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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3468/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Calbi e Walter Cillaroto, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Alessio Ferrante, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATI
NONCHE'
, c.f. Controparte_3 C.F._4
pagina 1 di 6 , c.f. Controparte_4 C.F._5 rappresentate e difese dall'avv.to Ornella Lovello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATE
, c.f. Controparte_5 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Maria Di Giacomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
, c.f. Controparte_6 C.F._7
, c.f. Controparte_7 C.F._8
, c.f. Controparte_8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv.to Fabrizio Puggioni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e quest'ultima nella qualità di esercente la CP_6 Controparte_7 Controparte_9
responsabilità genitoriale sul minore , per sentir dichiarare la nullità, per Controparte_8
illiceità della causa, di due contratti di compravendita a rogito notaio relativi ai 3/5 CP_10
CP_ delle quote dell'immobile sito in Roma, via L. Pavoni n. 73, con i quali, da un lato, ed avevano ceduto la propria quota ai coniugi e al prezzo di Controparte_4 CP_1 CP_2
€ 40.000,00, e, dall'altro, e gli eredi di avevano Controparte_5 Persona_1 ceduto la propria quota ai coniugi e al prezzo di € 80.000,00. CP_1 CP_2
***
Con sentenza n. 449/2022, R.G. 66959/2017, pubblicata in data 13.1.2022, il tribunale, nella contumacia dei convenuti e rigettava sia le domande dell'attrice che le CP_6 CP_9 domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. svolte da alcuni dei convenuti;
condannava l'attrice a rifondere ai convenuti e e alle convenute Controparte_1 CP_2 [...]
e le spese di lite;
compensava per intero le spese CP_3 Controparte_4
relativamente alla posizione di la quale aveva aderito alle tesi Controparte_5 dell'attrice.
***
pagina 2 di 6 Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di appello Civile di Roma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento della domanda, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente:
1) dichiarare la nullità per causa illecita dei n.2 contratti per notar stipulati dai convenuti sigg. CP_10 CP_
e di compravendita di 3/5 dell'intero immobile sito in Roma, Via L.Pavoni,73; CP_1
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
***
Si è costituita, in data 6.10.2022, associandosi “alle richieste e alle Controparte_5
conclusioni espresse dalla parte attrice, perché fondate sia in fatto che in diritto, con riserva di eventuali ulteriori richieste e deduzioni”.
***
Si sono costituite, in data 20.10.2022, e chiedendo, Controparte_3 Controparte_4 previo rigetto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.
e, in via principale, di respingerlo.
***
In pari data si sono costituiti e , chiedendo, previo Controparte_1 CP_2 rigetto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, di respingerlo.
***
Con ricorso del 22.10.2022 l'appellante ha chiesto la fissazione dell'udienza cautelare per la discussione dell'istanza ex art. 283 c.p.c.
***
All'esito dell'udienza fissata per detto incombente, la Corte, con ordinanza del 3.11.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 c.p.c.
***
All'udienza di prima trattazione del 10.11.2022 è stato assegnato termine all'appellante per produrre le relate di notifica dell'atto di appello e, alla successiva udienza del 24.11.2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli appellati , Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_8
***
Questi ultimi si sono costituiti in data 12.4.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile e, nel merito, di rigettare integralmente le domande svolte da Pt_1 pagina 3 di 6 con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante per lite CP_4
temeraria ex art. 96 c.p.c.
***
All'udienza del 13.4.2023, la Corte, rilevato che l'appellante era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma figurava assistita da due difensori, ha invitato la predetta a regolarizzare la sua posizione e ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito l'esame delle istanze istruttorie.
***
In data 2.2.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello, sottoscritto da e dall'avv.to Walter Cillaroto. Parte_1
***
All'udienza del 6.2.2025 sono comparsi soltanto i procuratori delle parti appellate (ad eccezione del procuratore di e la Corte, preso atto della rinuncia Controparte_5 all'impugnazione, ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
***
All'odierna udienza sono comparsi solo i procuratori delle parti appellate , Controparte_11
e , e , i quali hanno concluso come CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 Controparte_8
da verbale.
***
Preliminarmente, si osserva che, nonostante l'invito di questa Corte, parte appellante risulta ancora assistita da due difensori, non essendo pervenuta la revoca di uno dei due.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1736/2020; Cass. n. 5639/2022), dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - e in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale;
con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
pagina 4 di 6 Ne consegue che l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato è Parte_1
divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace.
***
Ciò detto, la rinuncia all'impugnazione operata dalla equivale alla rinuncia CP_4 all'azione nel giudizio di primo grado e, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, è rinuncia di merito e non richiede l'accettazione delle altre parti (cfr. Cass. n. 20191/2011).
La rinuncia all'azione estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n. 18255 del 10/09/2004; Cass.
n. 1468/2021, in motivazione).
Infatti, nonostante le differenze tra i suddetti istituti (rinuncia all'azione e rinuncia agli atti del giudizio), a entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306
c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", regola che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali e attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250/2018).
***
Nella specie, essendo inequivoca l'intervenuta rinuncia all'impugnazione, in forza della dichiarazione sottoscritta dalla e dal difensore avv.to Walter Cillaroto, deve CP_4
dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In ragione di quanto sopra, l'appellante, rinunciante, deve essere condannata a rifondere agli CP_ appellati , alle appellate e e agli appellati le Controparte_11 Controparte_4 CP_6
spese del presente grado di giudizio, comprese (ad esclusione degli appellati , che si CP_6
sono costituiti successivamente) quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata (cfr. Cass. ord.
5.2.2013 n.
2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motivazione, circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare).
***
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. n.
55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), valori minimi, in ragione della natura e pagina 5 di 6 della difficoltà della controversia e della ridotta attività difensiva stante l'intervenuta rinuncia all'azione, come segue:
– per il sub-procedimento in € 2.613,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi in € 7.160,00 per compensi.
***
Quanto alla posizione di non essendovi una posizione di contrasto tra la Controparte_5 stessa e l'appellante, non sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della prima, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la soccombenza, che nella specie difetta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 449/2022, R.G. n. 66959/2017, pubblicata in data 13.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'appello da parte di
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
e in favore di e delle spese del CP_2 Controparte_3 Controparte_4 secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.613,00 per compensi per il subprocedimento incidentale e in complessivi € 7.160,00 per compensi per il giudizio di appello, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e , delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_8
7.160,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_5
Roma, 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3468/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Calbi e Walter Cillaroto, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2
, c.f. CP_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv.to Alessio Ferrante, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATI
NONCHE'
, c.f. Controparte_3 C.F._4
pagina 1 di 6 , c.f. Controparte_4 C.F._5 rappresentate e difese dall'avv.to Ornella Lovello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATE
, c.f. Controparte_5 C.F._6 rappresentata e difesa dall'avv.to Anna Maria Di Giacomo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
, c.f. Controparte_6 C.F._7
, c.f. Controparte_7 C.F._8
, c.f. Controparte_8 C.F._9 rappresentati e difesi dall'avv.to Fabrizio Puggioni, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, Parte_1 Controparte_1
, ,
[...] CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e quest'ultima nella qualità di esercente la CP_6 Controparte_7 Controparte_9
responsabilità genitoriale sul minore , per sentir dichiarare la nullità, per Controparte_8
illiceità della causa, di due contratti di compravendita a rogito notaio relativi ai 3/5 CP_10
CP_ delle quote dell'immobile sito in Roma, via L. Pavoni n. 73, con i quali, da un lato, ed avevano ceduto la propria quota ai coniugi e al prezzo di Controparte_4 CP_1 CP_2
€ 40.000,00, e, dall'altro, e gli eredi di avevano Controparte_5 Persona_1 ceduto la propria quota ai coniugi e al prezzo di € 80.000,00. CP_1 CP_2
***
Con sentenza n. 449/2022, R.G. 66959/2017, pubblicata in data 13.1.2022, il tribunale, nella contumacia dei convenuti e rigettava sia le domande dell'attrice che le CP_6 CP_9 domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. svolte da alcuni dei convenuti;
condannava l'attrice a rifondere ai convenuti e e alle convenute Controparte_1 CP_2 [...]
e le spese di lite;
compensava per intero le spese CP_3 Controparte_4
relativamente alla posizione di la quale aveva aderito alle tesi Controparte_5 dell'attrice.
***
pagina 2 di 6 Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di appello Civile di Roma, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, in accoglimento della domanda, riformare la sentenza impugnata e conseguentemente:
1) dichiarare la nullità per causa illecita dei n.2 contratti per notar stipulati dai convenuti sigg. CP_10 CP_
e di compravendita di 3/5 dell'intero immobile sito in Roma, Via L.Pavoni,73; CP_1
2) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”.
***
Si è costituita, in data 6.10.2022, associandosi “alle richieste e alle Controparte_5
conclusioni espresse dalla parte attrice, perché fondate sia in fatto che in diritto, con riserva di eventuali ulteriori richieste e deduzioni”.
***
Si sono costituite, in data 20.10.2022, e chiedendo, Controparte_3 Controparte_4 previo rigetto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c.
e, in via principale, di respingerlo.
***
In pari data si sono costituiti e , chiedendo, previo Controparte_1 CP_2 rigetto, in via cautelare, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
e, nel merito, di respingerlo.
***
Con ricorso del 22.10.2022 l'appellante ha chiesto la fissazione dell'udienza cautelare per la discussione dell'istanza ex art. 283 c.p.c.
***
All'esito dell'udienza fissata per detto incombente, la Corte, con ordinanza del 3.11.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione ex artt. 351 e 283 c.p.c.
***
All'udienza di prima trattazione del 10.11.2022 è stato assegnato termine all'appellante per produrre le relate di notifica dell'atto di appello e, alla successiva udienza del 24.11.2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica nei confronti degli appellati , Controparte_6
e . Controparte_7 Controparte_8
***
Questi ultimi si sono costituiti in data 12.4.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile e, nel merito, di rigettare integralmente le domande svolte da Pt_1 pagina 3 di 6 con conferma della sentenza impugnata e con condanna dell'appellante per lite CP_4
temeraria ex art. 96 c.p.c.
***
All'udienza del 13.4.2023, la Corte, rilevato che l'appellante era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma figurava assistita da due difensori, ha invitato la predetta a regolarizzare la sua posizione e ha rinviato la causa all'udienza del 6.2.2025 per la precisazione delle conclusioni, riservando al merito l'esame delle istanze istruttorie.
***
In data 2.2.2025 parte appellante ha depositato atto di rinuncia all'appello, sottoscritto da e dall'avv.to Walter Cillaroto. Parte_1
***
All'udienza del 6.2.2025 sono comparsi soltanto i procuratori delle parti appellate (ad eccezione del procuratore di e la Corte, preso atto della rinuncia Controparte_5 all'impugnazione, ha rinviato all'udienza del 27.3.2025 per precisazione delle conclusioni, discussione orale e sentenza immediata ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note conclusive fino a 15 giorni prima dell'udienza.
***
All'odierna udienza sono comparsi solo i procuratori delle parti appellate , Controparte_11
e , e , i quali hanno concluso come CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 Controparte_8
da verbale.
***
Preliminarmente, si osserva che, nonostante l'invito di questa Corte, parte appellante risulta ancora assistita da due difensori, non essendo pervenuta la revoca di uno dei due.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 1736/2020; Cass. n. 5639/2022), dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - e in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale;
con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
pagina 4 di 6 Ne consegue che l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato è Parte_1
divenuta, con il conferimento del duplice mandato, inefficace.
***
Ciò detto, la rinuncia all'impugnazione operata dalla equivale alla rinuncia CP_4 all'azione nel giudizio di primo grado e, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, è rinuncia di merito e non richiede l'accettazione delle altre parti (cfr. Cass. n. 20191/2011).
La rinuncia all'azione estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. n. 18255 del 10/09/2004; Cass.
n. 1468/2021, in motivazione).
Infatti, nonostante le differenze tra i suddetti istituti (rinuncia all'azione e rinuncia agli atti del giudizio), a entrambi deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306
c.p.c., per la quale "il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti", regola che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali e attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (Cass. n. 5250/2018).
***
Nella specie, essendo inequivoca l'intervenuta rinuncia all'impugnazione, in forza della dichiarazione sottoscritta dalla e dal difensore avv.to Walter Cillaroto, deve CP_4
dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In ragione di quanto sopra, l'appellante, rinunciante, deve essere condannata a rifondere agli CP_ appellati , alle appellate e e agli appellati le Controparte_11 Controparte_4 CP_6
spese del presente grado di giudizio, comprese (ad esclusione degli appellati , che si CP_6
sono costituiti successivamente) quelle del subprocedimento incidentale instaurato in appello per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata (cfr. Cass. ord.
5.2.2013 n.
2671; C.Cost.
4.7.2002 n. 312 in motivazione, circa il carattere autonomo rispetto al giudizio di merito e la sua natura cautelare).
***
Le spese si liquidano secondo lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 di cui al D.M. n.
55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n. 147/2022), valori minimi, in ragione della natura e pagina 5 di 6 della difficoltà della controversia e della ridotta attività difensiva stante l'intervenuta rinuncia all'azione, come segue:
– per il sub-procedimento in € 2.613,00 per compensi, secondo i parametri previsti dalla tabella n. 10 (Procedimenti cautelari) allegata al D.M. n. 55/2014, stante la natura latamente cautelare dello stesso, esclusa la fase istruttoria;
– per il giudizio principale di appello, in complessivi in € 7.160,00 per compensi.
***
Quanto alla posizione di non essendovi una posizione di contrasto tra la Controparte_5 stessa e l'appellante, non sussistono i presupposti per la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della prima, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la soccombenza, che nella specie difetta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 449/2022, R.G. n. 66959/2017, pubblicata in data 13.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'appello da parte di
Parte_1
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Controparte_1
e in favore di e delle spese del CP_2 Controparte_3 Controparte_4 secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.613,00 per compensi per il subprocedimento incidentale e in complessivi € 7.160,00 per compensi per il giudizio di appello, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_6 Controparte_7
e , delle spese del secondo grado di giudizio, che liquida in complessivi € Controparte_8
7.160,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) nulla per le spese nei confronti di Controparte_5
Roma, 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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