Articolo 68 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 59 bisArticolo 69
Versione
22 marzo 1913
Art. 68.

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni pero' od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sara' stabilito dal regolamento.
Entrata in vigore il 22 marzo 1913