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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/03/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 871 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti in Via F.lli Sebastiani n.161, presso lo studio dell'avv. Carlo Chiattelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso nei confronti di
, (C.F.: ) nata il [...] a [...], Kenia e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione e divorzio
CONCLUSIONI: domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio
Fatto e diritto
ha contratto matrimonio civile con in Cittaducale (RI), in data Parte_1 Controparte_1
15.12.2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 6, P 1, anno 2016).
Il ricorrente ha dedotto che: dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
la casa coniugale è di proprietà esclusiva del ricorrente in quanto acquistata autonomamente in epoca antecedente al matrimonio;
la sig.ra in data 06/06/2023 è tornata in Kenia, suo paese di origine, senza nulla comunicare Controparte_1 al marito, senza fare ritorno in Italia e rifiutando qualsivoglia contatto, sinanche telefonico, con il ricorrente;
da notizie assunte, è emerso che la resistente ha iniziato in Kenia, ove ha anche acquistato pagina 1 di 3 alcuni terreni, una propria attività commerciale;
l'allontanamento dalla casa coniugale, il rifiuto di avere colloqui con il marito, l'aver costituito una stabile dimora in Africa, costituiscono comportamenti contrari ai doveri inerenti al matrimonio e tali da evidenziare, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio coniugalis; di fatto, i due coniugi da circa un anno vivono separati in nazioni diverse;
il ricorrente svolge quale attività lavorativa quella di guardia giurata presso la società Italpool percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 comprensivo di assegni familiari mentre la sig.ra allorchè Controparte_1 era in Italia, ha svolto l'attività lavorativa quale badante ed oggi, tornata in Kenia, ha una propria attività commerciale;
il ricorrente deve provvedere al mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio ai quali corrisponde la somma di € 330,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di separazione e scioglimento del matrimonio civile contratto in Cittaducale (Ri), in data 15.12.2016, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cittaducale al N.6 P.1 anno 2016 alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo vorranno;
2. la casa coniugale sita in Cittaducale, loc. Santa Rufina, in Viale dello Sport n.110 resta assegnata al sig. Parte_1
quale proprietario;
[...]
3. i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto in termini di mantenimento ordinari;
Alla udienza del 13.2.2025 il ricorrente ha dichiarato. “sono nato a [...] il [...] e sono residente a
Cittaducale via Dello Sport 110. Lavoro come guardia giurata e percepisco un reddito di circa 1500 circa. Non vedo mia moglie da un paio di anni”.
All'esito della udienza il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ex art. 473bis.22 c.p.c. e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Ritiene il Collegio che la domanda, proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Dalle allegazioni della parte e dalla documentazione in atti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto del ricorrente, secondo la quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla si deve disporre in merito alla casa familiare in assenza di figli. pagina 2 di 3 Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei
Registri dello Stato civile.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sul chiesto scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Cittaducale (Ri), in data 15.12.2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cittaducale (atto n. 6, P.1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittaducale (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Costantino De Robbio - Presidente dott. Roberto Colonnello - Giudice dott.ssa Barbara Vicario - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 871 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rieti in Via F.lli Sebastiani n.161, presso lo studio dell'avv. Carlo Chiattelli che lo rappresenta e difende giusta procura a margine al ricorso nei confronti di
, (C.F.: ) nata il [...] a [...], Kenia e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione e divorzio
CONCLUSIONI: domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio
Fatto e diritto
ha contratto matrimonio civile con in Cittaducale (RI), in data Parte_1 Controparte_1
15.12.2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (atto n. 6, P 1, anno 2016).
Il ricorrente ha dedotto che: dall'unione matrimoniale non sono nati figli;
la casa coniugale è di proprietà esclusiva del ricorrente in quanto acquistata autonomamente in epoca antecedente al matrimonio;
la sig.ra in data 06/06/2023 è tornata in Kenia, suo paese di origine, senza nulla comunicare Controparte_1 al marito, senza fare ritorno in Italia e rifiutando qualsivoglia contatto, sinanche telefonico, con il ricorrente;
da notizie assunte, è emerso che la resistente ha iniziato in Kenia, ove ha anche acquistato pagina 1 di 3 alcuni terreni, una propria attività commerciale;
l'allontanamento dalla casa coniugale, il rifiuto di avere colloqui con il marito, l'aver costituito una stabile dimora in Africa, costituiscono comportamenti contrari ai doveri inerenti al matrimonio e tali da evidenziare, inequivocabilmente, il venir meno dell'affectio coniugalis; di fatto, i due coniugi da circa un anno vivono separati in nazioni diverse;
il ricorrente svolge quale attività lavorativa quella di guardia giurata presso la società Italpool percependo uno stipendio mensile di circa € 1.300,00 comprensivo di assegni familiari mentre la sig.ra allorchè Controparte_1 era in Italia, ha svolto l'attività lavorativa quale badante ed oggi, tornata in Kenia, ha una propria attività commerciale;
il ricorrente deve provvedere al mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio ai quali corrisponde la somma di € 330,00 mensili.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni: che il Tribunale voglia pronunciare sentenza di separazione e scioglimento del matrimonio civile contratto in Cittaducale (Ri), in data 15.12.2016, ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cittaducale al N.6 P.1 anno 2016 alle seguenti condizioni:
1. coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza ovunque lo vorranno;
2. la casa coniugale sita in Cittaducale, loc. Santa Rufina, in Viale dello Sport n.110 resta assegnata al sig. Parte_1
quale proprietario;
[...]
3. i coniugi sono economicamente autosufficienti e nulla è dovuto in termini di mantenimento ordinari;
Alla udienza del 13.2.2025 il ricorrente ha dichiarato. “sono nato a [...] il [...] e sono residente a
Cittaducale via Dello Sport 110. Lavoro come guardia giurata e percepisco un reddito di circa 1500 circa. Non vedo mia moglie da un paio di anni”.
All'esito della udienza il giudice ha autorizzato i coniugi a vivere separati ex art. 473bis.22 c.p.c. e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Ritiene il Collegio che la domanda, proposta dal ricorrente, diretta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi, sia fondata e debba essere accolta.
Dalle allegazioni della parte e dalla documentazione in atti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza nell'interesse dei coniugi.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell'assunto del ricorrente, secondo la quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Nulla si deve disporre in merito alla casa familiare in assenza di figli. pagina 2 di 3 Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei
Registri dello Stato civile.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sul chiesto scioglimento del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Cittaducale (Ri), in data 15.12.2016, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cittaducale (atto n. 6, P.1, anno 2016);
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cittaducale (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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