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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito di trattazione scritta, nella causa iscritta al n. 1161/2025 R.G.
Lavoro, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Loprieno;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spe tta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcu ne puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice d ifficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n.
7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguen te diminuzione della spesa sociale
(cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica del la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti dell a vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”
(si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto qu ella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubb lici di assistenza, si veda la citata
Cass. civ., Sez. Lav. 28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici (ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bas toni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
Sempre in proposito ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992: “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia p ersonale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie , la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ma ha, al contempo, riconosciuto in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 100% nonché lo status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 02.05.2023
(data di presentazione della domanda amministrativa).
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia e dedotto un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorr ente, producendo ulteriore documentazione, sicché, convocato a chiarimenti il medesimo perito nominato nella precedente fase, dott.ssa Persona_1
, quest'ultimo, ha ribadito (con conclusioni che Questo
[...]
Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici) che parte istante non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Sul punto, con riferimento alla nuova certificazione neurologica del
17.12.2024, il C.T.U ha evidenziato che “NON documenta affatto:- né
l'impossibilità di deambulazione dell'istante (“deambulazione incerta, precaria, a base allargata con tendenza a perdere l'equilibrio”: con tutta evidenza trattasi di una deambulazione possibile, ancorchè difficoltata, che, peraltro, la specialista consultata non ritiene necessario supportare con ausili di qualsivoglia natura); - né l'impossibilità della stessa di compiere specifici atti della vita quotidiana (“difficoltosi i passaggi posturali (…) Difficoltoso il mantenimento della stazione eretta”: con tutta evidenza viene tracciata una condizione di difficoltà, non già di abolita capacità. In conclusione, la nuova documentazione prodotta dall'istante non solo non depone per un aggravamento del quadro clinico patito, rispetto a quello valutato dalla scrivente CTU nell'ambito della prima fase di giudizio, ma neanche descrive un quadro clinico legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non risultando accertati in capo alla stessa né l'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, né l'impossibilità di compiere gli atti della vista quotidiana”.
Quanto, invece, al certificato del 02.07.2024, depositato in sede di operazioni peritali, il C.T.U. ha rilevato che la suddetta relazione del
17.12.2024 e che certifica “i deficit in ordine alla funzione motoria ed alla funzione cognitiva della ricorrente risulterebbero esattamente sovrapponibili a quelli evidenziati dallo stesso specialista in data
02.07.2024”.
In ultimo, con riferimento ai test ADL e IADL richiamati dalla parte ricorrente, va osservato che tali test non riportano situazioni di
“impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
In ragione di tanto, conformemente alle conclusioni della C.T.U. deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente il solo status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 02.05.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa) con rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' a fronte di idonea CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c...
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara in capo alla ricorrente la sussistenza dello status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data 02.05.2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 15.05.2025
le spese di CTU come già
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Giuseppe Craca, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
A seguito di trattazione scritta, nella causa iscritta al n. 1161/2025 R.G.
Lavoro, promossa da
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Nicola Loprieno;
Parte_1
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. non può essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Deve essere preliminarmente osservato che l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «
1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
Con riferimento più specifico all'oggetto della presente fase i commi 6 e
7 del medesimo articolo dispongono: «
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7.
La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Orbene, circa i presupposti delle prestazioni avute di mira dall'istante attraverso la proposizione dell'istanza di cui all'art. 445 bis c.p.c., ai sensi dell'art. 1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art. 1 della legge n. 508/1988, l'indennità di accompagnamento spe tta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Sul punto è doveroso fare alcu ne puntualizzazioni in ordine ai requisiti ora in argomento.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'osservare che:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice d ifficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n.
7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguen te diminuzione della spesa sociale
(cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica del la loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti dell a vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass.,
7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)”
(si veda Cass. civ., Sez. Lav., 8557/2018).
Deve inoltre essere evidenziato che l'impossibilità di deambulazione va accertata in assenza del supporto di un accompagnatore (in quanto, appunto, la ratio della prestazione in esame è appunto qu ella di dare un sostegno economico alla famiglia dell'istante onde agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli, per le loro gravi infermità, di un continuo controllo e di una giornaliera assistenza evitandone, così, il ricovero in istituti pubb lici di assistenza, si veda la citata
Cass. civ., Sez. Lav. 28705/2011) non potendosi riscontrare, al contrario, la meritevolezza dell'indennità di accompagnamento laddove la deambulazione sia comunque possibile mediante l'uso di dispositivi medici (ad es. deambulatori).
Sempre a questo ultimo riguardo si noti che all'interno della citata pronuncia della Suprema Corte 8557/2018 è stata ritenuta l'insussistenza del requisito in esame al cospetto di soggetto possibilitato a deambulare grazie all'aiuto di “bas toni canadesi” non reputando quindi sussistente il prescritto “assoluto azzeramento” della capacità deambulatoria.
Sempre in proposito ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge
104/1992: “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia p ersonale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nel caso di specie , la CTU medico–legale espletata nella precedente fase di giudizio ha consentito di accertare che le patologie da cui è affetta parte istante non possono comportare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ma ha, al contempo, riconosciuto in capo alla ricorrente un'invalidità pari al 100% nonché lo status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 02.05.2023
(data di presentazione della domanda amministrativa).
Parte opponente nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, la presente fase di giudizio ha contestato le risultanze della perizia e dedotto un aggravamento delle condizioni sanitarie della ricorr ente, producendo ulteriore documentazione, sicché, convocato a chiarimenti il medesimo perito nominato nella precedente fase, dott.ssa Persona_1
, quest'ultimo, ha ribadito (con conclusioni che Questo
[...]
Giudicante condivide in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici) che parte istante non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Sul punto, con riferimento alla nuova certificazione neurologica del
17.12.2024, il C.T.U ha evidenziato che “NON documenta affatto:- né
l'impossibilità di deambulazione dell'istante (“deambulazione incerta, precaria, a base allargata con tendenza a perdere l'equilibrio”: con tutta evidenza trattasi di una deambulazione possibile, ancorchè difficoltata, che, peraltro, la specialista consultata non ritiene necessario supportare con ausili di qualsivoglia natura); - né l'impossibilità della stessa di compiere specifici atti della vita quotidiana (“difficoltosi i passaggi posturali (…) Difficoltoso il mantenimento della stazione eretta”: con tutta evidenza viene tracciata una condizione di difficoltà, non già di abolita capacità. In conclusione, la nuova documentazione prodotta dall'istante non solo non depone per un aggravamento del quadro clinico patito, rispetto a quello valutato dalla scrivente CTU nell'ambito della prima fase di giudizio, ma neanche descrive un quadro clinico legittimante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non risultando accertati in capo alla stessa né l'impossibilità di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore, né l'impossibilità di compiere gli atti della vista quotidiana”.
Quanto, invece, al certificato del 02.07.2024, depositato in sede di operazioni peritali, il C.T.U. ha rilevato che la suddetta relazione del
17.12.2024 e che certifica “i deficit in ordine alla funzione motoria ed alla funzione cognitiva della ricorrente risulterebbero esattamente sovrapponibili a quelli evidenziati dallo stesso specialista in data
02.07.2024”.
In ultimo, con riferimento ai test ADL e IADL richiamati dalla parte ricorrente, va osservato che tali test non riportano situazioni di
“impossibilità” di svolgere atti della vita quotidiana (ma situazioni di bisogno di assistenza) e poi, in quanto basati sulla somministrazione di domande al paziente, sono caratterizzati da risposte fornite dallo stesso in modo soggettivo e non risultano confortati da altri esami di tipo obiettivo.
In ragione di tanto, conformemente alle conclusioni della C.T.U. deve essere riconosciuto in capo alla ricorrente il solo status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 02.05.2023 (data di presentazione della domanda amministrativa) con rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite di entrambe le fasi sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Le spese della C.T.U. – come liquidate in corso di causa – sono definitivamente poste a carico dell' a fronte di idonea CP_1 dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c...
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara in capo alla ricorrente la sussistenza dello status di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data 02.05.2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell CP_1 provvisoriamente liquidate in atti.
Bari, 15.05.2025
le spese di CTU come già
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Craca