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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2431 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 29/01/2025 e vertente
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. BUCCARELLA MARCO
APPELLANTE
E
E CP_1 CP_2
Rappresentati e difesi dall'avv. MANCO ANTONIO e dall'avv. MANCO VIOLA
APPELLATI
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 926 del
14.02.2024
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29/01/2025 e relative note di trattazione scritta
1
e hanno esposto il 17/08/2019, alle 01:00 circa, nel Comune CP_1 CP_2 di Maglie, si trovava alla guida dell'Audi A4 targata DP 467 ZD, di CP_1 proprietà degli attori, sulla SP 361 Gallipoli-Maglie, quando un cane di grossa taglia attraversava la carreggiata tagliando la strada al e impattando contro il CP_1 veicolo.
Gli attori hanno evidenziato che sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri di Maglie, che hanno constatato che il cane apparteneva a . Parte_1
Gli attori hanno dunque agito in giudizio contro la proprietaria dell'animale, al fine di ottenere il risarcimento del danno patito al mezzo di loro proprietà.
si è costituita con propria comparsa, deducendo che il cane, di razza Parte_1 border collie, fuoriusciva dell'abitazione a causa di una difformità nel recinto e rilevando che l'impatto è avvenuto a causa dell'elevata velocità del veicolo, il cui conducente non è stato in grado di evitare l'ostacolo. La convenuta ha quindi ritenuto che la causa dell'evento debba ricercarsi nella condotta di guida del CP_1
e ha chiesto il rigetto della domanda avversa.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale e prova testimoniale e si è conclusa con sentenza di accoglimento della domanda attorea.
ha proposto appello avverso la sentenza, ritenendo che il giudice abbia Parte_1 errato nel condividere le conclusioni rassegnate dal CTU in merito alla velocità del mezzo e sostenendo che la risposta alle osservazioni di parte sia stata incompleta, con conseguente richiesta di rinnovo della perizia.
L'appellante ha inoltre ritenuto che la motivazione resa dal giudice di pace sia stata generica e ha chiesto dunque la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda attorea.
e si sono costituiti con propria comparsa, eccependo CP_1 CP_2
l'inammissibilità della richiesta di rinnovo della CTU e della produzione di un file audio non allegato in primo grado. Gli appellati hanno chiesto dunque il rigetto dell'impugnativa. La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione.
2 ***
Come premesso, la controversia in esame ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità nel danno patito da e all'Audi A4 di loro CP_2 CP_1 proprietà a seguito dell'impatto contro il border collie di proprietà di , Parte_1 avvenuto il 17/08/2019 alle ore 01:00 circa sulla Strada Provinciale 361 Gallipoli-
Maglie, direzione Maglie.
Come noto, l'art. 2052 c.c. dispone che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
La giurisprudenza precisa che “La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10402 del 20 maggio 2016).
Esaminando il caso di specie, va premesso che è pacifico che l'evento si sia verificato nel luogo indicato, che il cane sia fuoriuscito dall'abitazione nella quale si trovava e che i danni riportati dal mezzo siano quelli accertati dai carabinieri di
Maglie, intervenuti sul posto.
Non è stata poi impugnata la motivazione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il caso fortuito costituito dall'irregolarità del recinto dell'abitazione in cui era custodito l'animale.
Costituisce invece oggetto di contestazione la ritenuta responsabilità esclusiva del proprietario del cane e l'attestazione di un'assenza di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Parte appellante ha ritenuto in particolare che la valutazione del CTU, cui il giudicante ha prestato adesione, sia errata. Sulla base di tale contestazione, parte appellante ha chiesto il rinnovo della perizia.
Sotto tale profilo va in primo luogo affermata l'ammissibilità dell'istanza, in quanto la consulenza non costituisce un mezzo di prova e non soggiace pertanto alle preclusioni proprie delle richieste istruttorie.
3 Ciononostante, si conferma nella presente sede la correttezza della risposta resa dal CTU, Per. Ass. , e la ricostruzione della dinamica ivi contenuta. Persona_1
Il consulente ha infatti affermato che la presumibile velocità del mezzo è pari a 35 km/h. Tale risposta è stata resa, a pagina 13 della perizia, riportando quanto segue: “da numerose prove di crash i paraurti in materiale plastico resistono senza rompersi ad urti con velocità di circa 15 km/h. È evidente che la velocità dell'auto al momento dell'urto era superiore a 15 km/h. Risulta introflesso il parafango anteriore destro e, per quanto è possibile vedere dalle foto allegate in atti, la lamiera del parafango ha subito uno schiacciamento verso sinistra di circa 15 cm. Dalle prove di crash eseguite su auto simili, risulta che a schiacciamenti di lamierati di circa 15 cm corrispondono velocità d'urto pari a circa 20 km/h. Poiché non vengono rilevate tracce di frenate sul manto stradale, né si conoscono eventuali spostamenti post urto dell'auto, la presumibile velocità dovuta alle sole deformazioni dell'auto è pari a circa
35 km/h”.
Dalla trascrizione della perizia emerge come il CTU abbia reso risposta al quesito sulla base della valutazione oggettiva dei danni riportati al mezzo dal mezzo e dello schiacciamento del lamierato.
Nelle proprie osservazioni, il difensore dell'appellante ha ritenuto “inverosimile” che un soggetto che guida un'Audi A4 abbia mantenuto per 500 m una velocità di 35 km/h. Tale personalissima valutazione di inverosimiglianza è stata resa in ragione della potenzialità del mezzo, senza alcun riferimento ai danni riportati dal veicolo.
Nell'atto di appello, addirittura, il difensore afferma che è “alquanto improbabile” che un “ragazzo” conduca un veicolo di tale cilindrata a tale velocità.
Le contestazioni della parte, di natura atecnica e legate all'età del conducente e alle caratteristiche del mezzo, sono evidentemente inammissibili, in quanto vorrebbero fondare una presunzione sulla base di una mera opinione soggettiva. Si aggiunga che nelle osservazioni si afferma che l'impatto avvenne a circa 500 m dall'immissione, mentre il CTU ha accertato che il veicolo aveva percorso 250 m, dunque una distanza pari alla metà di quella allegata nelle osservazioni.
Il difensore di parte appellante ha poi affermato che i danni riportati dal veicolo non possono corrispondere all'impatto di un mezzo che circola a 35 km/h e che impatta contro un corpo di 20 kg. Ciò nonostante, mentre il CTU ha determinato la velocità sulla base delle prove di crash e delle deformazioni riportate,
4 specificando anche che il paraurti era di materiale plastico e che l'inflessione era di 15 cm, al contrario il difensore ha espresso ancora una volta opinioni prive di ogni riferimento a dati oggettivi.
Il difensore ha ancora ricordato che le lamiere dell'auto si schiacciano di 15 cm con impatti a 20 km/h e ha evidenziato che nel caso di specie le lamiere si sono rotte.
Sotto tale profilo va evidenziato che il CTU non ha calcolato la velocità presumibile in 20 km/h, ma l'ha indicata in 35 km/h, pari quasi al doppio di quella presumibile nel caso in cui le lamiere si siano solo schiacciate. Si ricorda, inoltre, che si tratta di un materiale plastico.
Va inoltre evidenziato che dalle foto allegate in atti emerge che la lamiera si è rotta solo nel punto preciso dell'impatto contro l'animale, con un danno che non risulta di particolare gravità, al netto del costo legato alle caratteristiche del mezzo.
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha peraltro risposto alle osservazioni del difensore della , affermando Pt_1 che, sulla base della propria esperienza professionale, quasi sempre dopo un urto frontale di un'auto con un animale di media taglia l'animale si inserisce al di sotto del paraurti, producendo danni anche agli organi anteriori interni dell'auto, contro i quali rotola prima che la vettura si fermi. Tale chiarimento, reso al fine di meglio precisare la compatibilità tra i danni riscontrati e la velocità come calcolata, non ha ricevuto alcuna contestazione di natura tecnica.
Va poi rilevato che è emerso che l'Audi aveva superato da 250 m il segnale di dare precedenza quando venne ad impatto con l'animale, con la conseguenza che la velocità riscontrata è del tutto compatibile con il tragitto percorso.
Parte appellante ha ritenuto che un guidatore prudente, viaggiando alla velocità di
35 km/h, avrebbe potuto percepire immediatamente la presenza dell'animale e imprimere una energica frenata, evitando l'impatto. Tale affermazione, tuttavia, non tiene conto della circostanza che l'animale era in movimento in fuga da un'abitazione privata, con la conseguenza che è del tutto verosimile che si sia posto dinanzi al veicolo all'improvviso, non consentendo al conducente di evitare l'impatto. Del resto, la tipologia del mezzo è tale da non lasciare tracce di frenata, soprattutto nel caso in cui l'arresto avvenga alla velocità di 35 km/h.
Come evidenziato dal giudicante, la dinamica ha trovato conferma anche nel corso della prova orale espletata in corso di giudizio.
5 Parte appellante ha contestato la motivazione, producendo per la prima volta in grado di appello un file audio contenente la registrazione della telefonata intervenuta tra e il compagno della convenuta. Tale prova, di CP_1 formazione precedente all'instaurazione della lite, è evidentemente inammissibile, in quanto costituisce elemento probatorio nuovo, prodotto dopo il maturare delle preclusioni processuali.
Ciò premesso, va evidenziato che le prove orali sono risultate attendibili. In particolare, , fidanzata di che nel momento dell'occorso Testimone_1 CP_1 era sul mezzo, ha confermato che l'auto si era appena immessa sullo svincolo al momento dell'impatto, elemento emerso in maniera pacifica.
Parte appellante ha poi richiamato, nel proprio atto di appello, le deposizioni di tre testimoni di cui ha allegato la falsità. Ciò nonostante, nel fascicolo di primo grado si rinvengono le prove orali rese solo da , - Testimone_1 Controparte_3 carrozziere, che non ha deposto sulla dinamica – e (parte). Non si CP_1 rinvengono tre testimoni che abbiano confermato la dinamica del sinistro né sono emersi verbali di udienza non presenti nel fascicolo cartaceo. Sulla base di quanto sopra, pertanto, si ritiene che tale motivo di appello costituisca un mero refuso.
Conclusivamente, la prova documentale, quella testimoniale e la CTU hanno confermato che si era immesso sulla strada da soli 250 m quando CP_1 impattò contro un animale di grossa taglia che si pose come ostacolo improvviso, essendo fuggito dal recinto di un'abitazione. I danni sono perfettamente compatibili con la velocità di 35 km/h accertata dal CTU, mentre la allegata inverosimiglianza della velocità in ragione dell'età del conducente e delle caratteristiche del veicolo è rimasta del tutto sfornita di prova.
L'appello è pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della natura documentale del giudizio e della semplicità della questione.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2431/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
6 a) Rigetta l'appello;
b) Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in € 1.300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Viola
Manco e Antonio Manco, che hanno reso la dichiarazione di rito;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Lecce, 10/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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