Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 maggio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
Commentari • 91
- 1. Livelli essenziali di assistenza 2025Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 2 dicembre 2025
Indice dei contenuti Toggle Cos'è il ticket sanitario Prima di addentrarci nell'argomento dell'esenzione da ticket sanitario, occorre chiarire che il ticket è una compartecipazione alla spesa sanitaria richiesta al cittadino per alcune prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come visite specialistiche, diagnostica strumentale, esami di laboratorio e farmaci. In determinati casi, lo Stato riconosce l'esenzione totale o parziale da tale obbligo. Cos'è l'esenzione dal ticket sanitario L'esenzione dal ticket sanitario rappresenta un'importante misura di tutela per i cittadini che si trovano in condizioni economiche o sanitarie particolari. Consente di usufruire gratuitamente di …
Leggi di più… - 2. Mario Altomare, Autore presso NomosMario Altomare · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
Archivi: Andrea Fiorentino, Recensione a F. Longo, I preamboli costituzionali, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 100 Quello dei preamboli costituzionali – ossia «quei testi che, non di rado, precedono gli articolati delle costituzioni» e che, nella maggior parte dei casi, formano «micro-strutture narrative […] dense di indicazioni sulle circostanze che hanno portato all'adozione della costituzione, sulle ragioni che hanno originato o giustificato la scelta costituente, sugli slanci ideali che hanno mosso … Leggi tutto “Andrea Fiorentino, Recensione a F. Longo, I preamboli costituzionali, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 100” Adriano Dirri, Recensione a D. Babalola, The Political Economy of …
Leggi di più… - 3. Ricetta annuale per i pazienti croniciAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 dicembre 2025
Indice dei contenuti Toggle Cos'è il ticket sanitario Prima di addentrarci nell'argomento dell'esenzione da ticket sanitario, occorre chiarire che il ticket è una compartecipazione alla spesa sanitaria richiesta al cittadino per alcune prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come visite specialistiche, diagnostica strumentale, esami di laboratorio e farmaci. In determinati casi, lo Stato riconosce l'esenzione totale o parziale da tale obbligo. Cos'è l'esenzione dal ticket sanitario L'esenzione dal ticket sanitario rappresenta un'importante misura di tutela per i cittadini che si trovano in condizioni economiche o sanitarie particolari. Consente di usufruire gratuitamente di …
Leggi di più… - 4. Attività medico-terapeutica ed estetica: quale consenso informato?Stefania Andriano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Brevi cenni ai principi costituzionali – 2. Alcuni riferimenti normativi del consenso informato – 3. Il contenuto del consenso informato e cenni giurisprudenziali – 4. Conclusioni 1. Brevi cenni ai principi costituzionali L'analisi del consenso informato nell'ambito della medicina terapeutica ed estetica non può darsi correttamente senza aver prima fatto un richiamato ad alcuni principi costituzionali sanciti agli articoli 13 e 32 Costituzione. In particolare, mentre l'art. 13 garantisce l'inviolabilità della libertà personale, l'art. 32, comma 1, eleva la salute a “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Con tale locuzione, infatti, il …
Leggi di più… - 5. Tabella Contributo UnificatoAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2019, n. 20401Provvedimento: 20401-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Giurisdizione- - Primo Presidente f.f.- ANGELO SPIRITO prestazione socio assistenziali ad elevate FELICE AN - Presidente Sezione - integrazione sanitaria Ud. 04/06/2019 - ROSA MA DI IO - Consigliere - PU R.G.N. 27350/2017 Consigliere -ANTONIO GRECO GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. Car 20401 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - e.u. ADRIANA DORONZO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RUBINO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27350-2017 proposto da: ASL DI LECCE (AZIENDA …Leggi di più...
- fondamento·
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- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa
- 2. Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 331Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione collegiale, nella persona dei giudici: dott.ssa NG Di LA – Presidente dott. VA PP – Giudice est. dott.ssa Chiara D'Alfonso – Giudice ha pronunciato ai sensi degli artt. 21 d.lgs. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. la se- guente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 342/2023 R.G. e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriella Bocchi, come da mandato in atti; RICORRENTE E ( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in , Via Abruzzi 6, presso [...] CP_1 l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, anche …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- rifiuto cure·
- opposizione a convalida TSO·
- art. 35 l. 833/1978·
- C. cost. 76/2025·
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- competenza territoriale tribunale·
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- misure extraospedaliere·
- principio di alleanza terapeutica
- 3. Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9811Provvedimento: Nr. 50120/2022 R.G.A.C. Sentenza nr. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica Sezione XIII^ Civile Il Giudice della 13^ sezione civile, dott. Giorgio Egidi, ha pubblicato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 50120 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1 (SW), alla Via Surpuoz n. 11, nella qualità di figlio di deceduta in Roma in Persona_1 data 27.03.2017, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Antonio TI (C.F. ) e LB RU (C.F. ), ed C.F._2 …Leggi di più...
- danno da perdita parentale·
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- valutazione pericolosità sociale·
- abbandono terapeutico·
- responsabilità extracontrattuale·
- onere della prova·
- ricovero coattivo·
- art. 2047 c.c.
- 4. Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 127Provvedimento: TRIBUNALE DI FROSINONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa DA in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Gioacchino Di Palma, giusta delega a margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Pallavicini n. 7. -ATTORE- RICORRENTE C O N T R O in persona del Presidente del Controparte_1 Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma via dei Portoghesi. -CONVENUTO- RESISTENTE , …Leggi di più...
- riassunzione causa·
- autorità governativa·
- TSO·
- Avvocatura Generale dello Stato·
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- competenza territoriale·
- art. 25 c.p.c.·
- risarcimento danni·
- art. 1 L n. 180 del 1978·
- foro erariale
- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1243Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE - La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Maria Angela Marchesiello consigliere Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra , elettivamente domiciliata Parte_1 presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Scamacca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -------------------------------------------------- …Leggi di più...
- art. 115 c.p.c.·
- art. 20 c.p.c.·
- incompetenza territoriale·
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- legittimazione passiva·
- quantificazione rette ricovero·
- fatturazione diretta·
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- compensazione tra Regioni
Versioni del testo
- Art. 1. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi e' sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e' obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. - Art. 2. Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma. - Art. 3. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore, prolungamento, il sanitario, responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 e' tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dello infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.