Articolo 63 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 62Articolo 64
Versione
5 maggio 1968
Art. 63. Riscossione dei contributi.

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Entrata in vigore il 5 maggio 1968
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