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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa
Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3727/2019 promossa da in proprio e quale titolare della impresa individuale Pharmacy di Guerra dott. Parte_1
AR, elettivamente domiciliato in Giulianova, alla via Ruetta Bompadre n. 8/A, presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti , Parte_2 attore contro elettivamente domiciliato in Chieti, alla via Nicola Da Guardiagrele n. 13, presso lo CP_1 studio dell'avv. Daniele Russo che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, convenuto
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: come da udienza del 15.10.2024, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, attore: Il Procuratore dell'attore si riporta a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, in particolare nell'atto di citazione del 26/08/2019 e nelle note conclusionali del 13/09/2024. Precisa le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione del 26/08/2019, delle quali chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto, prodotto e concluso, in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché indimostrato. Chiede pertanto che la causa sia decisa. Infine, chiede la liquidazione delle competenze professionali maturate per l'attività svolta in favore dell'attore quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, avendo già depositato separata istanza di liquidazione con i relativi allegati.” ; Convenuto: “ CHIEDE all'Ill.mo Giudice di trattenere la presente causa in decisione e disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria, Voglia rigettare le avverse domande e accogliere le conclusioni rassegnate in sede di comparsa di costituzione e risposta e di note conclusive.” MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con atto di citazione regolarmente notificato, , in proprio e quale titolare della impresa Parte_1 individuale Pharmacy di Guerra dott. AR, evocava innanzi all'intestato Tribunale CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito: 1) accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento alle obbligazioni contrattuali in cui è incorso il Dott. nella esecuzione del contratto di compravendita dei beni mobili CP_1 vendutigli dall'attore, come meglio descritti in narrativa e nei documenti in atti depositati dall'attore, avendo il convenuto omesso di pagare in favore dell'attore l'integrale corrispettivo dovuto per la suddetta compravendita, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'autore ad ottenere il pagamento del corrispettivo residuo dovutogli, e quindi condannare il convenuto Dott. al pagamento, in favore dell'attore sig. CP_1 Pt_1
, della complessiva somma di € 26.859,02 (Euro ventiseimila e ottocentocinquatanove/02),
[...] salvo errori e/o omissioni, per le causali di cui in narrativa, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda, come dovuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
3) condannare sempre ed in ogni caso il convenuto dott. al CP_1 pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Parte attrice esponeva in sintesi e per quanto di interesse:
- che negli anni 2012-2013 era titolare e gestore della impresa individuale Pharmacy di Guerra dott.
AR;
- che ad ottobre 2013, pubblicava su un sito internet l'annuncio di vendita di alcuni prodotti commercializzati presso la sua parafarmacia;
- che, nel mese di novembre del 2013, il convenuto effettuava un ordine di merce meglio descritta in atti, la ritirava il mese successivo e versava il prezzo di € 1.600,00 mediante assegno;
- che successivamente il convenuto effettuava un ulteriore ordine per l'importo di € 28.859,02;
- che, tra il mese di gennaio e il mese di febbraio 2014, il convenuto ritirava la merce, versando un acconto di € 2.000,00 a mezzo di assegno;
- che il convenuto forniva all'attore la propria utenza cellulare e i dati per l'intestazione delle fatture di vendita, chiedendo all'attore di inviargli le fatture all'indirizzo email;
Email_1
- che, a fronte della suddetta operazione commerciale, l'impresa individuale Pharmacy di Guerra dott.
AR emetteva le seguenti fatture: n. 3 del 4.12.2013 dell'importo di € 5.704,07, n. 5 del 4.12.2013 dell'importo di € 6.065,97, n. 6 del 6.12.2013 dell'importo di € 2.728,90, n. 7 del 6.12.2013 dell'importo di € 802,00 e la n. 9 del 7.12.2013 dell'importo di € 4.057,60, a favore della
[...]
Controparte_2
pagina 2 di 6 - che il convenuto non provvedeva al pagamento del corrispettivo all'attore, il quale vanta un credito residuo di € 26.859,02.
Si costituiva in giudizio il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione 1) in via pregiudiziale – in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del dott. e, per CP_1
l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi che non fosse ordinata l'estromissione, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva del il dott. , in proprio e nella sua qualità della impresa individuale Pharmacy Parte_1 di Guerra dott. AR 3) in via preliminare dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Teramo per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Tivoli o alternativamente il Tribunale di
Avezzano, e, per l'effetto, rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c 2) in via principale - rigettare tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) in via subordinata - nella degata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare che l'importo dovuto sia di € 19.358,54, così come risulta dall'addizione degli importi delle fatture emesse da parte attrice e non di € 26.859,02. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA
e CPA da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In particolare, parte convenuta, deduceva:
- che il rapporto negoziale intercorreva tra il dott. e la Parte_1 Controparte_2 ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
[...]
- che le fatture risultavano emesse a favore della e che gli assegni Controparte_2 consegnati risultavano tratti dal conto corrente intestato a quest'ultima;
- che il convenuto agiva come sorta di assistente aziendale della Controparte_2
- che l'impresa individuale Pharmacy di Guerra dott. AR risultava essere cessata in data
24.09.2012, 14 mesi prima del dedotto rapporto di acquisto dei beni avvenuto nel novembre 2013 e che la partita IVA della stessa veniva chiusa in data 31.07.2013, 5 mesi prima dell'emissione delle summenzionate fatture emesse nei confronti della ed eccepiva la Controparte_2 legittimazione attiva dell'attore;
- che il giudice adito era territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 38 c.p.c., che la sede della impresa individuale Pharmacy di Guerra dott. AR era sita in Carsoli (AQ), che l'attore era residente in [...], mentre il convenuto risiedeva a NO MI (RM);
- che dalla addizione degli importi delle fatture allegate risultava la somma di € 19.358,54. pagina 3 di 6 La causa, istruita a mezzo di prova orale, giungeva all'udienza del 15.10.2024, fissata nelle modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini, spirati quelli concessi alle parti per il deposito delle note conclusionali
***
Secondo l'ordine logico delle questioni da trattare, occorre preliminarmente esaminare l'eccezione relativa alla competenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta.
Tale eccezione è infondata e deve essere disattesa.
In primo luogo, va rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore consiste nella richiesta di pagamento della vendita di beni asseritamente effettuata.
Nelle cause relative a diritti di obbligazione vige la regola del foro alternativo onde sussiste la competenza Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi, con espresso richiamo all'art. 1182 c.c.
Emerge ex actis (all. 5 alle note autorizzate di parte attrice) che la sede legale della impresa individuale
Pharmacy di Guerra dott. AR era in Giulianova;
pertanto, il Tribunale adito corrisponde al luogo in cui l'attore ha la propria sede legale, cioè nel luogo dove la prestazione dedotta, cioè il pagamento, deve essere eseguita, trattandosi di obbligazione il cui ammontare è predeterminato all'epoca del suo sorgere.
Sempre in via preliminare, deve essere affrontata l'eccezione relativa alla legittimazione attiva della impresa individuale Pharmacy di Guerra dott. AR, sollevata da parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta.
Secondo quanto sostenuto da parte convenuta, la cessazione dell'impresa individuale in data
24.09.2012 e la chiusura della partita IVA della stessa in data 31.07.2013 non gli consentiva di porre in essere l'attività negoziale oggetto di causa, avvenuta nel novembre dell'anno 2013, e di emettere le relative fatture nel mese di dicembre dell'anno 2013.
Anche tale eccezione è infondata e va respinta per quanto di ragione.
Emerge ex actis (all. 5 alle note autorizzate di parte attrice) che la impresa individuale Pharmacy di
Guerra dott. AR veniva iscritta nel registro delle imprese in data 24.9.2012 e veniva cancellata in data 8.5.2018.
Ancora, in via preliminare, occorre analizzare l'eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, sulla scorta del fatto di aver agito convenuto “come sorta di assistente aziendale della
” Controparte_2
pagina 4 di 6 Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art. 1388 c.c.).
La norma descrive la fattispecie tipica di rappresentanza, che si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto, definito rappresentante, agisce in nome e nell'interesse di un altro soggetto, definito rappresentato, emettendo — nella rappresentanza attiva — o ricevendo — nella rappresentanza passiva — una dichiarazione negoziale, la quale, nei limiti dei poteri conferiti, incide direttamente nella sfera giuridica del rappresentato e non del rappresentante.
Affinché si abbia la figura della rappresentanza vera e propria, o rappresentanza diretta, nei termini descritti dalla norma poc'anzi richiamata, non è sufficiente che una persona agisca per conto, ossia nell'interesse, di un altro soggetto: essa deve agire anche in nome del rappresentato, dichiarando, quindi, che non compie l'atto per sé, ma in nome dell'interessato, o deve spenderne il nome
(contemplatio domini). Se, invece, una persona agisce nell'interesse altrui, ma non dichiara di agire in nome altrui, si configura la rappresentanza indiretta.
Nel primo caso (rappresentanza diretta), trova applicazione quanto statuito dall'art. 1388 c.c., sicché gli effetti del negozio si producono immediatamente e direttamente nella sfera giuridica del rappresentato;
nella rappresentanza indiretta, invece, chi fa la dichiarazione acquista i diritti e diventa pertanto soggetto degli obblighi nascenti dal negozio, e sarà necessario un altro negozio per trasmettere gli effetti dell'atto nella sfera giuridica del soggetto nel cui interesse l'atto è stato compiuto.
Il requisito della spendita del nome, che come si è detto è necessario perché l'atto compiuto dal rappresentante possa essere imputato al rappresentato, non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dalle modalità con le quali l'atto stesso viene compiuto, dalle circostanze del caso concreto, dalla struttura dell'atto e dalla natura dell'affare (cfr. Cassazione n. 11885/1995; Cassazione
n. 10989/1996): in altre parole, la spendita del nome altrui, pur non esigendo l'uso di formule solenni o particolari, deve rivestire quel minimo di esteriorizzazione ed univocità che permetta al destinatario della dichiarazione negoziale di conoscere che il dichiarante agisce nel nome di un soggetto diverso.
Nel caso di specie, dalla lettura delle fatture emesse nel mese di dicembre 2013, è possibile desumere che il convenuto abbia agito in nome e per conto della tanto si Controparte_2 evince dall'intestazione delle fatture.
Deve, quindi, affermarsi che è privo della legittimazione passiva nel presente CP_1 giudizio azionato da per ottenere il pagamento dell'obbligazione di vendita oggetto di Parte_1 causa.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del pagina 5 di 6 procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) , con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella, dimidiati in relazione all'attività difensiva concretamente espletata ed alla non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate ex art. 4
D.M. Cit.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa r.g. 3727/2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'azione;
- condanna l'attore a corrispondere al convenuto, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 3.809,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario , IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(Firma digitale)
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