Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 519/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO pronuncia la seguente SENTENZA nel procedimento N. 519/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace, vertente va e n. iscrizione Parte_1 al , con sede in San Pt_1 P.IVA_1
Giorgio a Cremano ( e Lellis n.1 e n. REA NA n.720073, in persona del Presidente, legale Pt_2 rappresentante pro t appresentata ù di procura speciale ed ad litem per Notar dott. rep. Persona_1
N. 927 del 5 luglio 2022, dall'Avv. Alberto so il cui studio in Salerno al Corso Garibaldi n. 103 elett.te domicilia APPELLANTE E Avv. MUOIO FATIMA (C.F. ) C.F._1 procuratore di se medesima, rapp. e di a Giordano, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, unitamen quale elettivamente domicilia presso il loro studio in al Viale Gramsci n.12 Pt_1
APPELLATA CONCLUSIONI Come da note depositate per l'udienza del 27.3.2024, sostituita dal deposito di note scritte. SVOLGIMENTO DEL PROCES to la
[...]
con Parte_1
appello avverso la sentenza n.6187/2022 emessa dal Giudice di Pace di Barra il 14/18/11/2022. Deduceva a sostegno che il Giudice di prime cure aveva erroneamente accolto la domanda proposta dal professionista appellato, intesa al pagamento dei compensi dovuti per l'attività professionale svolta, disattendendo la formulata eccezione di improponibilità, per essersi verificata una fattispecie di cd.
con vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'appellata, che resisteva all'avverso gravame, precisando che l'altrui eccezione, sollevata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non era sostenuta da adeguato supporto probatorio.
Ritenuto che
, anche nel merito, le difese di controparte fossero infondate, stante la diversità, sul piano oggettivo, ed in taluni casi anche soggettivo, dei giudizi da ella patrocinati nell'interesse della cooperativa appellante, l'avv. Muoio evidenziava poi che la prefata eccezione di improponibilità era stata, in più di un precedente giudizio, disattesa, all'uopo producendo decisioni di questo Tribunale. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello. Terminata la fase istruttoria e precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa all'odierna udienza, destinata alla discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note, con il presente provvedimento. Motivi della decisione L'appello è fondato e va accolto. Coglie nel segno, infatti, l'eccezione di parte appellante, disattesa dal giudice di prime cure, di parcellizzazione del credito professionale da parte dell'avv.Muoio, integrante una fattispecie di abuso del processo, con conseguente improponibilità della domanda. Appare opportuno, in proposito, sottolineare che è stato il medesimo professionista istante, fin dall'introduzione del precedente grado di giudizio, a dedurre che “...il presente procedimento va collocato nel giusto alveo che è quello di una molto più vasta posizione debitoria della Convenuta nei confronti dell'istante, protrattasi per anni e tollerata unicamente in considerazione dell'esclusività del rapporto professionale intercorso con la Cooperativ te anni e prima di essa dal 1999 con la sua dante causa ”, aggiungendo, altresì, di Pt_3 aver effettuato la “rinunzia a andati formalizzata in data 22.12.2011”. Alcun dubbio, quindi, può sussistere circa l'esistenza, alla data di introduzione del presente giudizio, di una pluralità di crediti professionali del medesimo tenore, vantati dall'avv. Muoio nei confronti dell'appellante, tutti certamente già esigibili. Definitiva conferma di tale conclusione si rinviene peraltro nel prosieguo del già citato atto introduttivo, ove si legge ulteriormente che il predetto professionista aveva avviato
“plurimi tentativi di negoziazione” con zione anche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di in relazione alle Pt_1
“decine e decine di giudizi” da ella c ll'interesse della controparte. Circostanza, quest'ultima, che induce a ritenere senz'altro censurabile la scelta di far seguire al tentativo di definizione in unico contesto della debitoria esistente plurime iniziative giudiziarie inerenti i medesimi rapporti. Va quindi data continuità all'orientamento di questo Tribunale di cui alla pronuncia (ord. 2392/2022 del 06/04/2022) cui ha fatto riferimento l'appellante, in quanto conforme all'opinione più volte espressa dal S.C. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 14143/21, n. 24172/21, 18563/21; Cass. n. 24371/21, come richiamate nella prefata ord. 2392/2022 del 06/04/2022), con decisioni che si iscrivono nel solco tracciato da una giurisprudenza di legittimità ormai definitivamente consolidata (ex plurimis v. da ultimo la recentissima Cass. n.7299/25). In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta dall'avv. Muoio deve perciò essere dichiarata improponibile. Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, esse vanno interamente compensate, sia in ragione della circostanza che l'orientamento giurisprudenziale cui si è ritenuto di aderire si è andato consolidando nelle more del giudizio, sia per la natura meramente processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improponibile la domanda proposta dall'avv.Muoio nei confronti dell'appellante e compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 27 marzo 2025 Il G.U. Dr.Vincenzo Pappalardo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale