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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliato in Milano, viale Lunigiana n. 40, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.04.2024, deducendo che: Parte_1
- in data 17.02.2021, ipotizzando di essere stato irreversibilmente danneggiato a seguito della somministrazione di emoderivati infetti per assenza di adeguati controlli, presentava all'
[...]
domanda amministrativa per accedere ai benefici assistenziali riconosciuti dalla L. n. Pt_2
210/1992 anche in favore dei soggetti con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, alla quale veniva allegata, oltre alla documentazione amministrativa e sanitaria, anche la “scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione di emoderivati”, nella quale si attestava che, in occasione di un ricovero occorso presso il di Controparte_3 CP_3
Divisione Ematologia e presso la divisione Ortopedia dello stesso nosocomio, effettuato per essere sottoposto ad un intervento ortopedico per la correzione del varismo riscontrato all'arto inferiore sinistro, gli erano stati somministrati, nel periodo compreso tra il 21.04.1997 ed il 14.05.1997, gli emoderivati AT 2000 e AT 1000 U.e.v.;
- all'interno della medesima scheda, si data atto che, in data 21.04.2018, in occasione di esami di laboratorio, erano stati per la prima volta riscontrati HBSAg e HCV positività;
- in data 11.06.2021, l' chiedeva al notizie in merito Parte_3 Controparte_3
ai farmaci emoderivati somministrati e, in particolare, relativamente al lotto di scadenza e alla casa produttrice del farmaco;
- il replicava in data 07.07.2021, informando di essere riuscito a recuperare la Controparte_3
cartella ambulatoriale relativa al ricorrente, cartella contenente trasfusione relative alla somministrazione di emoderivati effettuate il 18, 22, 24 e 25 aprile 1997;
- in data 18.09.2021, la commissione medica ospedaliera richiedeva notizie in merito ai controlli virologici eseguiti sulle unità somministrate e sullo stato attuale dei donatori, al quale replicava l' in data 23.03.2022 precisando che non era stato possibile acquisire “notizie sui Parte_3 controlli virologici eseguiti sulle unità somministrate e sullo stato attuale dei donatori” in quanto la
, produttrice dell'emoderivato AT, somministrato nell'aprile 1997 al ricorrente Parte_4
non esisteva più e la Società, succeduta alla stessa, in base alle ricerche effettuate su internet Kedrion
SpA, nella persona della Dottoressa Legal Affairs Director, alla quale è stato richiesto Persona_1
se poteva fornire informazioni sul sangue utilizzato, sulla base dei numeri di lotto di emoderivato
AT riportati nella cartella trasfusionale fornita dall'Ospedale di , ha risposto che “la CP_3
2/11 società è stata costituita nel 2000 e non ha informazioni riguardo alla distribuzione del prodotto AT da parte della società nel 1997”; Pt_4
- in data 04.04.2022 la commissione medica chiedeva di poter visionare gli accertamenti del
21.04.2018, indicati nella scheda dei dati relativi alle trasfusioni, alla quale, con successiva comunicazione del 26.04.2022, l' di allegava i dati richiesti;
Pt_3 Pt_3
- il ricorrente veniva, quindi, sottoposto a visita medico-legale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973 n.
1092, commissione competente ad effettuare gli accertamenti medico-legali di cui all'art. 4, commi 3-
4, della L. n. 210/1992;
- la commissione medica ospedaliera, con verbale n. 122004858 del 09.11.2022, negava la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: “Vista la documentazione sanitaria in atti, questa Commissione ritiene di escludere ogni qualsivoglia nesso di causa tra la somministrazione di emoderivati cui l'interessato è stato sottoposto nel 1997 ed il riscontro di coinfezione HBV-HCV verificatosi nel 2018, tenuto conto che, sebbene non sia stato possibile recuperare informazioni circa gli emocomponenti utilizzati, le trasfusioni sono state poste in essere diversi anni dopo l'introduzione di specifici tests di screening per l'individuazione dei virus epatitici. Si può dunque escludere con ragionevole grado di certezza che l'infezione contratta sia stata conseguenza delle emotrasfusioni avvenute nel 1997”;
- proseguiva la CMO affermando che: “per quanto riguarda la valutazione della menomazione, le indagini strumentali escludono ogni forma di alterazione anatomo-funzionale del fegato;
pertanto, la menomazione non è ascrivibile ad alcuna categoria tabellare”;
- in data 19.12.2022, il ricorrente, ritenendo non condivisibile il giudizio formulato dalla CMO, proponeva ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 210/1992;
- tale ricorso non risultava essere stato ancora deciso;
chiedeva il riconoscimento dei benefici economici di cui alla L. n. 210/1992, già chiesti invano in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna, quindi, del Controparte_1
al pagamento: dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, della L. n. 210/1992, quantificato
[...] sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla L. n. 177/1976, come modificata dall'art. 8 della L. n. 111/1984, per la ottava categoria della tabella A del D.P.R. n. 834/1981, o per quella diversa e migliore categoria che sarebbe stata accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.03.2021; dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324/1959, e successive modificazioni, prevista per la
3/11 prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n.
210/1992) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.03.2021.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, in
[...] via preliminare, che il ricorrente aveva omesso di convenire in giudizio l' , Controparte_4 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla L.
n. 119/2017. Deduceva, nel merito, che, nel caso di specie, era da escludere l'intervento del richiesto nesso eziologico laddove era assai improbabile che, in funzione della patologia di cui era affetto, il ricorrente non fosse stato mai sottoposto, nel suo Paese di origine, a trattamenti con emoderivati e/o trasfusioni di emocomponenti. Sosteneva che, per la medesima ragione, risultava altrettanto improbabile la datazione della prima positività della ricerca degli anticorpi anti-HBV e anti-HCV al
21.04.2018. Rappresentava che le critiche articolare dal ricorrente risultavano non idonee a confutare quanto riscontrato all'interno del verbale della CMO, essendo le stesse incapaci di attestare in maniera plausibile, sulla scorta di dati specifici, di evidenze concrete, di deduzioni analitiche, la riconducibilità del pregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabella che la legge richiamava.
Affermava, infine, che non poteva essere riconosciuto il diritto all'indennizzo in quanto l'art. 4, comma
4, della L. n. 210/1992, oltre a richiede il parere in merito al nesso causale tra infermità o lesione e la somministrazione di emoderivati (che, nel caso di specie, non era stato riconosciuto), richiedeva, come presupposto indefettibile, l'inquadramento dell'infermità in una di quelle categorie previste dalla
Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.07.2024, il G.I. rigettava l'istanza di parte resistente, diretta ad ottenere l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di AIFA, e, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di Persona_2 rito, all'udienza del 19.09.2024 e depositava il proprio elaborato in data 19.02.2025. All'udienza del
13.03.2025, assegnava a parte ricorrente un termine per il deposito di nota difensiva in relazione all'espletata CTU. Con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 29.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Si osserva, in via preliminare, che la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale (in questa sede omesso ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che statuisce
4/11 che la motivazione della sentenza deve consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi), ha stabilito che, in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto soggetto pubblico che, Controparte_1
analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 12538/2011; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., n.
29311/2011).
La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ripercorso la normativa succedutasi nel tempo in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha ritenuto che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.05.2000
Parte e del 24.07.2003, relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini, né tanto potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale.
La Corte ha aggiunto che l'art. 5 della L. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dall'art. 123 del d.lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione, a queste ultime, della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica.
Quindi, come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.
Per le ragioni su indicate, sussiste certamente la legittimazione passiva a resistere in giudizio del
, a prescindere dall'epoca in cui la prestazione vitalizia ha avuto inizio. Controparte_1
Passando al merito della controversia, la domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Com'è noto, ai sensi della L. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da
5/11 parte dello Stato. L'indennizzo spetta, altresì: ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Nel caso oggetto di esame, il nominato CTU, dott. con un elaborato esaustivo ed Persona_2
argomentato, ha ritenuto che non vi sia un nesso di causalità tra la malattia riscontrata ad
[...]
e le emotrasfusioni dallo stesso ricevute negli anni 1997 e 1999 presso il Parte_1 [...]
di L'Ausiliare del Giudice, in particolare, ha rilevato che, Controparte_3 CP_3 seppure l'eventualità di interazione tra i virus HCV e HBV, da un lato, e l'infezione da trasfusione, dall'altro, siano note e possibili secondo la letteratura scientifica, tuttavia, nel caso concreto, non sono emersi elementi in grado di provare la relazione causale invocata da parte ricorrente;
invero, la presenza di altri fattori di rischio ambientali e l'epidemiologia europea (con specifico riguardo alla
Bosnia ed Erzegovina) portano a dover escludere che le trasfusioni de quibus possano essere la causa dell'infezione da HCV e da HBV, ritenendo che la stessa derivi da cause alternative e differenti ai fatti per cui è causa.
Il dott. invero, ha premesso: “Nel caso di specie però occorre riflettere non sullo stato Persona_2 attuale ma su un potenziale evento occorso nel 1997; nello specifico, occorre analizzare se, all'epoca dei fatti, vi può essere stato il contagio di entrambi i virus ovvero se l'infezione poi riscontrata nel
2018 possa avere “un'altra spiegazione”. Leggendo attentamente la cartella clinica dell'aprile del
1997, si apprendere che il Sig. , paziente affetto da Emofilia di tipo A, patologia Parte_1 caratterizzata dalla carenza del fattore VIII della coagulazione, veniva ricoverato presso l'Ospedale di
dove, al fine di garantirne la tutela, era sottoposto a sei trasfusioni di AT a cui facevano CP_3
seguito negli anni seguenti (fino al 1999) altre quattro trasfusioni di Emoclot. In questi pazienti, per evitare sanguinamenti massivi, specie in caso di interventi chirurgi ovvero in corso di emorragie, sia spontanee che post-traumatiche, possono essere infatti somministrati dei concentrati derivati del plasma, vale a dire delle proteine terapeutiche indicate come trattamento sostitutivo di deficit quantitativi o qualitativi [N.d.R. nel caso de quo, sostitutivi del deficit di Fattore VIII come il AT e
6/11 l'Emoclot]. Questi concentrati derivano da pool di plasma ottenuti da migliaia di donatori. I singoli fattori della coagulazione vengono purificati dal plasma mediante varie metodiche di frazionamento dando origine a prodotti con diverso grado di purezza, espressa in termini di attività specifica per mg di proteina. I concentrati plasma-derivati sono tutti sottoposti a metodiche di inattivazione virale e normati da strette direttive del […]”. CP_5
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, messo a confronto la diffusione dei virus dell'epatite B e C, anche rispetto alle trasfusioni con sangue infetto, in Italia nel corso degli anni '90, sulla quale aveva influito, riducendola in maniera considerevole, l'applicazione della normativa in materia, con quella in
Jugoslavia ed in Bosnia ed Erzegovina, paesi di origine del ricorrente, nello stesso periodo e fino agli inizi degli anni '2000 (“nel 1991 è stata resa obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite B per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita e per gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di età, con un enorme impatto sulla diffusione del virus: infatti, secondo i dati raccolti dal Centro Nazionale Sangue nel 2009, la prevalenza e l'incidenza dei marcatori dell'infezione da HBV nei donatori italiani non sono cambiate sostanzialmente negli ultimi 15 anni. Anche in Lombardia – dove è stato istituito nel
1996 un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili tramite trasfusione – il tasso di incidenza23 e la prevalenza24 (x105) dell'infezione da HBV nei donatori hanno mostrato lievi fluttuazioni nel tempo: nel 1996 erano rispettivamente 1,4 e 244,7; nel 2009, i valori si attestavano rispettivamente a 1,4 e 142,1. Ma non è tutto. Anche per la trasmissione dell'epatite C, il rischio residuo di trasmissione dell'HCV attraverso il sangue sottoposto a screening era già alla fine degli anni '90 molto basso: in un lavoro del 2002, sono stati analizzati i dati clinici e di laboratorio di
2.411.800 donazioni di sangue raccolte da donatori volontari ripetuti da 1996 al 2000; il rischio residuo della donazione di sangue infetto anticorpale negativo è stato stimato in 1 su 127.000 donazioni per l'HCV. Relativamente alla presenza di altri fattori di rischio ambientali e
l'epidemiologia europea (specie per la Bosnia ed Erzegovina), occorre rimarcare che tra il finire degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000 l'incidenza variava (così come varia tutt'ora) a seconda dell'area geografica, aumentando da Ovest verso Est […] recuperare delle informazioni sul periodo storico inerente al caso di specie relative all'andamento dell'epatite B e C nell'Est Europa è estremamente complesso sia per la presenza regime sovietico fino al 1991 sia per il semplice motivo che la Bosnia fino all'aprile del 1992 faceva parte della Jugoslavia e che solo dal 1995, alla fine delle guerre Bosniache, è diventata una repubblica parlamentare federale. Per comprendere meglio le difficoltà, in un enorme rapporto del 2013 effettuato dall'OMS sulla politica globale relativa alla prevenzione e controllo dell'epatite virale, nel quale è stata raccolta dei dati i 126 stati membri, non sono stati forniti i dati della Bosnia-Erzegovina. Possiamo tuttavia fare affidamento su alcuni lavori di
7/11 letteratura che hanno analizzato la prevalenza di infezione sull'HBV e l'HCV indagando l'andamento del flusso migratorio29. In particolare, sono stati realizzati degli studi per trovare le stime dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e prevalenza del virus anti-epatite C (HCV) tra i migranti per paese di origine: le persone nate nell'ex Jugoslavia (prima del 1992) o in una delle ex
Repubbliche jugoslave sono rappresentate in sei dei dieci gruppi di migranti con il maggior numero di casi di Epatite C cronica. Oltre l'85% dei migranti di prima generazione in Croazia provengono da una delle ex Repubbliche Jugoslave di Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Kosovo, Slovenia, Macedonia e
Montenegro, che sono tutti risultati essere paesi con endemicità di epatite B e C intermedia/alta
[N.d.R. per i soggetti migrati fino al 1992, il riscontro era di endemia alta]. In altri termini, è stato possibile ricostruire dai flussi migratori che le persone provenienti dai paesi della ex Jugoslavia presentano un'endemicità medio-alta, vale a dire che l'agente infettivo dell'epatite B e C era costantemente presente con medio-alta incidenza di morbilità e di complicanze, tanto da essere considerati come validi serbatoi d'infezione”.
Il dott. ha anche aggiunto che: “Infine, è doveroso evidenziare che nel 2009 è stato Persona_2
distribuito un questionario a 19 paesi europei per cercare informazioni sull'organizzazione di cura e trattamento dell'emofilia a livello nazionale: emergeva che la Bosnia ed Erzegovina non aveva né centri di assistenza globale né centri di trattamento dell'emofilia ancora riconosciuti dal governo e questo aveva un'influenza sulla scelta dei prodotti per il trattamento dell'emofilia, che ricadeva su un comitato nazionale per gli appalti. Come conseguenza ulteriore, il trattamento profilattico era accessibile solo ad alcuni soggetti selezionati e la fornitura di cure sicure ed efficaci era pressoché unicamente legata ai concentrati derivati del plasma. Tutto ciò conduce, nonostante l'impiego poco frequente dei concentrati plasmatici e di altri preparati antiemofilici utilizzati nel trattamento di questi soggetto, a numero di infetti post trattamento sostanzialmente elevato, specie se correlato all'epatite
C”.
Il CTU ha, quindi, così concluso: “Il Sig. , paziente affetto da emofilia di tipo A, fattore di Parte_1
rischio per lo sviluppo di malattie a trasmissione per via ematica6, ha risieduto per circa 17-18 anni in un paese che ha vissuto dei cambiamenti politici importanti oltre ad essere endemico alto/medio- alto
(prima Jugoslavia e poi Bosnia-Erzegovina)29-30 sia per l'epatite B che per l'epatite C dove il rischio di contaminazione potrebbe occorre anche attraverso fattori più rari (taglienti come forbicine, rasoi, tagliaunghie, ecc.). Durante suddetto periodo, peraltro, non è escludibile che lo stesso sia stato sottoposto a trattamenti in acuto per traumi con concentrati derivati del plasma, essendo questi in
Bosnia pressoché l'unico trattamento33 possibile per i pazienti emofilici;
peraltro, in un'area geografica dove la regolamentazione locale era certamente meno “rigida” (un comitato nazionale per
8/11 gli appalti) rispetto ad un paese come l'Italia dove la regolamentazione per i derivati del plasma vigeva fin dai primi anni '70. Il paziente si è recato in Italia in un periodo storico in cui il paese era considerato a bassa endemicità21 , i tassi di infezione sia per l'epatite B che per l'epatite C erano estremamente bassi22-25 e la legislazione sui controlli era fortemente improntata alla sicurezza, con conseguente significativa riduzione del rischio di infezione post1trasfusionale. Pensare che possano esservi stati errori, nella stessa o in più sacche, per il medesimo paziente, nella ricerca sia dell'HbsAg sia degli anticorpi anti HCV, appare a questo CTU altissimamente improbabile. Infine, è doveroso evidenziare che il paziente si presentava in Italia già con valori elevati di ALT (vedasi prelievo ematico del 23 aprile 1997); la letteratura in materia sostiene nel ragionamento, secondo cui nelle sovrainfezioni di entrambi i virus (HBV e HCV), il virus dell'epatite C sopprime quello dell'epatite B, ritardando la manifestazione degli antigeni di superficie (HbsAg), ma portando comunque a manifestare dei picchi di alanina aminotransferasi (ALT) agli esami del sangue. In conclusione, alla luce delle sopraesposte considerazioni, a giudizio di questo CTU, non è possibile affermare che
l'infezione da HCV e HBV sia stata trasmessa, più probabilmente che non, attraverso le trasfusioni di sangue (o meglio, le somministrazioni di emoderivati) avvenute tra il 1997 e il 1999, piuttosto che attraverso un'accidentale contaminazione occorsa durante gli anni vissuti prima in Jugoslavia e poi in
Bosnia ed Erzegovina”.
L'Ausiliare del Giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono logiche, coerenti e aderenti alla documentazione sanitaria.
Com'è noto, secondo la Corte di Cassazione, costituisce principio ormai consolidato secondo cui “la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita – ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio – anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (cfr. Cass., n. 5961/2016).
Ad avviso di questo Tribunale, tuttavia, non può ritenersi che il fatto di avere subito, in epoca remota, una trasfusione, unitamente alla mancanza di dati relativi alla tracciabilità del sangue utilizzato, comporti automaticamente il riconoscimento del nesso causale, gravando sul l'onere di CP_1 provare che l'infezione è dovuta ad altre cause;
tale riconoscimento è sempre soggetto al vaglio del
Giudice, che deve riconoscere il nesso causale in base al criterio di ragionevole probabilità scientifica
9/11 (cfr. Cass., n. 27471/2017), utilizzando, nel giudizio presuntivo, tutti i dati risultanti dalle indagini peritali svolte.
Giova, sul punto, ricordare, quanto al nesso causale, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dalla L. n. 210/1992, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass., n.
753/2005). Le Sezioni Unite (in particolare sentenze n. 576 e 581 del 2008) hanno inquadrato il problema della conoscenza del virus e dei test rivelatori nell'ambito della c.d. causalità adeguata o regolarità causale. Per pervenire ad una causalità giuridicamente rilevante all'interno delle serie causali determinate ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., hanno dato rilievo solo a quelle cause che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della regolarità causale. Con la conseguenza, che ciascuno
è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito. Prevedibilità, effettuata con giudizio ex ante, e prevedibilità obiettiva, individuata in astratto e non in concreto, non con il metro di valutazione della conoscenza dell'uomo medio, ma con quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento;
divenendo così rilevante non la prevedibilità da parte dell'agente, ma la prevedibilità secondo le regole scientifiche (v. pure Cass. n. 3216/2016). In tale contesto, grava sul un obbligo di controllo, CP_1
di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi (cfr., Cass., n. 27471/2017; Cass. civ., sez. lav., ord. 29.12.2020, n.
29766).
Ebbene, nel caso di specie, vi è da escludere il nesso causale sostanzialmente considerando che:
- è un soggetto che è entrato in contatto sia con l'epatite C, che con l'epatite B;
Controparte_6
- è dimostrato che certi trattamenti estetici (quali tatuaggi, piercing, manicure/pedicure, rasatura dal barbiere) possono avere un ruolo nella diffusione dell'HBV, causando quasi il 15% di tutti i casi di epatite B;
rischio ancora più aggravato dal paese di provenienza del ricorrente, visto che la ex-
Jugoslavia/Bosnia ed Erzegovina presentava un'intermedia/alta endemicità di epatite B e C;
- nel paese di origine del ricorrente, i trattamenti per l'emofilia A, malattia di cui lo stesso è affetto,
(per la quale non si può escludere – stante la gravità della stessa – che sia stato curato quantomeno in
10/11 acuto), prevedono l'impiego di plasma fresco congelato e crioprecipitato, con conseguente considerevole rischio di epatite C e di epatite B;
- la Bosnia/ex Jugoslavia non aveva né centri di assistenza globale, né centri di trattamento dell'emofilia ancora riconosciuti dal governo e questo aveva un'influenza sulla scelta dei prodotti per il trattamento dell'emofilia, che ricadeva su un comitato nazionale per gli appalti;
- in Italia, ha ricevuto il fattore VIII della coagulazione non per trasfusione di sangue Controparte_6
ma per trattamento farmacologico, dove viene impiegato un procedimento che sterilizza, stabilizza, purifica ed essicca tale fattore dai virus dell'epatite;
- l'efficacia, in Italia, del trattamento nella preparazione fattore VIII della coagulazione e la sicurezza del AT (approvato già nel 1974) sono state studiate per anni con ottimi risultati in termine di prevenzione nella trasmissione delle patologie virali.
Alla luce delle suddette considerazioni, rilevato (come detto) che le valutazioni del CTU appaiono prive di lacune o vizi logico giuridici (e sono, pertanto, da condividere), e visto che comunque le note difensive depositate da parte ricorrente non contengono specifiche e circostanziate censure medico legali avverso le conclusioni della perizia del dott. vi è da ritenere non raggiunta la Persona_2 prova, secondo un grado di ragionevole probabilità scientifica, del nesso causale tra l'epatite da HCV e da HBV di cui è affetto e le trasfusioni di sangue avvenute negli anni 1997 e 1999 Controparte_6
presso il di Controparte_3 CP_3
Per tutti tali motivi, il ricorso deve essere respinto.
3) Attesa la complessità degli accertamenti e l'obiettiva controvertibilità delle questioni, si ritengono ricorrenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19.04.2018 per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 03.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Simone Lazzarini, elettivamente domiciliato in Milano, viale Lunigiana n. 40, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 17.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 18.04.2024, deducendo che: Parte_1
- in data 17.02.2021, ipotizzando di essere stato irreversibilmente danneggiato a seguito della somministrazione di emoderivati infetti per assenza di adeguati controlli, presentava all'
[...]
domanda amministrativa per accedere ai benefici assistenziali riconosciuti dalla L. n. Pt_2
210/1992 anche in favore dei soggetti con danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, alla quale veniva allegata, oltre alla documentazione amministrativa e sanitaria, anche la “scheda informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione di emoderivati”, nella quale si attestava che, in occasione di un ricovero occorso presso il di Controparte_3 CP_3
Divisione Ematologia e presso la divisione Ortopedia dello stesso nosocomio, effettuato per essere sottoposto ad un intervento ortopedico per la correzione del varismo riscontrato all'arto inferiore sinistro, gli erano stati somministrati, nel periodo compreso tra il 21.04.1997 ed il 14.05.1997, gli emoderivati AT 2000 e AT 1000 U.e.v.;
- all'interno della medesima scheda, si data atto che, in data 21.04.2018, in occasione di esami di laboratorio, erano stati per la prima volta riscontrati HBSAg e HCV positività;
- in data 11.06.2021, l' chiedeva al notizie in merito Parte_3 Controparte_3
ai farmaci emoderivati somministrati e, in particolare, relativamente al lotto di scadenza e alla casa produttrice del farmaco;
- il replicava in data 07.07.2021, informando di essere riuscito a recuperare la Controparte_3
cartella ambulatoriale relativa al ricorrente, cartella contenente trasfusione relative alla somministrazione di emoderivati effettuate il 18, 22, 24 e 25 aprile 1997;
- in data 18.09.2021, la commissione medica ospedaliera richiedeva notizie in merito ai controlli virologici eseguiti sulle unità somministrate e sullo stato attuale dei donatori, al quale replicava l' in data 23.03.2022 precisando che non era stato possibile acquisire “notizie sui Parte_3 controlli virologici eseguiti sulle unità somministrate e sullo stato attuale dei donatori” in quanto la
, produttrice dell'emoderivato AT, somministrato nell'aprile 1997 al ricorrente Parte_4
non esisteva più e la Società, succeduta alla stessa, in base alle ricerche effettuate su internet Kedrion
SpA, nella persona della Dottoressa Legal Affairs Director, alla quale è stato richiesto Persona_1
se poteva fornire informazioni sul sangue utilizzato, sulla base dei numeri di lotto di emoderivato
AT riportati nella cartella trasfusionale fornita dall'Ospedale di , ha risposto che “la CP_3
2/11 società è stata costituita nel 2000 e non ha informazioni riguardo alla distribuzione del prodotto AT da parte della società nel 1997”; Pt_4
- in data 04.04.2022 la commissione medica chiedeva di poter visionare gli accertamenti del
21.04.2018, indicati nella scheda dei dati relativi alle trasfusioni, alla quale, con successiva comunicazione del 26.04.2022, l' di allegava i dati richiesti;
Pt_3 Pt_3
- il ricorrente veniva, quindi, sottoposto a visita medico-legale dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29.12.1973 n.
1092, commissione competente ad effettuare gli accertamenti medico-legali di cui all'art. 4, commi 3-
4, della L. n. 210/1992;
- la commissione medica ospedaliera, con verbale n. 122004858 del 09.11.2022, negava la sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e la menomazione dell'integrità psico-fisica riportata sulla base delle seguenti considerazioni medico-legali: “Vista la documentazione sanitaria in atti, questa Commissione ritiene di escludere ogni qualsivoglia nesso di causa tra la somministrazione di emoderivati cui l'interessato è stato sottoposto nel 1997 ed il riscontro di coinfezione HBV-HCV verificatosi nel 2018, tenuto conto che, sebbene non sia stato possibile recuperare informazioni circa gli emocomponenti utilizzati, le trasfusioni sono state poste in essere diversi anni dopo l'introduzione di specifici tests di screening per l'individuazione dei virus epatitici. Si può dunque escludere con ragionevole grado di certezza che l'infezione contratta sia stata conseguenza delle emotrasfusioni avvenute nel 1997”;
- proseguiva la CMO affermando che: “per quanto riguarda la valutazione della menomazione, le indagini strumentali escludono ogni forma di alterazione anatomo-funzionale del fegato;
pertanto, la menomazione non è ascrivibile ad alcuna categoria tabellare”;
- in data 19.12.2022, il ricorrente, ritenendo non condivisibile il giudizio formulato dalla CMO, proponeva ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 210/1992;
- tale ricorso non risultava essere stato ancora deciso;
chiedeva il riconoscimento dei benefici economici di cui alla L. n. 210/1992, già chiesti invano in sede amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna, quindi, del Controparte_1
al pagamento: dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, della L. n. 210/1992, quantificato
[...] sulla base dei valori previsti dalla tabella B allegata alla L. n. 177/1976, come modificata dall'art. 8 della L. n. 111/1984, per la ottava categoria della tabella A del D.P.R. n. 834/1981, o per quella diversa e migliore categoria che sarebbe stata accertata in corso di causa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.03.2021; dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. n. 324/1959, e successive modificazioni, prevista per la
3/11 prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato (ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L. n.
210/1992) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, e cioè dal 01.03.2021.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Eccepiva, in
[...] via preliminare, che il ricorrente aveva omesso di convenire in giudizio l' , Controparte_4 litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 5 bis del D.L. n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla L.
n. 119/2017. Deduceva, nel merito, che, nel caso di specie, era da escludere l'intervento del richiesto nesso eziologico laddove era assai improbabile che, in funzione della patologia di cui era affetto, il ricorrente non fosse stato mai sottoposto, nel suo Paese di origine, a trattamenti con emoderivati e/o trasfusioni di emocomponenti. Sosteneva che, per la medesima ragione, risultava altrettanto improbabile la datazione della prima positività della ricerca degli anticorpi anti-HBV e anti-HCV al
21.04.2018. Rappresentava che le critiche articolare dal ricorrente risultavano non idonee a confutare quanto riscontrato all'interno del verbale della CMO, essendo le stesse incapaci di attestare in maniera plausibile, sulla scorta di dati specifici, di evidenze concrete, di deduzioni analitiche, la riconducibilità del pregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabella che la legge richiamava.
Affermava, infine, che non poteva essere riconosciuto il diritto all'indennizzo in quanto l'art. 4, comma
4, della L. n. 210/1992, oltre a richiede il parere in merito al nesso causale tra infermità o lesione e la somministrazione di emoderivati (che, nel caso di specie, non era stato riconosciuto), richiedeva, come presupposto indefettibile, l'inquadramento dell'infermità in una di quelle categorie previste dalla
Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.07.2024, il G.I. rigettava l'istanza di parte resistente, diretta ad ottenere l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di AIFA, e, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, il dott. il quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di Persona_2 rito, all'udienza del 19.09.2024 e depositava il proprio elaborato in data 19.02.2025. All'udienza del
13.03.2025, assegnava a parte ricorrente un termine per il deposito di nota difensiva in relazione all'espletata CTU. Con ordinanza del 18.04.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Alla successiva udienza del 29.05.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.) pronunciava sentenza, mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) Si osserva, in via preliminare, che la Corte di Cassazione, ponendo fine ad un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale (in questa sede omesso ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che statuisce
4/11 che la motivazione della sentenza deve consistere in una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi), ha stabilito che, in tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del , in quanto soggetto pubblico che, Controparte_1
analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 12538/2011; cfr., altresì, Cass., Sez. Lav., n.
29311/2011).
La Corte di Legittimità, nella sentenza emessa a Sezioni Unite, dopo aver ripercorso la normativa succedutasi nel tempo in materia di tutela della salute, in particolare riguardo alla ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni a seguito della modifica dell'art. 117 Cost., ha ritenuto che le disposizioni sul contenzioso sanitario contenute nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.05.2000
Parte e del 24.07.2003, relative al conferimento di funzioni alle Regioni e da queste alle riguardano solo l'onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di diritti spettanti ai cittadini, né tanto potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, che ora assegna alle Regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale.
La Corte ha aggiunto che l'art. 5 della L. n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della Salute la competenza a decidere il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico- ospedaliera e che questa competenza è stata fatta salva dall'art. 123 del d.lgs. n. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo e di attribuzione, a queste ultime, della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica.
Quindi, come il Ministero della Salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l'azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l'indennizzo.
Per le ragioni su indicate, sussiste certamente la legittimazione passiva a resistere in giudizio del
, a prescindere dall'epoca in cui la prestazione vitalizia ha avuto inizio. Controparte_1
Passando al merito della controversia, la domanda è infondata per le seguenti ragioni.
Com'è noto, ai sensi della L. n. 210/1992, chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da
5/11 parte dello Stato. L'indennizzo spetta, altresì: ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati;
agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psicofisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV;
a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
Nel caso oggetto di esame, il nominato CTU, dott. con un elaborato esaustivo ed Persona_2
argomentato, ha ritenuto che non vi sia un nesso di causalità tra la malattia riscontrata ad
[...]
e le emotrasfusioni dallo stesso ricevute negli anni 1997 e 1999 presso il Parte_1 [...]
di L'Ausiliare del Giudice, in particolare, ha rilevato che, Controparte_3 CP_3 seppure l'eventualità di interazione tra i virus HCV e HBV, da un lato, e l'infezione da trasfusione, dall'altro, siano note e possibili secondo la letteratura scientifica, tuttavia, nel caso concreto, non sono emersi elementi in grado di provare la relazione causale invocata da parte ricorrente;
invero, la presenza di altri fattori di rischio ambientali e l'epidemiologia europea (con specifico riguardo alla
Bosnia ed Erzegovina) portano a dover escludere che le trasfusioni de quibus possano essere la causa dell'infezione da HCV e da HBV, ritenendo che la stessa derivi da cause alternative e differenti ai fatti per cui è causa.
Il dott. invero, ha premesso: “Nel caso di specie però occorre riflettere non sullo stato Persona_2 attuale ma su un potenziale evento occorso nel 1997; nello specifico, occorre analizzare se, all'epoca dei fatti, vi può essere stato il contagio di entrambi i virus ovvero se l'infezione poi riscontrata nel
2018 possa avere “un'altra spiegazione”. Leggendo attentamente la cartella clinica dell'aprile del
1997, si apprendere che il Sig. , paziente affetto da Emofilia di tipo A, patologia Parte_1 caratterizzata dalla carenza del fattore VIII della coagulazione, veniva ricoverato presso l'Ospedale di
dove, al fine di garantirne la tutela, era sottoposto a sei trasfusioni di AT a cui facevano CP_3
seguito negli anni seguenti (fino al 1999) altre quattro trasfusioni di Emoclot. In questi pazienti, per evitare sanguinamenti massivi, specie in caso di interventi chirurgi ovvero in corso di emorragie, sia spontanee che post-traumatiche, possono essere infatti somministrati dei concentrati derivati del plasma, vale a dire delle proteine terapeutiche indicate come trattamento sostitutivo di deficit quantitativi o qualitativi [N.d.R. nel caso de quo, sostitutivi del deficit di Fattore VIII come il AT e
6/11 l'Emoclot]. Questi concentrati derivano da pool di plasma ottenuti da migliaia di donatori. I singoli fattori della coagulazione vengono purificati dal plasma mediante varie metodiche di frazionamento dando origine a prodotti con diverso grado di purezza, espressa in termini di attività specifica per mg di proteina. I concentrati plasma-derivati sono tutti sottoposti a metodiche di inattivazione virale e normati da strette direttive del […]”. CP_5
L'Ausiliare del Giudice ha, quindi, messo a confronto la diffusione dei virus dell'epatite B e C, anche rispetto alle trasfusioni con sangue infetto, in Italia nel corso degli anni '90, sulla quale aveva influito, riducendola in maniera considerevole, l'applicazione della normativa in materia, con quella in
Jugoslavia ed in Bosnia ed Erzegovina, paesi di origine del ricorrente, nello stesso periodo e fino agli inizi degli anni '2000 (“nel 1991 è stata resa obbligatoria la vaccinazione contro l'epatite B per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita e per gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno di età, con un enorme impatto sulla diffusione del virus: infatti, secondo i dati raccolti dal Centro Nazionale Sangue nel 2009, la prevalenza e l'incidenza dei marcatori dell'infezione da HBV nei donatori italiani non sono cambiate sostanzialmente negli ultimi 15 anni. Anche in Lombardia – dove è stato istituito nel
1996 un sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili tramite trasfusione – il tasso di incidenza23 e la prevalenza24 (x105) dell'infezione da HBV nei donatori hanno mostrato lievi fluttuazioni nel tempo: nel 1996 erano rispettivamente 1,4 e 244,7; nel 2009, i valori si attestavano rispettivamente a 1,4 e 142,1. Ma non è tutto. Anche per la trasmissione dell'epatite C, il rischio residuo di trasmissione dell'HCV attraverso il sangue sottoposto a screening era già alla fine degli anni '90 molto basso: in un lavoro del 2002, sono stati analizzati i dati clinici e di laboratorio di
2.411.800 donazioni di sangue raccolte da donatori volontari ripetuti da 1996 al 2000; il rischio residuo della donazione di sangue infetto anticorpale negativo è stato stimato in 1 su 127.000 donazioni per l'HCV. Relativamente alla presenza di altri fattori di rischio ambientali e
l'epidemiologia europea (specie per la Bosnia ed Erzegovina), occorre rimarcare che tra il finire degli anni novanta e l'inizio degli anni 2000 l'incidenza variava (così come varia tutt'ora) a seconda dell'area geografica, aumentando da Ovest verso Est […] recuperare delle informazioni sul periodo storico inerente al caso di specie relative all'andamento dell'epatite B e C nell'Est Europa è estremamente complesso sia per la presenza regime sovietico fino al 1991 sia per il semplice motivo che la Bosnia fino all'aprile del 1992 faceva parte della Jugoslavia e che solo dal 1995, alla fine delle guerre Bosniache, è diventata una repubblica parlamentare federale. Per comprendere meglio le difficoltà, in un enorme rapporto del 2013 effettuato dall'OMS sulla politica globale relativa alla prevenzione e controllo dell'epatite virale, nel quale è stata raccolta dei dati i 126 stati membri, non sono stati forniti i dati della Bosnia-Erzegovina. Possiamo tuttavia fare affidamento su alcuni lavori di
7/11 letteratura che hanno analizzato la prevalenza di infezione sull'HBV e l'HCV indagando l'andamento del flusso migratorio29. In particolare, sono stati realizzati degli studi per trovare le stime dell'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg) e prevalenza del virus anti-epatite C (HCV) tra i migranti per paese di origine: le persone nate nell'ex Jugoslavia (prima del 1992) o in una delle ex
Repubbliche jugoslave sono rappresentate in sei dei dieci gruppi di migranti con il maggior numero di casi di Epatite C cronica. Oltre l'85% dei migranti di prima generazione in Croazia provengono da una delle ex Repubbliche Jugoslave di Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Kosovo, Slovenia, Macedonia e
Montenegro, che sono tutti risultati essere paesi con endemicità di epatite B e C intermedia/alta
[N.d.R. per i soggetti migrati fino al 1992, il riscontro era di endemia alta]. In altri termini, è stato possibile ricostruire dai flussi migratori che le persone provenienti dai paesi della ex Jugoslavia presentano un'endemicità medio-alta, vale a dire che l'agente infettivo dell'epatite B e C era costantemente presente con medio-alta incidenza di morbilità e di complicanze, tanto da essere considerati come validi serbatoi d'infezione”.
Il dott. ha anche aggiunto che: “Infine, è doveroso evidenziare che nel 2009 è stato Persona_2
distribuito un questionario a 19 paesi europei per cercare informazioni sull'organizzazione di cura e trattamento dell'emofilia a livello nazionale: emergeva che la Bosnia ed Erzegovina non aveva né centri di assistenza globale né centri di trattamento dell'emofilia ancora riconosciuti dal governo e questo aveva un'influenza sulla scelta dei prodotti per il trattamento dell'emofilia, che ricadeva su un comitato nazionale per gli appalti. Come conseguenza ulteriore, il trattamento profilattico era accessibile solo ad alcuni soggetti selezionati e la fornitura di cure sicure ed efficaci era pressoché unicamente legata ai concentrati derivati del plasma. Tutto ciò conduce, nonostante l'impiego poco frequente dei concentrati plasmatici e di altri preparati antiemofilici utilizzati nel trattamento di questi soggetto, a numero di infetti post trattamento sostanzialmente elevato, specie se correlato all'epatite
C”.
Il CTU ha, quindi, così concluso: “Il Sig. , paziente affetto da emofilia di tipo A, fattore di Parte_1
rischio per lo sviluppo di malattie a trasmissione per via ematica6, ha risieduto per circa 17-18 anni in un paese che ha vissuto dei cambiamenti politici importanti oltre ad essere endemico alto/medio- alto
(prima Jugoslavia e poi Bosnia-Erzegovina)29-30 sia per l'epatite B che per l'epatite C dove il rischio di contaminazione potrebbe occorre anche attraverso fattori più rari (taglienti come forbicine, rasoi, tagliaunghie, ecc.). Durante suddetto periodo, peraltro, non è escludibile che lo stesso sia stato sottoposto a trattamenti in acuto per traumi con concentrati derivati del plasma, essendo questi in
Bosnia pressoché l'unico trattamento33 possibile per i pazienti emofilici;
peraltro, in un'area geografica dove la regolamentazione locale era certamente meno “rigida” (un comitato nazionale per
8/11 gli appalti) rispetto ad un paese come l'Italia dove la regolamentazione per i derivati del plasma vigeva fin dai primi anni '70. Il paziente si è recato in Italia in un periodo storico in cui il paese era considerato a bassa endemicità21 , i tassi di infezione sia per l'epatite B che per l'epatite C erano estremamente bassi22-25 e la legislazione sui controlli era fortemente improntata alla sicurezza, con conseguente significativa riduzione del rischio di infezione post1trasfusionale. Pensare che possano esservi stati errori, nella stessa o in più sacche, per il medesimo paziente, nella ricerca sia dell'HbsAg sia degli anticorpi anti HCV, appare a questo CTU altissimamente improbabile. Infine, è doveroso evidenziare che il paziente si presentava in Italia già con valori elevati di ALT (vedasi prelievo ematico del 23 aprile 1997); la letteratura in materia sostiene nel ragionamento, secondo cui nelle sovrainfezioni di entrambi i virus (HBV e HCV), il virus dell'epatite C sopprime quello dell'epatite B, ritardando la manifestazione degli antigeni di superficie (HbsAg), ma portando comunque a manifestare dei picchi di alanina aminotransferasi (ALT) agli esami del sangue. In conclusione, alla luce delle sopraesposte considerazioni, a giudizio di questo CTU, non è possibile affermare che
l'infezione da HCV e HBV sia stata trasmessa, più probabilmente che non, attraverso le trasfusioni di sangue (o meglio, le somministrazioni di emoderivati) avvenute tra il 1997 e il 1999, piuttosto che attraverso un'accidentale contaminazione occorsa durante gli anni vissuti prima in Jugoslavia e poi in
Bosnia ed Erzegovina”.
L'Ausiliare del Giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono logiche, coerenti e aderenti alla documentazione sanitaria.
Com'è noto, secondo la Corte di Cassazione, costituisce principio ormai consolidato secondo cui “la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita – ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio – anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova” (cfr. Cass., n. 5961/2016).
Ad avviso di questo Tribunale, tuttavia, non può ritenersi che il fatto di avere subito, in epoca remota, una trasfusione, unitamente alla mancanza di dati relativi alla tracciabilità del sangue utilizzato, comporti automaticamente il riconoscimento del nesso causale, gravando sul l'onere di CP_1 provare che l'infezione è dovuta ad altre cause;
tale riconoscimento è sempre soggetto al vaglio del
Giudice, che deve riconoscere il nesso causale in base al criterio di ragionevole probabilità scientifica
9/11 (cfr. Cass., n. 27471/2017), utilizzando, nel giudizio presuntivo, tutti i dati risultanti dalle indagini peritali svolte.
Giova, sul punto, ricordare, quanto al nesso causale, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del sorgere del diritto all'indennizzo previsto in favore di coloro che presentino danni irreversibili derivanti da epatiti post-trasfusionali dalla L. n. 210/1992, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della terapia trasfusionale, il verificarsi dei danni ed il nesso causale tra i primi e la seconda, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass., n.
753/2005). Le Sezioni Unite (in particolare sentenze n. 576 e 581 del 2008) hanno inquadrato il problema della conoscenza del virus e dei test rivelatori nell'ambito della c.d. causalità adeguata o regolarità causale. Per pervenire ad una causalità giuridicamente rilevante all'interno delle serie causali determinate ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., hanno dato rilievo solo a quelle cause che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della regolarità causale. Con la conseguenza, che ciascuno
è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito. Prevedibilità, effettuata con giudizio ex ante, e prevedibilità obiettiva, individuata in astratto e non in concreto, non con il metro di valutazione della conoscenza dell'uomo medio, ma con quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento;
divenendo così rilevante non la prevedibilità da parte dell'agente, ma la prevedibilità secondo le regole scientifiche (v. pure Cass. n. 3216/2016). In tale contesto, grava sul un obbligo di controllo, CP_1
di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi (cfr., Cass., n. 27471/2017; Cass. civ., sez. lav., ord. 29.12.2020, n.
29766).
Ebbene, nel caso di specie, vi è da escludere il nesso causale sostanzialmente considerando che:
- è un soggetto che è entrato in contatto sia con l'epatite C, che con l'epatite B;
Controparte_6
- è dimostrato che certi trattamenti estetici (quali tatuaggi, piercing, manicure/pedicure, rasatura dal barbiere) possono avere un ruolo nella diffusione dell'HBV, causando quasi il 15% di tutti i casi di epatite B;
rischio ancora più aggravato dal paese di provenienza del ricorrente, visto che la ex-
Jugoslavia/Bosnia ed Erzegovina presentava un'intermedia/alta endemicità di epatite B e C;
- nel paese di origine del ricorrente, i trattamenti per l'emofilia A, malattia di cui lo stesso è affetto,
(per la quale non si può escludere – stante la gravità della stessa – che sia stato curato quantomeno in
10/11 acuto), prevedono l'impiego di plasma fresco congelato e crioprecipitato, con conseguente considerevole rischio di epatite C e di epatite B;
- la Bosnia/ex Jugoslavia non aveva né centri di assistenza globale, né centri di trattamento dell'emofilia ancora riconosciuti dal governo e questo aveva un'influenza sulla scelta dei prodotti per il trattamento dell'emofilia, che ricadeva su un comitato nazionale per gli appalti;
- in Italia, ha ricevuto il fattore VIII della coagulazione non per trasfusione di sangue Controparte_6
ma per trattamento farmacologico, dove viene impiegato un procedimento che sterilizza, stabilizza, purifica ed essicca tale fattore dai virus dell'epatite;
- l'efficacia, in Italia, del trattamento nella preparazione fattore VIII della coagulazione e la sicurezza del AT (approvato già nel 1974) sono state studiate per anni con ottimi risultati in termine di prevenzione nella trasmissione delle patologie virali.
Alla luce delle suddette considerazioni, rilevato (come detto) che le valutazioni del CTU appaiono prive di lacune o vizi logico giuridici (e sono, pertanto, da condividere), e visto che comunque le note difensive depositate da parte ricorrente non contengono specifiche e circostanziate censure medico legali avverso le conclusioni della perizia del dott. vi è da ritenere non raggiunta la Persona_2 prova, secondo un grado di ragionevole probabilità scientifica, del nesso causale tra l'epatite da HCV e da HBV di cui è affetto e le trasfusioni di sangue avvenute negli anni 1997 e 1999 Controparte_6
presso il di Controparte_3 CP_3
Per tutti tali motivi, il ricorso deve essere respinto.
3) Attesa la complessità degli accertamenti e l'obiettiva controvertibilità delle questioni, si ritengono ricorrenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del
19.04.2018 per la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 03.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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