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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 617 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, C.F. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] Sc. B fraz. Contesse, elettivamente domiciliato a Messina in
Via Tommaso Cannizzaro n. 134, presso lo studio dell'Avv. Domenico Restuccia, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], Piano di Zona Santa Lucia sopra Contesse, elettivamente domiciliata in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 190, presso lo studio dell'Avv. Felice
Calabrò, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 18.02.2025, , nato a [...] il [...], premesso Parte_1
che: - in data 11.06.2002 aveva contratto matrimonio a Messina con , Controparte_1
nata a [...] il [...], atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Messina,
Anno 2002, Atto n. 250 Parte 2 serie A;
-che dal matrimonio era nato, in data 24.11.2003, il figlio;
Per_1
-che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e, pertanto, i coniugi avevano adito il Tribunale di Messina per addivenire alla separazione personale;
-che con decreto di omologazione del 08.02.2011, reso nell'ambito del procedimento n.
5048/2010 R.G., il Tribunale di Messina omologava la separazione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto tra le parti;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili alle condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
15.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.06.2025 si costituiva
[...]
, la quale non si opponeva alla pronuncia di divorzio e alla revoca CP_1
dell'assegnazione della casa coniugale, mentre contestava le ulteriori domande di parte ricorrente.
Alla prima udienza celebrata in data 14.07.2025, le parti addivenivano ad un accordo nei seguenti termini: “la signora rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e si rende CP_1 disponibile a rilasciarla libera dai propri beni ed effetti personali entro il 31 dicembre 2025; la stessa rinuncia alla domanda di assegno divorzile, con revoca di ogni contributo precedentemente stabilito a carico del sig. . Le parti convengono inoltre che provvederanno ciascuno a Parte_1 corrispondere direttamente al figlio maggiorenne un contributo per il suo mantenimento pari ad €
150,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50%.
Inoltre, il sig. , allorquando gli verrà liquidato il TFS, si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora 'importo di € 4.000,00 a totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali. CP_1
Dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.”
2. Ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al verbale del 14.07.2025. 3. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia, che rendeva indispensabile l'intervento giurisdizionale
P. Q. M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti e acquisito il parere del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa n. 617/25 R.G., così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 11.06.2002 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato CP_1
Civile di Messina, Anno 2002, Atto n. 250 Parte 2 serie A, alle condizioni di cui al verbale del 14.07.2025.
2. Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di Messina di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 11.06.2002, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Messina, Anno
2002, Atto n. 250 Parte 2 serie A;
3. Compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 7 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.