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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentario • 1
- 1. Danno endofamiliare nei giudizi separativi: ammissibilità e presuppostiAccesso limitatoBruno De Filippis · https://www.altalex.com/ · 2 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1966, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuditta Pierella del Foro di Ancona, presso il cui studio in Montemarciano (AN), Via dei Gelsomini n.15 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Iorio del Foro di GE, presso il cui studio in GE (PV), Via V. Boldrini n. 21 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“- disporre a carico del sig. un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 800,00 CP_1 mensili da versare alla moglie, di cui € 500,00 a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1
ed € 300,00 a titolo di mantenimento del minore oltre le spese
[...] Persona_1 straordinarie al 100%;
1 - condannare il sig. al pagamento del risarcimento per danni endofamiliari, morali CP_1
e psicologici, nella misura di € 50.000,00 a favore della sig.ra per i gravi Parte_1 pregiudizi arrecati con le proprie reiterate condotte lesive;
- rigettare la richiesta del sig. di limitare ad € 250,00 l'assegno di mantenimento alla moglie CP_1 fino ad un'occupazione lavorativa della stessa, ed € 250,00 per l'assegno di mantenimento al figlio
e delle spese straordinarie al 50%; Per_1
- disporre, ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c., il versamento a carico del sig. in CP_1 favore della sig.ra delle rate, da lui incamerate a danno del figlio minore, Parte_1 dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024, o da quando ritenuto di giustizia dal Tribunale”.
Conclusioni di parte resistente
“-Disporre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 versando alla stessa la somma mensile di € 250,00, fino a quando la predetta non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, ed al mantenimento del figlio minore versando alla Persona_1 moglie la somma mensile di € 250,00, oltre al rimborso delle spese di carattere straordinario documentate nella misura del 50%.
-Rigettare, per i motivi esposti in atti, la domanda svolta da finalizzata ad Parte_1 ottenere il risarcimento del danno psichico e morale a suo favore ed ogni altra domanda svolta dalla controparte nel presente giudizio in quanto inammissibile, infondata e comunque tardiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di ottenere la separazione personale da , nonché, in via gradata, la decadenza della CP_1 responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore la sospensione CP_1 Per_1
e l'affidamento super esclusivo del minore per qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare al fine di spostare la residenza del minore, con esclusione del diritto di visita del padre, la condanna del resistente a versare € 800,00 per il mantenimento della moglie e del figlio minore oltre al 100% delle spese straordinarie e la metà di tutti i TFR percepiti, nonché al risarcimento dei danni morali e psicologici nella misura di € 50.000,00 per i gravi pregiudizi e le condotte lesive subite e l'assegnazione a sé dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 28.04.2024, si è costituito aderendo alla domanda CP_1 di separazione e domandando l'affido esclusivo alla madre, l'intervento immediato del Servizio
Sociale al fine di regolamentare le frequentazioni padre-figlio, la corresponsione di € 250,00 per il
2 mantenimento della moglie e di € 250,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie e il rigetto delle domande di decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale e di risarcimento del danno.
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sartirana Parte_1 CP_1
NA (PV) in data 14.10.1990, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al N. 12 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 – Anno 1990.
Dalla loro unione sono nati cinque figli , nato a [...] il [...], Persona_2
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], , Per_3 Per_4 Per_5 nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Per_1
In data 27.11.2024 il Tribunale di Lodi ha pronunciato sentenza non definitiva n. 843/2024, pubblicata in data 30.12.2024, con la quale è stata accolta la domanda di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, e Persona_1 disposta la frequentazione tra il minore e il padre - subordinata alla disponibilità del minore stesso - con le modalità e tempistiche individuate dai servizi sociali competenti.
Il Tribunale, al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio minore della coppia e della moglie, ha rimesso la causa in istruttoria per approfondire l'indagine in ordine alla situazione patrimoniale delle parti. È stata così fissata l'udienza del 29.01.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 29.01.2025, è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “ho aperto conto corrente personale nel 2023, prima avevo il conto cointestato con il resistente (i cui estratti conto sono stati depositati dalla controparte), non ho mai presentato dichiarazione dei redditi perché non lavoravo e non ho mai ricevuto CUD per lo stesso motivo. Non sono proprietaria di immobili ma solo di un'automobile Ford Focus comprata di seconda mano nel 2021. Da quando sono stata in protezione avevo trovato alcuni lavoretti, come addetta alle pulizie, per qualche ora circa due volte alla settimana ma da circa un anno non sto più lavorando perché la famiglia dove andavo non ha più bisogno. Guadagnavo circa 200/250 euro al mese. Attualmente mi sostengo con
l'aiuto di mia mamma che mi paga l'affitto di 523,5 al mese e le bollette di circa 200/300 ogni due mesi, la spesa alimentare e le spese per l'auto. Quando possono mi aiutano economicamente anche
i miei figli più grandi. Sto cercando qualche altro lavoro. Convivo solo con mio figlio più piccolo. Le spese che sostengo per il minore riguardano la spesa alimentare, i vestiti o scarpe, le medicine al bisogno, la scuola e il materiale scolastico. Inoltre, lo mando a calcio presso l'associazione e spendo circa 100 Euro ogni sei mesi, oltre alle scarpe e vestiti appositi. Mio figlio va a scuola a Lodi e lo porto io quindi non ci sono spese di abbonamento per i mezzi. Ho trasferito la residenza, sia mia che di mio figlio, in questo mese perché prima per il minore, non avendo l'affidamento esclusivo, non
3 potevo trasferirla. Non percepisco l'assegno unico, penso che lo prenda il resistente. Finora non ho potuto chiederlo perché avevo la residenza ancora nella casa coniugale e non potevo cambiare la residenza. Saltuariamente il resistente versava per il mantenimento del figlio circa 500 euro in vista delle udienze. Non prendo nulla dal mese di settembre 2024. Inoltre, segnalo che l'8 ottobre 2024, il giorno dell'udienza, il resistente ha fatto un bonifico di 5000 euro che, finita l'udienza, è stato revocato e non ho ricevuto nulla. Le condotte persecutorie sono adesso cessate, anche perché lui lavora fuori, ma non mi fido di lui perché è imprevedibile e molto vendicativo, fa il bravo perché a marzo finirà la misura della sorveglianza speciale. Non l'ho più sentito né visto dall'udienza di giugno 2024. Il mio telefono dove mi mandava i messaggi è rotto. Ad ottobre 2024 ha trovato il mio numero di telefono nuovo negli atti di questo procedimento e mi faceva squilli di notte e mi chiamava
(l'ho riconosciuto perché quando ho risposto la prima volta lui ha detto “pronto”) finché mio figlio non ha bloccato il suo numero. Abbiamo poi bloccato tutti i numeri sconosciuti. A volte, nei mesi da ottobre a dicembre 2024, vedevo la chiamata da un numero sconosciuto. Adesso non guarda neanche più. A volte appariva il suo numero, altre volte appariva come numero sconosciuto. Anche prima, dal
2021 in poi, lui continuava a telefonarmi. Preciso che per il pagamento dei canoni di locazione, mia mamma mi consegna i soldi che deposito sul mio conto e quindi pago l'affitto dal mio conto;
altre volte lo paga direttamente mio figlio con il denaro di mia mamma. Mia mamma non vive con me, vive
a casa sua a GE insieme a mio fratello. Mi viene a trovare ogni tanto. L'associazione Beth
OM mi aiuta ancora per esempio con i pacchi alimentari, oltre al sostegno morale”.
Alla successiva udienza del 19.03.2025 è stato sentito il resistente – impedito per l'udienza precedente
- il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “sono elettrotecnico, lavoro come dipendente dal
25/02/2023. L'azienda mi ha mandato all'estero per una commissione per 5 settimane e sono tornato in Italia il 15/02/2025. La mia sede di lavoro è a GE, solitamente dalle ore 7 alle ore 16.30, se devo andare dai clienti ho orari diversi. Ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno circa
1300 netti per 13 mensilità anche se la tredicesima è corrisposta mese per mese quindi sono circa
1400 euro mensili. Non ho immobili di proprietà, ho preso un appartamento in locazione in GE dal 01/03/2025 (prima abitavo ancora nella casa familiare, poi mi son trasferito da mia mamma e contribuivo alle spese di condominio e per le utenze corrispondendo circa 500 /550 euro al mese e ogni tanto facevo la spesa per tutti e due). Sto aspettando la registrazione del contratto per effettuare il cambio di residenza. Percepisco l'assegno unico che ammonta a 201 euro da quest'anno, prima era di 198 euro. Fino a giugno lo percepisco io perché il rinnovo si fa fino a luglio. Non ho fatto la richiesta di ulteriore rinnovo. Non verso il mantenimento da ottobre perché non riesco a sostenere tutte le spese. Ho due finanziamenti da pagare, uno con mia moglie che sto pagando solo io per dei debiti che avevamo contratto insieme e per il quale mio figlio è garante (ora sto regolarizzando le
4 rate che avevo in arretrato e quindi non interverrà più mio figlio); l'altro finanziamento l'ho fatto da solo per l'acquisto di un'auto nel 2019 (una Ford Torrneo). Le rate dei finanziamenti sono rispettivamente di 280 euro e l'altro 300 euro. Dureranno ancora per diversi anni. L'affitto è di 550 euro al mese, sostengo inoltre le spese per le utenze e la tari. Non ho spese condominiali perché sono al piano terra. Il conto corrente in Credit Agricole era già in essere, era il mio personale. Poichè mi hanno addebitato 90.000 euro da Agenzia delle Entrate, ho aperto un altro conto corrente in CP_2 per l'addebito dello stipendio ed è il conto che utilizzo. Ho finito il 15/01/2025 la misura della sorveglianza speciale, anche se formalmente chiusa il 15/02/2025 perché ero all'estero. Quanto alle telefonate allegate da parte ricorrente, preciso che un mesetto fa circa mi è partita la chiamata inavvertitamente e quando me ne sono accorto ho subito spento la chiamata. Due minuti dopo la ricorrente mi ha chiamato per chiedermi chi euro e quando le ho detto il mio nome ha interrotto la telefonata. Era il 17.02.2025 alle ore 08,57 e la chiamata è durata 4 secondi (si dà atto che il resistente mostra il registro del proprio cellulare il cui contenuto combacia con quanto affermato). Il numero della ricorrente l'ho avuto tramite amici di un call center. Avevo un amico che lavorava in un call center e che dal codice fiscale riusciva a recuperare il numero di cellulare e l'ho chiesto io a marzo dell'anno scorso, l'ho chiesto così perché volevo saperlo. Non l'ho mai usato dopo la chiamata inavvertita. Neanche prima da quel che mi ricordo. Non sento la ricorrente da quella chiamata del
17.02.2025. Non la vedo dall'udienza di maggio. L'ultimo messaggio che le ho mandato era di settembre 2024, era una poesia. Lei non ha risposto. Dopo non ce ne sono più stati. Neanche tentativi di telefonate. Negli ultimi mesi la mia vita si svolge a GE, salvo qualche trasferta altrove. Le trasferte e gli straordinari si aggiungono alla paga base quando ci sono, non sono uguali tutti i mesi.
Avevamo un conto cointestato, quando ho aperto il mio nuovo conto ho visto che non c'era più il conto cointestato e in banca mi hanno detto che era stato chiuso. Lo ha chiuso la ricorrente senza dirmi nulla forse perché aveva un debito per le bollette Enel intestate a lei e non pagate, anche perché io non l'ho chiuso e il conto era inizialmente intestato a lei e io poi ho aggiunto la cointestazione”.
Con provvedimento del 15.04.2025, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 19.05.2025 per la discussione della causa ex art. 473 bis.22 c.p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 19.05.2025, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito il Giudice relatore, dato atto che le parti costituite hanno depositato nei termini assegnati le note di trattazione scritta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
5
2. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore Per_1
Parte ricorrente ha domandato disporsi in capo a un contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese Per_1 straordinarie. Parte resistente ha chiesto invece di prevedere a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio per l'importo di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti. ha dato atto di non aver mai lavorato, essendosi sempre occupata della famiglia Parte_1
e dei bisogni e della crescita dei suoi cinque figli.
Ha altresì dichiarato che solo da febbraio 2024, una volta conclusosi il programma di protezione di vittime di violenza, e per circa un anno, ha svolto lavori saltuari come addetta alle pulizie, due volte alla settimana per qualche ora, percependo circa € 200,00/250,00 al mese.
Ha dichiarato inoltre di non essere proprietaria di immobili, di essere intestataria esclusivamente di un'automobile Ford Focus acquistata di seconda mano nel 2021 e di aver aperto soltanto nel 2023 un conto corrente personale presso , che al 17.02.2025 presentava un saldo di € 120,00. CP_3
Attualmente la ricorrente si sostiene con l'aiuto dell'anziana madre, che provvede al pagamento del canone di locazione per la figlia di € 523,50 al mese e delle bollette di circa € 200,00/300,00 ogni due mesi, oltre ad aiutarla per la spesa alimentare e le spese per l'autovettura; tali aiuti economici provengono anche dai figli più grandi.
, a propria volta, ha dichiarato di essere stato assunto a far data dal 25.02.2023 presso CP_1 la società Trecentoundici S.r.l., in qualità di elettrotecnico, con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 30.04.2024, con una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.400,00 per 12 mensilità, comprensiva della quota di tredicesima.
Il CUD 2024 evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.269,69, il CUD 2023 redditi da lavoro per € 11.226,49 e la dichiarazione dei redditi 2022 un reddito complessivo di € 21.698,00.
6 Ha altresì dichiarato di non essere proprietario di immobili e di essere intestatario di un'automobile
Ford Tourneo acquistata nuova nel 2019.
Egli conduce in locazione dal 01.03.2025 un appartamento sito in GE, per il quale corrisponde un affitto mensile di € 550,00, oltre alle spese di condominio e per le utenze;
mentre in precedenza si era trasferito presso la propria madre contribuendo alle spese di condominio e per le utenze per circa
€ 500,00 /550,00 al mese.
Ha dichiarato di avere due finanziamenti in atto, uno contratto con la moglie, per il quale è garante uno dei figli, e l'altro aperto da solo per l'acquisto dell'autovettura nel 2019. Le rate dei finanziamenti sono rispettivamente di € 280,00 ed € 300,00 al mese.
Ha dichiarato inoltre di avere debiti nei confronti dall'Agenzia delle Entrate per € 90.000,00.
Quanto alla gestione di la ricorrente ha dato atto di occuparsi in via esclusiva dei bisogni Per_1 del figlio, facendo fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie con le proprie limitate risorse e con l'aiuto della madre e dei figli.
Infine, ha dato atto che il resistente saltuariamente ha contribuito al mantenimento del figlio Per_1
(anno 2022 solo 3 bonifici € 500,00 il 12.01.2022 – € 500,00 il 15.02.2022 – € 500,00 il 14.04.2022; anno 2023 un solo bonifico € 200,00 il 21.04.2023; anno 2024 solo 5 bonifici € 300,00 il 05.04.2024
– € 500,00 il 12.07.2024 – € 199,40 il 19.07.2024 – € 500,00 il 13.08.2024 – € 500,00 il 20.09.2024),
e che peraltro il marito da settembre 2024 non ha più corrisposto nulla.
Quest'ultima circostanza è stata altresì confermata dal resistente, il quale ha dichiarato di non versare il mantenimento per da ottobre 2024, non riuscendo a sostenere tutte le spese a suo carico, Per_1 pur percependo l'assegno unico di circa € 201,00 al mese fino a novembre 2024.
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni , nonché della situazione Persona_6 patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo che
[...]
contribuisca, con decorrenza dal deposito della domanda, al mantenimento del figlio CP_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile pari a € Per_1
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, tenuto altresì conto che la madre, a fronte dell'affidamento super esclusivo del minore, avrà facoltà ex lege di richiedere ed ottenere il 100% dell'assegno unico per il minore e, dunque, ad incassare direttamente anche la quota di pertinenza paterna.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00. Parte resistente ha chiesto invece di prevedere un contributo al mantenimento della moglie per l'importo di € 250,00.
7 Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Premesso quanto al punto precedente, così come ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'apporto alla vita matrimoniale e del contributo – quasi esclusivo – di alla crescita dei cinque figli, nonché accertata Parte_1 la mancanza di adeguati redditi propri della ricorrente e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (non avendo la stessa mai lavorato ed in ragione dell'età attuale), il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento della moglie corrispondendole la CP_1 somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale.
4. Sul risarcimento del danno da illecito penale
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna di al pagamento del risarcimento CP_1 dei danni endofamiliari, morali e psicologici nella misura di € 50.000,00, per i gravi pregiudizi subiti dalla stessa a causa delle reiterate condotte lesive del marito.
Sul punto occorre premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.Lgs
n. 164/24 cd. correttivo Cartabia civile (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Peraltro, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso
8 allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante” (Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, n.
6518).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria di parte ricorrente debba essere rigettata, poiché le allegazioni in fatto a fondamento della domanda sono assolutamente generiche e, in ogni caso, non provate.
5. Sulla condanna al versamento delle rate dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024
La domanda di parte ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c. di condanna di al CP_1 versamento in favore della moglie delle rate, da lui incamerate a danno del figlio Parte_1 minore, dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024, o da quando ritenuto di giustizia dal
Tribunale, deve invece essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e discussione.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, e quindi esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente. Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lodi del 10.01.2024 (istanza del 06.11.2023 - protocollo Reg. n.
220/2023), le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002.
Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, sezione civile, definitivamente pronunciando e richiamato integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 843/2024 pubblicata in data
9 30.12.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
1) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, il padre CP_1 concorra al mantenimento del figlio minore corrispondendo a Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensivo di quota forfettaria di spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
2) dispone che corrisponda a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare;
4) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, che si CP_1 liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
23.11.1966, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuditta Pierella del Foro di Ancona, presso il cui studio in Montemarciano (AN), Via dei Gelsomini n.15 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Iorio del Foro di GE, presso il cui studio in GE (PV), Via V. Boldrini n. 21 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“- disporre a carico del sig. un assegno a titolo di mantenimento pari ad € 800,00 CP_1 mensili da versare alla moglie, di cui € 500,00 a titolo di mantenimento alla sig.ra Parte_1
ed € 300,00 a titolo di mantenimento del minore oltre le spese
[...] Persona_1 straordinarie al 100%;
1 - condannare il sig. al pagamento del risarcimento per danni endofamiliari, morali CP_1
e psicologici, nella misura di € 50.000,00 a favore della sig.ra per i gravi Parte_1 pregiudizi arrecati con le proprie reiterate condotte lesive;
- rigettare la richiesta del sig. di limitare ad € 250,00 l'assegno di mantenimento alla moglie CP_1 fino ad un'occupazione lavorativa della stessa, ed € 250,00 per l'assegno di mantenimento al figlio
e delle spese straordinarie al 50%; Per_1
- disporre, ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c., il versamento a carico del sig. in CP_1 favore della sig.ra delle rate, da lui incamerate a danno del figlio minore, Parte_1 dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024, o da quando ritenuto di giustizia dal Tribunale”.
Conclusioni di parte resistente
“-Disporre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie CP_1 versando alla stessa la somma mensile di € 250,00, fino a quando la predetta non avrà trovato una stabile occupazione lavorativa, ed al mantenimento del figlio minore versando alla Persona_1 moglie la somma mensile di € 250,00, oltre al rimborso delle spese di carattere straordinario documentate nella misura del 50%.
-Rigettare, per i motivi esposti in atti, la domanda svolta da finalizzata ad Parte_1 ottenere il risarcimento del danno psichico e morale a suo favore ed ogni altra domanda svolta dalla controparte nel presente giudizio in quanto inammissibile, infondata e comunque tardiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di ottenere la separazione personale da , nonché, in via gradata, la decadenza della CP_1 responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio minore la sospensione CP_1 Per_1
e l'affidamento super esclusivo del minore per qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare al fine di spostare la residenza del minore, con esclusione del diritto di visita del padre, la condanna del resistente a versare € 800,00 per il mantenimento della moglie e del figlio minore oltre al 100% delle spese straordinarie e la metà di tutti i TFR percepiti, nonché al risarcimento dei danni morali e psicologici nella misura di € 50.000,00 per i gravi pregiudizi e le condotte lesive subite e l'assegnazione a sé dell'assegno unico.
Con comparsa depositata in data 28.04.2024, si è costituito aderendo alla domanda CP_1 di separazione e domandando l'affido esclusivo alla madre, l'intervento immediato del Servizio
Sociale al fine di regolamentare le frequentazioni padre-figlio, la corresponsione di € 250,00 per il
2 mantenimento della moglie e di € 250,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie e il rigetto delle domande di decadenza e sospensione della responsabilità genitoriale e di risarcimento del danno.
e hanno contratto matrimonio concordatario in Sartirana Parte_1 CP_1
NA (PV) in data 14.10.1990, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune al N. 12 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 – Anno 1990.
Dalla loro unione sono nati cinque figli , nato a [...] il [...], Persona_2
nato a [...] il [...], nato a [...] il [...], , Per_3 Per_4 Per_5 nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]. Per_1
In data 27.11.2024 il Tribunale di Lodi ha pronunciato sentenza non definitiva n. 843/2024, pubblicata in data 30.12.2024, con la quale è stata accolta la domanda di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, disposto l'affidamento super-esclusivo del minore alla madre, e Persona_1 disposta la frequentazione tra il minore e il padre - subordinata alla disponibilità del minore stesso - con le modalità e tempistiche individuate dai servizi sociali competenti.
Il Tribunale, al fine di decidere in ordine al mantenimento del figlio minore della coppia e della moglie, ha rimesso la causa in istruttoria per approfondire l'indagine in ordine alla situazione patrimoniale delle parti. È stata così fissata l'udienza del 29.01.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 29.01.2025, è stata sentita la ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “ho aperto conto corrente personale nel 2023, prima avevo il conto cointestato con il resistente (i cui estratti conto sono stati depositati dalla controparte), non ho mai presentato dichiarazione dei redditi perché non lavoravo e non ho mai ricevuto CUD per lo stesso motivo. Non sono proprietaria di immobili ma solo di un'automobile Ford Focus comprata di seconda mano nel 2021. Da quando sono stata in protezione avevo trovato alcuni lavoretti, come addetta alle pulizie, per qualche ora circa due volte alla settimana ma da circa un anno non sto più lavorando perché la famiglia dove andavo non ha più bisogno. Guadagnavo circa 200/250 euro al mese. Attualmente mi sostengo con
l'aiuto di mia mamma che mi paga l'affitto di 523,5 al mese e le bollette di circa 200/300 ogni due mesi, la spesa alimentare e le spese per l'auto. Quando possono mi aiutano economicamente anche
i miei figli più grandi. Sto cercando qualche altro lavoro. Convivo solo con mio figlio più piccolo. Le spese che sostengo per il minore riguardano la spesa alimentare, i vestiti o scarpe, le medicine al bisogno, la scuola e il materiale scolastico. Inoltre, lo mando a calcio presso l'associazione e spendo circa 100 Euro ogni sei mesi, oltre alle scarpe e vestiti appositi. Mio figlio va a scuola a Lodi e lo porto io quindi non ci sono spese di abbonamento per i mezzi. Ho trasferito la residenza, sia mia che di mio figlio, in questo mese perché prima per il minore, non avendo l'affidamento esclusivo, non
3 potevo trasferirla. Non percepisco l'assegno unico, penso che lo prenda il resistente. Finora non ho potuto chiederlo perché avevo la residenza ancora nella casa coniugale e non potevo cambiare la residenza. Saltuariamente il resistente versava per il mantenimento del figlio circa 500 euro in vista delle udienze. Non prendo nulla dal mese di settembre 2024. Inoltre, segnalo che l'8 ottobre 2024, il giorno dell'udienza, il resistente ha fatto un bonifico di 5000 euro che, finita l'udienza, è stato revocato e non ho ricevuto nulla. Le condotte persecutorie sono adesso cessate, anche perché lui lavora fuori, ma non mi fido di lui perché è imprevedibile e molto vendicativo, fa il bravo perché a marzo finirà la misura della sorveglianza speciale. Non l'ho più sentito né visto dall'udienza di giugno 2024. Il mio telefono dove mi mandava i messaggi è rotto. Ad ottobre 2024 ha trovato il mio numero di telefono nuovo negli atti di questo procedimento e mi faceva squilli di notte e mi chiamava
(l'ho riconosciuto perché quando ho risposto la prima volta lui ha detto “pronto”) finché mio figlio non ha bloccato il suo numero. Abbiamo poi bloccato tutti i numeri sconosciuti. A volte, nei mesi da ottobre a dicembre 2024, vedevo la chiamata da un numero sconosciuto. Adesso non guarda neanche più. A volte appariva il suo numero, altre volte appariva come numero sconosciuto. Anche prima, dal
2021 in poi, lui continuava a telefonarmi. Preciso che per il pagamento dei canoni di locazione, mia mamma mi consegna i soldi che deposito sul mio conto e quindi pago l'affitto dal mio conto;
altre volte lo paga direttamente mio figlio con il denaro di mia mamma. Mia mamma non vive con me, vive
a casa sua a GE insieme a mio fratello. Mi viene a trovare ogni tanto. L'associazione Beth
OM mi aiuta ancora per esempio con i pacchi alimentari, oltre al sostegno morale”.
Alla successiva udienza del 19.03.2025 è stato sentito il resistente – impedito per l'udienza precedente
- il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “sono elettrotecnico, lavoro come dipendente dal
25/02/2023. L'azienda mi ha mandato all'estero per una commissione per 5 settimane e sono tornato in Italia il 15/02/2025. La mia sede di lavoro è a GE, solitamente dalle ore 7 alle ore 16.30, se devo andare dai clienti ho orari diversi. Ho un contratto a tempo indeterminato. Guadagno circa
1300 netti per 13 mensilità anche se la tredicesima è corrisposta mese per mese quindi sono circa
1400 euro mensili. Non ho immobili di proprietà, ho preso un appartamento in locazione in GE dal 01/03/2025 (prima abitavo ancora nella casa familiare, poi mi son trasferito da mia mamma e contribuivo alle spese di condominio e per le utenze corrispondendo circa 500 /550 euro al mese e ogni tanto facevo la spesa per tutti e due). Sto aspettando la registrazione del contratto per effettuare il cambio di residenza. Percepisco l'assegno unico che ammonta a 201 euro da quest'anno, prima era di 198 euro. Fino a giugno lo percepisco io perché il rinnovo si fa fino a luglio. Non ho fatto la richiesta di ulteriore rinnovo. Non verso il mantenimento da ottobre perché non riesco a sostenere tutte le spese. Ho due finanziamenti da pagare, uno con mia moglie che sto pagando solo io per dei debiti che avevamo contratto insieme e per il quale mio figlio è garante (ora sto regolarizzando le
4 rate che avevo in arretrato e quindi non interverrà più mio figlio); l'altro finanziamento l'ho fatto da solo per l'acquisto di un'auto nel 2019 (una Ford Torrneo). Le rate dei finanziamenti sono rispettivamente di 280 euro e l'altro 300 euro. Dureranno ancora per diversi anni. L'affitto è di 550 euro al mese, sostengo inoltre le spese per le utenze e la tari. Non ho spese condominiali perché sono al piano terra. Il conto corrente in Credit Agricole era già in essere, era il mio personale. Poichè mi hanno addebitato 90.000 euro da Agenzia delle Entrate, ho aperto un altro conto corrente in CP_2 per l'addebito dello stipendio ed è il conto che utilizzo. Ho finito il 15/01/2025 la misura della sorveglianza speciale, anche se formalmente chiusa il 15/02/2025 perché ero all'estero. Quanto alle telefonate allegate da parte ricorrente, preciso che un mesetto fa circa mi è partita la chiamata inavvertitamente e quando me ne sono accorto ho subito spento la chiamata. Due minuti dopo la ricorrente mi ha chiamato per chiedermi chi euro e quando le ho detto il mio nome ha interrotto la telefonata. Era il 17.02.2025 alle ore 08,57 e la chiamata è durata 4 secondi (si dà atto che il resistente mostra il registro del proprio cellulare il cui contenuto combacia con quanto affermato). Il numero della ricorrente l'ho avuto tramite amici di un call center. Avevo un amico che lavorava in un call center e che dal codice fiscale riusciva a recuperare il numero di cellulare e l'ho chiesto io a marzo dell'anno scorso, l'ho chiesto così perché volevo saperlo. Non l'ho mai usato dopo la chiamata inavvertita. Neanche prima da quel che mi ricordo. Non sento la ricorrente da quella chiamata del
17.02.2025. Non la vedo dall'udienza di maggio. L'ultimo messaggio che le ho mandato era di settembre 2024, era una poesia. Lei non ha risposto. Dopo non ce ne sono più stati. Neanche tentativi di telefonate. Negli ultimi mesi la mia vita si svolge a GE, salvo qualche trasferta altrove. Le trasferte e gli straordinari si aggiungono alla paga base quando ci sono, non sono uguali tutti i mesi.
Avevamo un conto cointestato, quando ho aperto il mio nuovo conto ho visto che non c'era più il conto cointestato e in banca mi hanno detto che era stato chiuso. Lo ha chiuso la ricorrente senza dirmi nulla forse perché aveva un debito per le bollette Enel intestate a lei e non pagate, anche perché io non l'ho chiuso e il conto era inizialmente intestato a lei e io poi ho aggiunto la cointestazione”.
Con provvedimento del 15.04.2025, a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 19.05.2025 per la discussione della causa ex art. 473 bis.22 c.p.c. sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 19.05.2025, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
All'esito il Giudice relatore, dato atto che le parti costituite hanno depositato nei termini assegnati le note di trattazione scritta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
5
2. Sull'assegno di mantenimento in favore del figlio minore Per_1
Parte ricorrente ha domandato disporsi in capo a un contributo al mantenimento CP_1 ordinario del figlio minore nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese Per_1 straordinarie. Parte resistente ha chiesto invece di prevedere a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio per l'importo di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si rammenta che i parametri per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli sono dettati dall'art. 337 ter comma 4 c.c. e hanno riguardo, in primis, alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori in rapporto anche alle esigenze dei figli in relazione all'età degli stessi.
Ai sensi degli artt. 337 ter e 156 c.c. il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative, di vacanza, anche in relazione al tenore di vita complessivamente inteso goduto da figli e moglie, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Occorre, dunque, procedere all'esame delle condizioni patrimoniali e reddituali delle parti. ha dato atto di non aver mai lavorato, essendosi sempre occupata della famiglia Parte_1
e dei bisogni e della crescita dei suoi cinque figli.
Ha altresì dichiarato che solo da febbraio 2024, una volta conclusosi il programma di protezione di vittime di violenza, e per circa un anno, ha svolto lavori saltuari come addetta alle pulizie, due volte alla settimana per qualche ora, percependo circa € 200,00/250,00 al mese.
Ha dichiarato inoltre di non essere proprietaria di immobili, di essere intestataria esclusivamente di un'automobile Ford Focus acquistata di seconda mano nel 2021 e di aver aperto soltanto nel 2023 un conto corrente personale presso , che al 17.02.2025 presentava un saldo di € 120,00. CP_3
Attualmente la ricorrente si sostiene con l'aiuto dell'anziana madre, che provvede al pagamento del canone di locazione per la figlia di € 523,50 al mese e delle bollette di circa € 200,00/300,00 ogni due mesi, oltre ad aiutarla per la spesa alimentare e le spese per l'autovettura; tali aiuti economici provengono anche dai figli più grandi.
, a propria volta, ha dichiarato di essere stato assunto a far data dal 25.02.2023 presso CP_1 la società Trecentoundici S.r.l., in qualità di elettrotecnico, con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 30.04.2024, con una retribuzione netta mensile pari a circa € 1.400,00 per 12 mensilità, comprensiva della quota di tredicesima.
Il CUD 2024 evidenzia un reddito da lavoro dipendente pari ad € 21.269,69, il CUD 2023 redditi da lavoro per € 11.226,49 e la dichiarazione dei redditi 2022 un reddito complessivo di € 21.698,00.
6 Ha altresì dichiarato di non essere proprietario di immobili e di essere intestatario di un'automobile
Ford Tourneo acquistata nuova nel 2019.
Egli conduce in locazione dal 01.03.2025 un appartamento sito in GE, per il quale corrisponde un affitto mensile di € 550,00, oltre alle spese di condominio e per le utenze;
mentre in precedenza si era trasferito presso la propria madre contribuendo alle spese di condominio e per le utenze per circa
€ 500,00 /550,00 al mese.
Ha dichiarato di avere due finanziamenti in atto, uno contratto con la moglie, per il quale è garante uno dei figli, e l'altro aperto da solo per l'acquisto dell'autovettura nel 2019. Le rate dei finanziamenti sono rispettivamente di € 280,00 ed € 300,00 al mese.
Ha dichiarato inoltre di avere debiti nei confronti dall'Agenzia delle Entrate per € 90.000,00.
Quanto alla gestione di la ricorrente ha dato atto di occuparsi in via esclusiva dei bisogni Per_1 del figlio, facendo fronte a tutte le spese ordinarie e straordinarie con le proprie limitate risorse e con l'aiuto della madre e dei figli.
Infine, ha dato atto che il resistente saltuariamente ha contribuito al mantenimento del figlio Per_1
(anno 2022 solo 3 bonifici € 500,00 il 12.01.2022 – € 500,00 il 15.02.2022 – € 500,00 il 14.04.2022; anno 2023 un solo bonifico € 200,00 il 21.04.2023; anno 2024 solo 5 bonifici € 300,00 il 05.04.2024
– € 500,00 il 12.07.2024 – € 199,40 il 19.07.2024 – € 500,00 il 13.08.2024 – € 500,00 il 20.09.2024),
e che peraltro il marito da settembre 2024 non ha più corrisposto nulla.
Quest'ultima circostanza è stata altresì confermata dal resistente, il quale ha dichiarato di non versare il mantenimento per da ottobre 2024, non riuscendo a sostenere tutte le spese a suo carico, Per_1 pur percependo l'assegno unico di circa € 201,00 al mese fino a novembre 2024.
Ciò premesso, tenuto conto dell'assenza di frequentazioni , nonché della situazione Persona_6 patrimoniale e reddituale allegata e documentata dalle parti, il Collegio ritiene congruo che
[...]
contribuisca, con decorrenza dal deposito della domanda, al mantenimento del figlio CP_1 corrispondendo alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile pari a € Per_1
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensiva di quota forfettaria di spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano, tenuto altresì conto che la madre, a fronte dell'affidamento super esclusivo del minore, avrà facoltà ex lege di richiedere ed ottenere il 100% dell'assegno unico per il minore e, dunque, ad incassare direttamente anche la quota di pertinenza paterna.
3. Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Parte ricorrente ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo mensile di € 500,00. Parte resistente ha chiesto invece di prevedere un contributo al mantenimento della moglie per l'importo di € 250,00.
7 Ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri, la cui entità è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post- coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Sez.1 Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
Premesso quanto al punto precedente, così come ricostruita la situazione patrimoniale e reddituale delle parti, tenuto conto della lunga durata del matrimonio, dell'apporto alla vita matrimoniale e del contributo – quasi esclusivo – di alla crescita dei cinque figli, nonché accertata Parte_1 la mancanza di adeguati redditi propri della ricorrente e l'impossibilità, per ragioni oggettive, di procurarseli altrimenti (non avendo la stessa mai lavorato ed in ragione dell'età attuale), il Collegio ritiene congruo che contribuisca al mantenimento della moglie corrispondendole la CP_1 somma mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale.
4. Sul risarcimento del danno da illecito penale
Parte ricorrente ha altresì domandato la condanna di al pagamento del risarcimento CP_1 dei danni endofamiliari, morali e psicologici nella misura di € 50.000,00, per i gravi pregiudizi subiti dalla stessa a causa delle reiterate condotte lesive del marito.
Sul punto occorre premettere che la domanda di risarcimento dei c.d. danni endofamiliari, tradizionalmente ritenuta inammissibile nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio in ragione della diversità del rito, è, a seguito delle modifiche apportate all'art. 473 bis c.p.c. dal recente D.Lgs
n. 164/24 cd. correttivo Cartabia civile (entrato in vigore nell'ottobre 2024 e applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023), ammissibile.
Peraltro, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'illecito endofamiliare non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. In particolare, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisce a fini risarcitori deve anche provare che il pregiudizio da esso
8 allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante” (Cass. civ., Sez. I, 09/03/2020, n.
6518).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria di parte ricorrente debba essere rigettata, poiché le allegazioni in fatto a fondamento della domanda sono assolutamente generiche e, in ogni caso, non provate.
5. Sulla condanna al versamento delle rate dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024
La domanda di parte ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c. di condanna di al CP_1 versamento in favore della moglie delle rate, da lui incamerate a danno del figlio Parte_1 minore, dell'assegno unico per gli anni 2022, 2023 e 2024, o da quando ritenuto di giustizia dal
Tribunale, deve invece essere dichiarata inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e discussione.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, e quindi esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono interamente a carico del resistente. Rilevato che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lodi del 10.01.2024 (istanza del 06.11.2023 - protocollo Reg. n.
220/2023), le spese dovranno essere corrisposte direttamente all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/2002.
Al riguardo, si osserva che non deve essere operata alcuna dimidiazione dei compensi in quanto, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 e Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, sezione civile, definitivamente pronunciando e richiamato integralmente il contenuto della sentenza non definitiva n. 843/2024 pubblicata in data
9 30.12.2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
[...] CP_1
1) dispone che, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, il padre CP_1 concorra al mantenimento del figlio minore corrispondendo a Per_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, già comprensivo di quota forfettaria di spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
2) dispone che corrisponda a a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento del coniuge, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, l'importo mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare;
4) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente;
5) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'Erario, che si CP_1 liquidano in € 3.300,00 per compensi, oltre al 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 10/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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