Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N° R.G. 4059/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott. ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4059 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”, e vertente
TRA
(C.F: ) e (C.F: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Moccia (C.F: ), giusta C.F._3
procura rilasciata su foglio separato, presso il cui studio elett.te domiciliano in Casoria (NA) alla Via Benedetto Croce n.39
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 5/3/2025, le parti hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 30/10/2024, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/10/2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni in Napoli (NA) il 08/05/2010; che dalla loro unione era nata una figlia, il 29/03/2001; che a causa di insuperabili Per_1
divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 23/01/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Con ordinanza del 30/01/2025 il Giudice fissava termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 5/03/2025 per il deposito dell'estratto dell'atto di Matrimonio, Serie A, rilasciato dal Comune di Napoli.
In data 1/03/2025 le parti depositavano la documentazione richiesta e con note scritte reiteravano la loro richiesta di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si riportano:
“1. La GNr continuerà a vivere con la figli nella casa Parte_2 Persona_2
coniugale sita in Casoria (Na) alla Via I Maggio n. 6
2. I GNr convengono il regime di affido condiviso per la Parte_1 Parte_2
figli con residenza privilegiata della stessa presso l'abitazione della madre;
Persona_3
3. Il GN , corrisponderà, quale contributo al mantenimento del figli Parte_1 [...]
la somma di euro 300,00 ( trecento/00 ) da versarsi anticipatamente alla SI.ra Per_3
, entro il giorno cinque di ciascun mese. L'importo di cui innanzi sarà soggetto Parte_2
a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT così come previsto per legge;
4. Il SI , corrisponderà, quale assegno di mantenimento in favore del coniuge Parte_1
la somma di euro 300,00 ( trecento/00 ) da versarsi anticipatamente, entro il Parte_2
giorno cinque di ciascun mese. L'importo di cui innanzi sarà soggetto a rivalutazione annuale N° R.G. 4059/2024 V.G.
secondo gli indici ISTAT così come previsto per legge
5. Le parti si rilasciano il reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Pt_1 Parte_2
07/03/1979, alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA), ove in data 08.05.2010 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 27 – Parte II – Serie A – Anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 5 marzo 2025.
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro