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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 01/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 506/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta dal Sig. Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIVA C.F._1
PAOLO e STEFANO ,
Ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FURIA
[...] P.IVA_1
LORENZO e PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO,
Resistente
Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, per quanto occorrer possa, del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione Prot. n. 22345 del 16/07/2019 per i motivi tutti di impugnazione dedotti e per l'effetto annullare, revocare e/o disapplicare la medesima e tutti gli atti presupposti e successivi in quanto illegittimi, nulli o come meglio ritenuto accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dal ricorrente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia per i titoli
e le ragioni di cui in premessa;
nel merito, comunque, in via del tutto subordinata, annullare, revocare e/o disapplicare l'ordinanza-ingiunzione impugnata poiché illegittima, nulla o come meglio ritenuto anche con consequenziale riferimento a tutti gli atti presupposti, connessi, antecedenti o conseguenti ad essa e meglio indicati in premessa e, quindi, rideterminare l'importo della sanzione nella minor somma di Euro 9.262,96 così come già determinata da parte resistente ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 posta l'illegittima determinazione in misura diversa e superiore per essere la sanzione così come determinata nella misura di Euro 27.800,00 priva di motivazione o, comunque, erroneamente motivata, illogica e sproporzionata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e formale istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore dell'avv. Paolo Piva”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di ingiunzione n. 71/2023, prot. n. 10035 del 05 aprile 2023, di
Pag. 2 di 12 complessivi euro 27.842,60, per cui è cau-sa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. , amministratore unico d i Parte_1 [...]
R.L. dal 22/05/2018, ha convenuto l' CP_3 Controparte_1
di Parma-Reggio Emilia chiedendo l'annullamento
[...] CP_2
dell'ordinanza-ingiunzione n. 71/2023 del 05/04/2023 Prot. n.
10035, dell'importo di € 27.842,60 (di cui € 27.800,00 per sanzioni amministrative ed € 42,60 per spese di notifica), per violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo-appalto.
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 22345 del 16/07/2019, per quanto qui direttamente d 'interesse veniva contestata al Sig. nella sua qualità di Parte_1
amministratore unico pro tempore di Controparte_4
l'indebito utilizzo del la forma del contratto di appalto al fine di effettuare la mera fornitura di manodopera di n. 8 dipendenti delle consorziate (con riferimento ai Sigg.ri Controparte_5
e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
(con riferimento ai Sigg.ri Controparte_6 CP_7
e ), (con
[...] Controparte_8 Controparte_9
riferimento al Sig. e (con Per_4 Controparte_10
riferimento ai Sigg.ri e ) alla Parte_2 Parte_3
Pag. 3 di 12 società nel periodo maggio-settembre 2018, Controparte_11
per un totale di n. 556 giornate.
2. Parte opponente affida il ricorso a due motivi .
Il primo evidenzia il difetto di motivazione del provvedimento;
il secondo, di natura sostanziale, attiene al merito delle risultanze dell'accertamento.
2.1 In particolare, quanto al primo motivo, parte ricorrente osserva che il provvedimento non contiene una motivazione né a giustificazione del tempo impiegato per la conclusione del procedimento (iniziato con verifica ispettiva del 12/09/2018 e concluso con l'ordinanza impugnata dell 'aprile 2023), né con riferimento alla circostanza , erroneamente riportata nell'ordinanza, che non fossero stati presentati scritti difensivi e che non fosse stata richiesta audizione, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 22345 del
16/07/2019.
Ad avviso del ricorrente, il protrarsi del procedimento per quasi cinque anni avrebbe imposto all 'Amministrazione proc edente di
“dare puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito ”, essendo essa tenuta al rispetto di un basilare principio di tempestività volto, tra l'altro, a rendere effettiva e a garantire un'elementare esigenza di certezza (nel senso di prev edibilità temporale) del destinatario dell'azione amministrativa;
per di più, l'esigenza di adeguata motivazione si sarebbe resa oltremodo necessaria, alla
Pag. 4 di 12 luce dell'avvenuta presentazione di memorie difensive e della Cont richiesta di audizione, cui l' aveva ritenuto di non dare seguito.
2.2 Quanto al secondo profilo, l 'opponente evidenzia:
l'esistenza di un contratto di appalto tra Controparte_11
(committente) e (appaltatore), che Controparte_4
legittimamente avrebbe indicato le proprie consorziate per l'esecuzione; la mancanza di soggezione dei dipendenti delle consorziate al potere direttivo della committente;
l'irrilevanza della circostanza che non fosse costantemente presente un responsabile in ragione della particolarità Controparte_4
dell'appalto, “avente ad oggetto prestazioni continuative di cooperazione (circostanza documentale) ” e, di converso, la necessità di un coordinamento con le attività dei dipendenti di
Controparte_11
3. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
3.1 Quanto al primo motivo di opposizione, l' ha CP_1
innanzitutto evidenziato come la mancata indicazione del deposito di scritti difensivi e la mancata audizione, ancorché richiesta, non costituiscano elementi sufficienti a cagionare l'illegittimità del provvedimento opposto.
L'Ente ha quindi precisato che il provvedimento è motivato
“per relationem” mediante il richiamo al processo verbale di accertamento, e che “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art.
18, comma 2, Legge n. 689/1981, di mo tivare l'atto applicativo
Pag. 5 di 12 della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quella di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione ”.
Infine, parte resistente ha richiamato la giurisprudenza che riconosce efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica del verbale unico di accertamento , avendo cura di sottolineare che le violazioni formali in tanto possono essere considerate rilevanti ai fini dell'annullamento di un atto, in quanto idonee a comportare un'effettiva lesione del diritto di difesa, in considerazione del fatto che il giudice dell 'opposizione è chiamato in ogni caso a “valutare l'intero rapporto sanzionatorio e non la mera legittimità del provvedimento impugnato”.
3.2 Quanto al merito dell 'accertamento, l' ha esposto CP_1
che, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data
12/09/2018 presso la sede di in Cadelbo sco di Sopra CP_11
(RE), Via Brodolini n. 18/A , sono emersi profili di criticità del contratto (quali, innanzitutto : l'inesistenza di un risultato
Pag. 6 di 12 autonomo da conseguire da parte dell'appaltatore; la fatturazione sulla base delle ore lavorate d al personale delle consorziate;
la registrazione delle ore di lavoro del personale delle consorziate da parte di;
l 'assenza di un CP_11
qualsiasi rischio d 'impresa in carico all'appaltatore;
l'inesistenza di un potere di direzione e controllo da parte dell'appaltatore), di rilevanza tale da dover escludere la genuinità dell'appalto.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1 Non solo l'ordinanza-ingiunzione richiama il verbale di accertamento (con ciò assolvendo all'obbligo di motivazione ancorché, succintamente, “per relationem”), ma essa è anche esplicita nell'indicazione della condotta sanzionata (illecita fornitura di manodopera delle consorziate), con tanto d'indicazione del periodo di riferimento, dei nominativi dei lavoratori interessati e delle società consorziate utilizzate , delle modalità di calcolo della sanzione, dell 'aggravante contestata.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte r esistente, peraltro, il fatto che il provvedimento sia affetto da un palese travisamento dei fatti (nel senso che l 'ordinanza riporta, contrariamente al vero, l 'omessa presentazione di scritti difensivi) non costituisce motivo suffici ente a comportarne l'annullamento, “alla luce del consolidato principio di diritto individuato a partire dalla sentenza Cass. SSUU n. 1786/2010
Pag. 7 di 12 secondo cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto
e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione
e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.” (cfr. Cass. n.
12503/2018 e, più di recente, Cass. N. 12314/2024” (in tal senso, da ultimo, Trib. Ravenna, sez. I, 29/07/2024, n. 768).
Allo stesso modo, l'omessa audizione dell 'interessato non comporta la nullità del provvedimento , in quanto “non consegue
l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. Civ., Sez. II,
30/12/2020, n. 29928).
Diversa questione è quella riguardante il termine entro cui l'Amministrazione sia tenuta concludere il procedimento.
Ferma l'inapplicabilità della legge 241/1990 al procedimento disciplinato dalla legge 689/198 1, che si pone quale legge speciale rispetto a quella, generale, sul procedimento amministrativo, la prospettiva che appare pre feribile – in mancanza di una norma punt uale – fa coincidere il termine di
Pag. 8 di 12 conclusione del procedimento con quello prescrizionale di cinque anni (Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6762; Corte
Appello Ancona, Sez. Lav., 29/06/2017, n.79; Trib. Salerno, sez. I, 17/02/2014, n. 536).
4.2 Passando al merito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato che si è avvalsa del fattore Controparte_11
produttivo costituito dal la forza lavoro dei dipendenti delle consorziate di senza che l'attività delle Controparte_4
consorziate sia stata, in alcun modo, connotata dalla necessaria autonomia organizzativa.
Emblematica, anche se per niente affatto isolata, ris ulta la testimonianza resa dal teste che all'udienza Tes_1
dell'01/10/2024 ha chiarito, oltre ogni ragionevole dubbio, che i lavoratori delle consorziate potevano essere spostati da una commessa all'altra in ragione della necessità di di CP_11
rispettare le consegne;
che, in ipotesi di picchi di produzione,
chiedeva alle ditte esterne di fornire altri lavorat ori;
CP_11
che l'importo pagato dalla committente era commisurato alle ore lavorate dai dipendenti delle consorziate;
che egli stesso, in prima persona, effettuava la trattativa economica con le singole aziende, per determinare il costo orario da corrispondere .
Del resto, nel caso di specie ricorrono, pacificamente, praticamente tutti gli indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi del committente
(eccezion fatta per gli strumenti più minuti ); la mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si
Pag. 9 di 12 limita a mettere a disposizione i l lavoratore); la conseguente mancanza di un rischio d'impresa in capo all'appaltatore.
A completamento del quadro, sia sufficiente r ilevare che manca un qualsivoglia organizzazione del lavoro dei propri dipendenti da parte delle consorziate e, di converso, vi è una costante ingerenza del personale di sull 'attività degli CP_11
“esterni” (deposizione teste del 04/06/2024: vi è Persona_3
un sistema piramidale, nel quale gli esterni si rivolgono ad
“ ” e sopra di lui è posto, in posizione apicale, Per_5
che insieme al primo controlla il lavoro;
Persona_6
deposizione teste del 12/11/2024: non vi è Parte_2
alcun responsabile MTI nel reparto e i lavoratori si riferiscono a Contro personale o per l 'esecuzione del lavoro ). CP_11
Infine, si o ccupa anche di controllare l'accesso dei CP_11
lavoratori esterni tramite badge (deposizioni testi già Per_3
citato, e del 04/06/2024) e delle loro ferie e permessi Per_4
(deposizioni testi del 04/06/2024, Controparte_8
, già citato, del 16/07/2024, Per_4 Testimone_2 [...]
del 16/07/2024, e , già citato, che Per_2 Persona_6
arriva addirittura a riferire , a titolo esemplificativo, di aver contattato le singole ditte per comunicare di quanti lavoratori aveva bisogno nel periodo natalizio, e che viene CP_11
predisposto un piano ferie che tiene conto anche degli
“esterni”).
Il motivo di opposizione è, pertanto, non condivisibile.
Pag. 10 di 12 5. Nelle proprie conclusioni, parte ricorrente chiede, in subordine, la rideterminazione dell'importo.
Nell'ordinanza-ingiunzione opposta, in realtà, l' fa CP_13
riferimento esclusivamente all'omesso adempimento , ossia ad un elemento che, di per sé solo (ossia senza l'illustrazione, nello specifico, della gravità della condotta accertata, della personalità dell'autore delle violazioni emersa nel corso del procedimento e degli altri elementi di valutazione soppesati) poco dice, in concreto, sugli elementi di valutazione ex art. 11 legge 689/81.
Tuttavia, in concreto, la sanzione irrogata è il frutto della mera moltiplicazione dell 'importo di € 50,00 per ogni lavoratore e ogni giornata di occupazione per il numero di giorn ate lavorate
(556), secondo il computo contenuto nell a tabella costituente l'allegato n. 1 al verbale ispettivo , sicché non vi è spazio per una censura (peraltro nemmeno sviluppata) riguardante l'illogicità, sproporzione o mancanza di motivazione : la sanzione è stata correttamente determinata e si appales a, in definitiva, congrua.
6. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Nella causa n. 506/2023, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 71/2023 del 05/04/2023 Prot.
n. 10035 dell' di Controparte_1 [...]
sede di accertando la debenza CP_14 CP_1
delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 7.405,60 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia così deciso il 01/07/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO PRIMA
N.R.G. 506/2023
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta dal Sig. Parte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti PIVA C.F._1
PAOLO e STEFANO ,
Ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti FURIA
[...] P.IVA_1
LORENZO e PULVIRENTI FABIO ORAZIO ANTONIO,
Resistente
Cont OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.
689/1981, lavoro.
Conclusioni
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e, per quanto occorrer possa, del presupposto verbale unico di accertamento e notificazione Prot. n. 22345 del 16/07/2019 per i motivi tutti di impugnazione dedotti e per l'effetto annullare, revocare e/o disapplicare la medesima e tutti gli atti presupposti e successivi in quanto illegittimi, nulli o come meglio ritenuto accertando e dichiarando, conseguentemente, che nulla è dovuto a titolo alcuno dal ricorrente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia per i titoli
e le ragioni di cui in premessa;
nel merito, comunque, in via del tutto subordinata, annullare, revocare e/o disapplicare l'ordinanza-ingiunzione impugnata poiché illegittima, nulla o come meglio ritenuto anche con consequenziale riferimento a tutti gli atti presupposti, connessi, antecedenti o conseguenti ad essa e meglio indicati in premessa e, quindi, rideterminare l'importo della sanzione nella minor somma di Euro 9.262,96 così come già determinata da parte resistente ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 posta l'illegittima determinazione in misura diversa e superiore per essere la sanzione così come determinata nella misura di Euro 27.800,00 priva di motivazione o, comunque, erroneamente motivata, illogica e sproporzionata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e formale istanza di distrazione, ai sensi dell'art. 93 cpc, a favore dell'avv. Paolo Piva”.
Per parte resistente:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza e deduzione reietta,
- in via principale di merito, previa revoca della sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento impugnato, rigettare
l'opposizione avversaria poiché infondata, e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza di ingiunzione n. 71/2023, prot. n. 10035 del 05 aprile 2023, di
Pag. 2 di 12 complessivi euro 27.842,60, per cui è cau-sa, con condanna avversaria al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
- In via del tutto subordinata, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversa-rie, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. , amministratore unico d i Parte_1 [...]
R.L. dal 22/05/2018, ha convenuto l' CP_3 Controparte_1
di Parma-Reggio Emilia chiedendo l'annullamento
[...] CP_2
dell'ordinanza-ingiunzione n. 71/2023 del 05/04/2023 Prot. n.
10035, dell'importo di € 27.842,60 (di cui € 27.800,00 per sanzioni amministrative ed € 42,60 per spese di notifica), per violazione di disposizioni in materia di interposizione illecita da pseudo-appalto.
Con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 22345 del 16/07/2019, per quanto qui direttamente d 'interesse veniva contestata al Sig. nella sua qualità di Parte_1
amministratore unico pro tempore di Controparte_4
l'indebito utilizzo del la forma del contratto di appalto al fine di effettuare la mera fornitura di manodopera di n. 8 dipendenti delle consorziate (con riferimento ai Sigg.ri Controparte_5
e , Persona_1 Persona_2 Persona_3
(con riferimento ai Sigg.ri Controparte_6 CP_7
e ), (con
[...] Controparte_8 Controparte_9
riferimento al Sig. e (con Per_4 Controparte_10
riferimento ai Sigg.ri e ) alla Parte_2 Parte_3
Pag. 3 di 12 società nel periodo maggio-settembre 2018, Controparte_11
per un totale di n. 556 giornate.
2. Parte opponente affida il ricorso a due motivi .
Il primo evidenzia il difetto di motivazione del provvedimento;
il secondo, di natura sostanziale, attiene al merito delle risultanze dell'accertamento.
2.1 In particolare, quanto al primo motivo, parte ricorrente osserva che il provvedimento non contiene una motivazione né a giustificazione del tempo impiegato per la conclusione del procedimento (iniziato con verifica ispettiva del 12/09/2018 e concluso con l'ordinanza impugnata dell 'aprile 2023), né con riferimento alla circostanza , erroneamente riportata nell'ordinanza, che non fossero stati presentati scritti difensivi e che non fosse stata richiesta audizione, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. 22345 del
16/07/2019.
Ad avviso del ricorrente, il protrarsi del procedimento per quasi cinque anni avrebbe imposto all 'Amministrazione proc edente di
“dare puntuale motivazione delle ragioni che le hanno, in ipotesi, impedito di applicare la sanzione in contiguità temporale con l'accertamento dell'illecito ”, essendo essa tenuta al rispetto di un basilare principio di tempestività volto, tra l'altro, a rendere effettiva e a garantire un'elementare esigenza di certezza (nel senso di prev edibilità temporale) del destinatario dell'azione amministrativa;
per di più, l'esigenza di adeguata motivazione si sarebbe resa oltremodo necessaria, alla
Pag. 4 di 12 luce dell'avvenuta presentazione di memorie difensive e della Cont richiesta di audizione, cui l' aveva ritenuto di non dare seguito.
2.2 Quanto al secondo profilo, l 'opponente evidenzia:
l'esistenza di un contratto di appalto tra Controparte_11
(committente) e (appaltatore), che Controparte_4
legittimamente avrebbe indicato le proprie consorziate per l'esecuzione; la mancanza di soggezione dei dipendenti delle consorziate al potere direttivo della committente;
l'irrilevanza della circostanza che non fosse costantemente presente un responsabile in ragione della particolarità Controparte_4
dell'appalto, “avente ad oggetto prestazioni continuative di cooperazione (circostanza documentale) ” e, di converso, la necessità di un coordinamento con le attività dei dipendenti di
Controparte_11
3. Si è costituito l' Controparte_1
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
[...]
3.1 Quanto al primo motivo di opposizione, l' ha CP_1
innanzitutto evidenziato come la mancata indicazione del deposito di scritti difensivi e la mancata audizione, ancorché richiesta, non costituiscano elementi sufficienti a cagionare l'illegittimità del provvedimento opposto.
L'Ente ha quindi precisato che il provvedimento è motivato
“per relationem” mediante il richiamo al processo verbale di accertamento, e che “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art.
18, comma 2, Legge n. 689/1981, di mo tivare l'atto applicativo
Pag. 5 di 12 della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quella di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il Giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione ”.
Infine, parte resistente ha richiamato la giurisprudenza che riconosce efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica del verbale unico di accertamento , avendo cura di sottolineare che le violazioni formali in tanto possono essere considerate rilevanti ai fini dell'annullamento di un atto, in quanto idonee a comportare un'effettiva lesione del diritto di difesa, in considerazione del fatto che il giudice dell 'opposizione è chiamato in ogni caso a “valutare l'intero rapporto sanzionatorio e non la mera legittimità del provvedimento impugnato”.
3.2 Quanto al merito dell 'accertamento, l' ha esposto CP_1
che, a seguito dell'accesso ispettivo effettuato in data
12/09/2018 presso la sede di in Cadelbo sco di Sopra CP_11
(RE), Via Brodolini n. 18/A , sono emersi profili di criticità del contratto (quali, innanzitutto : l'inesistenza di un risultato
Pag. 6 di 12 autonomo da conseguire da parte dell'appaltatore; la fatturazione sulla base delle ore lavorate d al personale delle consorziate;
la registrazione delle ore di lavoro del personale delle consorziate da parte di;
l 'assenza di un CP_11
qualsiasi rischio d 'impresa in carico all'appaltatore;
l'inesistenza di un potere di direzione e controllo da parte dell'appaltatore), di rilevanza tale da dover escludere la genuinità dell'appalto.
4. Tanto premesso, espletata l'istruttoria orale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
4.1 Non solo l'ordinanza-ingiunzione richiama il verbale di accertamento (con ciò assolvendo all'obbligo di motivazione ancorché, succintamente, “per relationem”), ma essa è anche esplicita nell'indicazione della condotta sanzionata (illecita fornitura di manodopera delle consorziate), con tanto d'indicazione del periodo di riferimento, dei nominativi dei lavoratori interessati e delle società consorziate utilizzate , delle modalità di calcolo della sanzione, dell 'aggravante contestata.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte r esistente, peraltro, il fatto che il provvedimento sia affetto da un palese travisamento dei fatti (nel senso che l 'ordinanza riporta, contrariamente al vero, l 'omessa presentazione di scritti difensivi) non costituisce motivo suffici ente a comportarne l'annullamento, “alla luce del consolidato principio di diritto individuato a partire dalla sentenza Cass. SSUU n. 1786/2010
Pag. 7 di 12 secondo cui “i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto
e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione
e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.” (cfr. Cass. n.
12503/2018 e, più di recente, Cass. N. 12314/2024” (in tal senso, da ultimo, Trib. Ravenna, sez. I, 29/07/2024, n. 768).
Allo stesso modo, l'omessa audizione dell 'interessato non comporta la nullità del provvedimento , in quanto “non consegue
l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. Civ., Sez. II,
30/12/2020, n. 29928).
Diversa questione è quella riguardante il termine entro cui l'Amministrazione sia tenuta concludere il procedimento.
Ferma l'inapplicabilità della legge 241/1990 al procedimento disciplinato dalla legge 689/198 1, che si pone quale legge speciale rispetto a quella, generale, sul procedimento amministrativo, la prospettiva che appare pre feribile – in mancanza di una norma punt uale – fa coincidere il termine di
Pag. 8 di 12 conclusione del procedimento con quello prescrizionale di cinque anni (Cass. Civ., Sez. I, 06/04/2004, n. 6762; Corte
Appello Ancona, Sez. Lav., 29/06/2017, n.79; Trib. Salerno, sez. I, 17/02/2014, n. 536).
4.2 Passando al merito, l'istruttoria orale ha pienamente confermato che si è avvalsa del fattore Controparte_11
produttivo costituito dal la forza lavoro dei dipendenti delle consorziate di senza che l'attività delle Controparte_4
consorziate sia stata, in alcun modo, connotata dalla necessaria autonomia organizzativa.
Emblematica, anche se per niente affatto isolata, ris ulta la testimonianza resa dal teste che all'udienza Tes_1
dell'01/10/2024 ha chiarito, oltre ogni ragionevole dubbio, che i lavoratori delle consorziate potevano essere spostati da una commessa all'altra in ragione della necessità di di CP_11
rispettare le consegne;
che, in ipotesi di picchi di produzione,
chiedeva alle ditte esterne di fornire altri lavorat ori;
CP_11
che l'importo pagato dalla committente era commisurato alle ore lavorate dai dipendenti delle consorziate;
che egli stesso, in prima persona, effettuava la trattativa economica con le singole aziende, per determinare il costo orario da corrispondere .
Del resto, nel caso di specie ricorrono, pacificamente, praticamente tutti gli indici rivelatori dell'interposizione fittizia di manodopera, ossia: l'utilizzo di mezzi del committente
(eccezion fatta per gli strumenti più minuti ); la mancanza di un contributo organizzativo qualificante dell'appaltatore (che si
Pag. 9 di 12 limita a mettere a disposizione i l lavoratore); la conseguente mancanza di un rischio d'impresa in capo all'appaltatore.
A completamento del quadro, sia sufficiente r ilevare che manca un qualsivoglia organizzazione del lavoro dei propri dipendenti da parte delle consorziate e, di converso, vi è una costante ingerenza del personale di sull 'attività degli CP_11
“esterni” (deposizione teste del 04/06/2024: vi è Persona_3
un sistema piramidale, nel quale gli esterni si rivolgono ad
“ ” e sopra di lui è posto, in posizione apicale, Per_5
che insieme al primo controlla il lavoro;
Persona_6
deposizione teste del 12/11/2024: non vi è Parte_2
alcun responsabile MTI nel reparto e i lavoratori si riferiscono a Contro personale o per l 'esecuzione del lavoro ). CP_11
Infine, si o ccupa anche di controllare l'accesso dei CP_11
lavoratori esterni tramite badge (deposizioni testi già Per_3
citato, e del 04/06/2024) e delle loro ferie e permessi Per_4
(deposizioni testi del 04/06/2024, Controparte_8
, già citato, del 16/07/2024, Per_4 Testimone_2 [...]
del 16/07/2024, e , già citato, che Per_2 Persona_6
arriva addirittura a riferire , a titolo esemplificativo, di aver contattato le singole ditte per comunicare di quanti lavoratori aveva bisogno nel periodo natalizio, e che viene CP_11
predisposto un piano ferie che tiene conto anche degli
“esterni”).
Il motivo di opposizione è, pertanto, non condivisibile.
Pag. 10 di 12 5. Nelle proprie conclusioni, parte ricorrente chiede, in subordine, la rideterminazione dell'importo.
Nell'ordinanza-ingiunzione opposta, in realtà, l' fa CP_13
riferimento esclusivamente all'omesso adempimento , ossia ad un elemento che, di per sé solo (ossia senza l'illustrazione, nello specifico, della gravità della condotta accertata, della personalità dell'autore delle violazioni emersa nel corso del procedimento e degli altri elementi di valutazione soppesati) poco dice, in concreto, sugli elementi di valutazione ex art. 11 legge 689/81.
Tuttavia, in concreto, la sanzione irrogata è il frutto della mera moltiplicazione dell 'importo di € 50,00 per ogni lavoratore e ogni giornata di occupazione per il numero di giorn ate lavorate
(556), secondo il computo contenuto nell a tabella costituente l'allegato n. 1 al verbale ispettivo , sicché non vi è spazio per una censura (peraltro nemmeno sviluppata) riguardante l'illogicità, sproporzione o mancanza di motivazione : la sanzione è stata correttamente determinata e si appales a, in definitiva, congrua.
6. Le spese di causa seguono la soccombenza di parte ricorrente, con riduzione del 20% in ragione del fatto che l' si è difeso per mezzo dei propri funzionari. La CP_1
media complessità della causa comporta l'adozione dei valori medi di cui al D.M. 55/14, all. 1, Tab. 3 (cause di lavoro), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P.Q.M.
Pag. 11 di 12 Nella causa n. 506/2023, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'opposizione proposta dal Parte_1
contro l'ordinanza-ingiunzione n. 71/2023 del 05/04/2023 Prot.
n. 10035 dell' di Controparte_1 [...]
sede di accertando la debenza CP_14 CP_1
delle somme recate dall'atto opposto.
2) Condanna parte ricorrente al versamento delle spese di lite a favore dell' opposto, liquidate in € 7.405,60 oltre CP_1
rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia così deciso il 01/07/2025.
Il GOP
Dott. Enrico Prost
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