Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/05/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 15.5.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. F. Parte_1
Pezzuto
Ricorrente
CONTRO
CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. L. Iero
,
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 3.4.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che, previo rinnovo della CTU, fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ex l. 118/71, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
In particolare, ha evidenziato come le conclusioni del CTU fossero in contrasto con le risultanze della documentazione medica versata in atti, attestante al contrario di quanto sostenuto
-
dall'ausiliare d'ufficio un quadro patologico grave tale da determinare il riconoscimento del predetto requisito sanitario.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'ausiliare nominato ha diagnosticato a carico della ricorrente "Diabete mellito complicato da neuropatia diabetica. Cardiopatia metabolica in ipertensione arteriosa con retinopatia ipertensiva. Spondilodiscoartrosi con discopatia L5-S1 e radicolopatia. Piede cavo bilaterale con dita a griffe. Obesità I classe” e ha evidenziato come "realizzando il calcolo con l'utilizzo della formula a scalare di Balthazard per le minorazioni coesistenti sopra riportate
(51+21+35) si ottiene una percentuale di danno alla capacità lavorativa pari al 75%"; tanto a decorrere da febbraio 2024, come indicato all'esito delle osservazioni inviate dal procuratore di parte ricorrente nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c.
Ritiene il giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal ctu, essendo le stesse supportate da una rigorosa e completa analisi della documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo della perizianda, stante altresì l'assenza di contestazioni delle parti, differenti da quelle già inoltrate al ctu e dal medesimo valutate in maniera condivisibile, che possano infirmarne la valenza.
Il ricorso va accolto.
La decorrenza dell'accertato requisito sanitario giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½. La residua parte, liquidata come in dispositivo, va posta a carico dell' CP_1 secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Parte_1 nei confronti dell' CP_1, Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede:
accerta e dichiara che la ricorrente è affetta da patologie di entità tale da renderla invalida nella misura del 75% da febbraio 2024, come da ctu depositata in data 13.4.2025; compensa nella misura di ½ le spese di lite e condanna CP_1 al pagamento della residua parte che liquida in € 1300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU, già liquidate con separati decreti.
Brindisi, 15.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere