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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 483 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 26 giugno 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giammaria Gialloreto e Marta Duran Paradas, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Fusella, in virtù di procura posta in calce al ricorso per ingiunzione del 19.01.2022, convenuto opposto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 19 giugno 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 29/2022 del 20.01.2022, emesso dal Tribunale di Chieti, su ricorso del sig. veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 30.997,00, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in €
286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in virtù del mancato pagamento di n. 9 cambiali, a firma congiunta apposta da e Parte_1 Pt_2
, in favore di .
[...] Controparte_1
Con atto notificato in data 15.03.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sostenendo la prescrizione cambiaria dell'azione causale, nonché l'estinzione del credito per compensazione con credito ceduto alla stessa dalla madre, sig.ra in virtù di contratto di locazione commerciale Parte_3 con il sig. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, sig. il quale impugnava e Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella comparsa di costituzione si evidenziava come, pur prescritta l'azione cambiaria, lo stesso non poteva dirsi dell'azione causale, avendo correttamente interrotto il decorso della prescrizione con atto di precetto, notificato alla in data 23.02.2015. Per quanto Parte_1 riguarda l'eccezione di compensazione, l'opposto sosteneva di non aver alcun debito nei confronti della , né della madre di costei, avendo regolarmente adempiuto al pagamento dei Parte_1 canoni di locazione, e che alcuna transazione fosse mai avvenuta tra le parti in relazione a reciproche pretese creditorie. Parte_4
Questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, considerando possibile la decisione della causa sulla base delle produzioni documentali e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, fissava l'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 26.06.2024 tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti in causa, l'opposizione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di prescrizione – e fermo che, ritenendosi pacificamente prescritta l'azione cambiaria, in questa sede viene in rilievo l'azione causale – si ritiene correttamente interrotta la prescrizione attraverso la notifica dell'atto di precetto in data
23.02.2015 per i titoli emessi tra il 20.04.2005 ed il 25.06.2005; per i titoli con scadenza
20.12.2004 e 20.01.2005, l'interruzione è avvenuta attraverso la notifica di altro atto di precetto, in data 14.11.2006, titoli poi richiamati nell'atto interruttivo notificato nel 2015. Pertanto, per tutti i crediti per cui furono rilasciati i titoli di credito, l'azione causale è legittimamente proponibile sino al 23.02.2025.
Né può essere accolta l'eccezione dell'opponente, per cui l'atto di precetto notificato nel
2015 “non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto con il medesimo atto non è stata esercitata l'azione causale e quindi non è stato fatto valere il rapporto sottostante”. La Suprema Corte, infatti, sul rapporto tra le due azioni giudiziarie ha statuito che “Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.” (Cassazione civile, sez. I, n. 26 del 3.01.2017).
Le eccezioni di merito, formulate da parte opponente, e riguardanti la compensazione dei crediti del convenuto e l'intervenuta transazione tra le parti, non sono state CP_1 documentalmente provate. In particolare, il relativo diritto di credito risulta ad oggi prescritto, stante l'eccezione formulata, e non essendo frattanto intervenuto alcun atto interruttivo. Allo stesso modo non è stata provata alcuna eventuale transazione avvenuta tra le parti con riguardo alle reciproche posizioni debitorie/creditorie. Parte opponente nel corso del giudizio non ha fornito alcuna prova estintiva del pagamento - d'altronde, i titoli cambiari sono rimasti nella disponibilità del creditore -, né alcuna altra prova (impeditiva o modificativa) a contestazione del credito documentale contenuto nelle cambiali, non potendosi ritenere rilevante in tal senso l'atto di cessione del credito intervenuto tra la madre e la figlia. Parte_1
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, con riguardo alla presunta nullità della cessione del contratto da cui origina il credito del sig.
la Cassazione ha più volte ribadito la validità e l'efficacia delle pattuizioni convenute CP_1 tra la parti cedente e cessionaria, anche in assenza del consenso del contraente ceduto, assurgendo quest'ultimo a condizione di efficacia della cessione nei suoi soli confronti (si veda Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8098 del 9 agosto 1990).
Per tutto quanto detto, ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
29/2022, che conferma;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta, che vengono liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 483 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione con ordinanza del 26 giugno 2024, all'esito di udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Giammaria Gialloreto e Marta Duran Paradas, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione, attrice opponente;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Fusella, in virtù di procura posta in calce al ricorso per ingiunzione del 19.01.2022, convenuto opposto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 19 giugno 2024, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 29/2022 del 20.01.2022, emesso dal Tribunale di Chieti, su ricorso del sig. veniva ingiunto alla sig.ra il pagamento Controparte_1 Parte_1 della complessiva somma di € 30.997,00, oltre interessi e spese della procedura, liquidate in €
286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, in virtù del mancato pagamento di n. 9 cambiali, a firma congiunta apposta da e Parte_1 Pt_2
, in favore di .
[...] Controparte_1
Con atto notificato in data 15.03.2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sostenendo la prescrizione cambiaria dell'azione causale, nonché l'estinzione del credito per compensazione con credito ceduto alla stessa dalla madre, sig.ra in virtù di contratto di locazione commerciale Parte_3 con il sig. CP_1
Si costituiva in giudizio l'opposto, sig. il quale impugnava e Controparte_1 contestava quanto ex adverso dedotto e concluso, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella comparsa di costituzione si evidenziava come, pur prescritta l'azione cambiaria, lo stesso non poteva dirsi dell'azione causale, avendo correttamente interrotto il decorso della prescrizione con atto di precetto, notificato alla in data 23.02.2015. Per quanto Parte_1 riguarda l'eccezione di compensazione, l'opposto sosteneva di non aver alcun debito nei confronti della , né della madre di costei, avendo regolarmente adempiuto al pagamento dei Parte_1 canoni di locazione, e che alcuna transazione fosse mai avvenuta tra le parti in relazione a reciproche pretese creditorie. Parte_4
Questo Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, considerando possibile la decisione della causa sulla base delle produzioni documentali e delle allegazioni delle parti non oggetto di specifica contestazione, fissava l'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni;
con ordinanza del 26.06.2024 tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto brevemente premesso in ordine ai fatti in causa, l'opposizione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di prescrizione – e fermo che, ritenendosi pacificamente prescritta l'azione cambiaria, in questa sede viene in rilievo l'azione causale – si ritiene correttamente interrotta la prescrizione attraverso la notifica dell'atto di precetto in data
23.02.2015 per i titoli emessi tra il 20.04.2005 ed il 25.06.2005; per i titoli con scadenza
20.12.2004 e 20.01.2005, l'interruzione è avvenuta attraverso la notifica di altro atto di precetto, in data 14.11.2006, titoli poi richiamati nell'atto interruttivo notificato nel 2015. Pertanto, per tutti i crediti per cui furono rilasciati i titoli di credito, l'azione causale è legittimamente proponibile sino al 23.02.2025.
Né può essere accolta l'eccezione dell'opponente, per cui l'atto di precetto notificato nel
2015 “non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione in quanto con il medesimo atto non è stata esercitata l'azione causale e quindi non è stato fatto valere il rapporto sottostante”. La Suprema Corte, infatti, sul rapporto tra le due azioni giudiziarie ha statuito che “Nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 c.c., sicché l'opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell'azione cartolare, spettando all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c.” (Cassazione civile, sez. I, n. 26 del 3.01.2017).
Le eccezioni di merito, formulate da parte opponente, e riguardanti la compensazione dei crediti del convenuto e l'intervenuta transazione tra le parti, non sono state CP_1 documentalmente provate. In particolare, il relativo diritto di credito risulta ad oggi prescritto, stante l'eccezione formulata, e non essendo frattanto intervenuto alcun atto interruttivo. Allo stesso modo non è stata provata alcuna eventuale transazione avvenuta tra le parti con riguardo alle reciproche posizioni debitorie/creditorie. Parte opponente nel corso del giudizio non ha fornito alcuna prova estintiva del pagamento - d'altronde, i titoli cambiari sono rimasti nella disponibilità del creditore -, né alcuna altra prova (impeditiva o modificativa) a contestazione del credito documentale contenuto nelle cambiali, non potendosi ritenere rilevante in tal senso l'atto di cessione del credito intervenuto tra la madre e la figlia. Parte_1
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, con riguardo alla presunta nullità della cessione del contratto da cui origina il credito del sig.
la Cassazione ha più volte ribadito la validità e l'efficacia delle pattuizioni convenute CP_1 tra la parti cedente e cessionaria, anche in assenza del consenso del contraente ceduto, assurgendo quest'ultimo a condizione di efficacia della cessione nei suoi soli confronti (si veda Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8098 del 9 agosto 1990).
Per tutto quanto detto, ne deriva che l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
29/2022, che conferma;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte opposta, che vengono liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)