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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4329/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4329/2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Ginnetti
e
nata NA (RM), il 20.10.1970 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Rita De Cinque C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli affetti civili del matrimonio a domanda congiunta Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08.06.2000 in
[...]
AN PR (RM), atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di
AN PR (RM) dell'anno 2000, n. 4, parte II, serie A, che dalla loro unione sono nati i figli nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
23.08.2004; che a seguito di procedura di negoziazione assistita le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 21.09.2022, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “La casa coniugale sita in NA (RM), Via Formalemura 59 A, ove Per_ risiedono i figli maggiorenni e , di proprietà esclusiva della sig.ra Per_2 CP_1
resta definitivamente assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in
[...] Controparte_1 essa contenuto essendo tutto di sua proprietà.
2) I coniugi, entrambi in forze come medici presso il SSN, concordano che nessun contributo economico perequativo/assegno divorzile viene disposto a carico di un coniuge in favore dell'altro, attesa la paritetica autonomia ed autosufficienza economica degli stessi;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto, anche in relazione al loro regime patrimoniale, di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese;
4) in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, il padre corrisponderà un contributo mensile complessivo di €. 1.400,00 per entrambi i figli
(€.700,00 per figlio) da versarsi quanto alla somma di €. 1.000,00 alla Sig.ra CP_1 che la amministrerà in favore dei figli, mediante bonifico bancario su c/c presso
[...] la banca Unicredit [...], quanto alla somma di €. 200,00 Per_ per figlio, alla figlia mediante bonifico bancario su BNL
[...] , al figlio su conto corrente a lui intestato che Per_2 verrà comunicato al padre, con modalità diretta in favore di ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 5 ottobre 2024; prima di allora, l'intero importo di €1.400,00 dovuto per il mantenimento dei figli sarà versato mediante bonifico bancario in favore della sig.ra Controparte_1
5) Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie universitarie/post universitarie da concordarsi secondo le modalità previste dal Protocollo avanti citato, ivi comprese quelle per corsi di teatro, di recitazione, canto o altre discipline artistiche, nonché sanitarie, sportive e ricreative come indicate nel noto Protocollo redatto tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli
Avvocati di Tivoli del 29.10.2018 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare;
6) Quanto alle spese per l'abitazione nella quale i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti vivono a Roma si specifica che: il figlio verrà Per_2 ospitato dal padre nella di lui abitazione e dunque le spese per esso saranno a carico del Per_ padre mentre le spese dell'immobile per la figlia saranno divise fra i coniugi al
50% eccezion fatta per i canoni di locazione relativi all'immobile di Via di Villa Chigi,
82, dove attualmente la ragazza vive che rimarranno a carico della madre. Qualora i ragazzi si trasferissero a vivere fuori dalla città di Roma per esigenze legate alla formazione professionale specifica di ognuno di essi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo Master, corsi di specializzazione, corsi di teatro o di recitazione etc - le spese per l'abitazione oltre che per tali esperienze saranno a carico dei genitori al 50%.
7) i coniugi rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
Il Giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 08.06.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 08.06.2000 in AN PR (RM), atto trascritto nel Controparte_1 registro di stato civile del Comune di AN PR (RM) dell'anno 2000, n. 4, parte II, serie A alle condizioni concordate sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN PR (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa CA IA Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4329/2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizia Ginnetti
e
nata NA (RM), il 20.10.1970 (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marianna Rita De Cinque C.F._2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: cessazione degli affetti civili del matrimonio a domanda congiunta Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 28.10.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 08.06.2000 in
[...]
AN PR (RM), atto trascritto nel registro di stato civile del Comune di
AN PR (RM) dell'anno 2000, n. 4, parte II, serie A, che dalla loro unione sono nati i figli nata a [...] in data [...] e nato a [...] il Persona_1 Persona_2
23.08.2004; che a seguito di procedura di negoziazione assistita le parti hanno concluso un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 21.09.2022, che dalla separazione i coniugi non si sono più riconciliati ed è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra loro, hanno adito il Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate depositate, che prevedono:
1) “La casa coniugale sita in NA (RM), Via Formalemura 59 A, ove Per_ risiedono i figli maggiorenni e , di proprietà esclusiva della sig.ra Per_2 CP_1
resta definitivamente assegnata alla Sig.ra con tutto quanto in
[...] Controparte_1 essa contenuto essendo tutto di sua proprietà.
2) I coniugi, entrambi in forze come medici presso il SSN, concordano che nessun contributo economico perequativo/assegno divorzile viene disposto a carico di un coniuge in favore dell'altro, attesa la paritetica autonomia ed autosufficienza economica degli stessi;
3) i coniugi si danno reciprocamente atto, anche in relazione al loro regime patrimoniale, di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese;
4) in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti, il padre corrisponderà un contributo mensile complessivo di €. 1.400,00 per entrambi i figli
(€.700,00 per figlio) da versarsi quanto alla somma di €. 1.000,00 alla Sig.ra CP_1 che la amministrerà in favore dei figli, mediante bonifico bancario su c/c presso
[...] la banca Unicredit [...], quanto alla somma di €. 200,00 Per_ per figlio, alla figlia mediante bonifico bancario su BNL
[...] , al figlio su conto corrente a lui intestato che Per_2 verrà comunicato al padre, con modalità diretta in favore di ciascun figlio, da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 5 ottobre 2024; prima di allora, l'intero importo di €1.400,00 dovuto per il mantenimento dei figli sarà versato mediante bonifico bancario in favore della sig.ra Controparte_1
5) Saranno a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, tutte le spese straordinarie universitarie/post universitarie da concordarsi secondo le modalità previste dal Protocollo avanti citato, ivi comprese quelle per corsi di teatro, di recitazione, canto o altre discipline artistiche, nonché sanitarie, sportive e ricreative come indicate nel noto Protocollo redatto tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli
Avvocati di Tivoli del 29.10.2018 che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare;
6) Quanto alle spese per l'abitazione nella quale i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti vivono a Roma si specifica che: il figlio verrà Per_2 ospitato dal padre nella di lui abitazione e dunque le spese per esso saranno a carico del Per_ padre mentre le spese dell'immobile per la figlia saranno divise fra i coniugi al
50% eccezion fatta per i canoni di locazione relativi all'immobile di Via di Villa Chigi,
82, dove attualmente la ragazza vive che rimarranno a carico della madre. Qualora i ragazzi si trasferissero a vivere fuori dalla città di Roma per esigenze legate alla formazione professionale specifica di ognuno di essi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo Master, corsi di specializzazione, corsi di teatro o di recitazione etc - le spese per l'abitazione oltre che per tali esperienze saranno a carico dei genitori al 50%.
7) i coniugi rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto.”
Il Giudice delegato, preso atto delle sopra dette condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordate e sottoscritte da entrambe le parti e delle conclusioni rassegnate dalle stesse, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili matrimonio celebrato dalle parti in data 08.06.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate a seguito di accordo di negoziazione assistita senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Ricorrono giustificati motivi per la compensazione delle spese in considerazione della proposizione di una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dispone in conformità alle condizioni concordate dalle parti e per l'effetto:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in data 08.06.2000 in AN PR (RM), atto trascritto nel Controparte_1 registro di stato civile del Comune di AN PR (RM) dell'anno 2000, n. 4, parte II, serie A alle condizioni concordate sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN PR (RM) di procedere alle annotazioni di legge;
- compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
CA IA.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa CA IA
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia