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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 27
Maggio 2025 e l'1 Giugno 2025 in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3166 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
il signor nato ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella via Leonardo Sciascia n. 12, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Canicattì (AG), in via Senatore Sammartino n. 80,
presso lo studio dell'Avv. Calogero Li Calzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione a ordinanza - ingiunzione con contestuale istanza di sospensione,
depositato il 15/10/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, con sede legale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Preden in virtù di procura generale alle liti a rogito del Notaio Dott. del 22/03/2024, repertorio n. Persona_1
37875 e raccolta n. 7313, allegata agli atti di causa,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 15 Ottobre 2024, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor proponeva Parte_1
opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza
- ingiunzione n. OI-001676180, Protocollo n. .0100.02/09/2024.0256539, notificatagli il CP_2
16 Settembre (e non Ottobre come erroneamente indicato in ricorso) 2024. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. .0100.08/03/2019.0058499 CP_2 dell'8 Marzo 2019 riferito all'anno 2017, l' - sede Controparte_1
di Agrigento, gli aveva ingiunto, alla stregua di legale rappresentante/responsabile della società
il pagamento dell'importo di € 2.836,00 a titolo di sanzione amministrativa CP_3
pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché, nella spiegata qualità, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n.
463 del 12 Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre
1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs. n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio 2023. All'uopo l'opponente eccepiva la nullità della citata ordinanza - ingiunzione per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Obiettando che, il prefato era CP_1
decaduto dalla pretesa creditoria in parola in conseguenza della tardività della notificazione di quest'ultima. Lo stesso denunciava, poi, l'intervenuta prescrizione quinquennale del suddetto credito. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato. Nel merito, di dichiararne l'illegittimità, la nullità e l'annullabilità, condannando l'ente resistente a restituirgli quanto fosse stato eventualmente costretto a versargli nelle more della contesa in esame.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 7 Maggi 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto deduceva che, a seguito di riesame della posizione in questione, aveva provveduto ad annullare in autotutela la menzionata ordinanza - ingiunzione con la disposizione n. 010000-25-0176 del 2 Aprile 2025. Sulla base di tale fatto domandava al
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare cessata la materia del contendere.
2 In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6 Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 27 Maggio 2025 e l'1
Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nell'ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_2
in seno alla memoria di costituzione depositata il 7 Maggio 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il cennato ente ha provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001676180, Protocollo n.
.0100.02/09/2024.0256539, opposta, notificata al signor il 16 CP_2 Parte_1
Settembre 2024, relativa all'atto di accertamento n. .0100.08/03/2019.0058499 dell'8 CP_2
Marzo 2019 riferito all'anno 2017. Tale decisione discende dal fatto che, nel caso di specie l'enunciato non ha rinvenuto degli specifici fatti impeditivi del rispetto del termine di CP_1 cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 con riferimento alla notifica dell'enunciato accertamento.
Di guisa che, risultando fondata l'eccezione di tardività di quest'ultima, sollevata dal ricorrente nel ricorso introduttivo del procedimento de quo, il medesimo è giunto alla determinazione di annullare in autotutela il provvedimento sanzionatorio in dibattito. Il che è stato disposto dal dirigente responsabile della sede di Agrigento dell' con la disposizione n. 010000-25-0176 CP_2
del 2 Aprile 2025, allegata nel rispettivo fascicolo di parte, che è stata da egli sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993.
In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' CP_2 nell'ambito della ricordata memoria di costituzione ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro,
con le note scritte depositate il 27 Maggio 2025 il legale dell'opponente ne ha preso atto,
associandosi alla richiamata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or
dunque, nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 6 Giugno 2025, l' , CP_2
3 mediante la citata disposizione, ha annullato in autotutela l'ordinanza - ingiunzione in contestazione, determina, senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' , è stato CP_2
riconosciuto anche dall'odierno istante. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, la disposizione n. 010000-25-0176 del 2
Aprile 2025, con la quale il predetto Istituto ha annullato in autotutela il provvedimento opposto, è stata adottata soltanto dopo il deposito del ricorso, con cui è stata incoata la vertenza processuale in esame, avvenuto il 15 Ottobre 2024, e successivamente alla rispettiva notificazione nei suoi confronti. Sicché, avendo indotto il ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, per il principio della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifondergli le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere al signor le spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 886,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 6 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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