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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA EL Presidente dott.ssa LA NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7391/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Chiara Arpaia, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._2 rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 22 e del 27 maggio 2025 per l'udienza del
28/5/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e domande delle parti.
Con ricorso depositato il 30/5/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 30/5/1987 a Palermo e che da Controparte_1
1 tale unione erano nati i figli (il 18/11/1991) e (il 9/11/1994), ha dedotto Per_1 Per_2
che, dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 22-27/10/2020, non si erano più riconciliati.
Ha aggiunto, inoltre: di essere privo di occupazione, non per sua colpa, e che, oltre al mantenimento versato dalla moglie, era titolare esclusivamente di pensione sociale;
che la resistente era dirigente medico in servizio presso l'ASP di Palermo, Servizio di
Neuropsichiatria infantile;
che, durante il matrimonio, si era fatto carico di notevoli responsabilità familiari, così permettendo alla moglie di raggiungere i propri obiettivi professionali;
che il rapporto di lavoro della resistente era coinciso con il matrimonio e che, quindi, aveva diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto spettante a quest'ultima.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondergli un assegno divorzile non inferiore ad € 500,00 mensili;
il riconoscimento del diritto a percepire l'importo pari al 40% del TFR spettante alla moglie, oltre agli interessi legali.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, tra l'altro: che il ricorrente era stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, a seguito delle denunce da lei sporte;
che, nel corso del matrimonio, aveva avuto tante opportunità Parte_1 lavorative e offerte di collaborazione, in ragione delle sue capacità e competenze professionali;
che, tuttavia, lo stesso non si era mai impegnato seriamente e non era riuscito a mantenere i lavori ottenuti;
che, infine, il ricorrente aveva preferito dedicarsi all'attività politica ovvero ad attività libere da controlli burocratici e fiscali, come ad esempio il trading on line; che il percepiva la pensione sociale (per il 2022 stabilita in € 468,28, per 13 Pt_1 mensilità) e, avendo mantenuto la disponibilità della casa a LB, di proprietà di entrambi i coniugi, non sosteneva spese abitative;
di essere stata dirigente medico presso l'ASP di Palermo, in pensione dall'1/7/2022, con un trattamento determinato, in via provvisoria, in € 4.398,81 mensili;
di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli,
e ancora studenti ed economicamente non autosufficienti;
che il ricorrente Per_1 Per_2
non contribuiva in alcun modo, né con denaro né con altre utilità, al mantenimento dei figli, con i quali, tra l'altro, non intratteneva più alcun rapporto;
di sostenere, inoltre, il canone di locazione della casa familiare, pari ad € 750,00 mensili, oltre oneri condominiali ed utenze.
2 Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di divorzio;
il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile e della quota di TFR, ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un assegno divorzile, di porre a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento dei figli di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 2/12/2022, il Presidente f.f. ha rinviato la causa per consentire alle parti di pervenire ad un accordo di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 31/1/2023, svoltasi mediante trattazione scritta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e del mancato raggiungimento dell'accordo, il
Presidente f.f., con ordinanza del 4/2/2023, ha rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore, previa conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza dell'11/12/2024, le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione e, con sentenza n. 6101/2024 del 12-
13/12/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Espletata l'attività istruttoria – mediante le produzioni documentali delle parti,
l'escussione delle prove testimoniali e l'acquisizione di informazioni presso l' –, la CP_2 causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Domande di contenuto economico.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve preliminarmente rilevarsi che, con note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate il 27/5/2025, la resistente ha rinunciato alla Controparte_1
domanda di contributo per il mantenimento dei figli, deducendo che , dopo aver Per_1 conseguito la laurea in Fisioterapia, aveva iniziato a lavorare, e che benché stesse Per_2
ancora frequentando l'Accademia delle Belle Arti, lavorava, anche se in modo non regolare, nel settore del turismo ed era in grado di gestirsi autonomamente.
Nulla, pertanto, deve essere disposto in merito.
Quanto all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che, con l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale, ormai consolidato, la Suprema Corte ha rilevato la
3 necessità di superare la pregressa giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda (Cass. Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
In merito alla natura dell'assegno divorzile, invero, il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi, “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi, per decisione comune, si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi e dalla comparazione dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di
4 procurarli), al fine di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della
“rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale, ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Ciò premesso, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di percepire la pensione sociale, con la maggiorazione per l'età e per i contributi dallo CP_2 stesso versati nel corso degli anni, pari ad € 422,00 mensili;
di essere stato assessore al bilancio a LB fino al 2004, attività che aveva dovuto abbandonare per curare l'interesse dei propri figli;
di avere dei conti correnti con poche liquidità ed un conto nel quale la moglie versava l'assegno di mantenimento;
che aveva svolto proficuamente l'attività di elaborazione di progetti europei in collaborazione con altre aziende;
che, dopo la separazione, aveva sofferto di depressione, ma di essersi ripreso.
Dalle informazioni trasmesse dall' in data 6/3/2025, è emerso che la pensione CP_2
sociale netta percepita dal er l'anno 2024 ammonta ad € 504,27 mensili. Pt_1
Il ricorrente, inoltre, risulta comproprietario con la resistente dell'immobile in cui abita, sito a LB, nonché comproprietario insieme alla sorella dell'immobile ereditato dalla propria madre, sito a Palermo.
Di contro la resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di essere andata in pensione il 1° luglio del 2022 e che le proprie entrate mensili sono rimaste pressocché
5 inalterate;
di vivere con entrambi i figli, maggiorenni ma non indipendenti. La resistente, inoltre, ha dedotto di sostenere il canone di locazione per l'immobile in cui abita insieme ai figli, pari ad € 750,00 mensili, oltre utenze. In sede di precisazione delle conclusioni, la stessa ha rinunciato alla domanda di contributo per il mantenimento dei figli, affermandone la relativa autosufficienza economica.
Dal cedolino pensione depositato in atti, relativo al mese di novembre 2022, risulta che la stessa percepisce una pensione di € 4.398,81 netti mensili (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione). Sebbene in comparsa conclusionale la resistente abbia dedotto che la propria pensione è stata definitivamente calcolata in € 3.200,00 mensili, tale circostanza è rimasta priva di supporto documentale.
Dai modelli 730 prodotti, inoltre, risultano redditi complessivi di € 76.302,00 per l'anno di imposta 2020, di € 80.333,00 per l'anno di imposta 2021, di € 80.971,00 per l'anno di imposta 2022 (all.ti 1-3 al deposito telematico del 25/3/2024).
Infine, in comparsa conclusionale la resistente ha dedotto di avere percepito soltanto una tranche del TFR, non meglio quantificata.
Come già accennato, nel corso del giudizio sono state assunte diverse prove testimoniali, i cui esiti, tuttavia, risultano in parte contraddittori.
Invero, mentre i testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
27/3/2024, hanno – sia pure genericamente – confermato che il nei comuni di Pt_1
LB e RO, aveva numerose collaborazioni professionali ed era impegnato anche nel mondo politico, ma che aveva abbandonato il proprio stile di vita per far fronte ai bisogni dei propri figli e a quelli professionali e lavorativi della moglie, che a quel tempo lavorava come medico nel distretto di Agira, al contrario, i testi e , Testimone_3 Testimone_4
figli delle parti, all'udienza del 5/2/2025, hanno dichiarato – tra l'altro – che, nel periodo in cui la madre lavorava ad Agira, si occupava personalmente di cucinare, mentre nel Per_1
fine settimana la madre rientrava a casa e provvedeva al bucato, alla pulizia della casa e a fare la spesa;
hanno inoltre confermato la mancata firma da parte del padre di un contratto di lavoro con L'Oasi Editrice e descritto lo stile di vita condotto dal ricorrente dopo il trasferimento del nucleo familiare a Palermo.
Dall'istruttoria espletata, per ciò che qui rileva, non risultano in alcun modo dimostrate le specifiche occasioni lavorative e professionali alle quali il sul quale, per costante Pt_1
giurisprudenza, incombeva il relativo onere probatorio – avrebbe rinunciato in vista del
6 soddisfacimento dei bisogni della famiglia o della realizzazione professionale del coniuge, né i tentativi posti in essere dal medesimo per reperire un'occupazione lavorativa successivamente al trasferimento a Palermo.
Gli elementi fin qui evidenziati, pertanto, impediscono in concreto di riconoscere la componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto essere valorizzata la componente assistenziale del contributo in esame.
In proposito, giova richiamare la recente Cassazione civile sez. I 30/9/2025 n. 26392: “Il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò, tuttavia, non significa che ai fini del riconoscimento dell'assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale. Sicché l'assegno di divorzio può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Appare, inoltre, utile il richiamo a Cassazione civile sez. I, 15/6/2025 n. 15986: “In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”.
Ebbene, tenuto conto della deficitaria situazione economica del ricorrente, della rilevante sperequazione reddituale esistente tra le parti, della durata del matrimonio e dei criteri di cui all'art. 438 c.c., si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, in favore di Parte_1
7 Deve, pertanto, porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Parte_1
divorzile di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
3. Sulla domanda di attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto.
Quanto all'ulteriore domanda con la quale ha chiesto l'attribuzione Parte_1
di una quota, non inferiore al 40%, dell'indennità di fine rapporto spettante alla resistente, deve osservarsi che, com'è noto, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, l. n. 898 del 1970, «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza».
Secondo l'orientamento ermeneutico ormai consolidato della Suprema Corte, condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) – al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 6/06/2011).
Tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l'ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.
In applicazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.
8 Sul punto, è difatti consolidata l'opinione della giurisprudenza secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021, conf. ordinanza n. 24403 dell'8/08/2022).
Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie in esame, si devono ritenere sussistenti i suindicati presupposti per il riconoscimento in favore di
[...]
del diritto a percepire una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto Pt_1 spettante a , la quale, conseguentemente, deve essere Controparte_1
condannata a corrisponderla, dal momento in cui detta somma sarà effettivamente erogata dall' competente, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo. CP_3
4. Spese di lite.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza di parte resistente, deve disporsi la compensazione delle spese processuali nella misura di metà, con condanna della alla refusione in favore del ammesso al Patrocinio a spese CP_1 Pt_1
dello Stato con delibera del 26/5/2022 – della restante parte, che si liquida in dispositivo, da versare in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza n. 6101/2024 del 12-13/12/2024 di scioglimento del matrimonio, definitivamente pronunziando:
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 Parte_1
mensili a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• riconosce in favore di il diritto a percepire una quota pari al 40% del Parte_1
TFR spettante a;
Controparte_1
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della quota indicata al punto che precede, da corrispondere dal momento in Pt_1 cui detta somma sarà effettivamente erogata dall'Istituto competente, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga
9 trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna
[...]
alla refusione in favore di della restante Controparte_1 Parte_1 metà, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA NA RA EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. RA EL Presidente dott.ssa LA NA Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7391/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Chiara Arpaia, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Nadia Piscitello, C.F._2 rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 22 e del 27 maggio 2025 per l'udienza del
28/5/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e domande delle parti.
Con ricorso depositato il 30/5/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con il 30/5/1987 a Palermo e che da Controparte_1
1 tale unione erano nati i figli (il 18/11/1991) e (il 9/11/1994), ha dedotto Per_1 Per_2
che, dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa del 22-27/10/2020, non si erano più riconciliati.
Ha aggiunto, inoltre: di essere privo di occupazione, non per sua colpa, e che, oltre al mantenimento versato dalla moglie, era titolare esclusivamente di pensione sociale;
che la resistente era dirigente medico in servizio presso l'ASP di Palermo, Servizio di
Neuropsichiatria infantile;
che, durante il matrimonio, si era fatto carico di notevoli responsabilità familiari, così permettendo alla moglie di raggiungere i propri obiettivi professionali;
che il rapporto di lavoro della resistente era coinciso con il matrimonio e che, quindi, aveva diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto spettante a quest'ultima.
Ha chiesto, pertanto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondergli un assegno divorzile non inferiore ad € 500,00 mensili;
il riconoscimento del diritto a percepire l'importo pari al 40% del TFR spettante alla moglie, oltre agli interessi legali.
La resistente si è costituita in giudizio, aderendo alla domanda di divorzio ma contestando il ricorso quanto al resto. Ha dedotto, tra l'altro: che il ricorrente era stato rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni, a seguito delle denunce da lei sporte;
che, nel corso del matrimonio, aveva avuto tante opportunità Parte_1 lavorative e offerte di collaborazione, in ragione delle sue capacità e competenze professionali;
che, tuttavia, lo stesso non si era mai impegnato seriamente e non era riuscito a mantenere i lavori ottenuti;
che, infine, il ricorrente aveva preferito dedicarsi all'attività politica ovvero ad attività libere da controlli burocratici e fiscali, come ad esempio il trading on line; che il percepiva la pensione sociale (per il 2022 stabilita in € 468,28, per 13 Pt_1 mensilità) e, avendo mantenuto la disponibilità della casa a LB, di proprietà di entrambi i coniugi, non sosteneva spese abitative;
di essere stata dirigente medico presso l'ASP di Palermo, in pensione dall'1/7/2022, con un trattamento determinato, in via provvisoria, in € 4.398,81 mensili;
di provvedere in via esclusiva al mantenimento dei figli,
e ancora studenti ed economicamente non autosufficienti;
che il ricorrente Per_1 Per_2
non contribuiva in alcun modo, né con denaro né con altre utilità, al mantenimento dei figli, con i quali, tra l'altro, non intratteneva più alcun rapporto;
di sostenere, inoltre, il canone di locazione della casa familiare, pari ad € 750,00 mensili, oltre oneri condominiali ed utenze.
2 Ha chiesto, pertanto: la pronuncia di divorzio;
il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente relativa al riconoscimento dell'assegno divorzile e della quota di TFR, ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un assegno divorzile, di porre a carico di quest'ultimo un contributo per il mantenimento dei figli di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre spese straordinarie nella misura del 50%.
Sentite le parti all'udienza presidenziale del 2/12/2022, il Presidente f.f. ha rinviato la causa per consentire alle parti di pervenire ad un accordo di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 31/1/2023, svoltasi mediante trattazione scritta, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e del mancato raggiungimento dell'accordo, il
Presidente f.f., con ordinanza del 4/2/2023, ha rimesso le parti dinanzi al Giudice istruttore, previa conferma delle condizioni previste in sede di separazione.
All'udienza dell'11/12/2024, le parti hanno chiesto la pronunzia immediata sulla sola questione di stato.
La causa è stata, pertanto, assunta in decisione e, con sentenza n. 6101/2024 del 12-
13/12/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Espletata l'attività istruttoria – mediante le produzioni documentali delle parti,
l'escussione delle prove testimoniali e l'acquisizione di informazioni presso l' –, la CP_2 causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Domande di contenuto economico.
Procedendo, dunque, con l'esame delle domande ulteriori rispetto a quella di divorzio, deve preliminarmente rilevarsi che, con note scritte per la precisazione delle conclusioni depositate il 27/5/2025, la resistente ha rinunciato alla Controparte_1
domanda di contributo per il mantenimento dei figli, deducendo che , dopo aver Per_1 conseguito la laurea in Fisioterapia, aveva iniziato a lavorare, e che benché stesse Per_2
ancora frequentando l'Accademia delle Belle Arti, lavorava, anche se in modo non regolare, nel settore del turismo ed era in grado di gestirsi autonomamente.
Nulla, pertanto, deve essere disposto in merito.
Quanto all'assegno divorzile, va preliminarmente rilevato che, con l'ultimo condivisibile arresto giurisprudenziale, ormai consolidato, la Suprema Corte ha rilevato la
3 necessità di superare la pregressa giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda (Cass. Sez. Un. 11.7.2018, n. 18287).
In merito alla natura dell'assegno divorzile, invero, il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi, “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vita che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi, per decisione comune, si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi e dalla comparazione dell'attuale situazione economico-reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di
4 procurarli), al fine di verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della
“rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, ecc.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, riconosciuti i presupposti per l'assegno deve essere riconosciuto una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale, ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio.
Ciò premesso, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato, tra l'altro: di percepire la pensione sociale, con la maggiorazione per l'età e per i contributi dallo CP_2 stesso versati nel corso degli anni, pari ad € 422,00 mensili;
di essere stato assessore al bilancio a LB fino al 2004, attività che aveva dovuto abbandonare per curare l'interesse dei propri figli;
di avere dei conti correnti con poche liquidità ed un conto nel quale la moglie versava l'assegno di mantenimento;
che aveva svolto proficuamente l'attività di elaborazione di progetti europei in collaborazione con altre aziende;
che, dopo la separazione, aveva sofferto di depressione, ma di essersi ripreso.
Dalle informazioni trasmesse dall' in data 6/3/2025, è emerso che la pensione CP_2
sociale netta percepita dal er l'anno 2024 ammonta ad € 504,27 mensili. Pt_1
Il ricorrente, inoltre, risulta comproprietario con la resistente dell'immobile in cui abita, sito a LB, nonché comproprietario insieme alla sorella dell'immobile ereditato dalla propria madre, sito a Palermo.
Di contro la resistente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: di essere andata in pensione il 1° luglio del 2022 e che le proprie entrate mensili sono rimaste pressocché
5 inalterate;
di vivere con entrambi i figli, maggiorenni ma non indipendenti. La resistente, inoltre, ha dedotto di sostenere il canone di locazione per l'immobile in cui abita insieme ai figli, pari ad € 750,00 mensili, oltre utenze. In sede di precisazione delle conclusioni, la stessa ha rinunciato alla domanda di contributo per il mantenimento dei figli, affermandone la relativa autosufficienza economica.
Dal cedolino pensione depositato in atti, relativo al mese di novembre 2022, risulta che la stessa percepisce una pensione di € 4.398,81 netti mensili (cfr. all. 5 alla memoria di costituzione). Sebbene in comparsa conclusionale la resistente abbia dedotto che la propria pensione è stata definitivamente calcolata in € 3.200,00 mensili, tale circostanza è rimasta priva di supporto documentale.
Dai modelli 730 prodotti, inoltre, risultano redditi complessivi di € 76.302,00 per l'anno di imposta 2020, di € 80.333,00 per l'anno di imposta 2021, di € 80.971,00 per l'anno di imposta 2022 (all.ti 1-3 al deposito telematico del 25/3/2024).
Infine, in comparsa conclusionale la resistente ha dedotto di avere percepito soltanto una tranche del TFR, non meglio quantificata.
Come già accennato, nel corso del giudizio sono state assunte diverse prove testimoniali, i cui esiti, tuttavia, risultano in parte contraddittori.
Invero, mentre i testi e escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
27/3/2024, hanno – sia pure genericamente – confermato che il nei comuni di Pt_1
LB e RO, aveva numerose collaborazioni professionali ed era impegnato anche nel mondo politico, ma che aveva abbandonato il proprio stile di vita per far fronte ai bisogni dei propri figli e a quelli professionali e lavorativi della moglie, che a quel tempo lavorava come medico nel distretto di Agira, al contrario, i testi e , Testimone_3 Testimone_4
figli delle parti, all'udienza del 5/2/2025, hanno dichiarato – tra l'altro – che, nel periodo in cui la madre lavorava ad Agira, si occupava personalmente di cucinare, mentre nel Per_1
fine settimana la madre rientrava a casa e provvedeva al bucato, alla pulizia della casa e a fare la spesa;
hanno inoltre confermato la mancata firma da parte del padre di un contratto di lavoro con L'Oasi Editrice e descritto lo stile di vita condotto dal ricorrente dopo il trasferimento del nucleo familiare a Palermo.
Dall'istruttoria espletata, per ciò che qui rileva, non risultano in alcun modo dimostrate le specifiche occasioni lavorative e professionali alle quali il sul quale, per costante Pt_1
giurisprudenza, incombeva il relativo onere probatorio – avrebbe rinunciato in vista del
6 soddisfacimento dei bisogni della famiglia o della realizzazione professionale del coniuge, né i tentativi posti in essere dal medesimo per reperire un'occupazione lavorativa successivamente al trasferimento a Palermo.
Gli elementi fin qui evidenziati, pertanto, impediscono in concreto di riconoscere la componente compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, dovendosi piuttosto essere valorizzata la componente assistenziale del contributo in esame.
In proposito, giova richiamare la recente Cassazione civile sez. I 30/9/2025 n. 26392: “Il giudizio deve essere espresso, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò, tuttavia, non significa che ai fini del riconoscimento dell'assegno debba essere necessariamente accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente, in quanto espressione del principio costituzionale di solidarietà, la funzione assistenziale. Sicché l'assegno di divorzio può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”.
Appare, inoltre, utile il richiamo a Cassazione civile sez. I, 15/6/2025 n. 15986: “In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare;
in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando”.
Ebbene, tenuto conto della deficitaria situazione economica del ricorrente, della rilevante sperequazione reddituale esistente tra le parti, della durata del matrimonio e dei criteri di cui all'art. 438 c.c., si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, nella sua componente assistenziale, in favore di Parte_1
7 Deve, pertanto, porsi a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Parte_1
divorzile di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT.
3. Sulla domanda di attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto.
Quanto all'ulteriore domanda con la quale ha chiesto l'attribuzione Parte_1
di una quota, non inferiore al 40%, dell'indennità di fine rapporto spettante alla resistente, deve osservarsi che, com'è noto, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, l. n. 898 del 1970, «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza».
Secondo l'orientamento ermeneutico ormai consolidato della Suprema Corte, condizione per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge è che il richiedente sia titolare di un assegno divorzile – o abbia presentato domanda di divorzio (seguita dalla relativa pronuncia e dall'attribuzione dell'assegno divorzile) – al momento in cui l'ex coniuge maturi il diritto alla corresponsione di tale trattamento (cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4499 del 19/02/2021). La ratio della norma è, infatti, quella di correlare il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto alla percezione dell'assegno divorzile (tra le tante, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 12175 del 6/06/2011).
Tale trattamento è percepito quando il vincolo matrimoniale è ormai sciolto, ma deriva dall'accantonamento di somme operato nel corso del rapporto di lavoro e, per il tempo in cui il menzionato rapporto si è svolto durante la convivenza matrimoniale, l'ex coniuge del lavoratore, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, è ex lege chiamato a godere pro quota di detto trattamento. Alla base della disposizione normativa si rinvengono profili assistenziali, evidenziati dal fatto che la disposizione presuppone la spettanza dell'assegno divorzile, ma anche compensativi, legati all'importanza data allo svolgimento del rapporto di lavoro durante la vita matrimoniale.
In applicazione dell'art. 12 bis l. n. 898 del 1970, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all'ex coniuge va, dunque, verificata al momento in cui nasce, per quest'ultimo, il diritto all'ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro.
8 Sul punto, è difatti consolidata l'opinione della giurisprudenza secondo la quale tale diritto sorge, e può essere azionato, quando cessa il rapporto di lavoro (v. tra le tante Cass.,
Sez. L, Sentenza n. 2827 del 06/02/2018 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5376 del 27/02/2020; cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 34050 del 12/11/2021, conf. ordinanza n. 24403 dell'8/08/2022).
Orbene, facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie in esame, si devono ritenere sussistenti i suindicati presupposti per il riconoscimento in favore di
[...]
del diritto a percepire una quota pari al 40% del trattamento di fine rapporto Pt_1 spettante a , la quale, conseguentemente, deve essere Controparte_1
condannata a corrisponderla, dal momento in cui detta somma sarà effettivamente erogata dall' competente, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo. CP_3
4. Spese di lite.
Infine, in ragione dell'esito del giudizio e della prevalente soccombenza di parte resistente, deve disporsi la compensazione delle spese processuali nella misura di metà, con condanna della alla refusione in favore del ammesso al Patrocinio a spese CP_1 Pt_1
dello Stato con delibera del 26/5/2022 – della restante parte, che si liquida in dispositivo, da versare in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, vista la sentenza n. 6101/2024 del 12-13/12/2024 di scioglimento del matrimonio, definitivamente pronunziando:
• pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 300,00 Parte_1
mensili a titolo di assegno divorzile, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• riconosce in favore di il diritto a percepire una quota pari al 40% del Parte_1
TFR spettante a;
Controparte_1
• condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della quota indicata al punto che precede, da corrispondere dal momento in Pt_1 cui detta somma sarà effettivamente erogata dall'Istituto competente, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga
9 trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
• compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna
[...]
alla refusione in favore di della restante Controparte_1 Parte_1 metà, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da versare in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 17 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
LA NA RA EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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