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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 294/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
39/2025 emessa dal Tribunale di Livorno il 13.1.2025, pubblicata il 14.1.2025, promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. MICCOLI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dall'Avv. DINELLI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. SCIULLI Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23/05/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ricorre alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, affinché, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 39 resa nel procedimento R.G. n.
4077/2021 emessa il 13.1.2025 pubblicata il 14.1.2025 notificata il 17.01.2025, Voglia:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di addebito della separazione formulata dalla signora Controparte_1
b) accertare e dichiarare - per i motivi tutti esposti in narrativa – l'infondatezza della domanda della signora volta a percepire un assegno quale contributo Controparte_1 al mantenimento della LI maggiorenne anche per difetto di sua Persona_1 legittimazione attiva;
c) accertare e dichiarare che la signora non ha diritto a percepire un Controparte_1 assegno per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c. ovvero ed in ipotesi subordinata determinarlo nella minor misura di € 600,00 mensili già disposta con i provvedimenti presidenziali;
In ogni caso disponendo- quanto ai punti sub b e c -che gli assegni che eventualmente dovessero risultare dovuti alla signora decorrano nella misura che sarà Controparte_1 accertata, dal deposito dell'emananda sentenza della Corte d'Appello di Firenze ovvero ed in subordine dal deposito della sentenza di primo grado.
d) condannare la signora alla restituzione delle somme tutte che il sig. Controparte_1 ha versato e sarà costretto a versare in forza dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza impugnata.
Con condanna della signora alla refusione delle spese e dei compensi Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario siccome palesemente infondato e pretestuoso, confermando la legittimità delle statuizioni assunte dal Tribunale di Livorno con la sentenza n.35 (rectius, 39)/2025 oggetto dell'odierno giudizio di gravame.”
P.G.: “visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 39/2025 il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando nel giudizio tra e avendo già pronunciato Parte_1 Controparte_1
2 sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 511/2022 pubblicata in data 16.6.2022, ha così provveduto:
“addebita la separazione tra i coniugi al resistente;
Parte_1 dispone che:
1. il resistente versi a titolo di mantenimento della LI la somma di € 500 al ER mese, con decorrenza dalla introduzione del giudizio, oltre Istat;
2. le spese straordinarie, tra cui quelle universitarie, saranno a carico del padre per il
70% e a carico della madre per il 30%;
3. il resistente verserà a titolo di mantenimento del coniuge la somma di € 1500 al mese, oltre Istat con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
4. condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 oltre PT accessori come per legge.
Quanto all'addebito, il Tribunale motivava nel modo seguente:
“Dagli atti di causa, e cioè dalle prove documentali e dalle prove testimoniali, è emerso quanto segue. Le parti hanno vissuto insieme per quasi trenta anni, ma nel 2004 e nel 2013 i coniugi hanno affrontato due crisi coniugali, perché la moglie aveva scoperto i tradimenti del marito (cfr. verbali di testimonianza di testi e;
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 la coppia, dopo che la aveva perdonato i tradimenti del coniuge, ha continuato però a CP vivere insieme come marito e moglie;
le parti hanno quindi continuato fino alla primavera del
2021 a vivere un rapporto contrassegnato anche da momenti di affetto, intimità sessuale e complicità come dimostrano i numerosi scambi di messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente;
le stesse durante tutto la vita coniugale erano anche solite compiere viaggi e concedersi momenti di svago con amici, con i figli e anche da soli (cfr. verbali testimonianze di Persona_1 Tes_4
, ; nel 2020 vi fu un nuovo momento di crisi, per un altro
[...] Testimone_3 Testimone_5 tradimento, e le parti iniziarono un percorso di coppia per salvare il matrimonio, ma nella primavera del 2021 la scoprì che il marito continuava a tradirla, anche con prostitute. CP
Questa ultima circostanza non solo risulta da alcuni screenshot del telefono del prodotti PT dalla ricorrente, ma pure dalla stessa documentazione versata in atti dal resistente ai docc. 34
e 35, di cui, peraltro, la ricorrente ha contestato l'integralità, sostenendo che alcune parti sarebbero state eliminate. Si tratta di files audio in cui, su registrazione del vengono PT carpite le conversazioni tra lui, la moglie, la cugina e la sorella di questa ultima, dopo che la crisi della coppia era ormai scoppiata: oltre alle recriminazioni della al marito per averla tradita CP in passato più volte, e il racconto, a volte penoso, delle liti tra i due, in più passaggi la ricorrente
e la di lei sorella accusano il di avere rovinato la famiglia a causa dei tradimenti e di avere PT nell'ultimo periodo frequentato prostitute molto giovani, mettendo la moglie in uno stato di disperazione;
il non nega affatto la circostanza, ammette di averlo fatto e rimprovera la PT di aver fatto vedere ai due figli le chat e le immagini che dimostravano tali frequentazioni CP
3 ( cfr. docc. 34 e 35 di parte resistente). Appare evidente che tale condotta del costituisca PT una grave violazione del dovere coniugale e che la scoperta della stessa abbia ingenerato la crisi irreversibile nel rapporto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ed infatti, il fatto che la abbia in passato perdonato relazioni extraconiugali nella speranza di salvare il CP matrimonio da cui era nati due figli, di certo non rende esigibile che la donna dovesse sopportare ulteriori tradimenti, peraltro, con prostitute. A fronte di ciò, quanto sostenuto dal sul fatto PT che la coppia fosse da tempo in uno stato di crisi irreversibile a causa del precario equilibrio psicologico della moglie, non trova adeguato riscontro nel processo. Anzi dai messaggi in chat tra le parti, anche risalenti al 2021, quindi di poco antecedenti alla fine del matrimonio, risulta che i due, come detto, si scambiavano messaggi di amore, che lui la copriva di complimenti e che avevano una vita intima, in cui l'uomo manifestava alla moglie tutto il suo interesse verso di lei e la loro vita insieme. Inoltre, anche se deve darsi atto del fatto che, in passato, la ricorrente aveva avuto degli attacchi di panico e che aveva intrapreso percorsi di sostegno psicologico (cfr. verbale deposizione di , deve escludersi che l'eventuale fragilità emotiva di un Testimone_1 coniuge legittimi l'altro al tradimento o diminuisca il disvalore della condotta infedele. Infine, risulta smentito dalla istruttoria, il fatto che la stante il suo precario equilibrio psichico, CP fosse solita alzare le mani contro il coniuge, vittima delle violenze della donna: nelle registrazioni di cui ai docc. 34 e 35 sopra indicati, il infatti, pur nella consapevolezza della registrazione, PT ammette che in realtà, nei momenti di litigio, entrambi ricorrevano a condotte violente, e che lui più volte aveva picchiato la moglie, “ma nulla di grave”, perché lei aveva comportamenti assillanti a cui, ad un certo punto, lui reagiva, perché esasperato, menandola. Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la separazione debba essere addebitata al e che sia PT assorbita ogni altra considerazione in ordine alla ragione per cui il resistente non è rientrato nella casa coniugale dopo l'ultima lite, e cioè se perché lui abbia deciso di non farvi rientro e se perché la moglie, scoperta nuovamente la verità sulle condotte dell'uomo, non abbia voluto farlo rientrare in casa.”
Previo rigetto della domanda della di assegnazione della casa coniugale, in CP comproprietà tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno, per mancanza di interessi non patrimoniali dei figli legati alla continuità dell'ambiente domestico da proteggere (per avere il figlio , di anni 26, da tempo abbandonato gli studi e lavorato a lungo Tes_3 nella società di famiglia, avendo dunque da tempo acquisito autonoma capacità reddituale, mentre la LI , di anni 29, viveva con la madre ma a volte dormiva ER dal ragazzo e inoltre in passato aveva trascorso quattro anni all'estero, per ragioni di studio, vivendo in una sua autonoma abitazione), il Tribunale riteneva di accogliere la domanda, avanzata dalla stessa di contributo del padre al mantenimento della CP LI . Al riguardo considerava che “se è pur vero che ha 29 anni e da tempo, ER ER anche per mantenersi durante gli studi, svolge attività lavorativa, la stessa ha potuto contare solo su un reddito precario di circa € 600 al mese, che di certo, non le permette di essere
4 economicamente autosufficiente;
inoltre, la ragazza sta continuando a studiare e tale scelta di vita è sempre stata, almeno fino alla introduzione del giudizio, appoggiata dal padre e legittimamente coltivata dalla LI. Da ultimo deve darsi atto del fatto che ha perduto il ER posto di lavoro e che il padre le ha proposto di lavorare con lui, ma la ragazza legittimamente, stante il livello di conflitto esistente tra i genitori e tra i figli e il padre, non ha accettato la proposta.”
In ordine al quantum, il primo giudice riteneva equo l'importo richiesto dalla madre, pari a € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, motivando nel modo seguente: “va rilevato che la ricorrente ha un reddito di circa € 1400,00 al mese, non più gravato dalla rata del mutuo della casa familiare, mentre il gode di un reddito netto mensile di circa € 2500,00, oltre alla ripartizione degli utili della PT società di cui è legale rappresentante con la sorella, che nel 2022 gli ha permesso di avere un reddito mensile di € 5400,00 circa su tredici mensilità (comprensivo della somma di € 2500,00 che la società gli anticipa mensilmente), che corrisponde ad un reddito annuo lordo di €
128.000,00 ( cfr. relazione della GDF); il inoltre ha un tenore di vita elevato, è proprietario PT di una imbarcazione da regata, il cui valore sulla carta è di € 25.000,00, partecipa annualmente
a numerose regate, anche all'estero ed è proprietario di oggetti di lusso, come orologi;
il PT inoltre, in un recente passato manteneva anche la LI in Germania, pagandole il canone ER di locazione e l'università privata per € 10.000,00 annui (cfr. deposizioni testimoniali sia dei figli che di amici della coppia già citate prima); infine, il resistente nel 2023 ha acquistato un immobile in Torino per € 115.000,00 per rivenderlo in pari data ad € 135.000,00, dimostrando così la sua capacità di compiere forme di investimento in ambito immobiliare.”
Infine, quanto al riconoscimento dell'assegno richiesto dalla per il proprio CP mantenimento, motivava come segue: “… deve darsi atto del fatto che la coppia, a differenza da quanto sostenuto da parte del resistente, ha sempre goduto di un tenore di vita elevato, in ragione sia della abitazione comprata dai coniugi, una villetta in una zona di villeggiatura di pregio, sia dei viaggi e momenti di svago che la famiglia e i coniugi si concedevano, tra cui pranzi in ristoranti rinomati, viaggi e crociere in cui, in alcune occasioni, la famiglia del pagava PT anche il soggiorno alla coppia di amici compagni di viaggio (in particolare cfr. deposizione
), sia dei regali di lusso come orologi di cui il è “collezionista” e il cui valore Testimone_4 PT si aggira intorno ad € 10.000,00 al pezzo (cfr. deposizione di cugino del . Tes_6 PT
Tenuto conto di ciò e del fatto che la ricorrente ha un reddito modesto, di circa € 1400 al mese, da un lato, e del fatto che la stessa comunque, ora gode della casa familiare per cui ha CP cessato di pagare la rata del mutuo per € 700,00 circa, e che il comunque deve sostenere PT delle spese per il suo alloggio, appare congruo fissare un mantenimento di € 1500,00 al mese.”
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, in base ai seguenti motivi:
5 I) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 151 c.c. anche sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio in ordine alle dedotte infedeltà come causa dell'intollerabilità della convivenza.”
Secondo l'appellante sarebbe un dato di fatto che né la prima infedeltà, verificatasi nel
2006 (di cui riferisce la teste , né quella successiva del 2013 (provocata Testimone_1 dalla relazione con tale , come riferisce il teste ma neppure le Persona_2 Tes_2 dedotte successive infedeltà del luglio 2020 (cui si riferiscono gli screenshot prodotti dalla ricorrente sub 38 in allegato alla memoria integrativa) avrebbero avuto l'effetto di rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. Dunque, solo “l'ulteriore” infedeltà, asseritamente scoperta nel maggio 2021, avrebbe avuto l'effetto, secondo la prospettazione della controparte, di rendere irreversibile la crisi di una coppia in difficoltà da tempo. Tuttavia, tale “nuova relazione del marito con un'altra donna”, che secondo la sarebbe stata da lui ostentata, non sarebbe risultata comprovata in CP alcun modo. Avrebbe quindi errato il Tribunale, quando, dopo aver affermato che “nella primavera del 2021 la scoprì che il marito continuava a tradirla anche con CP prostitute”, ha ritenuto di rinvenire le prove di ciò in “alcuni screenshot prodotti dalla ricorrente ma pure dalla documentazione versata in atti dal resistente ai doc. 34 e 35…”, posto che gli screenshot - denominati “copia di whathsapp” - prodotti dalla sono CP unicamente i docc. 4 e 5 allegati al ricorso, il già citato doc. 38 prodotto con la memoria integrativa ed i documenti 43 e 44 prodotti con la memoria 183 n. 2 c.p.c.; ma i documenti 4 e 5 sono messaggi del giugno 2021 e riguardano il ritiro degli effetti personali del dopo la lite del 29 maggio;
il doc. 38 sono le foto di una donna PT ricevute sul cellulare dal nel luglio del 2020 ed i docc. 43 e 44 riguardano PT un'affettuosa corrispondenza whatsapp tra i coniugi nel periodo 2020/aprile 2021. Né in alcun modo la circostanza potrebbe ritenersi comprovata dai documenti 34 e 35 costituiti da due registrazioni effettuate nella casa ex familiare il 21.7.2021 alla presenza della di sua sorella e di una cugina – prodotti dallo stesso appellante, da cui CP emergerebbe soltanto “un'aggressione verbale” della di sua sorella nei confronti CP del a tratti estremamente scurrile, in cui la moglie “chiedeva spiegazioni sui suoi PT comportamenti anche passati, lui non rispondeva”, come riferisce la teste indotta dalla controparte, sentita all'udienza del 29 novembre 2023: e il Testimone_7 non rispondere non equivale ad ammettere. In conclusione, non sarebbero dimostrate le circostanze sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito, ovvero che sia stata la scoperta di relazioni intrattenute con giovani prostitute ”nell'ultimo periodo”
a rendere irreversibile la crisi familiare, mancando la prova che tale scoperta sia
6 avvenuta nel maggio del 2021 e anche che tale scoperta abbia riguardato presunte relazioni con giovani prostitute, peraltro in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione, poiché la aveva allegato la scoperta nel maggio 2021 di una CP relazione intrattenuta ed ostentata dal marito con una signora di Quercianella e non di relazioni del anche con giovani prostitute. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato PT di considerare che proprio le registrazioni prodotte dal sub 34 e 35 provavano PT
l'ossessività dei comportamenti della tenuti negli anni e che avevano da ultimo CP reso intollerabile la convivenza, ossessività dovuta ai tratti psicologici della moglie, che la stessa, nelle predette registrazioni, ammette esserle stati rinvenuti dalla psichiatra che l'aveva in cura.
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che erano state le continue liti e gli attacchi subiti dal marito e scatenati dalla moglie in assenza, in quel momento
(maggio 2021), di una causa a rendere evidente al l'intollerabilità della Pt_2 prosecuzione della convivenza ed al contempo l'inutilità dell'ennesimo tentativo di salvare un rapporto irrimediabilmente compromesso. Del resto, il si era PT allontanato dalla casa familiare il 29.5.2021 solo perché nei giorni successivi doveva partecipare a due regate e al suo rientro la i era opposta a che lui potesse tornare CP nella casa familiare, essendo dunque il dedotto allontanamento non imputabile alla mera volontà del PT
II) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art 337 septies c.c.”
Il Tribunale, secondo la parte appellante, avrebbe errato nel riconoscere alla un CP contributo per il mantenimento della LI , sotto un duplice profilo: ER
a) Anzitutto la LI ha quasi trent'anni, essendo dunque gravata dell'onere di doversi utilmente attivare per rendersi economicamente indipendente, secondo il principio di autoresponsabilità affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di prole ormai adulta: nello specifico la LI, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore, nel 2013 si era iscritta all'Accademia fotografica di
Berlino, ma aveva interrotto questo dispendioso percorso dopo appena un anno, quando si era trasferita a Manchester, dove aveva lavorato come fotografa e anche come barista, rendendosi di fatto indipendente;
solo nel 2016 era rientrata a Livorno, decidendo di iscriversi alla facoltà di Scienze delle comunicazioni, senza tuttavia aver ancora conseguito al novembre 2023 la laurea triennale, avendo sempre lavorato come commessa e barista nonché rifiutato l'assunzione presso la ditta del padre.
7 b) Le stesse ragioni per le quali il Tribunale aveva negato i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla avrebbero dovuto condurre a CP negare anche la legittimazione della medesima a richiedere il contributo di mantenimento per una LI, che non ha più nella casa materna il principale punto di riferimento.
III) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.156 c.c. – Motivazione meramente apparente”
Il Tribunale, sostiene la parte appellante, non avrebbe operato una corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti ed inoltre avrebbe enfatizzato “un tenore di vita” ritenuto elevato, trascurando di considerare che le consuetudini di vita provate in causa erano rese possibili solo dalla sommatoria dei redditi dei due coniugi e finendo per attribuire al coniuge ritenuto “debole” il diritto a godere di redditi superiori a quelli dell'onerato.
Di fatto, sarebbe stato dato credito all'affermazione della secondo cui il CP PT godrebbe di “entrate non dichiarate al fisco”, nonostante esse non fossero in alcun modo emerse nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i redditi della ammontano in realtà CP ad € 1.432,00 (e non € 1.400,00) sulla base del CUD 2021, ultimo dato conosciuto, posto che le indagini della Guardia di finanza erano state disposte nei confronti del solo essendo verosimilmente aumentato negli ultimi cinque anni ed essendo in ogni PT caso relativo a un impiego part time che la aveva scelto alla nascita dei figli e che CP potrebbe essere trasformato in full time. Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, dal punto di vista patrimoniale, la controparte è proprietaria nella quota del 50% (per un valore di circa € 250.000,00) della ex casa coniugale, che è peraltro rimasta nel suo uso esclusivo.
Non contestate le risultanze delle indagini della Guardia di finanza rispetto al proprio reddito, il ha evidenziato che, dunque, il reddito della famiglia, durante la PT convivenza, era di circa € 84.000,00 annui, quindi del tutto adeguato rispetto a quelle consuetudini di vita che sono emerse in causa, tanto più che il nucleo, quanto alle spese abitative, era gravato soltanto di una rata di € 700,00 mensili per il mutuo, ora estinto.
Quando i figli si erano resi indipendenti, a partire dall'anno 2018, è vero che i coniugi avevano iniziato a viaggiare da soli, certamente soggiornando in buoni hotel ma non 5 stelle, tranne in una sola occasione. Solo nel 2020 il aveva acquistato la barca, PT iniziando a partecipare come armatore - e quindi con costi a suo carico – a quelle regate cui in precedenza aveva partecipato come equipaggio e quindi senza alcuna spesa.
8 Anche gli “oggetti di lusso come orologi” di cui parla il primo giudice non sarebbero indice di una capacità economica “occulta”, essendogli pervenuti dal cugino, tranne uno del valore di € 15.000,00 ma acquistato dopo la separazione, e dunque inidoneo alla prova del dedotto alto tenore di vita della coppia. Diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, inoltre, si sarebbe rivelato disastroso l'affare relativo all'acquisto di un immobile in Torino, visto che sulla differenza di prezzo il aveva dovuto pagare PT anche la plusvalenza oltre alle provvigioni di agenzia.
In conclusione, detratti gli oneri posti a suo carico, il reddito mensile netto dell'appellante risulterebbe, detratto anche l'importo di € 800,00 mensili pari al valore locativo della ex casa coniugale in uso alla moglie, di € 2.730,00, mentre la CP giungerebbe ad avere una disponibilità mensile di € 4.232,00 (€ 1432,00 reddito da lavoro part- time, € 1.500,00 quale assegno per il suo mantenimento, € 500,00 quale contributo al mantenimento della LI solo anagraficamente con lei residente ed €
800,00 quale controvalore dell'utilizzo della casa ex familiare).
3. Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 appellata.
La parte appellata ha dato atto di aver depositato dinanzi al Tribunale di Livorno, in data
9.5.2025, ricorso per divorzio giudiziale e di aver dovuto agire in via esecutiva per conseguire gli arretrati dovuti alle statuizioni del primo giudice, pari a circa € 40.000,00 riuscendo a recuperare soltanto la somma di circa € 4.000,00 rinvenuta in un conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Volterra, poiché il risulta attualmente PT impossidente, essendosi dissolti gli investimenti dallo stesso effettuati nel corso degli ultimi 30 anni, la somma di € 135.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile torinese nel 2023, la cifra incassata dalla vendita della barca per almeno 60.000,00 euro, ed avendo la che da oltre 30 anni corrispondeva all'appellante la somma Parte_3 mensile di € 2.250,00 sotto forma di “acconto utili”, dichiarato di non aver nessun utile da erogare ai soci, rilasciando una dichiarazione negativa;
ha fatto altresì presente che, detratti gli oneri fiscali, l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal PT viene destinato alle spese relative alla casa di abitazione, delle quali, anche se di carattere straordinario, egli non si fa più carico, avendo anzi richiesto alla il CP versamento di un contributo di occupazione.
Quanto ai motivi di appello, ha in particolare dedotto quanto segue:
A) Nelle more del giudizio di primo grado, il aveva radicato, presso le PT magistrature Ecclesiastiche, un procedimento teso a far dichiarare la nullità del matrimonio contratto con la che si è concluso con una sentenza impugnata CP
9 da quest'ultima. Nell'ambito di quel giudizio, il non soltanto ha PT candidamente ammesso di aver ripetutamente tradito la moglie ma ha addirittura sostenuto di essere gravato da una sorta di incapacità nel valutare i doveri essenziali del matrimonio, essendo affetto da una “condizione abituale di disagio psicologico consistente in una grave immaturità psicoaffettiva”, in totale contraddizione con le difese spese nel presente giudizio.
Il tradimento del successivamente al maggio 2020, quando il marito aveva PT confessato innumerevoli tradimenti alla moglie che lo aveva ancora una volta perdonato, sarebbe chiaramente comprovato dalle fotografie allegate alla memoria integrativa della doc. 36, che dimostrano come l'appellante CP intrattenesse quella relazione con una giovane donna scoperta dalla appellata nel maggio 2021. Non era stato l'ultimo tradimento a determinare la crisi coniugale ma lo erano stati, complessivamente, tutti gli atti di infedeltà perpetrati dal PT nei confronti della moglie, che non li aveva più tollerati quando aveva rinvenuto alcune foto nel telefono del marito ed era venuta a conoscenza da voci di paese dell'ennesima infedeltà da parte del medesimo.
La registrazione fonografica prodotta dal resistente sub doc. 34 e 35 aveva fornito al giudice l'ulteriore dimostrazione della condotta infedele del che nel corso PT dell'incontro con la moglie non aveva negato di averla tradita con prostitute persino nell'ultimo periodo e ciò pur apostrofato in maniera incalzante dalla moglie e dalla di lei sorella.
Quanto ai presunti disagi psichici della come emerge dalla sentenza di CP nullità del matrimonio l'unico soggetto che è stato ritenuto, anche a seguito dell'espletamento di perizie psicologiche e psichiatriche, affetto da disagi della personalità sarebbe proprio il che viene infatti descritto dal Tribunale PT
Ecclesiastico come un soggetto instabile ed affetto da incapacità affettive. La
da parte sua, aveva cercato in ogni maniera di salvare il salvabile, ed è CP stato l'aver sopportato e perdonato gli adulteri perpetrati negli anni dal marito, con conseguente importante stress fisico ed emotivo, a costringerla a ricorrere a cure specialistiche.
B) Quanto agli aspetti economici, l'istruttoria svolta in corso di causa aveva dimostrato come le parti in costanza di matrimonio avessero sempre tenuto un alto tenore di vita caratterizzato da frequenti cene in ristoranti di alto livello, dall'acquisto di abbigliamento ed accessori di lusso e vacanze in Italia ed all'estero, oltre ad avere acquistato una casa indipendente di rilevante valore.
10 I testi avevano confermato che le parti erano solite effettuare vacanze (ad esempio a Miami, Messico, Honduras, Belize, Brunico, New York, Berlino, Londra,
Madrid) soggiornando in hotel di lusso (Hotel cinque stelle “Forestis” a Brunico) ed andando a mangiare in ristoranti quotati e la tese ha anche Parte_4 confermato che le spese di viaggio e del soggiorno in Marocco nel 2019 di lei e del marito, effettuato insieme alle parti, erano state sostenute interamente dal
Era stato confermato che in occasione dell'anniversario per i venticinque PT anni di matrimonio, il aveva regalato alla moglie un orologio “Reverse” con PT brillanti dal valore di circa € 8.000,00; che il medesimo nel gennaio 2019 aveva acquistato un orologio Jaeger Lecoultre del valore di € 13.100,00 e al contempo aveva regalato alla moglie un altro orologio;
che fino alla separazione le parti si erano avvalse di diversi giardinieri per prendersi cura del grande giardino di pertinenza della casa familiare;
che era stato il a sostenere le ingenti spese PT della LI quando la medesima aveva vissuto a Berlino così come quelle ER universitarie quando si era rientrata in Italia;
che quest'ultimo era sempre stato proprietario di un cabinato “Ultravox X332 Sport” dal valore di circa €
85.000,000, essendo dunque in grado di sostenerne gli elevati costi di manutenzione e gestione;
che il medesimo, inoltre, aveva sempre effettuato regate in tutto il mediterraneo, una volta persino la transoceanica, con conseguenti ingenti oneri.
Gli estratti conto delle due banche con le quali i coniugi intrattenevano i rapporti di conto corrente darebbero contezza del fatto che lo stipendio mensile che il i vedeva accreditato dalla propria società per € 2.250,00 sul conto corrente PT
Cont cointestato (c/c n. 10000953) acceso presso la veniva utilizzato per soddisfare i bisogni primari della famiglia mentre lo stipendio mensile della CP accreditato presso il conto corrente cointestato n. 000000515942 acceso presso
Mediolanum, veniva invece utilizzato per il pagamento del mutuo e per le utenze della casa familiare. Il peraltro, accreditava su tali conti anche gli utili PT societari che venivano suddivisi tra i soci a fine anno, utilizzandoli a proprio personale favore. Che inoltre il avesse sempre gestito un enorme quantità PT di denaro in contanti incassati per il tramite dei lavori effettuati in nome della società ma senza transitare dai relativi conti correnti, sarebbe comprovato dal fatto che delle lussuose spese di cui pure hanno riferito i testi non c'è traccia negli estratti conti dei coniugi: e questo lo sapeva bene anche la sorella del che PT infatti più volte lo aveva invitato a cessare tale sua condotta, come dimostra il
11 messaggio datato 5.12.2020 prodotto dall'appellata come doc. 47 allegato alla memoria del 15.9.2022, in cui la stessa lo invita a “scindere il lecito dall'illecito” nella gestione delle “due ditte tenute in piedi” dal medesimo. La aveva CP tentato, senza successo, di denunciare tale stato di cose alla Guardia di finanza ed il figlio ne era rimasto vittima, dato che era stato addirittura Tes_3 denunciato dal padre con l'accusa di aver sottratto dal magazzino dell'azienda circa € 15.000,00 che si trovavano custoditi “in contanti” all'interno di una cassetta che avrebbe dovuto contenere non fogli da 50 e 100 euro ma trappole per topi, così peraltro finendo per ammettere, il che presso la sua azienda PT erano custodite rilevanti quantità di denaro contante, facendo intuire l'esistenza di risorse extracontabili derivanti da attività fiscalmente non dichiarate.
In conclusione, il risultato di 30 anni di matrimonio sarebbe che la dopo CP aver rinunciato a qualsiasi carriera lavorativa per crescere i figli e occuparsi della famiglia e della casa, non è titolare di alcun risparmio personale e può contare esclusivamente sul proprio stipendio mensile (che si aggira, a seconda dei mesi tra i 1.000,00 ed i 1.400,00 euro), anche perché il pur avendo promesso PT alla moglie di condividere con lei almeno una parte delle somme investite negli anni di matrimonio, ha unilateralmente dismesso ogni tipo di investimento cointestato (appropriandosi così di ogni risparmio) e lasciato sul conto corrente a disposizione della soltanto la somma di € 19.000,00. CP
Peraltro, il dal mese di febbraio 2023, abiterebbe stabilmente a Livorno, in PT via Borra n.12, presso un immobile in proprietà della sorella senza alcun contratto di locazione e, deve presumersi, a titolo gratuito.
Dopo un rinvio concesso alle parti per tentare di trovare un accordo sulle questioni controverse, all'udienza del 18.5.2025, sulle conclusioni delle parti come di seguito trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello merita solo parziale accoglimento.
I) Il primo motivo è infondato.
Sono pacifiche, perché ammesse dal le numerose condotte infedeli tenute dal PT medesimo quantomeno fino al giugno 2020, quando i coniugi concordarono di seguire assieme un percorso psicologico per tentare di superare le criticità del loro rapporto.
L'appellante motiva la propria impugnazione in punto di addebito sostenendo che non vi sarebbe prova del fatto che egli abbia intrattenuto relazioni extraconiugali anche successivamente al giugno 2020 e che il suo allontanamento dalla casa coniugale, nel
12 maggio 2021, sarebbe dovuto non alla scoperta da parte della moglie di nuove condotte infedeli da parte del marito, ma ai comportamenti ossessivi della che avrebbero CP reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, tale ricostruzione non appare congruente con quanto emerso in corso di causa. Sono stati prodotti messaggi affettuosi che i coniugi si sono scambiati fino alla primavera del 2021, segno evidente della fiducia della i poter proseguire nella vita matrimoniale, sia pure più volte entrata in crisi CP
a causa dei tradimenti del D'altra parte, è comprovato, dalle immagini tratte dal PT telefono cellulare dell'appellante, che il medesimo, nell'estate del 2020, frequentava una giovane donna, che gli inviava immagini inequivocabilmente indicative di un rapporto intimo tra i due (senza che rilevi trattarsi o meno di una prostituta). È dunque del tutto ragionevole ritenere che la nuova crisi coniugale sia insorta proprio nel momento in cui la bbe a scoprire che il marito aveva persistito nelle sue condotte CP infedeli anche dopo che la medesima, nel giugno 2020, lo aveva per l'ennesima volta perdonato. Condotte che senz'altro possono evincersi anche dalle stesse registrazioni prodotte dall'appellante come docc. 34 e 35, posto che, se è vero che non vi è contenuta un'esplicita ammissione, da esse emerge come, a fronte dell'accusa di aver frequentato altre donne anche nell'ultimo periodo, il rimproveri alla moglie di aver fatto vedere PT ai figli le chat e le immagini relative a tali frequentazioni: condotta ben evidenziata dal primo giudice, con la quale l'appellante non si confronta in alcun modo, e che ben può essere valutata, questa sì, quale implicito riconoscimento della veridicità degli addebiti mossigli dalla CP
La sentenza di nullità del matrimonio prodotta dall'appellata, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Livorno impugnata, non fa dunque che confermare quanto già emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, cioè che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi è da ascrivere ai ripetuti tradimenti del come appunto ammesso dal medesimo dinanzi alle magistrature PT ecclesiastiche.
II) Il secondo motivo è fondato
La LI , trentenne, ha vissuto diversi anni in autonomia all'estero e tuttora, pur ER abitando con la madre, a volte pernotta dal proprio fidanzato, oltre ad essere solita svolgere lavori part time per provvedere, almeno in parte, al proprio sostentamento.
Deve dunque ritenersi che la medesima abbia da tempo perso quel “collegamento stabile” con l'habitat materno, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020), potrebbe legittimare la CP
a richiedere iure proprio al un contributo per il mantenimento della LI PT
13 maggiorenne. Del resto, non è stata impugnata, ed è dunque passata in giudicato, la decisione dal Tribunale di rigetto della richiesta della di assegnazione della casa CP coniugale, adottata essendo stata esclusa per entrambi i figli la necessità di tutela della continuità dell'ambiente domestico. Né rileva che la LI, dopo aver coltivato un proprio autonomo progetto di vita durante gli anni trascorsi in Inghilterra, abbia poi scelto di riprendere gli studi in Italia e di tornare a vivere con la madre (peraltro, non stabilmente): deve infatti escludersi che la - avendo perduto la propria CP legittimazione attiva a richiedere al padre un contributo al mantenimento della LI per effetto delle scelte di vita che hanno portato la stessa a trasferirsi all'estero per molto tempo - possa avere riacquistato tale legittimazione al ritorno presso di sé della LI: quest'ultima, dunque, deve ritenersi l'unica legittimata ad agire giudizialmente nei confronti del padre (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 07/07/2004, secondo cui
“una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace di autonomia”).
Deve in conclusione affermarsi il difetto di legittimazione attiva dalla rispetto al CP mantenimento della LI . ER
Ogni altra questione sul punto resta assorbita.
III) Il terzo motivo è infondato.
Come è noto, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso dai criteri che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
14 Nella fattispecie, è senz'altro comprovato come i coniugi godessero in costanza di matrimonio di un tenore di vita piuttosto elevato, caratterizzato (come emerso dalle testimonianze assunte in primo grado) da frequenti periodi di vacanza con soggiorni in strutture anche di lusso, da numerosi viaggi all'estero, da cene in ristoranti anche stellati, da acquisti di beni di pregio (quali orologi di marche prestigiose), oltre a godere di un'abitazione di grandi dimensioni e di una seconda residenza estiva, entrambe di proprietà. È indubbio che tale elevato standard di vita fosse alimentato essenzialmente dalle risorse reddituali del che non vi è motivo di ritenere si siano ridotte dopo la PT separazione dalla moglie, se è vero che, come risulta dagli accertamenti della Guardia di finanza, egli ha potuto contare nell'anno 2022 di un reddito mensile di circa €
4.500,00 su tredici mensilità. Peraltro, le ingenti spese sostenute nel tempo dal PT
(oltre a quelle sopra elencate, anche i costi degli studi della LI a Berlino e quelli ER relativi alla sua passione per le regate), inducono a ritenere che i redditi fiscalmente dichiarati dal medesimo non corrispondano a quelli di cui egli effettivamente può disporre, come d'altronde parrebbe evincersi dal messaggio, citato dalla parte appellante, proveniente dalla sorella contitolare dell'azienda di cui il è legale PT rappresentante.
In conclusione, se da un lato è evidente che la con il suo solo stipendio di circa € CP
1.400,00 mensili, non possa mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dall'altro risulta che il possiede una capacità economica tale da PT garantire alla stessa di conservarlo, almeno in parte. D'altro canto, non vi sono elementi per ritenere che sussistano concrete condizioni perché l'appellata (ormai ultrasessantenne) possa trasformare il proprio contratto di lavoro part time o possa reperire un'occupazione alternativa full time.
Pertanto, risulta corretta la misura dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della a carico del e ciò pur considerando che la prima continua ad avere la CP PT disponibilità della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi: infatti, ciò la esime dal sostenere costi di locazione che, diversamente, dovrebbero essere calcolati nel valutare le sue disponibilità reddituali nette.
La Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere solo parzialmente riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il
15 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ¼, mentre i restanti ¾ - liquidati secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (valore indeterminabile, complessità media), ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – vanno posti a carico del considerata la CP prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 39/2025 emessa dal Tribunale di LIVORNO - ferma la dichiarazione di addebito della separazione a e l'obbligo posto a carico Parte_1 del medesimo di versare alla a titolo di mantenimento la somma di € 1.500,00 CP mensili, oltre rivalutazione Istat - dichiara carente di legittimazione Controparte_1 attiva con riguardo alla domanda di porre a carico di un contributo al Parte_1 mantenimento della LI;
ER
2. compensa fra le parti nella misura di ¼ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico del i restanti ¾, liquidati come segue: PT
- per il primo grado, in € 8.145,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, in 6.352,50 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18.7.2025
Il Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
16 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
17
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 294/2025, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
39/2025 emessa dal Tribunale di Livorno il 13.1.2025, pubblicata il 14.1.2025, promossa da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. MICCOLI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA e dall'Avv. DINELLI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( , rappresentata e difesa dall'Avv. SCIULLI Controparte_1 C.F._2
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, giusta procura in atti.
APPELLATA
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 23/05/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Ricorre alla Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, affinché, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno n. 39 resa nel procedimento R.G. n.
4077/2021 emessa il 13.1.2025 pubblicata il 14.1.2025 notificata il 17.01.2025, Voglia:
a) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda di addebito della separazione formulata dalla signora Controparte_1
b) accertare e dichiarare - per i motivi tutti esposti in narrativa – l'infondatezza della domanda della signora volta a percepire un assegno quale contributo Controparte_1 al mantenimento della LI maggiorenne anche per difetto di sua Persona_1 legittimazione attiva;
c) accertare e dichiarare che la signora non ha diritto a percepire un Controparte_1 assegno per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 156 c.c. ovvero ed in ipotesi subordinata determinarlo nella minor misura di € 600,00 mensili già disposta con i provvedimenti presidenziali;
In ogni caso disponendo- quanto ai punti sub b e c -che gli assegni che eventualmente dovessero risultare dovuti alla signora decorrano nella misura che sarà Controparte_1 accertata, dal deposito dell'emananda sentenza della Corte d'Appello di Firenze ovvero ed in subordine dal deposito della sentenza di primo grado.
d) condannare la signora alla restituzione delle somme tutte che il sig. Controparte_1 ha versato e sarà costretto a versare in forza dell'efficacia esecutiva Parte_1 della sentenza impugnata.
Con condanna della signora alla refusione delle spese e dei compensi Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, rigettare l'appello avversario siccome palesemente infondato e pretestuoso, confermando la legittimità delle statuizioni assunte dal Tribunale di Livorno con la sentenza n.35 (rectius, 39)/2025 oggetto dell'odierno giudizio di gravame.”
P.G.: “visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 39/2025 il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando nel giudizio tra e avendo già pronunciato Parte_1 Controparte_1
2 sentenza parziale di separazione personale dei coniugi n. 511/2022 pubblicata in data 16.6.2022, ha così provveduto:
“addebita la separazione tra i coniugi al resistente;
Parte_1 dispone che:
1. il resistente versi a titolo di mantenimento della LI la somma di € 500 al ER mese, con decorrenza dalla introduzione del giudizio, oltre Istat;
2. le spese straordinarie, tra cui quelle universitarie, saranno a carico del padre per il
70% e a carico della madre per il 30%;
3. il resistente verserà a titolo di mantenimento del coniuge la somma di € 1500 al mese, oltre Istat con decorrenza dalla introduzione del giudizio;
4. condanna il alla refusione delle spese di lite che liquida in € 10.860,00 oltre PT accessori come per legge.
Quanto all'addebito, il Tribunale motivava nel modo seguente:
“Dagli atti di causa, e cioè dalle prove documentali e dalle prove testimoniali, è emerso quanto segue. Le parti hanno vissuto insieme per quasi trenta anni, ma nel 2004 e nel 2013 i coniugi hanno affrontato due crisi coniugali, perché la moglie aveva scoperto i tradimenti del marito (cfr. verbali di testimonianza di testi e;
Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Persona_1 la coppia, dopo che la aveva perdonato i tradimenti del coniuge, ha continuato però a CP vivere insieme come marito e moglie;
le parti hanno quindi continuato fino alla primavera del
2021 a vivere un rapporto contrassegnato anche da momenti di affetto, intimità sessuale e complicità come dimostrano i numerosi scambi di messaggi whatsapp prodotti dalla ricorrente;
le stesse durante tutto la vita coniugale erano anche solite compiere viaggi e concedersi momenti di svago con amici, con i figli e anche da soli (cfr. verbali testimonianze di Persona_1 Tes_4
, ; nel 2020 vi fu un nuovo momento di crisi, per un altro
[...] Testimone_3 Testimone_5 tradimento, e le parti iniziarono un percorso di coppia per salvare il matrimonio, ma nella primavera del 2021 la scoprì che il marito continuava a tradirla, anche con prostitute. CP
Questa ultima circostanza non solo risulta da alcuni screenshot del telefono del prodotti PT dalla ricorrente, ma pure dalla stessa documentazione versata in atti dal resistente ai docc. 34
e 35, di cui, peraltro, la ricorrente ha contestato l'integralità, sostenendo che alcune parti sarebbero state eliminate. Si tratta di files audio in cui, su registrazione del vengono PT carpite le conversazioni tra lui, la moglie, la cugina e la sorella di questa ultima, dopo che la crisi della coppia era ormai scoppiata: oltre alle recriminazioni della al marito per averla tradita CP in passato più volte, e il racconto, a volte penoso, delle liti tra i due, in più passaggi la ricorrente
e la di lei sorella accusano il di avere rovinato la famiglia a causa dei tradimenti e di avere PT nell'ultimo periodo frequentato prostitute molto giovani, mettendo la moglie in uno stato di disperazione;
il non nega affatto la circostanza, ammette di averlo fatto e rimprovera la PT di aver fatto vedere ai due figli le chat e le immagini che dimostravano tali frequentazioni CP
3 ( cfr. docc. 34 e 35 di parte resistente). Appare evidente che tale condotta del costituisca PT una grave violazione del dovere coniugale e che la scoperta della stessa abbia ingenerato la crisi irreversibile nel rapporto e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ed infatti, il fatto che la abbia in passato perdonato relazioni extraconiugali nella speranza di salvare il CP matrimonio da cui era nati due figli, di certo non rende esigibile che la donna dovesse sopportare ulteriori tradimenti, peraltro, con prostitute. A fronte di ciò, quanto sostenuto dal sul fatto PT che la coppia fosse da tempo in uno stato di crisi irreversibile a causa del precario equilibrio psicologico della moglie, non trova adeguato riscontro nel processo. Anzi dai messaggi in chat tra le parti, anche risalenti al 2021, quindi di poco antecedenti alla fine del matrimonio, risulta che i due, come detto, si scambiavano messaggi di amore, che lui la copriva di complimenti e che avevano una vita intima, in cui l'uomo manifestava alla moglie tutto il suo interesse verso di lei e la loro vita insieme. Inoltre, anche se deve darsi atto del fatto che, in passato, la ricorrente aveva avuto degli attacchi di panico e che aveva intrapreso percorsi di sostegno psicologico (cfr. verbale deposizione di , deve escludersi che l'eventuale fragilità emotiva di un Testimone_1 coniuge legittimi l'altro al tradimento o diminuisca il disvalore della condotta infedele. Infine, risulta smentito dalla istruttoria, il fatto che la stante il suo precario equilibrio psichico, CP fosse solita alzare le mani contro il coniuge, vittima delle violenze della donna: nelle registrazioni di cui ai docc. 34 e 35 sopra indicati, il infatti, pur nella consapevolezza della registrazione, PT ammette che in realtà, nei momenti di litigio, entrambi ricorrevano a condotte violente, e che lui più volte aveva picchiato la moglie, “ma nulla di grave”, perché lei aveva comportamenti assillanti a cui, ad un certo punto, lui reagiva, perché esasperato, menandola. Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che la separazione debba essere addebitata al e che sia PT assorbita ogni altra considerazione in ordine alla ragione per cui il resistente non è rientrato nella casa coniugale dopo l'ultima lite, e cioè se perché lui abbia deciso di non farvi rientro e se perché la moglie, scoperta nuovamente la verità sulle condotte dell'uomo, non abbia voluto farlo rientrare in casa.”
Previo rigetto della domanda della di assegnazione della casa coniugale, in CP comproprietà tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno, per mancanza di interessi non patrimoniali dei figli legati alla continuità dell'ambiente domestico da proteggere (per avere il figlio , di anni 26, da tempo abbandonato gli studi e lavorato a lungo Tes_3 nella società di famiglia, avendo dunque da tempo acquisito autonoma capacità reddituale, mentre la LI , di anni 29, viveva con la madre ma a volte dormiva ER dal ragazzo e inoltre in passato aveva trascorso quattro anni all'estero, per ragioni di studio, vivendo in una sua autonoma abitazione), il Tribunale riteneva di accogliere la domanda, avanzata dalla stessa di contributo del padre al mantenimento della CP LI . Al riguardo considerava che “se è pur vero che ha 29 anni e da tempo, ER ER anche per mantenersi durante gli studi, svolge attività lavorativa, la stessa ha potuto contare solo su un reddito precario di circa € 600 al mese, che di certo, non le permette di essere
4 economicamente autosufficiente;
inoltre, la ragazza sta continuando a studiare e tale scelta di vita è sempre stata, almeno fino alla introduzione del giudizio, appoggiata dal padre e legittimamente coltivata dalla LI. Da ultimo deve darsi atto del fatto che ha perduto il ER posto di lavoro e che il padre le ha proposto di lavorare con lui, ma la ragazza legittimamente, stante il livello di conflitto esistente tra i genitori e tra i figli e il padre, non ha accettato la proposta.”
In ordine al quantum, il primo giudice riteneva equo l'importo richiesto dalla madre, pari a € 500,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, comprese quelle universitarie, motivando nel modo seguente: “va rilevato che la ricorrente ha un reddito di circa € 1400,00 al mese, non più gravato dalla rata del mutuo della casa familiare, mentre il gode di un reddito netto mensile di circa € 2500,00, oltre alla ripartizione degli utili della PT società di cui è legale rappresentante con la sorella, che nel 2022 gli ha permesso di avere un reddito mensile di € 5400,00 circa su tredici mensilità (comprensivo della somma di € 2500,00 che la società gli anticipa mensilmente), che corrisponde ad un reddito annuo lordo di €
128.000,00 ( cfr. relazione della GDF); il inoltre ha un tenore di vita elevato, è proprietario PT di una imbarcazione da regata, il cui valore sulla carta è di € 25.000,00, partecipa annualmente
a numerose regate, anche all'estero ed è proprietario di oggetti di lusso, come orologi;
il PT inoltre, in un recente passato manteneva anche la LI in Germania, pagandole il canone ER di locazione e l'università privata per € 10.000,00 annui (cfr. deposizioni testimoniali sia dei figli che di amici della coppia già citate prima); infine, il resistente nel 2023 ha acquistato un immobile in Torino per € 115.000,00 per rivenderlo in pari data ad € 135.000,00, dimostrando così la sua capacità di compiere forme di investimento in ambito immobiliare.”
Infine, quanto al riconoscimento dell'assegno richiesto dalla per il proprio CP mantenimento, motivava come segue: “… deve darsi atto del fatto che la coppia, a differenza da quanto sostenuto da parte del resistente, ha sempre goduto di un tenore di vita elevato, in ragione sia della abitazione comprata dai coniugi, una villetta in una zona di villeggiatura di pregio, sia dei viaggi e momenti di svago che la famiglia e i coniugi si concedevano, tra cui pranzi in ristoranti rinomati, viaggi e crociere in cui, in alcune occasioni, la famiglia del pagava PT anche il soggiorno alla coppia di amici compagni di viaggio (in particolare cfr. deposizione
), sia dei regali di lusso come orologi di cui il è “collezionista” e il cui valore Testimone_4 PT si aggira intorno ad € 10.000,00 al pezzo (cfr. deposizione di cugino del . Tes_6 PT
Tenuto conto di ciò e del fatto che la ricorrente ha un reddito modesto, di circa € 1400 al mese, da un lato, e del fatto che la stessa comunque, ora gode della casa familiare per cui ha CP cessato di pagare la rata del mutuo per € 700,00 circa, e che il comunque deve sostenere PT delle spese per il suo alloggio, appare congruo fissare un mantenimento di € 1500,00 al mese.”
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, in base ai seguenti motivi:
5 I) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 151 c.c. anche sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio in ordine alle dedotte infedeltà come causa dell'intollerabilità della convivenza.”
Secondo l'appellante sarebbe un dato di fatto che né la prima infedeltà, verificatasi nel
2006 (di cui riferisce la teste , né quella successiva del 2013 (provocata Testimone_1 dalla relazione con tale , come riferisce il teste ma neppure le Persona_2 Tes_2 dedotte successive infedeltà del luglio 2020 (cui si riferiscono gli screenshot prodotti dalla ricorrente sub 38 in allegato alla memoria integrativa) avrebbero avuto l'effetto di rendere intollerabile la convivenza tra i coniugi. Dunque, solo “l'ulteriore” infedeltà, asseritamente scoperta nel maggio 2021, avrebbe avuto l'effetto, secondo la prospettazione della controparte, di rendere irreversibile la crisi di una coppia in difficoltà da tempo. Tuttavia, tale “nuova relazione del marito con un'altra donna”, che secondo la sarebbe stata da lui ostentata, non sarebbe risultata comprovata in CP alcun modo. Avrebbe quindi errato il Tribunale, quando, dopo aver affermato che “nella primavera del 2021 la scoprì che il marito continuava a tradirla anche con CP prostitute”, ha ritenuto di rinvenire le prove di ciò in “alcuni screenshot prodotti dalla ricorrente ma pure dalla documentazione versata in atti dal resistente ai doc. 34 e 35…”, posto che gli screenshot - denominati “copia di whathsapp” - prodotti dalla sono CP unicamente i docc. 4 e 5 allegati al ricorso, il già citato doc. 38 prodotto con la memoria integrativa ed i documenti 43 e 44 prodotti con la memoria 183 n. 2 c.p.c.; ma i documenti 4 e 5 sono messaggi del giugno 2021 e riguardano il ritiro degli effetti personali del dopo la lite del 29 maggio;
il doc. 38 sono le foto di una donna PT ricevute sul cellulare dal nel luglio del 2020 ed i docc. 43 e 44 riguardano PT un'affettuosa corrispondenza whatsapp tra i coniugi nel periodo 2020/aprile 2021. Né in alcun modo la circostanza potrebbe ritenersi comprovata dai documenti 34 e 35 costituiti da due registrazioni effettuate nella casa ex familiare il 21.7.2021 alla presenza della di sua sorella e di una cugina – prodotti dallo stesso appellante, da cui CP emergerebbe soltanto “un'aggressione verbale” della di sua sorella nei confronti CP del a tratti estremamente scurrile, in cui la moglie “chiedeva spiegazioni sui suoi PT comportamenti anche passati, lui non rispondeva”, come riferisce la teste indotta dalla controparte, sentita all'udienza del 29 novembre 2023: e il Testimone_7 non rispondere non equivale ad ammettere. In conclusione, non sarebbero dimostrate le circostanze sulle quali il Tribunale ha fondato la pronuncia di addebito, ovvero che sia stata la scoperta di relazioni intrattenute con giovani prostitute ”nell'ultimo periodo”
a rendere irreversibile la crisi familiare, mancando la prova che tale scoperta sia
6 avvenuta nel maggio del 2021 e anche che tale scoperta abbia riguardato presunte relazioni con giovani prostitute, peraltro in tal modo incorrendo nel vizio di ultrapetizione, poiché la aveva allegato la scoperta nel maggio 2021 di una CP relazione intrattenuta ed ostentata dal marito con una signora di Quercianella e non di relazioni del anche con giovani prostitute. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato PT di considerare che proprio le registrazioni prodotte dal sub 34 e 35 provavano PT
l'ossessività dei comportamenti della tenuti negli anni e che avevano da ultimo CP reso intollerabile la convivenza, ossessività dovuta ai tratti psicologici della moglie, che la stessa, nelle predette registrazioni, ammette esserle stati rinvenuti dalla psichiatra che l'aveva in cura.
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che erano state le continue liti e gli attacchi subiti dal marito e scatenati dalla moglie in assenza, in quel momento
(maggio 2021), di una causa a rendere evidente al l'intollerabilità della Pt_2 prosecuzione della convivenza ed al contempo l'inutilità dell'ennesimo tentativo di salvare un rapporto irrimediabilmente compromesso. Del resto, il si era PT allontanato dalla casa familiare il 29.5.2021 solo perché nei giorni successivi doveva partecipare a due regate e al suo rientro la i era opposta a che lui potesse tornare CP nella casa familiare, essendo dunque il dedotto allontanamento non imputabile alla mera volontà del PT
II) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art 337 septies c.c.”
Il Tribunale, secondo la parte appellante, avrebbe errato nel riconoscere alla un CP contributo per il mantenimento della LI , sotto un duplice profilo: ER
a) Anzitutto la LI ha quasi trent'anni, essendo dunque gravata dell'onere di doversi utilmente attivare per rendersi economicamente indipendente, secondo il principio di autoresponsabilità affermato dalla giurisprudenza di legittimità nel caso di prole ormai adulta: nello specifico la LI, dopo il conseguimento del diploma di scuola superiore, nel 2013 si era iscritta all'Accademia fotografica di
Berlino, ma aveva interrotto questo dispendioso percorso dopo appena un anno, quando si era trasferita a Manchester, dove aveva lavorato come fotografa e anche come barista, rendendosi di fatto indipendente;
solo nel 2016 era rientrata a Livorno, decidendo di iscriversi alla facoltà di Scienze delle comunicazioni, senza tuttavia aver ancora conseguito al novembre 2023 la laurea triennale, avendo sempre lavorato come commessa e barista nonché rifiutato l'assunzione presso la ditta del padre.
7 b) Le stesse ragioni per le quali il Tribunale aveva negato i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla avrebbero dovuto condurre a CP negare anche la legittimazione della medesima a richiedere il contributo di mantenimento per una LI, che non ha più nella casa materna il principale punto di riferimento.
III) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art.156 c.c. – Motivazione meramente apparente”
Il Tribunale, sostiene la parte appellante, non avrebbe operato una corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti ed inoltre avrebbe enfatizzato “un tenore di vita” ritenuto elevato, trascurando di considerare che le consuetudini di vita provate in causa erano rese possibili solo dalla sommatoria dei redditi dei due coniugi e finendo per attribuire al coniuge ritenuto “debole” il diritto a godere di redditi superiori a quelli dell'onerato.
Di fatto, sarebbe stato dato credito all'affermazione della secondo cui il CP PT godrebbe di “entrate non dichiarate al fisco”, nonostante esse non fossero in alcun modo emerse nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che i redditi della ammontano in realtà CP ad € 1.432,00 (e non € 1.400,00) sulla base del CUD 2021, ultimo dato conosciuto, posto che le indagini della Guardia di finanza erano state disposte nei confronti del solo essendo verosimilmente aumentato negli ultimi cinque anni ed essendo in ogni PT caso relativo a un impiego part time che la aveva scelto alla nascita dei figli e che CP potrebbe essere trasformato in full time. Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto considerare che, dal punto di vista patrimoniale, la controparte è proprietaria nella quota del 50% (per un valore di circa € 250.000,00) della ex casa coniugale, che è peraltro rimasta nel suo uso esclusivo.
Non contestate le risultanze delle indagini della Guardia di finanza rispetto al proprio reddito, il ha evidenziato che, dunque, il reddito della famiglia, durante la PT convivenza, era di circa € 84.000,00 annui, quindi del tutto adeguato rispetto a quelle consuetudini di vita che sono emerse in causa, tanto più che il nucleo, quanto alle spese abitative, era gravato soltanto di una rata di € 700,00 mensili per il mutuo, ora estinto.
Quando i figli si erano resi indipendenti, a partire dall'anno 2018, è vero che i coniugi avevano iniziato a viaggiare da soli, certamente soggiornando in buoni hotel ma non 5 stelle, tranne in una sola occasione. Solo nel 2020 il aveva acquistato la barca, PT iniziando a partecipare come armatore - e quindi con costi a suo carico – a quelle regate cui in precedenza aveva partecipato come equipaggio e quindi senza alcuna spesa.
8 Anche gli “oggetti di lusso come orologi” di cui parla il primo giudice non sarebbero indice di una capacità economica “occulta”, essendogli pervenuti dal cugino, tranne uno del valore di € 15.000,00 ma acquistato dopo la separazione, e dunque inidoneo alla prova del dedotto alto tenore di vita della coppia. Diversamente da quanto ritenuto dal
Tribunale, inoltre, si sarebbe rivelato disastroso l'affare relativo all'acquisto di un immobile in Torino, visto che sulla differenza di prezzo il aveva dovuto pagare PT anche la plusvalenza oltre alle provvigioni di agenzia.
In conclusione, detratti gli oneri posti a suo carico, il reddito mensile netto dell'appellante risulterebbe, detratto anche l'importo di € 800,00 mensili pari al valore locativo della ex casa coniugale in uso alla moglie, di € 2.730,00, mentre la CP giungerebbe ad avere una disponibilità mensile di € 4.232,00 (€ 1432,00 reddito da lavoro part- time, € 1.500,00 quale assegno per il suo mantenimento, € 500,00 quale contributo al mantenimento della LI solo anagraficamente con lei residente ed €
800,00 quale controvalore dell'utilizzo della casa ex familiare).
3. Si è costituita chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 appellata.
La parte appellata ha dato atto di aver depositato dinanzi al Tribunale di Livorno, in data
9.5.2025, ricorso per divorzio giudiziale e di aver dovuto agire in via esecutiva per conseguire gli arretrati dovuti alle statuizioni del primo giudice, pari a circa € 40.000,00 riuscendo a recuperare soltanto la somma di circa € 4.000,00 rinvenuta in un conto acceso presso la Cassa di Risparmio di Volterra, poiché il risulta attualmente PT impossidente, essendosi dissolti gli investimenti dallo stesso effettuati nel corso degli ultimi 30 anni, la somma di € 135.000,00 derivante dalla vendita dell'immobile torinese nel 2023, la cifra incassata dalla vendita della barca per almeno 60.000,00 euro, ed avendo la che da oltre 30 anni corrispondeva all'appellante la somma Parte_3 mensile di € 2.250,00 sotto forma di “acconto utili”, dichiarato di non aver nessun utile da erogare ai soci, rilasciando una dichiarazione negativa;
ha fatto altresì presente che, detratti gli oneri fiscali, l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal PT viene destinato alle spese relative alla casa di abitazione, delle quali, anche se di carattere straordinario, egli non si fa più carico, avendo anzi richiesto alla il CP versamento di un contributo di occupazione.
Quanto ai motivi di appello, ha in particolare dedotto quanto segue:
A) Nelle more del giudizio di primo grado, il aveva radicato, presso le PT magistrature Ecclesiastiche, un procedimento teso a far dichiarare la nullità del matrimonio contratto con la che si è concluso con una sentenza impugnata CP
9 da quest'ultima. Nell'ambito di quel giudizio, il non soltanto ha PT candidamente ammesso di aver ripetutamente tradito la moglie ma ha addirittura sostenuto di essere gravato da una sorta di incapacità nel valutare i doveri essenziali del matrimonio, essendo affetto da una “condizione abituale di disagio psicologico consistente in una grave immaturità psicoaffettiva”, in totale contraddizione con le difese spese nel presente giudizio.
Il tradimento del successivamente al maggio 2020, quando il marito aveva PT confessato innumerevoli tradimenti alla moglie che lo aveva ancora una volta perdonato, sarebbe chiaramente comprovato dalle fotografie allegate alla memoria integrativa della doc. 36, che dimostrano come l'appellante CP intrattenesse quella relazione con una giovane donna scoperta dalla appellata nel maggio 2021. Non era stato l'ultimo tradimento a determinare la crisi coniugale ma lo erano stati, complessivamente, tutti gli atti di infedeltà perpetrati dal PT nei confronti della moglie, che non li aveva più tollerati quando aveva rinvenuto alcune foto nel telefono del marito ed era venuta a conoscenza da voci di paese dell'ennesima infedeltà da parte del medesimo.
La registrazione fonografica prodotta dal resistente sub doc. 34 e 35 aveva fornito al giudice l'ulteriore dimostrazione della condotta infedele del che nel corso PT dell'incontro con la moglie non aveva negato di averla tradita con prostitute persino nell'ultimo periodo e ciò pur apostrofato in maniera incalzante dalla moglie e dalla di lei sorella.
Quanto ai presunti disagi psichici della come emerge dalla sentenza di CP nullità del matrimonio l'unico soggetto che è stato ritenuto, anche a seguito dell'espletamento di perizie psicologiche e psichiatriche, affetto da disagi della personalità sarebbe proprio il che viene infatti descritto dal Tribunale PT
Ecclesiastico come un soggetto instabile ed affetto da incapacità affettive. La
da parte sua, aveva cercato in ogni maniera di salvare il salvabile, ed è CP stato l'aver sopportato e perdonato gli adulteri perpetrati negli anni dal marito, con conseguente importante stress fisico ed emotivo, a costringerla a ricorrere a cure specialistiche.
B) Quanto agli aspetti economici, l'istruttoria svolta in corso di causa aveva dimostrato come le parti in costanza di matrimonio avessero sempre tenuto un alto tenore di vita caratterizzato da frequenti cene in ristoranti di alto livello, dall'acquisto di abbigliamento ed accessori di lusso e vacanze in Italia ed all'estero, oltre ad avere acquistato una casa indipendente di rilevante valore.
10 I testi avevano confermato che le parti erano solite effettuare vacanze (ad esempio a Miami, Messico, Honduras, Belize, Brunico, New York, Berlino, Londra,
Madrid) soggiornando in hotel di lusso (Hotel cinque stelle “Forestis” a Brunico) ed andando a mangiare in ristoranti quotati e la tese ha anche Parte_4 confermato che le spese di viaggio e del soggiorno in Marocco nel 2019 di lei e del marito, effettuato insieme alle parti, erano state sostenute interamente dal
Era stato confermato che in occasione dell'anniversario per i venticinque PT anni di matrimonio, il aveva regalato alla moglie un orologio “Reverse” con PT brillanti dal valore di circa € 8.000,00; che il medesimo nel gennaio 2019 aveva acquistato un orologio Jaeger Lecoultre del valore di € 13.100,00 e al contempo aveva regalato alla moglie un altro orologio;
che fino alla separazione le parti si erano avvalse di diversi giardinieri per prendersi cura del grande giardino di pertinenza della casa familiare;
che era stato il a sostenere le ingenti spese PT della LI quando la medesima aveva vissuto a Berlino così come quelle ER universitarie quando si era rientrata in Italia;
che quest'ultimo era sempre stato proprietario di un cabinato “Ultravox X332 Sport” dal valore di circa €
85.000,000, essendo dunque in grado di sostenerne gli elevati costi di manutenzione e gestione;
che il medesimo, inoltre, aveva sempre effettuato regate in tutto il mediterraneo, una volta persino la transoceanica, con conseguenti ingenti oneri.
Gli estratti conto delle due banche con le quali i coniugi intrattenevano i rapporti di conto corrente darebbero contezza del fatto che lo stipendio mensile che il i vedeva accreditato dalla propria società per € 2.250,00 sul conto corrente PT
Cont cointestato (c/c n. 10000953) acceso presso la veniva utilizzato per soddisfare i bisogni primari della famiglia mentre lo stipendio mensile della CP accreditato presso il conto corrente cointestato n. 000000515942 acceso presso
Mediolanum, veniva invece utilizzato per il pagamento del mutuo e per le utenze della casa familiare. Il peraltro, accreditava su tali conti anche gli utili PT societari che venivano suddivisi tra i soci a fine anno, utilizzandoli a proprio personale favore. Che inoltre il avesse sempre gestito un enorme quantità PT di denaro in contanti incassati per il tramite dei lavori effettuati in nome della società ma senza transitare dai relativi conti correnti, sarebbe comprovato dal fatto che delle lussuose spese di cui pure hanno riferito i testi non c'è traccia negli estratti conti dei coniugi: e questo lo sapeva bene anche la sorella del che PT infatti più volte lo aveva invitato a cessare tale sua condotta, come dimostra il
11 messaggio datato 5.12.2020 prodotto dall'appellata come doc. 47 allegato alla memoria del 15.9.2022, in cui la stessa lo invita a “scindere il lecito dall'illecito” nella gestione delle “due ditte tenute in piedi” dal medesimo. La aveva CP tentato, senza successo, di denunciare tale stato di cose alla Guardia di finanza ed il figlio ne era rimasto vittima, dato che era stato addirittura Tes_3 denunciato dal padre con l'accusa di aver sottratto dal magazzino dell'azienda circa € 15.000,00 che si trovavano custoditi “in contanti” all'interno di una cassetta che avrebbe dovuto contenere non fogli da 50 e 100 euro ma trappole per topi, così peraltro finendo per ammettere, il che presso la sua azienda PT erano custodite rilevanti quantità di denaro contante, facendo intuire l'esistenza di risorse extracontabili derivanti da attività fiscalmente non dichiarate.
In conclusione, il risultato di 30 anni di matrimonio sarebbe che la dopo CP aver rinunciato a qualsiasi carriera lavorativa per crescere i figli e occuparsi della famiglia e della casa, non è titolare di alcun risparmio personale e può contare esclusivamente sul proprio stipendio mensile (che si aggira, a seconda dei mesi tra i 1.000,00 ed i 1.400,00 euro), anche perché il pur avendo promesso PT alla moglie di condividere con lei almeno una parte delle somme investite negli anni di matrimonio, ha unilateralmente dismesso ogni tipo di investimento cointestato (appropriandosi così di ogni risparmio) e lasciato sul conto corrente a disposizione della soltanto la somma di € 19.000,00. CP
Peraltro, il dal mese di febbraio 2023, abiterebbe stabilmente a Livorno, in PT via Borra n.12, presso un immobile in proprietà della sorella senza alcun contratto di locazione e, deve presumersi, a titolo gratuito.
Dopo un rinvio concesso alle parti per tentare di trovare un accordo sulle questioni controverse, all'udienza del 18.5.2025, sulle conclusioni delle parti come di seguito trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
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L'appello merita solo parziale accoglimento.
I) Il primo motivo è infondato.
Sono pacifiche, perché ammesse dal le numerose condotte infedeli tenute dal PT medesimo quantomeno fino al giugno 2020, quando i coniugi concordarono di seguire assieme un percorso psicologico per tentare di superare le criticità del loro rapporto.
L'appellante motiva la propria impugnazione in punto di addebito sostenendo che non vi sarebbe prova del fatto che egli abbia intrattenuto relazioni extraconiugali anche successivamente al giugno 2020 e che il suo allontanamento dalla casa coniugale, nel
12 maggio 2021, sarebbe dovuto non alla scoperta da parte della moglie di nuove condotte infedeli da parte del marito, ma ai comportamenti ossessivi della che avrebbero CP reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invero, tale ricostruzione non appare congruente con quanto emerso in corso di causa. Sono stati prodotti messaggi affettuosi che i coniugi si sono scambiati fino alla primavera del 2021, segno evidente della fiducia della i poter proseguire nella vita matrimoniale, sia pure più volte entrata in crisi CP
a causa dei tradimenti del D'altra parte, è comprovato, dalle immagini tratte dal PT telefono cellulare dell'appellante, che il medesimo, nell'estate del 2020, frequentava una giovane donna, che gli inviava immagini inequivocabilmente indicative di un rapporto intimo tra i due (senza che rilevi trattarsi o meno di una prostituta). È dunque del tutto ragionevole ritenere che la nuova crisi coniugale sia insorta proprio nel momento in cui la bbe a scoprire che il marito aveva persistito nelle sue condotte CP infedeli anche dopo che la medesima, nel giugno 2020, lo aveva per l'ennesima volta perdonato. Condotte che senz'altro possono evincersi anche dalle stesse registrazioni prodotte dall'appellante come docc. 34 e 35, posto che, se è vero che non vi è contenuta un'esplicita ammissione, da esse emerge come, a fronte dell'accusa di aver frequentato altre donne anche nell'ultimo periodo, il rimproveri alla moglie di aver fatto vedere PT ai figli le chat e le immagini relative a tali frequentazioni: condotta ben evidenziata dal primo giudice, con la quale l'appellante non si confronta in alcun modo, e che ben può essere valutata, questa sì, quale implicito riconoscimento della veridicità degli addebiti mossigli dalla CP
La sentenza di nullità del matrimonio prodotta dall'appellata, intervenuta dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale di Livorno impugnata, non fa dunque che confermare quanto già emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, cioè che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi è da ascrivere ai ripetuti tradimenti del come appunto ammesso dal medesimo dinanzi alle magistrature PT ecclesiastiche.
II) Il secondo motivo è fondato
La LI , trentenne, ha vissuto diversi anni in autonomia all'estero e tuttora, pur ER abitando con la madre, a volte pernotta dal proprio fidanzato, oltre ad essere solita svolgere lavori part time per provvedere, almeno in parte, al proprio sostentamento.
Deve dunque ritenersi che la medesima abbia da tempo perso quel “collegamento stabile” con l'habitat materno, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29977 del 31/12/2020), potrebbe legittimare la CP
a richiedere iure proprio al un contributo per il mantenimento della LI PT
13 maggiorenne. Del resto, non è stata impugnata, ed è dunque passata in giudicato, la decisione dal Tribunale di rigetto della richiesta della di assegnazione della casa CP coniugale, adottata essendo stata esclusa per entrambi i figli la necessità di tutela della continuità dell'ambiente domestico. Né rileva che la LI, dopo aver coltivato un proprio autonomo progetto di vita durante gli anni trascorsi in Inghilterra, abbia poi scelto di riprendere gli studi in Italia e di tornare a vivere con la madre (peraltro, non stabilmente): deve infatti escludersi che la - avendo perduto la propria CP legittimazione attiva a richiedere al padre un contributo al mantenimento della LI per effetto delle scelte di vita che hanno portato la stessa a trasferirsi all'estero per molto tempo - possa avere riacquistato tale legittimazione al ritorno presso di sé della LI: quest'ultima, dunque, deve ritenersi l'unica legittimata ad agire giudizialmente nei confronti del padre (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12477 del 07/07/2004, secondo cui
“una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipotizzabili un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace di autonomia”).
Deve in conclusione affermarsi il difetto di legittimazione attiva dalla rispetto al CP mantenimento della LI . ER
Ogni altra questione sul punto resta assorbita.
III) Il terzo motivo è infondato.
Come è noto, ai fini della decisione in merito alla previsione dell'assegno di mantenimento e alla sua quantificazione, va considerato come esso sia finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, dovendo dunque verificarsi se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare tale tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno, operando, in caso di esito negativo, una valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, tenuto anche conto delle eventuali modifiche intervenute nel corso del giudizio. E' invero pacifico come il parametro dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sia affatto diverso dai criteri che rilevano ai fini dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (così, per tutte, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
14 Nella fattispecie, è senz'altro comprovato come i coniugi godessero in costanza di matrimonio di un tenore di vita piuttosto elevato, caratterizzato (come emerso dalle testimonianze assunte in primo grado) da frequenti periodi di vacanza con soggiorni in strutture anche di lusso, da numerosi viaggi all'estero, da cene in ristoranti anche stellati, da acquisti di beni di pregio (quali orologi di marche prestigiose), oltre a godere di un'abitazione di grandi dimensioni e di una seconda residenza estiva, entrambe di proprietà. È indubbio che tale elevato standard di vita fosse alimentato essenzialmente dalle risorse reddituali del che non vi è motivo di ritenere si siano ridotte dopo la PT separazione dalla moglie, se è vero che, come risulta dagli accertamenti della Guardia di finanza, egli ha potuto contare nell'anno 2022 di un reddito mensile di circa €
4.500,00 su tredici mensilità. Peraltro, le ingenti spese sostenute nel tempo dal PT
(oltre a quelle sopra elencate, anche i costi degli studi della LI a Berlino e quelli ER relativi alla sua passione per le regate), inducono a ritenere che i redditi fiscalmente dichiarati dal medesimo non corrispondano a quelli di cui egli effettivamente può disporre, come d'altronde parrebbe evincersi dal messaggio, citato dalla parte appellante, proveniente dalla sorella contitolare dell'azienda di cui il è legale PT rappresentante.
In conclusione, se da un lato è evidente che la con il suo solo stipendio di circa € CP
1.400,00 mensili, non possa mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dall'altro risulta che il possiede una capacità economica tale da PT garantire alla stessa di conservarlo, almeno in parte. D'altro canto, non vi sono elementi per ritenere che sussistano concrete condizioni perché l'appellata (ormai ultrasessantenne) possa trasformare il proprio contratto di lavoro part time o possa reperire un'occupazione alternativa full time.
Pertanto, risulta corretta la misura dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della a carico del e ciò pur considerando che la prima continua ad avere la CP PT disponibilità della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi: infatti, ciò la esime dal sostenere costi di locazione che, diversamente, dovrebbero essere calcolati nel valutare le sue disponibilità reddituali nette.
La Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere solo parzialmente riformata nel senso sopra indicato, dovendosi provvedere in merito a una nuova regolamentazione delle spese di giudizio.
La giurisprudenza sul punto è costante: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il
15 cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del
12/04/2018).
Nella fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ¼, mentre i restanti ¾ - liquidati secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (valore indeterminabile, complessità media), ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – vanno posti a carico del considerata la CP prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. in accoglimento del secondo motivo di appello e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 39/2025 emessa dal Tribunale di LIVORNO - ferma la dichiarazione di addebito della separazione a e l'obbligo posto a carico Parte_1 del medesimo di versare alla a titolo di mantenimento la somma di € 1.500,00 CP mensili, oltre rivalutazione Istat - dichiara carente di legittimazione Controparte_1 attiva con riguardo alla domanda di porre a carico di un contributo al Parte_1 mantenimento della LI;
ER
2. compensa fra le parti nella misura di ¼ le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico del i restanti ¾, liquidati come segue: PT
- per il primo grado, in € 8.145,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come per legge;
- per il secondo grado, in 6.352,50 per compensi professionali, oltre Iva e Cap come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 18.7.2025
Il Cons. Est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
16 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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