Sentenza 24 ottobre 2006
Massime • 2
Allorché siano contestate, in relazione allo stesso reato, le circostanze aggravanti di aver agito al fine di agevolare l'attività d un'associazione di tipo mafioso e di aver agito per motivi abietti e il motivo abietto venga identificato per intero nella predetta finalità, l'aggravante comune deve essere assorbita in quella speciale.
Ai fini dell'accertamento penale, i fatti che integrano circostanze aggravanti, pur accedendo al fatto-reato al cui titolo vengono riferiti, non si sottraggono alla regola dell'art. 187 cod. proc. pen., come fatti secondari che direttamente incidono sulla pena, e quindi alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192 stesso codice. (Fattispecie in tema di premeditazione e di aggravante dei motivi abietti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2006, n. 41332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41332 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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