Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 41332
CASS
Sentenza 24 ottobre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l'attività d un'associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l'aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale.

Ai fini dell'accertamento penale, i fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fatto-reato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell'art. 187 cod. proc. pen., come fatti secondari che direttamente incidono sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192 stesso codice. (Fattispecie in tema di premeditazione e di aggravante dei motivi abietti).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 41332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41332
    Data del deposito : 24 ottobre 2006

    Testo completo