivamente alla data dell'1.02.2019 ho ricevuto dalla documentazione Per_2
medica proveniente dall'INAIL.”
dichiarava: “Sono dipendente della (…) Sono CP_2 Pt_1 Parte_5
lo station manager della società. Sono stato informato dal mio ufficio operativo
il lunedì successivo al fatto, ovvero il 28.01.2019, che il ricorrente sarebbe
stato assente per malattia. Nella giornata dell'infortunio non sono stato
allertato e confermo che il ricorrente ha continuato a lavorare fino alla fine
del turno. Ricordo di aver parlato con l'OT quando è arrivata la
dichiarazione di infortunio dall'INAIL. Abbiamo contattato noi l'OT per
riuscire a ricostruire i fatti in quanto l'INAIL aveva segnalato che non
avevamo mandato la comunicazione dell'infortunio tempestivamente.
Abbiamo contattato telefonicamente il ricorrente dall'Ufficio personale. Ho parlato
io con l'OT ma anche la poteva ascoltare la chiamata. Il Per_2
ricorrente riferì di essersi fatto male durante il turno di lavoro prima di
entrare nei riposi, ovvero nella giornata di venerdì prima dei riposi fruiti nelle
giornate di sabato e domenica. Dovevamo tentare di ricostruire l'evento per poter
fornire all'INAIL le informazioni richieste. Se non ricordo male, il ricorrente disse
che non aveva avvisato nessuno perché in quel momento non sentiva dolore e
quindi non si era reso conto della gravità dell'evento. Si è poi attivato il CP_3
in quanto responsabile all'interno dell'azienda. L'informativa dell'infortunio ci è
arrivata troppo tardi e, quindi, non era stata effettuata nei termini la
comunicazione agli enti preposti. Di solito comunico l'informativa all'ufficio
personale ed al RSPP nell'immediatezza, entro le prime 24 ore. L'Ufficio risorse
umane dispone di più tempo per la comunicazione agli enti preposti. Nei giorni successivi ho avuto modo di parlare dell'accaduto con l'ufficio risorse umane, con il
e con il mio superiore gerarchico al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. PE
Non ricordo se sono stato interpellato dal nel pomeriggio PE
dell'1.02.2019 ma ribadisco di aver discusso dell'infortunio sia con sia PE
con altri più volte e per più giorni. (…) La prassi prevede che, in caso di
infortunio, l'interessato avvisa il proprio responsabile operativo e viene
allettato il 118 aeroportuale. Si acquisisce il certificato rilasciato dal 118;
viene, poi, inviata una mail a me, al RSPP e in copia conforme all'ufficio
risorse umane. Si compila un formulario nel quale indicare la data ed il luogo
dell'infortunio, eventuali testimoni e la dinamica del sinistro. Dopo che
l'RSPP effettua l'indagine e la relazione di infortunio, l'ufficio risorse umane
inoltra la comunicazione all'INAIL. L'indagine del RSPP implica l'audizione
dell'interessato, di eventuali testimoni, del responsabile del turno e di tutti
coloro che possono essere a conoscenza dei fatti. Preciso che lunedì mattina è
arrivata la telefonata con la quale il dipendente comunicava all'ufficio
operativo l'assenza per malattia. Non ricordo con chi ha parlato il ricorrente
in quella circostanza. (…) L'iter è partito quando l'INAIL ci ha contestato di non
aver rispettato il termine previsto per la comunicazione dell'infortunio. Dopo aver
ricevuto tale contestazione, che probabilmente l'INAIL ha effettuato una volta ricevuta
dall'ospedale la comunicazione di quanto il ricorrente aveva dichiarato, abbiamo
cercato di capire cosa fosse successo ed abbiamo contattato il ricorrente. Non ricordo
se l'OT mi abbia contattato dall'Ospedale in data 28.01.2019. Ribadisco
che in quei giorni ci sono state tante telefonate anche con il ricorrente.”
ha, infine, riferito: “Sono dipendente della dal 2001 Persona_2 Parte_1
ed attualmente mi occupo di privacy. All'epoca dei fatti prestavo servizio nel settore
amministrazione del personale di Ho inoltrato io la pratica di infortunio Pt_1
all'INAIL. Il dipendente nella mattinata del lunedì Controparte_1
successivo al fatto, mi ha contattato telefonicamente al mio numero interno
dicendomi che si trovava in ospedale e che stava eseguendo ulteriori accertamenti perché aveva subito un infortunio. Mi sono attivata per
comprendere cosa fosse acceduto perché non avevo ricevuto alcuna comunicazione
dagli altri uffici in merito all'infortunio. (…) Dissi al sig. OT di richiamarmi per
mettermi al corrente dell'esito degli accertamenti che stava eseguendo presso
l'Ospedale di Vibo Valentia. Nel frattempo, ho avuto modo di chiedere
informazioni al responsabile di scalo sig. il quale non era a Pt_3
conoscenza dell'infortunio e mi chiese se fossi sicura di quanto gli stavo
comunicando. Ho risentito dopo poco tempo il sig. OT e, insieme al
gli abbiamo chiesto informazioni sulla data dell'evento e sulla Pt_3
dinamica. Il sig. OT riferì che il venerdì aveva urtato contro la macchina
radiogena e non avvertendo alcun dolore non disse nulla e che solo
successivamente era andato in ospedale. Abbiamo cercato di capire a che ora si
fosse verificato il fatto per compilare la denuncia di infortunio. Nella giornata di lunedì
il sig. OT inoltrò il certificato rilasciato dall'Ospedale di Vibo Valentia. Abbiamo
avuto diversi disguidi rispetto alla certificazione medica tanto è vero che chiesi al sig.
OT di portarci la documentazione cartacea di persona. Venne la moglie di
OT a consegnare la documentazione medica cartacea. fu Persona_1
avvisato da me dell'infortunio e so che successivamente il ha PE
contattato il sig. OT. (…) A me non è arrivata alcuna comunicazione di
assenza per malattia. Ribadisco che il lunedì successivo al giorno in cui si è
verificato l'evento sono stata avvisata dal sig. OT dell'infortunio subito.
Non ricordo se ho informato il nella stessa giornata di lunedì in cui PE
ho ricevuto la telefonata da parte del sig. OT ma posso affermare che in
quella giornata sono stati informati tutti i settori (responsabile di scalo e
RSPP). (…) Il sig. OT mi riferì che l'infortunio si era verificato di venerdì
durante il turno pomeridiano.”.
Così testualmente e correttamente riportato l'esito della prova testimoniale, il
Tribunale ha rilevato: le contraddizioni fra la versione dei fatti proposta dai testimoni e PE
(testi de relato, n.d.e.) e quella proposta dalla testimone diretta Pt_3 Per_2
,
[...]
aveva avvisato l'ufficio risorse umane dell'infortunio e che, invece, non le era arrivata
alcuna comunicazione relativa ad un'eventuale assenza per malattia>>;
la circostanza riferita sempre da quest'ultima teste, che dichiarava di avere poi ricevuto dalla moglie del ricorrente <> ,
che provvedeva ad inoltrare immediatamente in azienda;
la difformità del predetto narrato testimoniale dalla denuncia trasmessa all'INAIL dal datore di lavoro, nella quale era dichiarato di avere avuto notizia dell'evento solo in data 30\1\2019. Denuncia che avrebbe avuto un sicuro influsso negativo sul procedimento amministrativo perché non confermativa dell'evento infortunistico e contenente la comunicazione dell'assenza di testimoni in grado di poterlo confermare.
Tutto ciò rilevato, ha ribadito che le contestazioni poste a fondamento dell'impugnato licenziamento non avevano assunto consistenza superiore a quella di “meri sospetti circa la genuinità dell'infortunio denunciato”. Pertanto,
inidonei a sostenerne la pretesa legittimità, alla luce del pacifico insegnamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di confermare “un licenziamento
fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate”.
8. Propone reclamo SGH, la quale lamenta che la sentenza del Tribunale di
Lamezia Terme avrebbe totalmente omesso di esaminare i motivi posti a fondamento della propria opposizione e relativi al fatto che << l'OT ha
cambiato versione sulla data dell'infortunio soltanto dopo aver appreso, con sgomento,
che esisteva, non era stato cancellato, ed era stato trasmesso alla Procura della
Repubblica, un filmato che lo incastrava, dimostrando che il 25 gennaio 2019 non si
era verificato alcun infortunio>>. Assumendo che dagli atti di causa emergerebbe incontestabilmente la seguente scansione dei fatti, dal Tribunale
inspiegabilmente ignorata: <<primo tempo: andiamo in polaria a vedere cosa hanno mano e se esiste un filmato. < i>
Intervallo: Accidenti esiste un filmato ed è in mano della Procura! Secondo tempo:
contrordine compagni, ci siamo sbagliati: l'infortunio è avvenuto il 24 e non il 25
gennaio 2019. è andato a lavorare il giorno dopo (quello Parte_6
dell'originario simulato infortunio)>>.
Tale reale svolgimento dei fatti essendo anche supportato dalla relazione di infortunio dell'ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) PE
del 1° febbraio 2019, prodotta in atti.
[...]
La reclamante, inoltre, ribadisce ancora la natura di
infortuni>> del reclamato, desumibile dalle due precedenti denunce dallo stesso presentate all'INAIL e da questo negativamente esitate.
Così ricostruiti i fatti di causa, merita di essere per intero riportata la ripartizione degli oneri probatori che la reclamante assume avrebbe dovuto esser posta a fondamento della decisione impugnata:
<<la documentazione dell'infortunio>
versione delle giustificazioni sulla Pt_1
E ritiene che a tale fine non siano sufficienti i sospetti sulla non veridicità della
suddetta seconda versione. Ed in ciò è dichiaratamente condizionata dall'ordinanza di
archiviazione il cui richiamo apre la motivazione. Quelli della sarebbero meri Pt_1
sospetti sulla genuinità dell'infortunio.
Ma a quale infortunio ci si riferisce? A quello oggetto della contestazione disciplinare,
cioè all'infortunio del 25 gennaio 2019, o a quello oggetto delle nuove giustificazioni e
della nuova versione dei fatti (cioè all'infortunio del 24 gennaio 2019)?
Il datore di lavoro aveva l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato
(che l'OT avesse falsamente dichiarato di essersi infortunato il 25
gennaio 2019) ed ha provato il fatto contestato (ammesso tardivamente
dall'OT solo per sfuggire alla condanna penale una volta visionato il
filmato). A fronte di ciò sarebbe stato onere del lavoratore provare la fondatezza delle
proprie (seconde) giustificazioni e cioè la veridicità della seconda versione>>.
Ciò detto, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le deposizioni testimoniali dei tre testi sarebbero pienamente coerenti fra di loro e confermerebbero la proposta versione dei fatti.
Da tutto ciò traendo la conclusione che
sussistenza del fatto contestato (falsa denuncia di un inesistente infortunio in data 25
gennaio 2019), gravava sul lavoratore dimostrare, quale fatto impeditivo, e sul
piano delle giustificazioni, che effettivamente quella falsa dichiarazione fosse
dovuta a mero errore e non al fine illecito di simulare (per la terza volta) un
infortunio sul lavoro. E quella prova avrebbe dovuto e potuto dare in un solo
modo: provando di essersi infortunato effettivamente il 24 gennaio 2019 e non
trincerandosi dietro la mancata conservazione dei filmati>>.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto da Controparte_1
9. Quest'ultimo resiste ribadendo gli argomenti già porti a fondamento della propria domanda e recepiti dal giudice del primo grado e contemporaneamente propone reclamo incidentale subordinato finalizzato ad ottenere, nella denegata ipotesi che il collegio dovesse ritenere fondate le censure proposte da SGH, che il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo per le violazioni di ordine formale lamentate con il ricorso introduttivo e la successiva memoria di costituzione nella fase di piena cognizione e non esaminate dal Tribunale.
10. All'esito dell'odierna camera di consiglio e previa discussione orale delle parti, ritiene il collegio che il reclamo principale non meriti accoglimento,
conseguendone l'assorbimento del proposto appello incidentale.
11. L'intero giudizio si riassume nell'interrogativo posto, pur con superflua enfasi, dalla reclamante: su chi gravava l'onere di provare che l'infortunio lavorativo, denunciato presso l'INAIL dal sig. OT ed in conseguenza del quale lo stesso si assentava dal lavoro dal 28 gennaio al 13 marzo del 2019, non si fosse in realtà mai verificato?
Discutendosi della legittimità o illegittimità del licenziamento comminato sul presupposto della falsità di quella denuncia, la domanda non può avere che una sola ed ovvia risposta: sul datore di lavoro.
Né la risposta può cambiare per il fatto che il lavoratore, nella fase successiva alle contestazioni disciplinari ed anteriore allo stesso licenziamento, abbia parzialmente cambiato versione dei fatti collocando la data dell'infortunio in una giornata antecedente a quella originariamente indicata.
Solo due essendo le ipotesi configurabili:
a) se il datore di lavoro ha ritenuto che il comportamento idoneo a giustificare il licenziamento fosse quello di avere denunciato un infortunio del 25 gennaio in realtà mai avvenuto, allora dovrebbe ritenersi sufficiente ad attestarne l'illegittimità la giustificazione fornita dal lavoratore in sede di audizione,
allorché ha dichiarato di avere errato materialmente a indicare la data del 25
anziché quella del 24. Non potendosi certo ritenere che un errore del genere giustifichi, di per sé, una sanzione disciplinare, tantomeno la massima delle sanzioni;
b) se il datore di lavoro ha ritenuto invece che nessun infortunio ci sia mai stato,
né nella giornata del 24, né in quella del 25 gennaio, allora avrebbe dovuto modificare in tali termini la contestazione. In primo luogo, per dare modo al lavoratore di difendersi sul fatto realmente preso in considerazione ed, in secondo luogo, per pervenire all'esatta indicazione del comportamento posto a base del licenziamento disciplinare.
Anzi, a ben vedere, poiché la tesi della reclamante è che il lavoratore, dopo avere falsamente denunciato l'infortunio del giorno 25 gennaio ed appreso che dalle registrazioni di sicurezza non emergeva alcun infortunio in quella giornata, avrebbe cambiato versione collocando l'infortunio nella giornata precedente, è proprio questa intera sequenza di comportamenti frodatori che avrebbe dovuto provare.
Anziché, come fatto, limitarsi a formulare delle mere ipotesi non suffragate da prove.
Avrebbe dovuto provare il fatto positivo dell'avere appreso, presso gli uffici della Polaria, che esisteva un filmato che provava l'inesistenza dell'infortunio del 25 gennaio ed il fatto negativo che nessun infortunio egli avesse patito neppure nella precedente giornata del 24 gennaio. Fatto negativo che, com'è
noto, può essere dimostrato attraverso la prova di fatti positivi idonei ad assumere valore presuntivo o indiziante di quel “non accadimento”.
Sennonché, nel caso che occupa non solo la reclamante non ha fornito alcun elemento di prova idoneo ad assumere tale valore presuntivo o indiziante,
quanto addirittura ne esistono di segno contrario e provengono proprio dal procedimento penale attivato a seguito di segnalazione della SGH e concluso con un'archiviazione, nella quale le deduzioni di parte datoriale sono letteralmente qualificate “meri sospetti” e si da atto della impossibilità di dimostrare la falsità della versione data dal lavoratore quanto alla reale data dell'infortunio.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del Parte_1
11\9\2024, così provvede:
1) Rigetta il reclamo principale;
2) Dichiara assorbito il reclamo incidentale;
3) Condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000, oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19\6\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente relatore dr. Rosario Murgida Consigliere
avv. OT Domenico Siclari Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1049 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2024 e vertente tra
avv. Antonio Pileggi); Parte_1
reclamante
e reclamata incidentale
e
(avv. Giulia Russo); Controparte_1
reclamato
e reclamante incidentale
FATTO E DIRITTO
1. Le prolisse e spesso ripetitive argomentazioni e deduzioni delle parti che hanno scansionato le diverse fasi del presente giudizio, consigliano, per ragioni di chiarezza espositiva, di premettere una ricostruzione dei fatti di causa circoscritta a quelli pacifici, documentati e mai contestati. L'appellato, dipendente della convenuta ed inquadrato come operaio di 6°
livello addetto al carico e scarico dei bagagli presso lo scalo aeroportuale di
Lamezia Terme, In data 28\1\2019, ha presentato all'INAIL una denuncia di infortunio lavorativo avvenuto il 25\1\2019, con una prognosi di inabilità
temporanea assoluta dal 28\1\2019 al 11\2\2019. Infortunio così descritto in denuncia: “mentre lavorava accidentalmente urtava contro la radiogena
procurandosi trauma all'emitorace di dx”.
Una successiva certificazione del 11\2\2019 attestava “inabilità con prognosi
giustificata dal 11\02\2019 al 27\02\2019”, per l'infortunio del 25\1\2019 ed un'ulteriore certificazione del 27\2\2019, a firma di uno specialista in ortopedia, attesta il protrarsi della inabilità dal 27\2\2019 al 13\3\2019,
sempre con riferimento al medesimo infortunio. Essendo, in quest'ultima,
ribadite le circostanze dell'infortunio per come evidentemente riferite dallo stesso assicurato: “operaio aeroporto di Lamezia Terme si infortunava sbattendo al
macchinario (radiogena) per il controllo rx dei bagagli”.
Il ricorrente produceva in atti anche una certificazione del Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Tropea (VV) del 28\1\2019, contenente la seguente anamnesi
“lamenta dolore a emitorace di dx da trauma sul lavoro avvenuto il 25\01\2019” e diagnosi di “trauma contusivo emitorace di dx”. Nonché, una seconda certificazione del medesimo P.S. datata 1\2\2019, che attestava, a seguito di
RX, “contusione emitorace di DX con fratture costali V e VII”. In entrambe le occasioni il paziente era immediatamente dimesso.
La domanda amministrativa era rigettata dall'INAIL con comunicazione del
1\3\2019, contestualmente inviata al datore di lavoro.
Il lavoratore provvedeva a comunicare telefonicamente l'infortunio al datore di lavoro solo nella giornata del 28\1\2025, per come riferito dalla stessa
SACAL Ground Handling (di seguito SGH) con la propria memoria della fase sommaria. E' importante rilevare che il 25 gennaio, data del denunciato infortunio, era un venerdì ed il successivo 28 gennaio, quindi, un lunedì.
Rientrato al lavoro in data 14\3\2019, al sig. OT è stata notificata una contestazione disciplinare con contestuale sospensione cautelare dal servizio.
Gli si contestava proprio la denuncia del preteso infortunio del 25\1\2025, “a
causa del quale si è assentato dal servizio fino al 13\3\2019”, sul presupposto che il predetto infortunio non si fosse mai verificato, non avendo il lavoratore segnalato nulla in azienda nella giornata del 25 ed essendosi allontanato dal posto di lavoro alle ore 22:00, alla fine del turno, senza avvisare, come avrebbe dovuto fare, il responsabile del turno dell'infortunio.
In data 16\3\2019, il suo difensore inviava una lettera di giustificazioni dal seguente tenore:
caduto sbattendo il «costato» sul nastro trasportatore innanzi all'ufficio di sicurezza
(impegnato a sbloccare un bagaglio sui nastri) ma stante la sua mole fisica (obeso) ha
attutito il colpo senza accusare un eccessivo dolore tant'è che ha (come un buon padre
di famiglia e senza arrecare disservizio) proseguito regolarmente il lavoro sino a fine
turno. Successivamente, lunedì 28.01.2019 il sig. OT, dolorante per tutto il fine
settimana, prende cognizione che il trauma verificato non è di poco conto e per questo
motivo (solo nella data di lunedì 28.01.2019) si reca presso il pronto soccorso
dell'Ospedale Civile di Tropea dove gli riscontrano il trauma toracico”.>>
In data 21\3\2019, il lavoratore si è recato in azienda accompagnato ed assistito dal proprio difensore e da due sindacalisti per rendere le proprie giustificazioni, ma nel contestuale verbale di audizione, redatto da due impiegati dell'ufficio risorse umane di SGH incaricati dell'incombenza e firmato solo da costoro, si dava atto che il ricorrente
conferire con i suddetti impiegati, in quanto figure non apicali della società>> (all.8
memoria . Si dava altresì atto che il lavoratore ed i suoi Pt_1
accompagnatori, prima di allontanarsi, avevano comunicato che si sarebbero recati registrazioni delle telecamere di sorveglianza>>, con l'intenzione di fare ritorno per le successive ore 11:30.
Seguiva un secondo verbale di audizione, redatto nella stessa giornata alle ore
12:20 e questa volta firmato anche dal lavoratore e dai suoi tre accompagnatori,
nel quale si dà solo atto della richiesta di essere riammesso in servizio e della preliminare dichiarazione secondo la quale
indicata la data del 25 gennaio come data del paventato sinistro, quando in
verità l'incidente è avvenuto in data 24 gennaio durante l'orario lavorativo>>.
SGH, preso atto delle giustificazioni rese in data 16\3\2019 e delle successive precisazioni in data 21\3\2019, intimava al ricorrente il licenziamento per giusta causa.
2. ha reagito al licenziamento con ricorso del 16\5\2019, Controparte_1
lamentando, in primo luogo, che parte datoriale, pur essendo a conoscenza dell'infortunio fin dal 24 gennaio, ometteva qualsiasi accertamento al riguardo, per poi contestargli la pretesa inesistenza dello stesso solo il
14\3\2019 ovvero per 49 giorni dopo.
Quanto alla dinamica del predetto infortunio, deduceva che nella detta giornata lavorativa del 24 gennaio “ha sbattuto il costato sul nastro trasportatore
innanzi all'ufficio di sicurezza (mentre era impegnato a sbloccare un bagaglio sui
nastri)”. Nell'immediatezza, atteso che il dolore cagionatagli dall'urto appariva tollerabile, anche grazie all'assunzione di analgesici, tornava al lavoro nella successiva giornata del 25 gennaio (venerdì), prestando servizio per l'intero turno senza accusare particolari problemi. Il dolore al costato, però,
si acuiva durante il fine settimana, tanto da indurlo, il successivo lunedì 28
gennaio, a recarsi presso il citato Pronto Soccorso di Tropea.
A riprova della veridicità del proprio narrato, depositava una relazione di CTP
medico legale, nella quale gli era diagnosticata un'“infrazione costale” e chiarito che la sintomatologia derivante da un sinistro del genere di quello occorsogli può diventare molto dolorosa se non si osserva un assoluto riposo. Quanto all'iniziale, erronea, indicazione della data dell'infortunio, come verificatosi nella giornata del 25 gennaio, il ricorrente ne addebitava la responsabilità proprio sanitari del Pronto soccorso che, in ragione del
“fermento” proprio di ogni pronto soccorso avrebbero erroneamente indicato quella data in luogo della data esatta del 24. Come avrebbe provato l'ulteriore errore contenuto nella successiva refertazione del medesimo P.S. del
1\2\2019, nella quale era indicata, come data dell'infortunio, quella ancora diversa del 28 gennaio.
Errore iniziale che si sarebbe, pertanto, riverberato anche nelle successive e già
ricordate denunce presentate all'Istituto assicuratore.
Tanto premesso e ribadito l'effettivo verificarsi dell'infortunio lavorativo, il ricorrente deduceva l'insussistenza della violazione disciplinare contestatagli,
lamentando, altresì, la proporzione della sanzione espulsiva, la violazione dell'art.7 dello Statuto dei Lavoratori per omessa affissione del codice disciplinare e l'omessa sua audizione a discolpa nonostante ne avesse fatto espressa richiesta. In subordine, l'omessa corresponsione della dovuta indennità di mancato preavviso e l'illegittimità della sospensione cautelare dal servizio irrogatagli.
Concludeva, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento con conseguente condanna della convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria dovutagli nel massimo di legge.
3. Resisteva con memoria SGH, deducendo di avere appreso dall'INAIL, in data 1\3\2019, del rigetto della domanda di riconoscimento dell'infortunio presentata dal ricorrente ed evidenziando, oltre a diverse incongruenze nella certificazione medica da questi allegata, l'esistenza due sue precedenti denunce di infortuni datate 15\9\2016 e 14\7\2017, anche queste definite negativamente dall'Istituto assicuratore senza che il lavoratore avesse mai impugnato i relativi provvedimenti di rigetto. Precedenti da cui traeva la deduzione che
infortuni sul lavoro>>.
Rilevava, in particolare, che il giorno del preteso infortunio il ricorrente non aveva segnalato alcunché ai propri coordinatori e superiori, facendo tranquillamente ritorno a casa alla fine del turno.
Assumendo, in particolare, che la principale conferma della falsità della denuncia di infortunio presentata dall'OT si desumerebbe proprio dal repentino mutamento di versione, relativa alla data del suo verificarsi, resa nel corso dell'audizione del 21 marzo. Ciò, in quanto assumeva che il senso dell'accaduto dovesse essere così interpretato: “Non sappiamo se i poliziotti
della Polaria abbiano fatto visionare le registrazioni al ricorrente ed al suo avvocato, o
se abbiamo loro confermato che dalle registrazioni in questione risultava che nessun
infortunio sul lavoro si era verificato il 25 gennaio 2019, o ancora se la Polaria abbia
informato il ricorrente di avere trasmesso le registrazioni alla Procura della
Repubblica, avendo constatato la falsità della denuncia dell'infortunio all'INAIL.
Fatto sta che il ricorrente, soltanto dopo essere passato con l'avvocato ed i sindacalisti
suoi difensori presso gli uffici della Polaria, cambiava clamorosamente versione,
sentendosi evidentemente “inchiodato” dalle registrazioni delle telecamere di
sorveglianza>> ed assumendo che <<l'ingenuo cambiamento di versione < i>[fosse]
stato concepito nel vano tentativo di neutralizzare la prova della insussistenza
dell'infortunio in data 25 gennaio 2019 derivante dalle registrazioni tramesse alla
Procura della Repubblica, una volta acquisita contezza della loro esistenza (essendo il
ricorrente certo che non fosse stato registrato alcun infortunio). Dunque, il ricorrente
avrebbe atteso quattro giorni e non solo tre prima di recarsi al pronto soccorso ed
avrebbe lavorato due giorni e non uno senza accorgersi dei postumi del fantomatico
infortunio”.
Registrazioni che, nelle more, erano state già trasmesse alla Procura di
Lamezia Terme, ipotizzandosi una tentata truffa del ricorrente ai danni dell'Istituto Assicuratore. Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
4. Il giudice di primo grado, con ordinanza del 3\11\2021, ha dapprima disposto il passaggio dal rito ordinario a quello speciale di cui all'art.1,
L.92/2012 e poi accolto il ricorso del sig. OT, condannando la convenuta a disporne la reintegrazione in servizio ai sensi dell'art.18, 4° comma L.300/1970
oltre che al risarcimento del danno in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed al versamento dei dovuti contributi previdenziali.
Nello specifico, il Tribunale, dato atto di avere chiesto ed ottenuto dalla locale
Procura della Repubblica una copia delle registrazioni video di quanto accaduto sul luogo di lavoro del ricorrente nella giornata del 25\1\2019, ne constatava l'irrilevanza ai fini di causa, alla luce di quanto dal lavoratore precisato già in sede di giustificazioni circa la data reale del patito infortunio,
collocabile nella giornata del 24\1\2019.
Quanto, invece, alla precedente giornata del 24, rilevava che, con nota del
26\11\2020 del dirigente della Parte_2
era stata comunicata l'avvenuta cancellazione delle relative
[...]
registrazioni audiovisive, eseguita già nella settimana successiva, per come da prassi usuale.
Nota nella quale era anche specificato che il ricorrente, sentito da ufficiali di
P.G. a sommarie informazioni il giorno 14\3\2019, aveva ribadito che l'infortunio era avvenuto il 25 gennaio, per poi correggersi, però, il giorno
21\3\2019, allorché faceva ritorno presso quegli stessi uffici di P.S. per rendere spontanee dichiarazioni ed affermava che la reale data dell'infortunio era quella del 24 gennaio
Tutto ciò premesso, il giudice della fase sommaria ha rilevato che, se pur vero che dai dvd della giornata del 25 gennaio non emergeva alcun infortunio, la circostanza non era sufficiente a concluderne che il lavoratore avesse mentito sulla data in cui ebbe realmente a verificarsi al solo fine di impostare una linea difensiva rispetto a quanto stava emergendo perché non vi era alcuna prova
che presso gli uffici della P.S. gli fosse stata data visione delle registrazioni
della giornata del 25. Non essendovi, conseguentemente, alcuna prova della
falsità di quanto poi dichiarato al giudicante, in sede di interrogatorio
libero, allorché aveva negato di avere visto tanto le registrazioni del 24 che
quelle del 25.
Mancando, dunque, elementi probatori che consentissero di escludere il verificarsi dell'infortunio nella giornata del 24 gennaio, concludeva,
“condividendo le valutazioni effettuate in sede penale” che la contestazione disciplinare avesse ad oggetto dei semplici sospetti, in quanto tali non sufficienti a giustificare l'intimato licenziamento.
5. L'ordinanza della fase sommaria è stata opposta da SGH con ricorso del
3\12\2021, proponendo una diversa lettura degli elementi probatori risultanti dagli atti di causa. Dai quali sarebbe, invece, emersa una piena conferma della falsità delle giustificazioni fornite dal lavoratore, tardivamente e vanamente assemblate al solo fine di neutralizzare il dato, emerso dalle indagini penali,
dell'inesistenza di qualsivoglia infortunio verificatosi nella giornata del
25\1\2019.
Atti di causa alla cui già ricordata interpretazione ha aggiunto l'ulteriore specificazione secondo cui
nella relazione di infortunio dell'ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione)
del 1° febbraio 2019 (qui all.1): “Nella mattinata dell'1 febbraio 2019 Persona_1
apprendevo da dell'infortunio del dipendente sopraindicato. Alle ore Persona_2
15.30, alla fine del corso per aggiornamento RSPP, provvedevo a intervistare
telefonicamente il signor OT su quanto accadutogli: ecco quanto di seguito ha
dichiarato. OTTAVIO: «Venerdì 25 gennaio scorso intorno alle ore 16.30 andavo a
sbloccare un bagaglio piccolo nella radiogena 'push'. Nell'effettuare detta operazione
urtavo con il corpo al nastro bagagli ma non avvertivo dolore. Tanto che finivo il turno e non comunicavo nulla ai responsabili in turno o capisquadra. Lunedì 28 gennaio
2019, dopo essere stato libero sabato 26 e domenica 27, avvertivo dolore tanto che
comunicavo malattia in operativo e avvisavo anche il signor e la signora Pt_3
Quindi mi recavo in ospedale: prima a Tropea per una radiografia e siccome Per_2
non c 'è il reparto di chirurgia, venivo dirottato all'ospedale di Vibo Valentia dove
effettuavo un'ecografia. Dagli esami clinici e strumentali risultava la frattura di due
costole con prognosi di 15 giorni, precisamente dal 28 gennaio all'11 febbraio 2019. Di
tutto ciò ho provveduto ad inviare documentazione alla signora . Per_2
Nel pomeriggio di oggi 1° febbraio ho interpellato anche il al Controparte_2
quale chiedevo lumi come mai non fossi stato avvisato come Aspp di Sacal Gh, ma lo
stesso (al pari della signora mi informava che erano all'oscuro Per_2
dell'infortunio, maturato in una seconda fase, avendo il signor OT
annunciato, nella giornata di lunedì, soltanto malattia”.>>
L'opponente ha pertanto riproposto la propria interpretazione dei fatti accaduti nella giornata del 21 marzo, allorché “la delegazione” costituita dal lavoratore, dal suo difensore e dai due sindacalisti, recatasi a rendere la chiesta audizione, dapprima rifiutava di renderla con la posticcia motivazione della mancata presenza dei vertici aziendali e preannunciava che si sarebbero tutti recati presso gli uffici della Polaria al fine di visionare le registrazioni della giornata del 25, per poi ritornare nel luogo fissato per l'audizione al solo fine di verbalizzare la correzione di data dell'infortunio.
Tale repentino cambiamento di versione potendo essere spiegato, a parere dell'opponente, solo ritenendo che presso quegli uffici i componenti della
“delegazione” avrebbero preso visione delle registrazioni del 25 o appreso che le stesse erano state trasmesse alla competente Procura della Repubblica.
Tanto dedotto in punto di fatto, in punto di diritto ha escluso che qualsiasi rilevanza in senso favorevole alle pretese del lavoratore licenziato potesse trarsi dalle vicende delle indagini penali, atteso che nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero ed integralmente recepita dal giudice delle indagini preliminari poteva solo leggersi che, dopo le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla P.G. in data 21\3\2019 con le quali dichiarava di esseri sbagliato nel denunciare la data dell'infortunio come quella del 25 anziché del 24 gennaio ed attesa l'ormai avvenuta distruzione della registrazione relativa a tale diversa giornata, non vi erano in atti elementi sufficienti a sostenere l'accusa in dibattimento. Una motivazione, dunque,
insuscettibile di influire favorevolmente sull'esito delle domande proposte dal lavoratore nel presente giudizio.
Ritenendo, in particolare, che, una volta
lavoro la sussistenza del fatto contestato (falsa denuncia di un inesistente
infortunio in data 25 gennaio 2019), gravava sul lavoratore dimostrare, quale
fatto impeditivo, e sul piano delle giustificazioni, che effettivamente quella
falsa dichiarazione fosse dovuta a mero errore e non al fine illecito di simulare
(per la terza volta) un infortunio sul lavoro. E quella prova avrebbe dovuto e
potuto dare in un solo modo: provando di essersi infortunato effettivamente
il 24 gennaio 2019 e non trincerandosi dietro la mancata conservazione dei
filmati>>.
Alle incongruenze delle avverse allegazioni già segnalate, aggiungendo solo il richiamo all'ulteriore discrepanza che assumeva essere emersa dall'interrogatorio libero del ricorrente, allorché dichiarava
arrivato in ospedale, a causa del dolore, non sono riuscito a ricordare se l'infortunio si
era verificato di giovedì o di venerdì. Poi mi sono ricordato che era stato il 24
gennaio>>.
Ha, pertanto, chiesto la revoca dell'ordinanza opposta ed il contestuale rigetto del ricorso con conferma della piena legittimità dell'impugnato licenziamento.
6. Ha resistito con memoria il lavoratore, sostenendo la tardività e conseguente inammissibilità della produzione della relazione dell'
[...]
sopra ricordata e di cui non era stato fatto alcun cenno nella memoria Pt_4
di costituzione della fase sommaria del giudizio di primo grado e lamentando il comportamento processuale deontologicamente discutibile della opponente,
che avrebbe esplicitamente esteso le accuse di falsità e slealtà anche ai due sindacalisti ed allo stesso difensore che avevano prestato assistenza all'OT
in sede di audizione.
In punto di diritto, ricordando che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, è il datore di lavoro a dovere provare la giusta causa di licenziamento e che, allorché la stessa consiste in un fatto negativo, nel caso di specie l'inesistenza del denunciato infortunio, “il datore di lavoro [avrebbe dovuto] dare la prova di fatti positivi incompatibili con l'esistenza dell'infortunio (…)
verificatosi in occasione di lavoro”. Prova di fatti incompatibili da SGH mai fornita e certo non ravvisabile nell'esito negativo della domanda amministrativa proposta all'Istituto assicuratore.
Per come, del resto, sarebbe stato confermato, contrariamente a quanto da controparte dedotto, anche nel procedimento penale, atteso che nella richiesta di archiviazione del p.m. era espressamente affermato che i dubbi espressi dal datore di lavoro sulla “genuinità dell'infortunio” non erano andati oltre la soglia dei “meri sospetti”.
Ribadendo, infine, che l'errore nell'indicazione della data era da addebitare esclusivamente ai medici del presidio ospedaliero di Tropea ed avrebbe trovato intuibile origine “nel fermento che vi è all'interno di un pronto soccorso”,
poi riverberandosi anche nelle successive certificazioni sanitarie prodotte in sede di domanda amministrativa.
7. Con sentenza del 11\9\2024, il Giudice di primo grado, assunta la prova testimoniale chiesta, ha rigettato l'opposizione proposta da SGH e confermato l'ordinanza opposta.
Ribaditi gli argomenti favorevoli alla tesi del lavoratore già esposti a conclusione della fase sommaria, ha rilevato, quanto segue in ordine all'esito della prova assunta. riferiva: “Sono dipendente della dal 2016. (…) Persona_1 Parte_5
Svolgo le mansioni di ASPP e mi occupo di sicurezza sul lavoro. Ho appreso
dell'infortunio subito dal ricorrente/opposto in data 1.02.2019 mentre stavo
frequentando il corso per RSPP. La circostanza mi è stata riferita
telefonicamente dalla signora che si occupava di ricevere le pratiche Per_2
di infortunio. La i riferì che l'OT si era fatto male. L'ho saputo soltanto Per_2
in data 1.02.2019 mentre l'infortunio era accaduto il 25.01.2019. Solitamente vengo
avvisato dal responsabile di turno. Dalla descrizione che ho avuto dal ricorrente, lo
stesso mi ha riferito che il giorno dell'infortunio era andato via a fine turno,
dopo aver battuto il costato. Dopo due giorni, ovvero sabato e domenica, il
lunedì in giornata il ricorrente ha sentito dolore e si è recato in ospedale. Si è
recato dapprima a Tropea e dopo a Vibo Valentia, ove gli è stata diagnosticata una
frattura delle costole con quindici giorni di prognosi. Dopo la telefonata della Per_2
ho contattato telefonicamente il ricorrente per chiedere informazioni
sull'infortunio e l'OT mi ha riferito quanto sopra riportato. Alla fine del
corso per RSPP ho contattato il ricorrente, intorno alle ore 16.30. Dopo aver acquisito
le dichiarazioni telefoniche dell'OT, ho stilato la relazione nell'immediatezza. Ho
consegnato la relazione presso l'ufficio del personale all'ex Direttore Generale CP_3
Ho consegnato la relazione direttamente al Nell'ufficio personale erano CP_3
presenti anche due segretarie. Confermo il contenuto della relazione da me
redatta in data 1.02.2019 e, in particolare, che quanto riferito nella relazione
corrisponde a ciò che è stato dichiarato telefonicamente dal ricorrente. Prima
di redigere la relazione, quando sono contattato dalla ho chiesto alla stessa Per_2
come mai non ero stato informato dell'infortunio a distanza di una settimana
dal fatto. La i rispose che nemmeno lei sapeva nulla dell'infortunio Per_2
in quanto l'OT aveva comunicato l'assenza per malattia il lunedì
successivo al fatto. Ho parlato dell'infortunio con il ma non ricordo quando Pt_3
è successo. Sarà stato il giorno successivo all'1.02.2019. Anche mi ha Pt_3
confermato di non sapere nulla dell'infortunio, precisando che se l'avesse saputo mi avrebbe avvisato. Non so dire in che modo la avesse appreso Per_2
dell'infortunio subito dal ricorrente. Non so dire se, quando OT ha subito
l'infortunio fosse presente qualcuno, ma non mi sembra che mi sia stata riferita la
presenza di altri al momento del fatto. Non lo ricordo perché sono passati quattro anni.
era responsabile delle operazioni di scalo. (…) CP_2
Successivamente alla data dell'1.02.2019 ho ricevuto dalla documentazione Per_2
medica proveniente dall'INAIL.”
dichiarava: “Sono dipendente della (…) Sono CP_2 Pt_1 Parte_5
lo station manager della società. Sono stato informato dal mio ufficio operativo
il lunedì successivo al fatto, ovvero il 28.01.2019, che il ricorrente sarebbe
stato assente per malattia. Nella giornata dell'infortunio non sono stato
allertato e confermo che il ricorrente ha continuato a lavorare fino alla fine
del turno. Ricordo di aver parlato con l'OT quando è arrivata la
dichiarazione di infortunio dall'INAIL. Abbiamo contattato noi l'OT per
riuscire a ricostruire i fatti in quanto l'INAIL aveva segnalato che non
avevamo mandato la comunicazione dell'infortunio tempestivamente.
Abbiamo contattato telefonicamente il ricorrente dall'Ufficio personale. Ho parlato
io con l'OT ma anche la poteva ascoltare la chiamata. Il Per_2
ricorrente riferì di essersi fatto male durante il turno di lavoro prima di
entrare nei riposi, ovvero nella giornata di venerdì prima dei riposi fruiti nelle
giornate di sabato e domenica. Dovevamo tentare di ricostruire l'evento per poter
fornire all'INAIL le informazioni richieste. Se non ricordo male, il ricorrente disse
che non aveva avvisato nessuno perché in quel momento non sentiva dolore e
quindi non si era reso conto della gravità dell'evento. Si è poi attivato il CP_3
in quanto responsabile all'interno dell'azienda. L'informativa dell'infortunio ci è
arrivata troppo tardi e, quindi, non era stata effettuata nei termini la
comunicazione agli enti preposti. Di solito comunico l'informativa all'ufficio
personale ed al RSPP nell'immediatezza, entro le prime 24 ore. L'Ufficio risorse
umane dispone di più tempo per la comunicazione agli enti preposti. Nei giorni successivi ho avuto modo di parlare dell'accaduto con l'ufficio risorse umane, con il
e con il mio superiore gerarchico al fine di ricostruire la dinamica del sinistro. PE
Non ricordo se sono stato interpellato dal nel pomeriggio PE
dell'1.02.2019 ma ribadisco di aver discusso dell'infortunio sia con sia PE
con altri più volte e per più giorni. (…) La prassi prevede che, in caso di
infortunio, l'interessato avvisa il proprio responsabile operativo e viene
allettato il 118 aeroportuale. Si acquisisce il certificato rilasciato dal 118;
viene, poi, inviata una mail a me, al RSPP e in copia conforme all'ufficio
risorse umane. Si compila un formulario nel quale indicare la data ed il luogo
dell'infortunio, eventuali testimoni e la dinamica del sinistro. Dopo che
l'RSPP effettua l'indagine e la relazione di infortunio, l'ufficio risorse umane
inoltra la comunicazione all'INAIL. L'indagine del RSPP implica l'audizione
dell'interessato, di eventuali testimoni, del responsabile del turno e di tutti
coloro che possono essere a conoscenza dei fatti. Preciso che lunedì mattina è
arrivata la telefonata con la quale il dipendente comunicava all'ufficio
operativo l'assenza per malattia. Non ricordo con chi ha parlato il ricorrente
in quella circostanza. (…) L'iter è partito quando l'INAIL ci ha contestato di non
aver rispettato il termine previsto per la comunicazione dell'infortunio. Dopo aver
ricevuto tale contestazione, che probabilmente l'INAIL ha effettuato una volta ricevuta
dall'ospedale la comunicazione di quanto il ricorrente aveva dichiarato, abbiamo
cercato di capire cosa fosse successo ed abbiamo contattato il ricorrente. Non ricordo
se l'OT mi abbia contattato dall'Ospedale in data 28.01.2019. Ribadisco
che in quei giorni ci sono state tante telefonate anche con il ricorrente.”
ha, infine, riferito: “Sono dipendente della dal 2001 Persona_2 Parte_1
ed attualmente mi occupo di privacy. All'epoca dei fatti prestavo servizio nel settore
amministrazione del personale di Ho inoltrato io la pratica di infortunio Pt_1
all'INAIL. Il dipendente nella mattinata del lunedì Controparte_1
successivo al fatto, mi ha contattato telefonicamente al mio numero interno
dicendomi che si trovava in ospedale e che stava eseguendo ulteriori accertamenti perché aveva subito un infortunio. Mi sono attivata per
comprendere cosa fosse acceduto perché non avevo ricevuto alcuna comunicazione
dagli altri uffici in merito all'infortunio. (…) Dissi al sig. OT di richiamarmi per
mettermi al corrente dell'esito degli accertamenti che stava eseguendo presso
l'Ospedale di Vibo Valentia. Nel frattempo, ho avuto modo di chiedere
informazioni al responsabile di scalo sig. il quale non era a Pt_3
conoscenza dell'infortunio e mi chiese se fossi sicura di quanto gli stavo
comunicando. Ho risentito dopo poco tempo il sig. OT e, insieme al
gli abbiamo chiesto informazioni sulla data dell'evento e sulla Pt_3
dinamica. Il sig. OT riferì che il venerdì aveva urtato contro la macchina
radiogena e non avvertendo alcun dolore non disse nulla e che solo
successivamente era andato in ospedale. Abbiamo cercato di capire a che ora si
fosse verificato il fatto per compilare la denuncia di infortunio. Nella giornata di lunedì
il sig. OT inoltrò il certificato rilasciato dall'Ospedale di Vibo Valentia. Abbiamo
avuto diversi disguidi rispetto alla certificazione medica tanto è vero che chiesi al sig.
OT di portarci la documentazione cartacea di persona. Venne la moglie di
OT a consegnare la documentazione medica cartacea. fu Persona_1
avvisato da me dell'infortunio e so che successivamente il ha PE
contattato il sig. OT. (…) A me non è arrivata alcuna comunicazione di
assenza per malattia. Ribadisco che il lunedì successivo al giorno in cui si è
verificato l'evento sono stata avvisata dal sig. OT dell'infortunio subito.
Non ricordo se ho informato il nella stessa giornata di lunedì in cui PE
ho ricevuto la telefonata da parte del sig. OT ma posso affermare che in
quella giornata sono stati informati tutti i settori (responsabile di scalo e
RSPP). (…) Il sig. OT mi riferì che l'infortunio si era verificato di venerdì
durante il turno pomeridiano.”.
Così testualmente e correttamente riportato l'esito della prova testimoniale, il
Tribunale ha rilevato: le contraddizioni fra la versione dei fatti proposta dai testimoni e PE
(testi de relato, n.d.e.) e quella proposta dalla testimone diretta Pt_3 Per_2
,
[...]
aveva avvisato l'ufficio risorse umane dell'infortunio e che, invece, non le era arrivata
alcuna comunicazione relativa ad un'eventuale assenza per malattia>>;
la circostanza riferita sempre da quest'ultima teste, che dichiarava di avere poi ricevuto dalla moglie del ricorrente <
che provvedeva ad inoltrare immediatamente in azienda;
la difformità del predetto narrato testimoniale dalla denuncia trasmessa all'INAIL dal datore di lavoro, nella quale era dichiarato di avere avuto notizia dell'evento solo in data 30\1\2019. Denuncia che avrebbe avuto un sicuro influsso negativo sul procedimento amministrativo perché non confermativa dell'evento infortunistico e contenente la comunicazione dell'assenza di testimoni in grado di poterlo confermare.
Tutto ciò rilevato, ha ribadito che le contestazioni poste a fondamento dell'impugnato licenziamento non avevano assunto consistenza superiore a quella di “meri sospetti circa la genuinità dell'infortunio denunciato”. Pertanto,
inidonei a sostenerne la pretesa legittimità, alla luce del pacifico insegnamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di confermare “un licenziamento
fondato esclusivamente su prove indiziarie non adeguatamente verificate”.
8. Propone reclamo SGH, la quale lamenta che la sentenza del Tribunale di
Lamezia Terme avrebbe totalmente omesso di esaminare i motivi posti a fondamento della propria opposizione e relativi al fatto che << l'OT ha
cambiato versione sulla data dell'infortunio soltanto dopo aver appreso, con sgomento,
che esisteva, non era stato cancellato, ed era stato trasmesso alla Procura della
Repubblica, un filmato che lo incastrava, dimostrando che il 25 gennaio 2019 non si
era verificato alcun infortunio>>. Assumendo che dagli atti di causa emergerebbe incontestabilmente la seguente scansione dei fatti, dal Tribunale
inspiegabilmente ignorata: <<primo tempo: andiamo in polaria a vedere cosa hanno mano e se esiste un filmato. < i>
Intervallo: Accidenti esiste un filmato ed è in mano della Procura! Secondo tempo:
contrordine compagni, ci siamo sbagliati: l'infortunio è avvenuto il 24 e non il 25
gennaio 2019. è andato a lavorare il giorno dopo (quello Parte_6
dell'originario simulato infortunio)>>.
Tale reale svolgimento dei fatti essendo anche supportato dalla relazione di infortunio dell'ASPP (Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione) PE
del 1° febbraio 2019, prodotta in atti.
[...]
La reclamante, inoltre, ribadisce ancora la natura di
infortuni>> del reclamato, desumibile dalle due precedenti denunce dallo stesso presentate all'INAIL e da questo negativamente esitate.
Così ricostruiti i fatti di causa, merita di essere per intero riportata la ripartizione degli oneri probatori che la reclamante assume avrebbe dovuto esser posta a fondamento della decisione impugnata:
<<la documentazione dell'infortunio>
versione delle giustificazioni sulla Pt_1
E ritiene che a tale fine non siano sufficienti i sospetti sulla non veridicità della
suddetta seconda versione. Ed in ciò è dichiaratamente condizionata dall'ordinanza di
archiviazione il cui richiamo apre la motivazione. Quelli della sarebbero meri Pt_1
sospetti sulla genuinità dell'infortunio.
Ma a quale infortunio ci si riferisce? A quello oggetto della contestazione disciplinare,
cioè all'infortunio del 25 gennaio 2019, o a quello oggetto delle nuove giustificazioni e
della nuova versione dei fatti (cioè all'infortunio del 24 gennaio 2019)?
Il datore di lavoro aveva l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato
(che l'OT avesse falsamente dichiarato di essersi infortunato il 25
gennaio 2019) ed ha provato il fatto contestato (ammesso tardivamente
dall'OT solo per sfuggire alla condanna penale una volta visionato il
filmato). A fronte di ciò sarebbe stato onere del lavoratore provare la fondatezza delle
proprie (seconde) giustificazioni e cioè la veridicità della seconda versione>>.
Ciò detto, deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le deposizioni testimoniali dei tre testi sarebbero pienamente coerenti fra di loro e confermerebbero la proposta versione dei fatti.
Da tutto ciò traendo la conclusione che
sussistenza del fatto contestato (falsa denuncia di un inesistente infortunio in data 25
gennaio 2019), gravava sul lavoratore dimostrare, quale fatto impeditivo, e sul
piano delle giustificazioni, che effettivamente quella falsa dichiarazione fosse
dovuta a mero errore e non al fine illecito di simulare (per la terza volta) un
infortunio sul lavoro. E quella prova avrebbe dovuto e potuto dare in un solo
modo: provando di essersi infortunato effettivamente il 24 gennaio 2019 e non
trincerandosi dietro la mancata conservazione dei filmati>>.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto da Controparte_1
9. Quest'ultimo resiste ribadendo gli argomenti già porti a fondamento della propria domanda e recepiti dal giudice del primo grado e contemporaneamente propone reclamo incidentale subordinato finalizzato ad ottenere, nella denegata ipotesi che il collegio dovesse ritenere fondate le censure proposte da SGH, che il licenziamento sia comunque dichiarato illegittimo per le violazioni di ordine formale lamentate con il ricorso introduttivo e la successiva memoria di costituzione nella fase di piena cognizione e non esaminate dal Tribunale.
10. All'esito dell'odierna camera di consiglio e previa discussione orale delle parti, ritiene il collegio che il reclamo principale non meriti accoglimento,
conseguendone l'assorbimento del proposto appello incidentale.
11. L'intero giudizio si riassume nell'interrogativo posto, pur con superflua enfasi, dalla reclamante: su chi gravava l'onere di provare che l'infortunio lavorativo, denunciato presso l'INAIL dal sig. OT ed in conseguenza del quale lo stesso si assentava dal lavoro dal 28 gennaio al 13 marzo del 2019, non si fosse in realtà mai verificato?
Discutendosi della legittimità o illegittimità del licenziamento comminato sul presupposto della falsità di quella denuncia, la domanda non può avere che una sola ed ovvia risposta: sul datore di lavoro.
Né la risposta può cambiare per il fatto che il lavoratore, nella fase successiva alle contestazioni disciplinari ed anteriore allo stesso licenziamento, abbia parzialmente cambiato versione dei fatti collocando la data dell'infortunio in una giornata antecedente a quella originariamente indicata.
Solo due essendo le ipotesi configurabili:
a) se il datore di lavoro ha ritenuto che il comportamento idoneo a giustificare il licenziamento fosse quello di avere denunciato un infortunio del 25 gennaio in realtà mai avvenuto, allora dovrebbe ritenersi sufficiente ad attestarne l'illegittimità la giustificazione fornita dal lavoratore in sede di audizione,
allorché ha dichiarato di avere errato materialmente a indicare la data del 25
anziché quella del 24. Non potendosi certo ritenere che un errore del genere giustifichi, di per sé, una sanzione disciplinare, tantomeno la massima delle sanzioni;
b) se il datore di lavoro ha ritenuto invece che nessun infortunio ci sia mai stato,
né nella giornata del 24, né in quella del 25 gennaio, allora avrebbe dovuto modificare in tali termini la contestazione. In primo luogo, per dare modo al lavoratore di difendersi sul fatto realmente preso in considerazione ed, in secondo luogo, per pervenire all'esatta indicazione del comportamento posto a base del licenziamento disciplinare.
Anzi, a ben vedere, poiché la tesi della reclamante è che il lavoratore, dopo avere falsamente denunciato l'infortunio del giorno 25 gennaio ed appreso che dalle registrazioni di sicurezza non emergeva alcun infortunio in quella giornata, avrebbe cambiato versione collocando l'infortunio nella giornata precedente, è proprio questa intera sequenza di comportamenti frodatori che avrebbe dovuto provare.
Anziché, come fatto, limitarsi a formulare delle mere ipotesi non suffragate da prove.
Avrebbe dovuto provare il fatto positivo dell'avere appreso, presso gli uffici della Polaria, che esisteva un filmato che provava l'inesistenza dell'infortunio del 25 gennaio ed il fatto negativo che nessun infortunio egli avesse patito neppure nella precedente giornata del 24 gennaio. Fatto negativo che, com'è
noto, può essere dimostrato attraverso la prova di fatti positivi idonei ad assumere valore presuntivo o indiziante di quel “non accadimento”.
Sennonché, nel caso che occupa non solo la reclamante non ha fornito alcun elemento di prova idoneo ad assumere tale valore presuntivo o indiziante,
quanto addirittura ne esistono di segno contrario e provengono proprio dal procedimento penale attivato a seguito di segnalazione della SGH e concluso con un'archiviazione, nella quale le deduzioni di parte datoriale sono letteralmente qualificate “meri sospetti” e si da atto della impossibilità di dimostrare la falsità della versione data dal lavoratore quanto alla reale data dell'infortunio.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del Parte_1
11\9\2024, così provvede:
1) Rigetta il reclamo principale;
2) Dichiara assorbito il reclamo incidentale;
3) Condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 8.000, oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012,
n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19\6\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni