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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2241/2018
Successivamente, all'udienza del 13 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Anna
Zaccaria, Giudice Unico del Tribunale di Matera, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: per parte opponente l'avv.
Achille Molinari in sostituzione dell'avv. Cosimo Capozza;
per parte opposta l'avv. Pietro Antonio Laragione in sostituzione dell'avv. Massimo Ramoni;
per la terza chiamata l'avv. Michele Coronato in sostituzione dell'avv. Vito Rizzo. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento. All'esito della Camera di Consiglio, il
Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 2241/2018 2018 promossa da
(P.IVA ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Cosimo Capozza, per mandato in atti
ATTRICE-OPPONENTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'avv. Massimo Ramoni, per mandato in atti
CONVENUTA-OPPOSTA
pagina 1 di 6 in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Vito Rizzi, per mandato in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
contratto di somministrazione e fornitura energia elettrica;
pagamento somme.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Su istanza di il Tribunale di Matera con decreto ingiuntivo n. Controparte_1
591/2018 ingiungeva alla di pagare, a favore Parte_1 dell'istante, la somma di euro 41.936,93 oltre interessi e spese del procedimento, per fatture non pagate relativamente ad una fornitura di energia elettrica.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva tempestivamente opposizione la quale contestava la quantificazione del credito, Parte_1
deducendo che le misurazioni del contatore installato presso il punto di prelievo di energia risultavano del tutto inesatte e superiori di gran lunga al consumo effettivo, anche in considerazione del fatto che il contatore con il quale erano state effettuate le rilevazioni dei consumi era stato sostituito dal distributore in data 7 novembre 2015 in quanto guasto. Aggiungeva che, a seguito della sostituzione del contatore, la ricorrente non procedeva alla ricostruzione dei consumi, in violazione della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200/99 e ss.mm.ii. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con il favore delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta, la quale in via preliminare chiedeva di autorizzare la chiamata in causa di ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. Nel merito, resisteva all'opposizione e ribadiva l'effettività dei consumi fatturati, chiedendone il rigetto. In subordine, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento in suo favore della somma di euro 41.936,93, oltre interessi moratori ai sensi dell'art.5 del
D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 maturati e maturandi dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo.
pagina 2 di 6 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_2
contestava ogni addebito di responsabilità, sottolineando la correttezza dei dati di consumi comunicati a Controparte_1
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Nella specie, va preliminarmente osservato che è pacifico come tra le parti in causa abbia avuto svolgimento un rapporto contrattuale di somministrazione e fornitura di elettricità presso la sede della in Parte_1
Miglionico.
Va, altresì, evidenziato che parte opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle fatture azionate da specificamente contestate con lettera Controparte_1
raccomandata del 21.04.2016 (in atti), deducendo che le misurazioni del contatore installato presso il punto di prelievo di energia risultavano del tutto inesatte e superiori di gran lunga al consumo effettivo, come risultante dalla consulenza di parte allegata, anche in virtù del fatto che il contatore con il quale erano state effettuate le rilevazioni dei consumi era stato sostituito dal distributore in data 7 novembre 2015 in quanto guasto. Ha aggiunto che, a seguito della sostituzione del contatore, la ricorrente non procedeva alla ricostruzione dei consumi, disattendendo totalmente la Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200/99 e ss.mm.ii.
In sostanza, sostiene l'opponente che sarebbe incorsa in un errato Controparte_1
conteggio dei consumi, richiedendo, conseguentemente, il pagamento di somme non dovute.
In argomento, giova ricordare che, in generale, all'interno dei contratti di somministrazione in cui il consumo sia contabilizzato con sistema a contatore, è il somministrante che deve dare la prova del regolare funzionamento del contatore stesso (o del suo malfunzionamento che ne ha reso necessaria la sostituzione, come nella specie) in caso di contestazione laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà ed a lui non imputabili.
A ciò si aggiunga che laddove, come nel caso di specie, la prova tecnica di funzionamento (pur richiesta dal somministrato - opponente al decreto ingiuntivo) non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha pagina 3 di 6 eliminato, impedendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato
-opponente la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti dall'opposta.
In una situazione in cui il ricalcolo dei consumi sia avvenuto, da parte dell'azienda somministrante, dopo la sostituzione di un contatore avvenuta al di fuori del contraddittorio e del quale la stessa non dispone più e quindi sul cui corretto funzionamento o meno non possa più essere svolto alcun accertamento ed in cui il contenuto della prova liberatoria non concerna la mancata fruizione della prestazione, o la sorveglianza esercitata sull'immobile ove veniva erogata la prestazione, ovvero la prova che la stessa non fosse stata fruita da terzi nel periodo in discussione, bensì la prova del funzionamento dell'impianto di verifica e controlli dei consumi, non può ricadere sul fruitore della prestazione l'impossibilità di fornire la prova tecnica del corretto funzionamento del contatore sostituito (e quindi dei consumi originariamente rilevati) perchè la stessa non è più fornibile per fatto stesso di chi su questa prova aveva la facoltà di controllo, ovvero del somministrante.
Ne consegue che “L'impossibilità di fornire la prova tecnica liberatoria, ovvero la prova che il contatore sostituito non fosse mal funzionante a vantaggio del fruitore della prestazione, se è determinata dal comportamento del creditore, che ha sostituito il contatore senza dar modo al debitore di verificarne il malfunzionamento al momento della sostituzione, e lo ha distrutto o comunque reso non più suscettibile di verifica in corso di giudizio, non può che andare a discapito del creditore, che a questa situazione ha dato causa mettendo il debitore nell'impossibilità di fornire la prova liberatoria, per il caso che ne fosse gravato”
(Cass. civ. sez. III, 24/12/2024, n.34361; Cass. n. 23699/2016).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le fatture azionate in via monitoria si riferiscono ai consumi del periodo 2011-2015, precedenti alla sostituzione del contatore (in data 07.11.2015) con il quale erano state effettuate le rilevazioni degli stessi.
Dal verbale redatto dal tecnico incaricato non si evince quando il guasto si sarebbe verificato e neanche le conseguenze del guasto sulle misurazioni effettuate dal contatore (in difetto, in eccesso, mancanti).
pagina 4 di 6 Né parte opposta ha provveduto alla ricostruzione dei consumi nel periodo 2011-
2015, come prescritto dalla Deliberazione 28 Dicembre 1999, n. 200/99 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (in atti).
Parte opposta, dunque, non ha fornito la prova del regolare funzionamento del contatore stesso o del suo malfunzionamento che ne ha reso necessaria la sostituzione.
L'espletata ctu non risulta utile ai fini della decisione, non emergendo dalla stessa alcun elemento utile a fornire la certezza dei consumi riportati nelle fatture in questione.
Il ctu, invero, pur avendo accertato sulla base dei dati in suo possesso che “i consumi hanno avuto un andamento mediamente costante”, ha tuttavia concluso che “Per una completa analisi e verifica dei consumi, sarebbe utile e chiarificatore analizzare i documenti dei consumi in possesso di , Controparte_2
ma non depositati in fase iniziale, nei tre mesi successivi la sostituzione del contatore, e precisamente i consumi dei mesi di novembre/2015, dicembre/2015 e gennaio/2016”. Tuttavia, tale documentazione non è stata tempestivamente prodotta dall'opposta.
In conclusione, parte opposta, seppur abbia adempiuto l'onere probatorio circa l'esistenza di un valido rapporto obbligatorio su cui si fonda il credito oggetto della domanda – rapporto, si ripete, non contestato – non ha altresì fornito la prova dell'effettività delle forniture oggetto di causa.
Di conseguenza, poiché la società opposta (alla quale nel presente giudizio di opposizione compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) non ha fornito piena prova della legittimità del credito azionato in via monitoria, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Quanto alla chiamata in causa di la stessa è inammissibile, Controparte_2
atteso che non ha formulato alcuna domanda nei confronti di e- Controparte_1 distribuzione S.p.A., come si evince dalle stesse conclusioni rassegnate nell'atto di citazione per chiamata in causa, da cui risulta evidente che non Controparte_2
è destinataria di alcuna domanda.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione, anche in applicazione del criterio della ragione più liquida.
pagina 5 di 6 La soccombenza implica la condanna della parte opposta al rimborso delle spese del giudizio, anche nei confronti della terza chiamata, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste a carico dell'opposta.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara inammissibile la chiamata in causa di Controparte_2
3. condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite liquidate in complessivi € 3.800,00 oltre rimborso contributo unificato, spese forfettarie 15%,
IVA e CPA;
4. condanna l'opposta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite liquidate in complessivi € 3.800,00 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA;
5. pone le spese di ctu definitivamente poste a carico dell'opposta.
Così deciso in Matera il 13 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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