Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 maggio 1978 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 6 ottobre 2011 |
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- 1. La sentenza della Corte costituzionale sui T.S.O.: un caso di ultrapetizione necessaria?Antonio Scalera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il caso - 2. L'ordinanza di rimessione - 3. La decisione della Corte - 4. Osservazioni. 1. Il caso Il caso da cui origina la pronuncia d'incostituzionalità dell'art. 35 della legge 23 dicembre n. 833 del 1978, resa dalla Corte cost. con sentenza n. 76 del 30 maggio 2025, riguarda una donna che, trascorso circa un mese dalle dimissioni dall'ospedale, dopo un ricovero in regime di T.S.O., aveva proposto opposizione al Tribunale di Caltanissetta avverso il decreto di convalida del Giudice Tutelare. Il Tribunale aveva respinto il ricorso, poiché riteneva che il grave scompenso psichico della donna e il suo comportamento oppositivo alle cure fossero idonei a integrare i …
Leggi di più… - 2. Autore: Franco Corleonehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. TSO: audizione e notifica obbligatorie prima della convalidahttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/
Cort. Cost. Sent. n. 76/2025 A cura di Dott.ssa Martina Carosi Massima : "l'audizione della persona sottoposta a TSO prima della convalida "consente al giudice tutelare di individuare il percorso in cui instradare le forme di migliore ausilio della persona in relazione alla sua condizione soggettiva" La Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, 34 e 35 della L.n. 833/1978 relativamente agli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che, in caso di TSO, il provvedimento con cui il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera venga notificato …
Leggi di più… - 4. Corte Costituzionale [Pag. 1]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Mario Pavone. Non è incostituzionale il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 3, co. 1, n. 8), l. 75/1958 per il delitto di favoreggiamento della prostituzione come ha stabilito la Consulta con la sentenza del 29 Marzo 3026 n. 34. Secondo la Corte, la pena prevista per il delitto di favoreggiamento della prostituzione non viola i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalità. In ... Leggi tutto… Di Luigi Spina. La sentenza della Corte Costituzionale n. 51 del 2025 si inserisce nel consolidato orientamento della Corte volto a tutelare l'autonomia comunale nella pianificazione urbanistica, pur riconoscendo ampi spazi di intervento al legislatore regionale. Il …
Leggi di più… - 5. Dr.ssa Claudia TraniAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Il contesto penitenziario rappresenta una sorta di microcosmo sociale caratterizzato da equilibri relazionali peculiari, strutture gerarchiche informali e dinamiche di potere che tendono a radica- lizzarsi rispetto alla società libera. In un tale ambiente chiuso, l'identità personale assume una valenza ... Leggi tutto… In memoria del Prof. Paolo Cendon. Nel contesto giuridico del Dopo di Noi, il prof. Paolo Cendon, sebbene non ne sia stato il promotore politico diretto, ha rappresentato la figura centrale del percorso culturale e legislativo che ha condotto all'adozione della norma per la tutela della fragilità, costituendone il principale ispiratore e il riferimento ... Leggi tutto… Le …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2019, n. 20401Provvedimento: 20401-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Giurisdizione- - Primo Presidente f.f.- ANGELO SPIRITO prestazione socio assistenziali ad elevate FELICE AN - Presidente Sezione - integrazione sanitaria Ud. 04/06/2019 - ROSA MA DI IO - Consigliere - PU R.G.N. 27350/2017 Consigliere -ANTONIO GRECO GIACINTO BISOGNI - Consigliere - Rep. Car 20401 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - e.u. ADRIANA DORONZO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RUBINO -Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27350-2017 proposto da: ASL DI LECCE (AZIENDA …Leggi di più...
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- 2. Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 331Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LANCIANO in composizione collegiale, nella persona dei giudici: dott.ssa NG Di LA – Presidente dott. VA PP – Giudice est. dott.ssa Chiara D'Alfonso – Giudice ha pronunciato ai sensi degli artt. 21 d.lgs. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. la se- guente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 342/2023 R.G. e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gabriella Bocchi, come da mandato in atti; RICORRENTE E ( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 elettivamente domiciliato in , Via Abruzzi 6, presso [...] CP_1 l'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso, anche …Leggi di più...
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- 3. Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 127Provvedimento: TRIBUNALE DI FROSINONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa DA in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Gioacchino Di Palma, giusta delega a margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, via Pallavicini n. 7. -ATTORE- RICORRENTE C O N T R O in persona del Presidente del Controparte_1 Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, Roma via dei Portoghesi. -CONVENUTO- RESISTENTE , …Leggi di più...
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- 4. Corte Cost., sentenza 30/05/2025, n. 76Provvedimento: SENTENZA N. 76 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: NI AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, LO CE, MA ET, AR OS SA GI, IL AT GR, MA D'LB, NI RU, TO RO IB, AR LE SADULLI, BE NI CASSINELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra E. N. e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 9 settembre 2024, iscritta al n. …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Bari, sentenza 12/08/2025, n. 1243Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI - SECONDA SEZIONE CIVILE - La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati Filippo Labellarte presidente Maria Angela Marchesiello consigliere Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 535 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra , elettivamente domiciliata Parte_1 presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Scamacca, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti -------------------------------------------------- …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorita' sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignita' della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi e' sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi e' obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualita' di autorita' sanitaria locale, su proposta motivata di un medico. - Art. 2. Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio puo' prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma. - Art. 3. Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne da' comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e' adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore, prolungamento, il sanitario, responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 e' tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne da' comunicazione al giudice tutelare, con le modalita' e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente e' tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuita' di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresi' la eventuale sopravvenuta impossibilita' a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne da' notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessita' il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dello infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto piu' grave, il reato di omissione di atti di ufficio.