Art. 63. Riscossione dei contributi.
Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.
Il collegio riscuote i contributi previsti dagli articoli 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.