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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2261/2024 R.G. Vol. Giur.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi nella causa di I grado iscritta al n. 2261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...],
e cod. fisc. , nata a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], nella Ugone III n. 26,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica in sede, Controparte_1
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di entrambe le parti: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di
Oristano.
2. Confermare le condizioni omologate in sede di separazione”.
Per il P.M.: “Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da voglia pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 ss. c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione e Parte_2
cumulativamente lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra loro in Oristano in data
11.07.2020 (atto n. 13, parte I, anno 2020).
Con sentenza parziale n. 88/2024 dell'11.12.2024 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni, sull'accordo delle parti:
“c) prende atto che i coniugi intendono procedere alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, quanto all'accordo di trasferimento immobiliare, prende atto che:
“1. le parti manifestano espressamente la volontà di trasferire, in favore di , Parte_1
l'intero diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Oristano, codice catastale G113A, alla via
Giosuè Carducci, civico 11 (in Catasto Via Giosuè Carducci, senza numero civico), di seguito meglio precisato:
1) appartamento ad uso civile abitazione ubicato al piano sesto del maggior fabbricato sito alla predetta Via Giosuè Carducci civico 11, servito dalla Scala A, contraddistinto con il numero interno 12, avente accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, della consistenza di 5,5 vani catastali, composto da ingresso-soggiorno, due disimpegni, due camere, cucina, due bagni, ripostiglio e un unico balcone su tre lati, il tutto confinante con distacco verso la detta via
Carducci, con proprietà condominiale (vano ascensore, pianerottolo e vano scala) e con cortile sottostante, salvo altri.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano come segue:
2 - foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 39 (trentanove), Via Giosuè
Carducci n. 11, piano 6, Zona censuaria 1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque),
Superficie Catastale Totale 139 (centotrentanove) mq., Totale escluse aree scoperte 127
(centoventisette) mq., RC Euro 624,91 (seicentoventiquattro virgola novantuno), classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); giusta denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, in data 25 settembre 2018, numero 9655.1/2018, protocollo numero OR0048886 e successiva variazione toponomastica derivante da aggiornamento ANSC in data 10 gennaio 2019, numero 1285.1/2019, protocollo numero OR0002129, cui è seguita variazione toponomastica del
17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007177 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3063.1/2021;
2) posto auto ubicato al piano primo sottostrada del maggior fabbricato sito alla predetta Via
Giosuè Carducci civico 11, di pertinenza esclusiva dell'appartamento di cui al superiore progressivo 1), della consistenza catastale di 10 (dieci) metri quadrati, confinante con area di manovra condominiale (mappale 1825, subalterno 117), con posto auto individuato dal mappale
1825, subalterno 106, con e con posto auto individuato dal mappale 1825 subalterno CP_2
108, salvo altri o aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 107 (centosette), Via Giosuè
Carducci n. 15/B, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 10 (dieci) metri quadrati, Superficie Catastale Totale 10 (dieci) mq., RC Euro 14,98 (quattordici virgola novantotto); giusta variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 10 gennaio
2019, numero 1343.1/2019, protocollo numero OR0002187, cui è seguita variazione toponomastica del 17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007235 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3119.1/2021; Si precisa che:
A) l'appartamento sopra descritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 39;
B) il posto auto sopradescritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 107;
C) l'area di sedime dell'intero fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari sopradescritte, unitamente alle pertinenziali aree scoperte ed a maggiori consistenze, della superficie complessiva
3 di metri quadrati 2.590 (duemilacinquecentonovanta), era già distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Oristano, al foglio 13, con le particelle:
- 155 subalterno d, di metri quadrati 1.560 (da cui ha avuto origine la particella 1212 di metri quadrati 1.548);
- 291, di metri quadrati 987;
2. la NO , dichiara di trasferire il diritto di proprietà sull'immobile sopra Parte_2
descritto al precedente punto 1. per la propria quota del 50%, al NO , il Parte_1 quale accetta e per l'effetto ne acquista la piena proprietà per l'intero;
3. i coniugi dichiarano che il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di trasferimento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita stipulato nanti l'avv. Alessio Sanna, Notaio residente in
Nuoro, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
Pausania, in data 19 luglio 2019, repertorio n. 3176, raccolta n. 2510;
4. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, le parti dichiarano:
- che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte gli immobili oggetto del presente atto, Nu sono stati eseguiti in base alla Licenza di Costruzione numero rilasciata dal Sindaco del
Comune di Oristano in data 20 agosto 1975, e successiva di variante numero 3098 rilasciata in data 18 febbraio 1978;
- che per lavori di modifica interna è stata presentata al Comune di Oristano in data 25 novembre
1999 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) protocollo Numero 5231 UT del 29 novembre1999; - che per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazioni strutturali è stata presentata al Comune di Oristano in data 31 agosto 2018, Pratica SUAP numero
9544, protocollo numero 47250 del 3 settembre 2018, Codice Univoco Nazionale
SUAP con tipologia iter Autocertificazione a zero giorni;
CodiceFiscale_3
- che, successivamente, il presente immobile non è stato oggetto di lavori tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi;
5. i coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto, già allegate al presente e i dati catastali relativi agli immobili oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto degli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che, comunque, non sussistono
4 difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria catastale;
6. le parti, con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere, dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, nonché la libertà degli immobili in oggetto da atti pregiudizievoli;
7. la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio e il relativo attestato, elaborato dal tecnico geom. il 24 Persona_1
aprile 2018 e valido fino al 24 aprile 2028;
8. le parti, per il tramite del loro procuratore, si impegnano a curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari e a comunicare alla cancelleria l'esecuzione della formalità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il NO è immesso nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui la NO restituisce le chiavi”; d) Parte_2
l'autoveicolo Citroën C3, tg CV3088M, di proprietà di , verrà trasferito alla Parte_1
NO ; Parte_2
e) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere economico, patrimoniale, nessuno escluso, inerente la crisi familiare, e pertanto dichiarano di non avere null'altro da pretendere per detti titoli e causali rinunciando sin d'ora e in maniera definitiva e irrevocabile ad avanzare eventuali pretese economiche concernenti i rapporti patrimoniali in essere in costanza di matrimonio”.
Con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi.
All'udienza tenutasi il 10.06.2025 i coniugi hanno dato atto che la sentenza di separazione è passata in giudicato, che la convivenza tra loro non è ripresa e hanno chiesto pertanto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
La Presidente relatrice si è quindi riservata di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
§§§
5 La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter procedere allo scioglimento del matrimonio, essendo trascorsi più di sei mesi dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 88/2024 dell'11.12.2024, di cui risulta il passaggio in giudicato.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione della ininterrotta mancata ripresa della convivenza dalla separazione, come confermato anche dalle parti.
Null'altro deve disporsi, avendo le parti già definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale, anche attraverso la stipula dell'accordo di trasferimento immobiliare in sede di separazione sopra ritrascritto, e non essendo stata spiegata alcuna domanda di assegno divorzile.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Oristano in data 11/07/2020 tra i coniugi cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, e cod. fisc. , nata a Oristano (OR), in [...] 3 maggio Parte_2 C.F._2
1983, e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire le relative annotazioni di propria competenza;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10/07/2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi nella causa di I grado iscritta al n. 2261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...],
e cod. fisc. , nata a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], nella Ugone III n. 26,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica in sede, Controparte_1
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse di entrambe le parti: “1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del comune di
Oristano.
2. Confermare le condizioni omologate in sede di separazione”.
Per il P.M.: “Esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da voglia pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con ”. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 ss. c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione e Parte_2
cumulativamente lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra loro in Oristano in data
11.07.2020 (atto n. 13, parte I, anno 2020).
Con sentenza parziale n. 88/2024 dell'11.12.2024 è stata pronunciata la separazione personale tra le parti alle seguenti condizioni, sull'accordo delle parti:
“c) prende atto che i coniugi intendono procedere alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, quanto all'accordo di trasferimento immobiliare, prende atto che:
“1. le parti manifestano espressamente la volontà di trasferire, in favore di , Parte_1
l'intero diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Oristano, codice catastale G113A, alla via
Giosuè Carducci, civico 11 (in Catasto Via Giosuè Carducci, senza numero civico), di seguito meglio precisato:
1) appartamento ad uso civile abitazione ubicato al piano sesto del maggior fabbricato sito alla predetta Via Giosuè Carducci civico 11, servito dalla Scala A, contraddistinto con il numero interno 12, avente accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, della consistenza di 5,5 vani catastali, composto da ingresso-soggiorno, due disimpegni, due camere, cucina, due bagni, ripostiglio e un unico balcone su tre lati, il tutto confinante con distacco verso la detta via
Carducci, con proprietà condominiale (vano ascensore, pianerottolo e vano scala) e con cortile sottostante, salvo altri.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano come segue:
2 - foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 39 (trentanove), Via Giosuè
Carducci n. 11, piano 6, Zona censuaria 1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque),
Superficie Catastale Totale 139 (centotrentanove) mq., Totale escluse aree scoperte 127
(centoventisette) mq., RC Euro 624,91 (seicentoventiquattro virgola novantuno), classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); giusta denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, in data 25 settembre 2018, numero 9655.1/2018, protocollo numero OR0048886 e successiva variazione toponomastica derivante da aggiornamento ANSC in data 10 gennaio 2019, numero 1285.1/2019, protocollo numero OR0002129, cui è seguita variazione toponomastica del
17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007177 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3063.1/2021;
2) posto auto ubicato al piano primo sottostrada del maggior fabbricato sito alla predetta Via
Giosuè Carducci civico 11, di pertinenza esclusiva dell'appartamento di cui al superiore progressivo 1), della consistenza catastale di 10 (dieci) metri quadrati, confinante con area di manovra condominiale (mappale 1825, subalterno 117), con posto auto individuato dal mappale
1825, subalterno 106, con e con posto auto individuato dal mappale 1825 subalterno CP_2
108, salvo altri o aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 107 (centosette), Via Giosuè
Carducci n. 15/B, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 10 (dieci) metri quadrati, Superficie Catastale Totale 10 (dieci) mq., RC Euro 14,98 (quattordici virgola novantotto); giusta variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 10 gennaio
2019, numero 1343.1/2019, protocollo numero OR0002187, cui è seguita variazione toponomastica del 17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007235 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3119.1/2021; Si precisa che:
A) l'appartamento sopra descritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 39;
B) il posto auto sopradescritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 107;
C) l'area di sedime dell'intero fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari sopradescritte, unitamente alle pertinenziali aree scoperte ed a maggiori consistenze, della superficie complessiva
3 di metri quadrati 2.590 (duemilacinquecentonovanta), era già distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Oristano, al foglio 13, con le particelle:
- 155 subalterno d, di metri quadrati 1.560 (da cui ha avuto origine la particella 1212 di metri quadrati 1.548);
- 291, di metri quadrati 987;
2. la NO , dichiara di trasferire il diritto di proprietà sull'immobile sopra Parte_2
descritto al precedente punto 1. per la propria quota del 50%, al NO , il Parte_1 quale accetta e per l'effetto ne acquista la piena proprietà per l'intero;
3. i coniugi dichiarano che il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di trasferimento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita stipulato nanti l'avv. Alessio Sanna, Notaio residente in
Nuoro, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio
Pausania, in data 19 luglio 2019, repertorio n. 3176, raccolta n. 2510;
4. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, le parti dichiarano:
- che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte gli immobili oggetto del presente atto, Nu sono stati eseguiti in base alla Licenza di Costruzione numero rilasciata dal Sindaco del
Comune di Oristano in data 20 agosto 1975, e successiva di variante numero 3098 rilasciata in data 18 febbraio 1978;
- che per lavori di modifica interna è stata presentata al Comune di Oristano in data 25 novembre
1999 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) protocollo Numero 5231 UT del 29 novembre1999; - che per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazioni strutturali è stata presentata al Comune di Oristano in data 31 agosto 2018, Pratica SUAP numero
9544, protocollo numero 47250 del 3 settembre 2018, Codice Univoco Nazionale
SUAP con tipologia iter Autocertificazione a zero giorni;
CodiceFiscale_3
- che, successivamente, il presente immobile non è stato oggetto di lavori tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi;
5. i coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto, già allegate al presente e i dati catastali relativi agli immobili oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto degli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che, comunque, non sussistono
4 difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria catastale;
6. le parti, con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere, dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, nonché la libertà degli immobili in oggetto da atti pregiudizievoli;
7. la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio e il relativo attestato, elaborato dal tecnico geom. il 24 Persona_1
aprile 2018 e valido fino al 24 aprile 2028;
8. le parti, per il tramite del loro procuratore, si impegnano a curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari e a comunicare alla cancelleria l'esecuzione della formalità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il NO è immesso nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui la NO restituisce le chiavi”; d) Parte_2
l'autoveicolo Citroën C3, tg CV3088M, di proprietà di , verrà trasferito alla Parte_1
NO ; Parte_2
e) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere economico, patrimoniale, nessuno escluso, inerente la crisi familiare, e pertanto dichiarano di non avere null'altro da pretendere per detti titoli e causali rinunciando sin d'ora e in maniera definitiva e irrevocabile ad avanzare eventuali pretese economiche concernenti i rapporti patrimoniali in essere in costanza di matrimonio”.
Con contestuale ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria al fine di attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi.
All'udienza tenutasi il 10.06.2025 i coniugi hanno dato atto che la sentenza di separazione è passata in giudicato, che la convivenza tra loro non è ripresa e hanno chiesto pertanto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
La Presidente relatrice si è quindi riservata di riferire al Collegio per la decisione.
Il ricorso è stato comunicato al P.M., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
§§§
5 La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter procedere allo scioglimento del matrimonio, essendo trascorsi più di sei mesi dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 88/2024 dell'11.12.2024, di cui risulta il passaggio in giudicato.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione della ininterrotta mancata ripresa della convivenza dalla separazione, come confermato anche dalle parti.
Null'altro deve disporsi, avendo le parti già definito ogni loro rapporto di carattere economico e patrimoniale, anche attraverso la stipula dell'accordo di trasferimento immobiliare in sede di separazione sopra ritrascritto, e non essendo stata spiegata alcuna domanda di assegno divorzile.
Le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Oristano in data 11/07/2020 tra i coniugi cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, e cod. fisc. , nata a Oristano (OR), in [...] 3 maggio Parte_2 C.F._2
1983, e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Oristano di eseguire le relative annotazioni di propria competenza;
2) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
10/07/2025.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
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