Versione
5 maggio 1968
5 maggio 1968
Art. 63. Riscossione dei contributi.
Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/02/2023, n. 2073Provvedimento: […] - quanto al mancato avvio dei procedimenti di recupero delle morosità, nel premettere che il recupero delle morosità è affidato all'Agenzia delle entrate, il Collegio di Roma ha provveduto, ai sensi dell'art. 63 della legge n. 434/1968, a svolgere l'attività di propria competenza ai fini della riscossione dei contributi con formazione dei ruoli e trasmissione al concessionario. […]Leggi di più...
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