Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/10/2003, n. 15350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15350 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBB】 CA1.5350/03 1 IN NOME DEL POL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 29664/01 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere 1348/02 31177 Dott. Pietro CUOCO Consigliere 1 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere - Rep. Consigliere Ud.15/05/03Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AT TO, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato NAPOLEONE BARTULI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO POIDIMANI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AEREOVIAGGI S.P.A.;
- intimato -
e sul 2° ricorso n 01/02/1348 proposto da: AEROVIAGGI SPA, in persona del legale rappresentante2003 2972 pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato GIAN PAOLO ZANCHINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CON L'AVU. PIETRO ROMANO controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AT TO;
- intimato avverso la sentenza n. 165/00 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 07/11/01 R.G.N. 2173/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato ZANCHINI GIAN PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, II Tribunale di Siracusa confermando la sentenza del Pretore della stessa sede-sezione distaccata di Augusta in data 23 marzo 1998 – riconosceva, bensì, il diritto di BE NÒ al risarcimento del danno per violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni previsto in favore dei lavoratori stagionali del settore turistico (art.8 bis decreto legge n. 17. convertito in legge n. 79 del 1983) in quanto accertato con autorità di giudicato, dalla sentenza di primo grado, nei confronti della Aeroviaggi S.p.a. ma confermava, tuttavia, la liquidazione equitativa del danno - "parametrandolo alla durata del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente assunto in sostituzione", in quanto la riassunzione del lavoratore, avente diritto di precedenza, non é imposta per l'intera stagione turistica - nonché l'esclusione dell'obbligo di versare contributi previdenziali - essendo la retribuzione soltanto il parametro per la quantificazione del danno - ed il rigetto della domanda volta ad ottenere il riconoscimento, "in astratto", del diritto del lavoratore alla precedenza nell'assunzione presso la medesima società - sia pure "a condizione che sussistano di volta in volta, e quindi di anno in anno, i presupposti di legge" - in base al rilievo che "non é ammissibile una sentenza dichiarativa di un diritto in astratto". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La società intimata resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria. 1 Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223, 1226 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — BE NÒ censura la sentenza impugnata per - avere confermato la liquidazione equitativa del danno - subito in dipendenza della violazione del proprio diritto di precedenza nelle assunzioni, previsto in favore dei lavoratori stagionali del settore turistico (art.8 bis decreto legge n. 17. convertito in legge n. 79 del 1983) - "parametrandolo alla durata del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente assunto in sostituzione", anziché all'intera stagione turistica. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1223 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere confermato l'esclusione dell'obbligo di versare contributi previdenziali, sebbene l'inadempiente sia tenuto a "risarcire l'intera perdita subita dal creditore". Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 8 bis decreto legge n. 17. convertito in legge n. 79 del 1983, 53 legge n. 56 del 1987, 100 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere confermato il rigetto della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla precedenza nell'assunzione presso la medesima società – in base al rilievo- che "non é ammissibile una sentenza dichiarativa di un diritto in astratto" sebbene, in difetto del richiesto accertamento giudiziale, "verrebbe vanificato il diritto alla prelazione triennale". 2 Il ricorso non é fondato.
3.Invero la disposizione invocata (art.8 bis decreto legge n. 17. convertito in legge n. 79 del 1983, Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, ora abrogato dall'articolo 11, comma 1, decreto legislativo n. 368 del 2001) sancisce testualmente: "I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.". Ne risulta, bensì, garantito - in favore dei previsti beneficiari ("lavoratori che ⚫ abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo -determinato") – il "diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda", ma il diritto stesso é subordinato, esplicitamente, alla condizione -stabilita contestualmente che i beneficiari - "manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.". All'evidenza, si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo di precedenza - al quale corrisponde l'obbligo del datore di lavoro – la cui insorgenza, tuttavia, ha – - - quale fattispecie costitutiva - la decisione dello stesso datore di procedere a nuove assunzioni nella "stessa qualifica", da intendersi quale sostanziale coincidenza tra le professionalità, di cui l'azienda abbisogna, e quella posseduta dal lavoratore avente diritto alla precedenza (vedi Cass. n. 14293/02 ed, ivi, 3 riferimenti ulteriori, concernenti l'analogo diritto di precedenza, in favore dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, di cui all'art. 15 legge n. 264/49). Il prospettato diritto ad essere preferito - nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro non é assistito da tutela in forma specifica (ai sensi dell'art. 2932 C.C.). Infatti si tratta - non già di un diritto, sia pure condizionato, alla stipulazione di un contratto di lavoro ma soltanto del diritto ad essere preferito, come - contraente, nel caso in cui il datore di lavoro decida di procedere a nuove assunzioni, definendone tipologia contrattuale e contenuto. In coerenza con i principi generali - in tema di prelazione obbligatoria (quale che ne sia la fonte) - il prospettato inadempimento del datore di lavoro che si - perfeziona, appunto, con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza - non può che dar luogo (ai sensi degli art. 1218 ss. c.c.) al risarcimento del danno (vedi Cass. n. 14293/02, cit., ed, ivi, riferimenti ulteriori). La liquidazione dello stesso danno, poi, non può che assumere - quale parametro quanto il lavoratore, avente diritto alla precedenza, avrebbe ricevuto se fosse stato parte del contratto di lavoro, che il datore di lavoro abbia stipulato con soggetti diversi. -In tale prospettiva, assumono rilievo quale parametro, appunto, per la liquidazione del danno - sia le retribuzioni percipiende, in dipendenza di quel contratto, sia le contribuzioni previdenziali relative. Tuttavia quanto percepito dal lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, non concorre in difetto di specifica, quanto esplicita, previsione eccezionale in - tal senso (quale l'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, c.d. Statuto dei lavoratori: vedi, per tutte, Cass. n. 2906/96, 2228/93, 4957/92) - ad integrare la retribuzione imponibile (di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e successive modifiche) - non essendo ricevuto in dipendenza del rapporto di lavoro, in 4 quanto non costituito, ma di autonoma causa risarcitoria (oltre Cass. n. 2906/96, 2228/93, 4957/92, cit., vedi, per tutte, Cass. n.11148/99) - e, come tale, non é soggetto a contribuzione previdenziale Resta, tuttavia, la possibilità di prospettare e dimostrare se le contribuzioni omesse perché non dovute, appunto, in difetto di rapporto di lavoro e di retribuzione siano fonte autonoma di danno risarcibile. MOLSLa sentenza impugnata che ha commisurato il danno, alla "durata del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente assunto in sostituzione", e peraltro ha negato l'obbligo di versare contributi previdenziali sull'importo che ne risulta liquidato a titolo di risarcimento dello stesso danno - non si discosta dai principi di diritto enunciati e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con i primi due motivi del ricorso principale. Parimenti infondato, tuttavia, é il terzo motivo dello stesso ricorso.
4.Invero l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) é una condizione dell'azione – da - apprezzare in relazione alla prospettazione di parte, prescindendo dalla sua fondatezza e consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, - giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, con la conseguenza che, nelle azioni di mero accertamento, presuppone - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 11092/02, 565/00 delle sezioni unite;
17223, 16022, 10039, 3060/02, 8531, 4984/01, 8289, 6046, 1619/00) uno stato di incertezza - oggettiva - su diritti soggettivi - tale da arrecare all'interessato un pregiudizio. concreto ed attuale, anche se non implicante necessariamente la lesione di un diritto. -Deve incidere, quindi, su diritti soggettivi - e/o su obblighi corrispondenti l'incertezza, obiettiva e pregiudizievole, che l'azione di mero accertamento intende eliminare e che concorre ad integrare l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) in uno con la necessità imprescindibile del richiesto intervento del - giudice per evitare il paventato pregiudizio - ed a rendere, perciò, ammissibile l'azione stessa, anche al di fuori delle ipotesi tipiche di mero accertamento, appunto, previste espressamente dalla legge (art. 949, 1012, 2° comma, 1079, 2653, n. 1, 2691 cod. civ.). Infatti la tutela giurisdizionale contenziosa (non solo) di mero accertamento - garantita, anche costituzionalmete (art. 24, 1 comma, Cost. 2907 c.c., 99 c.p.c.) ha per oggetto soltanto diritti soggettivi (od interessi legittimi) - situazioni giuridiche soggettive, cioè, di carattere sostanziale - e non già meri fatti, ancorché giuridicamente rilevanti, o norme giuridiche (in tal senso, oltre la giurisprudenza citata, vedi, per tutte, Corte Cost. n. 131/84, 68/80, 50/79, 11, 16 e 30/64, 7, 8 e 94/62; Cass. sez. un. n. 6468/88, 7341/87; sez. lav. n. 7081/91, 3461, 55/90, 240-88). Ciò non esclude, tuttavia, che il petitum immediato di tali azioni possa essere l'accertamento giudiziale di fatti giuridici, ove questi integrino, compiutamente, la fattispecie costitutiva di diritti soggettivi (vedi, per tutte, Cass. n. 7081/91, 3461/90, 240/88, cit.). La sentenza impugnata risulta conforme ai principi di diritto enunciati, laddove conferma la declaratoria d'inammissibilità di domanda che essendo volta ad - ottenere il riconoscimento, in astratto, del diritto del lavoratore (ed attuale ricorrente) alla precedenza nell'assunzione presso la medesima società (ed attuale resistente), sia pure "a condizione che sussistano di volta in volta, e quindi, di anno in anno, i presupposti di legge" non ha per oggetto - l'accertamento di un diritto soggettivo attuale, né fatti - che ne integrino, compiutamente, la fattispecie costitutiva - ma l'accertamento di un diritto (alla precedenza nell'assunzione, appunto), come disciplinato e garantito dalla legge wwwcon norme generali ed astratte in presenza della fattispecie costitutiva contestualmente prevista. Il ricorso principale, pertanto, é infondato e va quindi integralmente rigettato. Ne risulta assorbito in quanto esplicitamente subordinato, appunto, all'accoglimento dello stesso ricorso principale il ricorso incidentale condizionato, con il quale la S.p.a. Aeroviaggi censura la sentenza impugnata, per avere rigettato la propria eccezione di carenza di legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) della controparte - in ordine alla domanda di sottoporre a contribuzione previdenziale le somme liquidate a titolo risarcitorio - sotto il profilo che spetta, comunque, all'Istituto previdenziale la legittimazione ad agire per la riscossione di contributi non ancora prescritti. - previa riunione - dev'essere rigettato il ricorso principale e 5.Pertanto dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 91 c.p.c.) per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art. 385, 1° comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI quello incidentale condizionato;
Compensa integralmente tra le speseO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA . del presente giudizio di cassazione. LEGGE 11-8-73 N. 533 Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente De ve IL CANCELLIERE Thillo Depositato in Cancelleria 14 OTT Boggi, IL CANCELLIERE м е Ee