Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 06/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 309/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 309/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 113/2021 pubblicata il 22/03/2021 dal Tribunale di SE in composizione monocratica nel procedimento n. 2044/12 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI Parte_1 C.F._1
LUCIA, elettivamente domiciliato in VIA MURICCHIO 3 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE-appellata incidentale
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AGNONE Controparte_1 P.IVA_1
FABIOSIRAVO GIOVANNI ( VIA UMBERTO I, N. 43 PRESSO STUDIO AVV. C.F._2
STEFANO SCARANO CAMPOBASSO;
, elettivamente domiciliato in VIA UMBERTO I, N. 43 PRESSO STUDIO AVV. STEFAO SCARANO CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLATO-appellante incidentale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/5/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. PETRUCCI LUCIA chiede che la Corte voglia così provvedere:
“in riforma della medesima sentenza, accertare e dichiarare che la somma di € 7.316,22 è stata corrisposta dal per consulenza ed assistenza relativa all'attività Controparte_1 stragiudiziale, afferente all'attività di distribuzione e di vendita del gas metano da novembre 2003 ad aprile 2004 con recupero crediti, nonché all'attività giudiziale, di cui al giudizio d'urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso innanzi al Tribunale di SE, rubricato al R.G. n.491/2003;
accertare e dichiarare che il credito di € 24.506,66 di cui al decreto ingiuntivo n.335/2012 del Tribunale di SE si riferisce al compenso relativo all'attività professionale espletata in seno al giudizio R.G. n.546/2004 promosso innanzi al Tribunale di SE ed al giudizio R.G. n.66/2007 innanzi alla Corte di Appello di Campobasso;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 335/12, emesso dal Tribunale di SE, in data
Pag. 1 a 6
con rifusione delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellato, l'avv. D chiede che la Corte voglia così provvedere: CP_3
“1) dichiarare inammissibile e, comunque, infondato l'appello principale proposto dall'avv. e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di SE n. 113/21 nella Parte_1 parte in cui riconosce la somma di € 7.316,22 imputabile alle prestazioni dedotte in giudizio;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, in via principale, declarare l'erroneità della Sentenza appellata n. 113/2021 del Tribunale di SE nella parte in cui riconosce gravante sul
in favore dell'avv. l'obbligazione di pagamento di € 17.190,66 e Controparte_1 Parte_1 per l'effetto declarare l'assenza della predetta obbligazione;
3) condannare l'appellante principale alla refusione in favore del delle Controparte_1 spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 335/12 il Tribunale di SE ingiungeva al Controparte_1 il pagamento di € 24.506,66, in favore dell'avv. per l'attività da quest'ultima Parte_1 svolta, quale difensore dell'Ente, nell'ambito del procedimento civile N.R.G. 546/04 celebrato dinanzi al Tribunale di SE (conclusosi con sentenza n. 565/06), e per il successivo giudizio d'appello, N.R.G. 66/07 instaurato presso la Corte d'Appello di Campobasso, estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Il proponeva opposizione chiedendo la revoca del predetto titolo Controparte_1 per inammissibilità e infondatezza della pretesa creditoria vantata dall'avv. in Parte_1 subordine chiedeva la riduzione del quantum dovuto secondo i minimi tariffari e, comunque, decurtato della somma, di € 7.316,22, già liquidata alla professionista per l'attività Parte_1 svolta in virtù di D.G.C. n. 299/03.
Si costituiva l'avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione; in via riconvenzionale Parte_1 chiedeva la condanna del al pagamento delle ulteriori somme dovute per l'attività
CP_1 stragiudiziale prestata in favore del dal mese di aprile 2004 in poi nonché il pagamento
CP_1 della somma di € 4.835,03 per l'attività giudiziaria svolta nel procedimento N.R.G. 491/2003; in via gradata ha chiesto di accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del con condanna al
CP_1 pagamento delle somme ingiunte e delle ulteriori somme oggetto di riconvenzionale;
ha inoltre chiesto di condannare il al risarcimento dei danni morali e materiali per violazione dell'art.
CP_1 22 del codice deontologico forense, temerarietà della lite e “violazione della legge sulla privacy”.
Il Tribunale di SE con sentenza n. 113/2021 pubblicata il 22/03/2021, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dal , così provvedeva: Controparte_1
“- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara l'estinzione parziale dell'obbligo gravante sul , in Controparte_1 relazione al compenso in favore dell'avv. per l'attività prestata nell'ambito dei Parte_1 procedimenti NRG 546/04 - Tribunale di SE e NRG 66/07- Corte d'Appello di Campobasso, per
€ 7.316,00 a fronte di un credito complessivo di € 24.506,66;
- condanna il al pagamento del residuo credito in favore dell'avv. Controparte_1
pari ad € 17.190,66, oltre accessori come per legge. Parte_1
- rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'avv. Parte_1
Spese compensate”. roponeva appello avverso tale pronuncia con citazione spedita per Parte_1 la notificazione il 9/9/21 e iscritta a ruolo il 20/9/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in riforma della medesima sentenza, accertare e dichiarare che la somma di € 7.316,22 è
Pag. 2 a 6 stata corrisposta dal per la consulenza ed assistenza relativa all'attività Controparte_1 stragiudiziale, afferente all'attività di distribuzione e di vendita del gas metano da novembre 2003 ad aprile 2004 con recupero crediti;
• accertare e dichiarare che il credito di € 24.506,66 di cui al decreto ingiuntivo n.335/2012 del Tribunale di SE si riferisce al compenso relativo all'attività professionale espletata in seno al giudizio R.G. n.546/2004 promosso innanzi al Tribunale di SE ed al giudizio R.G. n.66/2007 innanzi alla Corte di Appello di Campobasso,
• confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 335/12, emesso dal Tribunale di SE, in data 25.07.2012, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
• con rifusione delle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata il 6/12/21 chiedendo che Controparte_1 l'appello principale proposto dall'avv. fosse dichiarato inammissibile e, Parte_1 comunque, infondato e che per l'effetto fosse confermata la sentenza del Tribunale di SE n. 113/21 nella parte in cui riconosce la somma di € 7.316,22 imputabile alle prestazioni dedotte in giudizio;
proponeva appello incidentale chiedendo che fosse dichiarata l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui riconosce come gravante sul in favore dell'avv. Controparte_1 l'obbligazione di pagamento di € 17.190,66 e che per l'effetto fosse dichiarata non Parte_1 dovuta detta obbligazione.
Rigettata la richiesta di applicazione delle norme sul filtro in appello formulata dalla parte appellata, con ordinanza del 18/4/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Depositate le comparse conclusionali e le repliche, in pendenza del deposito della sentenza, le parti congiuntamente, con nota depositata il 10/4/25, chiedevano la rimessione della causa sul ruolo al fine di “addivenire ad una soluzione conciliativa che determini la cessazione della materia del contendere”; con le note sostitutive dell'udienza del 28/5/25 le parti hanno dato atto della mancata conciliazione della lite ed hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate in atti, dando anche atto dell'avvenuto deposito delle comparse conclusionali e delle repliche;
la causa è stata riservata in decisione senza assegnazione di ulteriori termini ex art. 190 cpc, avuto riguardo al già effettuato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e alla mancata richiesta di assegnazione di nuovi termini dai difensori delle parti.
2. In via preliminare, va rilevata fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellato, limitatamente al secondo motivo di appello principale.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Con il secondo motivo l'appellante principale si è limitato a contestare che “il giudice di primo grado ha liquidato la questione di merito con scarna, contraddittoria incompleta motivazione sopra trascritta..” senza che sia stata indicata quale parte della sentenza fosse affetta dal vizio denunciato;
né è stata indicata la modifica richiesta alla decisione derivante dal vizio denunciato.
3. Con il primo motivo di appello, lamenta l'erronea dichiarazione Parte_1 di estinzione parziale dell'obbligazione gravante sul per la somma di € CP_1 CP_1
7.316,00; l'appellante assume che il pagamento di detta somma è imputabile all'ulteriore e diversa attività stragiudiziale espletata dall'appellante, dal mese di novembre 2003 al mese di aprile 2004, finalizzata al recupero dei crediti vantati dal . Controparte_1
Il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che il avesse Controparte_1 effettivamente corrisposto la somma di € 7.316,00 in favore dell'avv. con i mandati Parte_1
Pag. 3 a 6 di pagamento n. 1195 del 2004 (per complessivi € 2.000,00) e 1768 del 2004 (per complessivi € 5.316,00); la convenuta opposta, non aveva contestato il pagamento di tali somme, né l'imputazione di tali somme al pagamento delle prestazioni dedotte in giudizio.
Preliminarmente va rilevato che, con la comparsa di costituzione e risposta, l'opposta contestava immediatamente che detti mandati di pagamento erano riferibili all'attività stragiudiziale svolta dal professionista (vedi punto 5 a pag. 16), e non al pagamento della prestazione professionale oggetti di giudizio, motivo per cui deve essere integrata la motivazione sul punto.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia fondato.
Nella comparsa di risposta di primo grado il professionista rilevava che il pagamento della somma effettuato dal era relativo alla fattura n. 3 del 10/9/2004; dalla lettura del CP_1 documento risulta che la somma richiesta nel totale della fattura è pari a € 5.316,22 , somma esattamente identica a quella versata con il mandato 1768 del 2004 e da quest'ultimo imputata all'attività giudiziale per cui è causa;
la fattura in esame non è riferita ai procedimenti giudiziari, ma reca espressamente quale causale “attività stragiudiziale per prestazione di consulenza e assistenza per attività di distribuzione e vendita di gas da novembre 2003 ad aprile 2004 con recupero crediti”, come correttamente contestato dall'appellante.
Secondo la pronuncia della Cassazione n. 2369/94 il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convento di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione.
Nella fattispecie, proprio per il fatto che la somma versata con il secondo mandato è esattamente coincidente con quella richiesta con la fattura indicata, deve ritenersi provato che il pagamento in questione non sia riferibile all'attività giudiziaria oggetto del presente procedimento, ma ad altre prestazioni (stragiudiziali) non oggetto della presente controversia.
Deve pertanto essere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto che il pagamento della somma di € 7.316,22 sia stata corrisposta dal comune a parziale pagamento dell'obbligazione dedotta in giudizio;
l'unica somma riconoscibile è quella di cui al mandato n. 1195 del 2004 per complessivi € 2.000,00, che è la somma peraltro corrispondente a quella prevista nella delibera di conferimento di incarico n. 299/03, che prevede un impegno di spesa di € 2.000 omnicomprensivi con relativo capitolo di bilancio, come risulta dalla lettura della sentenza nella parte non oggetto di contestazione.
4. Con il primo motivo di appello incidentale si contesta che la DGC n. 299/03 stabiliva la somma omnicomprensiva di € 2.000, successivamente integrato con la somma omnicomprensiva di € 5.316.22 come da determina n. 116/04 per un totale di € 7.316,22; tale somma sarebbe l'unica somma omnicomprensiva impegnata dall'amministrazione per l'incarico espletato dalla
Parte_1
Il motivo è infondato.
Secondo quanto sopra motivato l'unico pagamento eseguito dal imputabile alla CP_1 obbligazione dedotta in giudizio è quello relativo alla somma di € 2.000,00; il fatto che nella delibera sia stato indicato l'importo omnicomprensivo di € 2.000,00 è del tutto irrilevante ai fini decisori, non essendo stato prodotto alcun contratto tra l'amministrazione e il professionista relativo alla rappresentanza giudiziale.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che in atti è presente la procura alle liti sottoscritta dal legale rappresentante del redatta a margine dell'atto di citazione introduttivo del CP_1 procedimento n. 546/04 RG davanti al Tribunale di SE, procura conferita anche per il successivo eventuale giudizio di appello.
Pag. 4 a 6 Va confermato che nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta (Cass. n. 4447/2020; Cass. n. 15454 del 2015; Cass. n. 1830 del 2018; conf., con riferimento alla procura generale, Cass. n. 3721 del 2015; Cass. n. 2266 del 2012; Cass. n. 13963 del 2006); la procura ad litem, tuttavia, quando sia stata conferita per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ed è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, perfeziona il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, del quale, infatti, sussistono tutti i requisiti necessari, vale a dire l'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore, la funzione economico- sociale (causa) del negozio, l'oggetto nonché la forma scritta, che, quale requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A., risponde all'esigenza di identificarne il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell'autorità tutoria (Cass. n. 8500 del 2004; Cass. n. 2266 del 2012): specie se considera la particolare liquidità delle obbligazioni assunte, considerato che oggetto del contratto di patrocinio sono, da un lato, l'attività di difesa della parte, per sua natura non predeterminabile specificamente, e, dall'altro, il pagamento del compenso secondo la tariffa forense (Cass. n. 15454 del 2015).
5. Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta la falsa applicazione dell'art. 2233 c.c. e 2041 c.c., 191 e 194 TUEL – violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, all. n. 4/2 e dell'art. 9 Dl 1/2012.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale correttamente ha rilevato che, in mancanza di pattuizione dell'ammontare del compenso dovuto, il compenso doveva essere determinato secondo le tariffe ex art. 2233 cc;
va richiamato quanto già rilevato in ordine al primo motivo di appello incidentale, circa la mancanza di pattuizione sul compenso e l'irrilevanza della deliberazione comunale di previsione di spesa omnicomprensiva di € 2.000,00.
Del tutto irrilevante è il richiamo effettuato in relazione alla necessità di proposizione di azione di indebito arricchimento, in quanto l'obbligazione di pagamento del compenso secondo la tariffa professionale deriva direttamente dal conferimento del mandato, secondo quanto sopra motivato (a prescindere che l'azione di indebito arricchimento è stata pure proposta in via subordinata, con la comparsa di risposta).
Pure infondata è la contestazione relativa alla violazione dell'impegno di spesa della pubblica amministrazione in quanto, la nullità correlata alla mancata previsione della spesa e della sua copertura non può concernere anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli Enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite (Cass. n. 15454 del 2015; conf., Cass. n. 8646 del 1993; Cass. n. 3581 del 1998; Cass. n. 11859 del 1999; Cass. SU n. 11098 del 2002).
6. In conclusione, in mancanza di ulteriori contestazioni in relazione alla quantificazione del compenso, deve essere confermata la liquidazione complessiva per il giudizio di primo grado e per il procedimento di appello come effettuata dal Tribunale in € 24.506,66, somma da cui deve essere detratto l'importo di € 2.000,00 già versato dal comune, con un importo residuo da corrispondere pari ad € 22.506,66.
7. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite che ha visto l'accoglimento della domanda della professionista per quanto di ragione, le spese di doppio grado vengono compensate per 1/3, con condanna del a rimborsare alla controparte i rimanenti due terzi, liquidate in CP_1 dispositivo per il primo grado in applicazione del D.M. n. 55/14 e per il grado di appello ex DM n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
Pag. 5 a 6 dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e sull'appello incidentale proposto dal , avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 113/2021 pubblicata il 22/03/2021 dal Tribunale di SE, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara l'estinzione parziale dell'obbligo gravante sul , in Controparte_1 relazione al compenso in favore dell'avv. per l'attività prestata nell'ambito dei Parte_1 procedimenti NRG 546/04 - Tribunale di SE e NRG 66/07- Corte d'Appello di Campobasso, per
€ 2.000,00 a fronte di un credito complessivo di € 24.506,66;
- condanna il al pagamento del residuo credito in favore dell'avv. CP_1 CP_1
pari ad € 22.506,66, oltre accessori come per legge. Parte_1
- rigetta l'appello incidentale;
-condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 2/3 delle spese di primo grado di giudizio che liquida per l'intero in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di un terzo della somma indicata;
-condanna al pagamento, in favore di di Controparte_1 Parte_1 2/3 delle spese del presente grado di giudizio che liquida per l'intero in € 382,50 per spese ed € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione di un terzo della somma sopra indicata;
-dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 06/06/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6