Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 10062/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
OV SCADUTO, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio
Alessandro Falzone.
Per ___________________
- opponente -
C O N T R O
ENPACL - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
i Consulenti del Lavoro, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Danila Maria Cumbo.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza del 31/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarato prescritto il credito dovuto a titolo di contributo integrativo per l'anno 2000, di importo pari ad € 10,32.
1
Tribunale in data 7/09/2022 in seno al procedimento R.G. n. 7299/2022.
Condanna IO UT al pagamento in favore della ENPACL della somma pari ad € 61.151,32, oltre interessi come per legge.
Compensa per un quarto le spese di lite fra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, e condanna IO UT al pagamento dei restanti tre quarti in favore della ENPACL, che liquida, sia per la fase monitoria che per la presente fase di opposizione, in € 4.587,00, oltre spese generali IVA e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/10/2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 799/2022, emesso da questo
Tribunale in data 7/09/2022 in seno al procedimento R.G. n. 7299/2022, con cui era stato ingiunto il pagamento in favore della ENPACL della somma pari ad €
61.161,48, a titolo di contributo soggettivo dovuto per gli anni dal 2008 al 2019, nonché di contributo integrativo e annesse sanzioni dovuti per gli anni 2000, 2002,
2003 e dall'anno 2009 all'anno 2019.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti dovuti sino all'anno 2017 e, pertanto, chiedeva di “revocare e/o con qualsiasi altra statuizione annullare il decreto ingiuntivo n. 799/2022 del 07/09/2022 (R.G. n.
7299/2022), emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, notificato il
13/09/2022, per tutti i motivi indicati in narrativa, con conseguente statuizione in ordine alle spese legali dipendenti dal procedimento monitorio;
2. In subordine dire e dichiarare dovuta solo la minor somma di € 8.837,19, pari alla differenza tra quanto chiesto nel decreto ingiuntivo e il credito prescritto”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte convenuta, contestando nel merito l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
2 L'opposizione va parzialmente accolta.
Giova, in primo luogo osservare come l'opponente, iscritto presso l'Ente
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro, non ha contestato l'ammontare dei contributi chiesti in via monitoria, né tantomeno ha dato prova del pagamento del quantum ingiunto in via monitoria, cosicché, ritenuta pacifica la debenza di tali somme, occorre esaminare la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione delle stesse.
Va allora rammentato il disposto dell'art. 42 del Regolamento di previdenza e assistenza ENPACL, ai sensi del quale “La prescrizione dei contributi dovuti all'Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente
Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva.
I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall'Ente.
Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d'indebito.
È in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n. 249 ”.
Ai sensi del citato articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n. 249, inoltre “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione all'Ente, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 17 ”.
Secondo la richiamata normativa, la prescrizione dei crediti contributivi si compie con il decorso del termine quinquennale, mentre per le sanzioni la prescrizione matura con il decorso del termine decennale, dovendosi altresì tener conto, ai fini dell'individuazione del dies a quo per i contributi soggetti, della data in
3 cui l'obbligato effettua la comunicazione del volume di affari, stante quanto previsto dal citato art. 19 della L. 249/1991.
Ciò chiarito, nella specie, deve rilevarsi come la doglianza attorea avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi (soggettivi e integrativi) e delle annesse sanzioni per il periodo dall'anno 2000 all'anno 2017, risulti in minima parte fondata, avendo l'Ente convenuto prodotto una sequenza continua di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale, tenuto conto delle decorrenze indicate dall'art. 42 del regolamento dell'Ente e dagli art. 19 della legge n.
249/1991, per tutte le poste contributive azionate, fuorché per il contributo integrativo relativo all'anno 2000, di importo pari ad € 10,32.
In particolare, quanto ai crediti dovuti a titolo di contributo soggettivo e contributo integrativo per gli anni dal 2008 al 2017, risulta per tabulas che l'opponente abbia presentato in data 28/02/2011 apposita domanda di rateizzazione
[in ordine alla quale la Suprema Corte ha chiarito che “la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti effettuati, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021,
n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n.
26013)], accolta dall'Ente convenuto con nota dell'1/02/2012, recapitata in data
18/02/2012 (cfr. all.ti 1, 2 e 2.1 alla memoria).
Vale poi osservare come l'Ente convenuto abbia provocato la puntuale interruzione del termine prescrizionale mediante la comunicazione all'obbligato di una prima nota datata 11/04/2016 sempre afferente ai crediti di cui all'istanza di rateizzazione succitata, recapitata in data 21/04/2016 (cfr. all.ti 4 e 4.1 in memoria) ed infine di una nota riepilogativa del debito datata 7/09/2017, consegnata in data
15/09/2017 (cfr. 5, 5.1 all.ti in memoria), cosicché siffatti crediti non possono dirsi
4 colpiti da prescrizione. A fortiori, si aggiunga che parte ricorrente in data 11/01/2020 ha presentato un'ulteriore istanza di rateizzazione avente ad oggetto la “la rateazione di tutti i debiti contributivi e/o delle sanzioni” (cfr. all. 6 alla memoria).
Del pari, con riferimento ai crediti dovuti a titolo sanzioni, per cui il termine prescrizionale è decennale, l'Ente convenuto, al fine di dimostrare la tempestiva interruzione dello stesso, ha prodotto la nota del 29/08/2005 recapitata il
2/09/2005 (cfr. all. 10 in memoria), la nota datata 13/11/2007 consegnata il
19/11/2007 (cfr. all.ti 11 e 11.1 in memoria) e la successiva nota del 11/04/2016, recapitata in data 21/04/2016 (cfr. all.ti 4 e 4.1 in memoria), cosicché alla data di deposito del ricorso in via monitoria neppure tali pretese risultavano prescritte.
Si osservi inoltre che in relazione ai succitati atti interruttivi e alla relativa consegna, alcuna contestazione o disconoscimento ha effettuato la parte opponente al fine di eliderne il valore probatorio.
A differenti conclusioni deve, invece, giungersi in ordine al credito dovuto a titolo di contributo integrativo per l'anno 2000, di importo pari ad € 10,32, giacché
l'Ente convenuto, pur avendo dimostrato di avere interrotto il decorso del termine quinquennale mediante la diffida del 29/08/2005 recapitata il 2/09/2005 (cfr. all. 10 in memoria), non ha tuttavia provato di avere posto in essere, nel quinquennio successivo, ulteriori atti aventi valenza interruttiva della prescrizione, con conseguente estinzione dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va accolta limitatamente al credito dovuto a titolo di contributo integrativo per l'anno 2000, di importo pari ad € 10,32, che va dunque dichiarato prescritto.
Per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 799/2022, emesso da questo Tribunale in data 7/09/2022 in seno al procedimento R.G. n. 7299/2022, va revocato e
IO UT va condannato al pagamento in favore della ENPACL della somma pari ad € 61.151,32, oltre interessi come per legge.
5 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese relative sia alla fase monitoria che alla presente fase di opposizione vanno compensate per un quarto, ponendo i restanti tre quarti a carico di IO UT, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
52.001,00 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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