Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 226/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 23.1.25) viene emessa la seguente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Pirrottina;
-reclamante –
E
(CF ) – in persona del procuratore speciale Dott. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Travaglini;
Controparte_2
- reclamata-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1, comma 51, della legge n. 92/2012, depositato in data
02.07.2021, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza di rigetto dell'impugnativa di licenziamento pronunciata in data
07.06.2021.
Con l'originario ricorso aveva impugnato il Parte_1
licenziamento per giusta causa comminatogli con missiva del 21.01.2021.
A sostegno del ricorso esponeva: di aver lavorato alle dipendenze di dal 16.11.2013, con contratto a tempo indeterminato, con CP_1
qualifica di operatore / conducente livello 2/A del CCNL Ambientali
Fise-Assoambiente e addetto alla raccolta porta a porta;
che con nota del
12.01.2021, la gli aveva contestato che il Tribunale di Reggio CP_3
Calabria – Sez. Misure di Prevenzione - , con provvedimento del
05.01.2021, aveva disposto il suo allontanamento dall'azienda per ragioni di ordine pubblico in quanto ritenuto “…..una presenza che rende attuale il pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno di rappresentando il CP_1 medesimo uno stabile anello di congiunzione con elementi di vertice delle locali cosche di 'ndrangheta, rischi seriamente di costituire un veicolo di perdurante infiltrazione e persistente condizionamento mafioso e un fattore suscettibile di compromettere il programma di risanamento aziendale”; che, nonostante avesse negato ogni addebito la Società, con missiva del 21.01.2021, gli aveva comminato lo stesso il licenziamento disciplinare, impugnato con lettera del 05.02.2021.
Eccepiva l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti contestati.
Il ricorso veniva rigettato nella fase sommaria.
Con l'introduzione del giudizio di opposizione lamentava, altresì,
l'erronea valutazione operata dal Giudice della prima fase di giudizio secondo la quale il provvedimento di estromissione del lavoratore dall'azienda assumeva natura ibrida (forma di provvedimento disciplinare ma sostanza di atto di estromissione, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Giudice della Prevenzione per motivi di N° 226/2023
ordine pubblico), contestando quindi l'iter procedurale per i1 licenziamento utilizzato dalla società datrice di lavoro.
Osservava, inoltre, che aveva presentato sia ricorso al Tribunale Penale avverso il provvedimento che disponeva il suo allontanamento, definito con decreto di rigetto del 03.03.2021, sia appello avverso il predetto decreto che era ancora pendente.
Eccepiva l'insussistenza del fatto contestato e la mancanza di giusta causa.
Rilevava, infine, la sproporzione tra la infrazione contestata e la sanzione espulsiva concretamente irrogata, atteso che il fatto in questione rientrava tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, la rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: a) Accertare e dichiarare la nullità, l'annullabilità, l'inefficacia,
l'invalidità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera a/r del
21.01.2021 e pertanto annullarlo in ragione del motivo che riterrà essere meritevole di accoglimento;
b) Conseguentemente condannare la resistente …
…alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro … … ed a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno mediante la corresponsione dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione determinata con i parametri delle buste paga allegate in atti… …; c) Condannare la convenuta… … al versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
d) con ogni conseguenza sul governo delle spese processuali … ….
Si costituiva in giudizio parte resistente la quale sottolineava CP_1 la sussistenza di una giusta causa di recesso immediato dal rapporto di lavoro e chiedeva la conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria. Sotto il profilo dei fatti contestati deduceva che, al di là della veste formale del procedimento, il contenuto del provvedimento che aveva generato la risoluzione del rapporto era l'adempimento al provvedimento di bonifica dell'azienda disposto -per motivi di ordine N° 226/2023
pubblico - dal Giudice della Prevenzione. Concludeva chiedendo la conferma dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria e, quindi, la reiezione del ricorso.
Con la sentenza n. 810 del 19.04.2023 (comunicata in data 20.04.2023) il
Tribunale – a conclusione della fase di opposizione – rigettava il ricorso del Cassone.
Avverso la detta sentenza quest'ultimo proponeva reclamo innanzi alla
Corte d'Appello di Reggio Calabria chiedendo la riforma della stessa ribadendo gli stessi argomenti difensivi svolti in primo grado. Contr Si costituiva la per difendersi insistendo per la conferma della sentenza.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 23/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appellante contesta l' interpretazione fornita dal Giudice di prime cure con riferimento al giustificato motivo oggettivo, determinato da motivi di ordine pubblico, ritenendo trattasi di un licenziamento disciplinare privo comunque di giustificazione
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha accertato la legittimità del licenziamento in quanto fondato su ragioni di ordine pubblico (messa in esecuzione dell'ordine del Giudice Delegato) e, comunque, legittimo anche sotto il profilo della giusta causa.
L'assunto è corretto.
Come correttamente evidenziato dal Giudice della prima fase, il contenuto sia della lettera di contestazione disciplinare (“Oggetto:
…provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, sez. Misure di Prevenzione
n. 44/2020 RGMP /N 1334/2020 Esec. Patr. – Provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico…”) che della lettera di licenziamento (“Oggetto: …provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria, sez. Misure di Prevenzione n. 44/2020 RGMP /N 1334/2020 Esec. Patr. – N° 226/2023
Provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico…”; “…Il
Giudice delegato e l'Amministrazione Giudiziaria hanno prescritto la non ostensibilità del provvedimento del 5 gennaio 2021 con il quale il Tribunale di
Reggio Calabria sulla scorta di elementi idonei a far ritenere la sua stretta vicinanza ai vertici locali di cosche di n'drangheta ha disposto il suo allontanamento da per ragioni di ordine pubblico. Tanto premesso, al CP_1 fine di ottemperare al provvedimento sopra richiamato, onde dare esecuzione al programma di risanamento finalizzato alla bonifica aziendale siamo spiacenti di doverle comunicare la sanzione del licenziamento per giusta causa senza preavviso…”) fuga ogni dubbio in merito alla effettiva ragione giustificativa del provvedimento espulsivo intimato al lavoratore, ovvero l' esecuzione al programma di risanamento finalizzato alla bonifica aziendale.
Conseguentemente, il provvedimento espulsivo del ha Pt_1 rappresentato – come espressamente riferito nella lettera di licenziamento – un atto dovuto di messa in esecuzione del provvedimento del Giudice della Prevenzione che ne ha disposto l'allontanamento da n quanto ritenuto vicino alla cosca CP_1 [...]
e, come tale, veicolo di perdurante infiltrazione e persistente Pt_2
condizionamento mafioso e un fattore suscettibile di compromettere i1 programma di risanamento aziendale in corso.
In altri termini la società datrice di lavoro ha dovuto procedere al licenziamento de quo in esecuzione di un provvedimento giudiziario di allontanamento che aveva reso del tutto impossibile l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del Trattasi di una giusta causa Pt_1 di licenziamento per motivo oggettivo ovvero l'impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Orbene, il reclamante insiste per l'accertamento della natura disciplinare del licenziamento.
Sul punto va rilevato che, come affermato anche in primo grado, è irrilevante la qualificazione del licenziamento se di natura soggettiva o oggettiva atteso che lo stesso è sorretto da giusta causa. N° 226/2023
Alla luce dei suesposti parametri, la massima sanzione disciplinare irrogata al ricorrente risulta assolutamente ed incontestabilmente proporzionata rispetto ai fatti contestati.
Ne consegue la legittimità del licenziamento de quo, stante il venir meno del rapporto fiduciario certificato dal provvedimento del Tribunale penale, oltre al palese conflitto di interessi tra la prosecuzione del rapporto lavorativo e l'attività di bonifica della azienda attuata dai giudici penali.
La sentenza va pertanto confermata.
Le spese di lite, stante la qualità delle parti e la complessità delle questioni trattate, vanno integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Reggio Calabria n. 810/2023, pubblicata in data
19.04.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Reggio Calabria, 24.1.25
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti N° 226/2023