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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4419/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGONI ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARTELLETTO IVANA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'11/02/2025, così chiedendo:
“1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
2) le parti concordano tempi paritetici di collocamento del figlio minore presso l'uno e Per_1
l'altro genitore, in giorni ed orari che verranno stabiliti tenendo conto dei turni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze, scolastiche ed extrascolastiche, del minore.
I genitori provvederanno a comunicare i rispettivi turni di lavori al fine di predisporre il calendario mensile delle visite, entro il giorno venti del mese precedente.
Con riferimento alle vacanze/ festività, le parti concordano le seguenti condizioni:
- Vacanze di Natale: trascorrerà ad anni alterni la settimana di Natale con il padre e la Per_1
settimana di Capodanno con la madre.
- Vacanze di Pasqua: trascorrerà, ad anni alterni, i giorni delle vacanze pasquali con il Per_1
padre e con la madre, ove si allontanino dalla residenza, altrimenti trascorrerà tre giorni durante le vacanze pasquali con l'uno e con l'altro genitore, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
- Vacanze estive: trascorrerà con la madre e con il padre tre settimane, anche non Per_1
consecutive, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
3) la casa familiare sita in Vicenza, Via Fratelli Cornaro 24, viene assegnata al sig. Controparte_1
affinché possa continuare a viverci con il figlio durante i tempi di permanenza del minore Per_1
presso di sé;
4) il sig. si obbliga, con decorrenza già dal mese di febbraio 2025, a corrispondere alla CP_1
signora , a titolo di mantenimento ordinario del figlio , un assegno di Parte_1 Per_1
euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico universale relativo al figlio minore verrà percepito per intero dalla Per_1 madre”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale nasceva il figlio in data 02/12/2010; che il Controparte_1 Per_1
rapporto tra le parti si deteriorava nel tempo dal punto di vista affettivo e fisico tanto che decidevano di cessare la convivenza. Pertanto, la ricorrente chiedeva, in via principale, che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso l'abitazione di Via F.lli Coronaro, n. 24, nel Comune di Vicenza, previa assegnazione di tale abitazione, con i relativi arredi, alla ricorrente al fine di risiedervi con il figlio, e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di assegnare la casa di Via F.lli Coronaro alla ricorrente, chiedeva che venisse disposto l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione di
Vicenza, Via G. Speranza, 7, e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso del Controparte_1
figlio minore ad entrambi i genitori;
che venisse confermata la residenza del minore presso l'abitazione della madre, sita in Vicenza, Via G. Speranza, n. 7, ferma restando la disponibilità del padre ad indicare anche la propria abitazione come sede della residenza anagrafica per il figlio;
che venisse disposto il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
che venisse disposto per ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario per il figlio per il tempo in cui lo terrà Per_1
con sé, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso e alla collocazione paritetica del figlio minore presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Vicenza, Via Fratelli Cornaro n. 24, va assegnata a , affinché Controparte_1
possa continuare a viverci con il figlio durante i tempi di permanenza del minore presso di Per_1
sé.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4419/2024 promossa da
(C.F. nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RIGONI ROBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. MARTELLETTO IVANA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale dell'11/02/2025, così chiedendo:
“1) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica presso la madre;
2) le parti concordano tempi paritetici di collocamento del figlio minore presso l'uno e Per_1
l'altro genitore, in giorni ed orari che verranno stabiliti tenendo conto dei turni lavorativi di ciascun genitore e delle esigenze, scolastiche ed extrascolastiche, del minore.
I genitori provvederanno a comunicare i rispettivi turni di lavori al fine di predisporre il calendario mensile delle visite, entro il giorno venti del mese precedente.
Con riferimento alle vacanze/ festività, le parti concordano le seguenti condizioni:
- Vacanze di Natale: trascorrerà ad anni alterni la settimana di Natale con il padre e la Per_1
settimana di Capodanno con la madre.
- Vacanze di Pasqua: trascorrerà, ad anni alterni, i giorni delle vacanze pasquali con il Per_1
padre e con la madre, ove si allontanino dalla residenza, altrimenti trascorrerà tre giorni durante le vacanze pasquali con l'uno e con l'altro genitore, alternando di anno in anno la Pasqua e il lunedì dell'Angelo.
- Vacanze estive: trascorrerà con la madre e con il padre tre settimane, anche non Per_1
consecutive, da concordare entro il 15 maggio di ogni anno.
3) la casa familiare sita in Vicenza, Via Fratelli Cornaro 24, viene assegnata al sig. Controparte_1
affinché possa continuare a viverci con il figlio durante i tempi di permanenza del minore Per_1
presso di sé;
4) il sig. si obbliga, con decorrenza già dal mese di febbraio 2025, a corrispondere alla CP_1
signora , a titolo di mantenimento ordinario del figlio , un assegno di Parte_1 Per_1
euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, nonché a concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, con l'osservanza del Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza;
5) l'assegno unico universale relativo al figlio minore verrà percepito per intero dalla Per_1 madre”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 esponeva: di aver intrattenuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla quale nasceva il figlio in data 02/12/2010; che il Controparte_1 Per_1
rapporto tra le parti si deteriorava nel tempo dal punto di vista affettivo e fisico tanto che decidevano di cessare la convivenza. Pertanto, la ricorrente chiedeva, in via principale, che venisse disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso l'abitazione di Via F.lli Coronaro, n. 24, nel Comune di Vicenza, previa assegnazione di tale abitazione, con i relativi arredi, alla ricorrente al fine di risiedervi con il figlio, e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di assegnare la casa di Via F.lli Coronaro alla ricorrente, chiedeva che venisse disposto l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1
condiviso, con residenza anagrafica e collocamento prevalente con la madre presso l'abitazione di
Vicenza, Via G. Speranza, 7, e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte del padre;
che il padre venisse onerato dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore versando la somma mensile di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Costituitosi in giudizio, chiedeva che venisse disposto l'affidamento condiviso del Controparte_1
figlio minore ad entrambi i genitori;
che venisse confermata la residenza del minore presso l'abitazione della madre, sita in Vicenza, Via G. Speranza, n. 7, ferma restando la disponibilità del padre ad indicare anche la propria abitazione come sede della residenza anagrafica per il figlio;
che venisse disposto il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori secondo il calendario indicato nella memoria di costituzione;
che venisse disposto per ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario per il figlio per il tempo in cui lo terrà Per_1
con sé, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti raggiungevano un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso e alla collocazione paritetica del figlio minore presso ciascun genitore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
La casa familiare, sita in Vicenza, Via Fratelli Cornaro n. 24, va assegnata a , affinché Controparte_1
possa continuare a viverci con il figlio durante i tempi di permanenza del minore presso di Per_1
sé.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_2
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 03/04/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo