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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
12/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Ricorrente_1 ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.185/02/23, resa dalla CTP di Grosseto all'udienza del 14 settembre 2023.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima in ordine agli Avvisi di accertamento sopraindicati, relativi a maggiori imposte per l'annualità 2016.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi:
In via pregiudiziale:
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente nella forma della omessa motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92.
Nei fatti:
1) Sulla eccepita e non decisa eccezione circa la falsa applicazione di legge di cui agli artt. 148 e 149 TUIR in relazione all'art. 2697 del c.c. per il disconoscimento della Ricorrente_1. Mancanza di prova pertinente la individuazione dei costi e delle spese “minimali di diretta imputazione”;
2. Sulla eccepita e non esaminata doglianza circa la erronea ricostruzione e qualificazione dei rimborsi
(forfettari) e sulla loro individuazione come utili distribuiti indirettamente dalla ASD. Esenzione ex lege e conseguenziale ininfluenza per il disconoscimento
3.Sulla inesatta considerazione della verifica SIAE e sull'esito regolare a carico della Ricorrente_1 di un precedente controllo contabile e gestionale eseguito dalla SIAE ai fini IVA e IIDD per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017;
4. Sulla eccezione riguardante lo sbarramento al disconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica di cui all'art. 149 ultimo comma del TUIR;
5. Sulla incomprensibile determinazione dei ricavi e dei costi di cui al PVC e all'avviso di accertamento (pag.
4 e 5).
In sede di controdeduzioni l'Agenzia ha replicato analiticamente alle argomentazioni di parte appellante.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”. In particolare, la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta l'Appello non fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di accogliere, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
a) In relazione alla eccezione preliminare, il motivo valorizza la brevità della sentenza la quale, comunque, fornisce il quadro probatorio per la valutazione da parte di questo Giudice per cui può e deve essere affrontato il merito.
b) In relazione al merito, il tema principale del motivo di appello non è né la natura commerciale dell'Ente né la sproporzione delle spese rimborsate.
Attraverso l'esame dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, è emerso che il denaro che entrava dall'ASD usciva solo fittiziamente per spese inerenti all'ente, poiché gli associati lo utilizzavano
(attraverso i 'rimborsi a piè di lista') per spese personali.
Detto questo la sproporzione degli importi per l'annualità 2016, pari ad €.60.000,00 di compensi forfettari ed €.60.000,00 per rimborsi spese è un dato oggettivo.
La documentazione è stata oggetto di analitica contestazione (cfr. controdeduzioni pag. 13-15 cui si rimanda evidenziando l'assoluta mancanza di controargomentazioni da parte degli appellanti).
c) Circa la qualificazione degli importi come compensi o rimborsi l'Agenzia ha evidenziato che secondo l'art. 69 del TUIR i rimborsi conseguono a spese che devono essere affrontate fuori dal Comune e nel caso di specie tale requisito difetta oltre alla già citata estraneità della tipologia delle stesse. Evidenziandosi poi la sostanziale uniformità del trattamento fiscale dei compensi il rilievo risulta ininfluente.
d) Circa la rilevanza di una precedente verifica SIAE risultata regolare, si è trattato di un controllo di mera regolarità formale, il cui risultato non può che riferirsi allo specifico esercizio al quale si riferisce.
e) In merito al cd. sbarramento al disconoscimento (art. 149 del TUIR) un'associazione sportiva, se non vuol decadere dal trattamento di favore, non può neanche indirettamente distribuire utili ai propri componenti e quindi perseguire uno scopo di lucro. Il tutto come riportato dal complesso legislativo di settore (cfr. art. 1 della Legge n. 398/1991, art. 90, comma 18 della Legge n. 289/2002 e art. 148 comma 8 lettera a) del TUIR). f) Circa la determinazione dei ricavi e dei costi correttamente l'Agenzia ha evidenziato che “l'associazione dichiara, nel 2016, ricavi per € 141.100,00 corrispondenti alle entrate per sponsorizzazioni (rigo RG2); tuttavia la porzione imponibile, come da regime agevolato, è solo il 3%; infatti troviamo che viene dichiarato un reddito corrispondente a questa percentuale (appena € 4.320,00); la differenza, cioè il 97% (139.680,00),
è detassata, perché viene indicata gli 'Altri componenti negativi' (RG22); quest'ultima componente - che è proprio il beneficio fiscale di cui l'ente ha illegittimamente fruito - si è tramutata, in accertamento, in una posta attiva attraverso l'indeducibilità, che altro non ha fatto se non trasformare un valore qualificato come costo in un equivalente ricavo”.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese a favore della parte appellata in €. 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
ZENO MASSIMO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 127/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Grosseto - Piazza Ferretti N. 1 58100 Grosseto GR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GROSSETO sez. 2 e pubblicata il 26/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8F040200223-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 267/2025 depositato il
12/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto la Ricorrente_1 ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.185/02/23, resa dalla CTP di Grosseto all'udienza del 14 settembre 2023.
Con tale sentenza era stato respinto il ricorso proposto dalla medesima in ordine agli Avvisi di accertamento sopraindicati, relativi a maggiori imposte per l'annualità 2016.
Per quanto concerne l'appello risultano introdotti i seguenti motivi:
In via pregiudiziale:
1) Nullità della sentenza per motivazione apparente nella forma della omessa motivazione in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546/92.
Nei fatti:
1) Sulla eccepita e non decisa eccezione circa la falsa applicazione di legge di cui agli artt. 148 e 149 TUIR in relazione all'art. 2697 del c.c. per il disconoscimento della Ricorrente_1. Mancanza di prova pertinente la individuazione dei costi e delle spese “minimali di diretta imputazione”;
2. Sulla eccepita e non esaminata doglianza circa la erronea ricostruzione e qualificazione dei rimborsi
(forfettari) e sulla loro individuazione come utili distribuiti indirettamente dalla ASD. Esenzione ex lege e conseguenziale ininfluenza per il disconoscimento
3.Sulla inesatta considerazione della verifica SIAE e sull'esito regolare a carico della Ricorrente_1 di un precedente controllo contabile e gestionale eseguito dalla SIAE ai fini IVA e IIDD per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017;
4. Sulla eccezione riguardante lo sbarramento al disconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica di cui all'art. 149 ultimo comma del TUIR;
5. Sulla incomprensibile determinazione dei ricavi e dei costi di cui al PVC e all'avviso di accertamento (pag.
4 e 5).
In sede di controdeduzioni l'Agenzia ha replicato analiticamente alle argomentazioni di parte appellante.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere “l'esposizione dello svolgimento del processo”. In particolare, la ricostruzione del fatto, esposta nella parte narrativa della sentenza impugnata, deve intendersi qui richiamata condividendosene il contenuto.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio valuta l'Appello non fondato.
In effetti esistono elementi decisivi che permettono di accogliere, sulla base della “ragione più liquida” le argomentazioni di parte appellata.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
a) In relazione alla eccezione preliminare, il motivo valorizza la brevità della sentenza la quale, comunque, fornisce il quadro probatorio per la valutazione da parte di questo Giudice per cui può e deve essere affrontato il merito.
b) In relazione al merito, il tema principale del motivo di appello non è né la natura commerciale dell'Ente né la sproporzione delle spese rimborsate.
Attraverso l'esame dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, è emerso che il denaro che entrava dall'ASD usciva solo fittiziamente per spese inerenti all'ente, poiché gli associati lo utilizzavano
(attraverso i 'rimborsi a piè di lista') per spese personali.
Detto questo la sproporzione degli importi per l'annualità 2016, pari ad €.60.000,00 di compensi forfettari ed €.60.000,00 per rimborsi spese è un dato oggettivo.
La documentazione è stata oggetto di analitica contestazione (cfr. controdeduzioni pag. 13-15 cui si rimanda evidenziando l'assoluta mancanza di controargomentazioni da parte degli appellanti).
c) Circa la qualificazione degli importi come compensi o rimborsi l'Agenzia ha evidenziato che secondo l'art. 69 del TUIR i rimborsi conseguono a spese che devono essere affrontate fuori dal Comune e nel caso di specie tale requisito difetta oltre alla già citata estraneità della tipologia delle stesse. Evidenziandosi poi la sostanziale uniformità del trattamento fiscale dei compensi il rilievo risulta ininfluente.
d) Circa la rilevanza di una precedente verifica SIAE risultata regolare, si è trattato di un controllo di mera regolarità formale, il cui risultato non può che riferirsi allo specifico esercizio al quale si riferisce.
e) In merito al cd. sbarramento al disconoscimento (art. 149 del TUIR) un'associazione sportiva, se non vuol decadere dal trattamento di favore, non può neanche indirettamente distribuire utili ai propri componenti e quindi perseguire uno scopo di lucro. Il tutto come riportato dal complesso legislativo di settore (cfr. art. 1 della Legge n. 398/1991, art. 90, comma 18 della Legge n. 289/2002 e art. 148 comma 8 lettera a) del TUIR). f) Circa la determinazione dei ricavi e dei costi correttamente l'Agenzia ha evidenziato che “l'associazione dichiara, nel 2016, ricavi per € 141.100,00 corrispondenti alle entrate per sponsorizzazioni (rigo RG2); tuttavia la porzione imponibile, come da regime agevolato, è solo il 3%; infatti troviamo che viene dichiarato un reddito corrispondente a questa percentuale (appena € 4.320,00); la differenza, cioè il 97% (139.680,00),
è detassata, perché viene indicata gli 'Altri componenti negativi' (RG22); quest'ultima componente - che è proprio il beneficio fiscale di cui l'ente ha illegittimamente fruito - si è tramutata, in accertamento, in una posta attiva attraverso l'indeducibilità, che altro non ha fatto se non trasformare un valore qualificato come costo in un equivalente ricavo”.
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto con liquidazione delle spese a favore della parte appellata in €. 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
respinge l'Appello e liquida le spese a favore della Agenzia in €. 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti