TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/05/2025, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott.ssa Laura CENTOFANTI Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 37723 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 10 aprile 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cerveteri Parte_1
n. 12, presso lo studio degli avv.ti Gianluca Sestini e Sonia Fusca, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del procuratore speciale, dott.ssa Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Barbara CP_2
Lorenzi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… In via principale e nel merito A) revocare e/o dichiarare inesistente nullo e/o annullare e comunque dichiarare privo di ogni effetto il
1 Decreto Ingiuntivo n. 7856/2024 (R.G. 19725/2024) emesso dal Tribunale di
Roma in data 20 giugno 2024, ad istanza della e notificato Controparte_1 all'opponente in data 8 luglio 2024 essendo il ricorso ingiuntivo ed il pedissequo decreto del tutto inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
B) accertare e dichiarare la nullità dell'articolo cinque della fideiussione contratta dal signor in data 24 giugno 2019 per Parte_1 violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e per l'effetto accertare e dichiarare, ex art. 1957 c.c. l'intervenuta decadenza della Controparte_1
dal diritto di escutere la fideiussione a danno del signor Parte_1
con ogni consequenziale pronuncia a favore del signor In Parte_1
ogni caso C) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione contratta dal signor in data 24 giugno 2019 per la violazione dell'art. Parte_1
1938 c.c. della Legge 154/1992 della Legge 287/1990 e degli art. 116 e 117
T.U.B con ogni consequenziale pronuncia a favore del signor
[...]
D) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione contratta dal Parte_1
signor in data 24 giugno 2019 per la violazione degli Parte_1
articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. con riferimento agli articoli 1,3,5,6,7 e 8 della fideiussione con ogni consequenziale pronuncia a favore del signor
[...]
E) accertare e dichiarare la nullità della fideiussione contratta dal Parte_1
signor in data 24 giugno 2019 con riferimento agli articoli Parte_1
1,3,5,6 e 7 della fideiussione in quanto non conformi allo schema contrattuale
ABI e redatte in violazione della normativa antitrust Legge 287/1990 con ogni consequenziale pronuncia a favore del signor In via Parte_1
gradata F) accertare e dichiarare l'inefficacia della fideiussione contratta dal signor in data 24 giugno 2019 per violazione da parte della Parte_1
dell'articolo 1956 c.c. con ogni consequenziale pronuncia Controparte_1
a favore del signor Ordinare alla Parte_1 Controparte_1
l'immediata cancellazione della segnalazione della posizione di garanzia del signor alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e al CRIF. Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
2 Per l'opposta: “… IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni già illustrate in comparsa di risposta;
NEL MERITO: respingere l'opposizione, rigettando tutte le eccezioni e le domande avversarie;
confermare il decreto ingiuntivo opposto;
e comunque, accertato e dichiarato che l'attore opponente è debitore in qualità di fideiussore di della somma di Parte_2
euro 158.102,57 oltre agli interessi, competenze e oneri bancari successivi alla data del 16/10/2023 e comunque nei limiti dell'importo massimo garantito dal fideiussore, condannare il signor al pagamento della Parte_1
somma di euro 38.102,57 in favore di alla luce Controparte_1
dell'intervenuto pagamento di euro 120.000,00 da parte di Parte_3
in favore della creditrice opposta;
si precisa nuovamente che il
[...]
Fondo pubblico di garanzia ex L. 662/96, a seguito del pagamento suddetto, ha acquisito automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente
e sugli eventuali garanti ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'articolo 2, comma 4, del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento e inoltre che il credito vantato dal Fondo è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa, ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/3/2015, n. 33 (in SO n.15, allegato alla G.U.
25/03/2015, n. 70). condannare l'attore opponente al pagamento delle spese e competenze professionali per la presente causa in favore di P_
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 15 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 7856/2024, emesso da questo Tribunale in data 21 giugno 2024 su istanza della soc. con il quale gli era stato ingiunto, Controparte_1
quale fideiussore della soc. il pagamento della Parte_2 somma di €158.102,57#, oltre interessi moratori convenzionali e spese
3 della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente (per €899,41) nonché a titolo di residuo rimborso di un mutuo chirografario (per il resto);
• che, a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenzionale come sopra trascritta, l'attore ha dedotto che: a) l'ingiungente era decaduta dalla garanzia non avendo proposto istanze giudiziarie contro la debitrice principale né contro i fideiussori entro i termini di cui all'art. 1957 c.c. e a nulla valendo la clausola contrattuale di deroga a tale disposizione codicistica siccome in tutto e per tutto conforme ad analoga clausola contenuta nel noto schema ABI del 2002-2003, censurata nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, e pertanto nulla per contrasto con la normativa antitrust;
b) la fideiussione era nulla in quanto, pur garantendo l'adempimento di obblighi derivanti da una serie indefiniti di rapporti, anche futuri, non recava l'esatta indicazione della somma massima entro cui il garante doveva rispondere, ciò in contrasto con il disposto dell'art. 1938 c.c.; c) alcune delle clausole negoziali – in particolare quelle contenute negli artt. 3, 5, 6, 7 e 8 della fideiussione – erano nulle poiché, avendo natura vessatoria, non erano state specificamente approvate per iscritto come richiesto dall'art. 1341 c.c.;
d) quelle stesse clausole erano comunque nulle ed inefficaci anche perché, essendo conformi alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del ridetto schema ABI del 2002, censurate nel provvedimento della Banca d'Italia
n. 55 del 2.5.2005, erano violative della normativa antitrust siccome contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990; e) ad ogni modo esso opponente doveva considerarsi liberato dagli obblighi di garanzia poiché la banca creditrice, pur conoscendo la situazione di difficoltà economica della società debitrice principale, aveva continuato a far credito senza ottenere la di lui specifica autorizzazione come prescritto dall'art. 1956 c.c.;
4 • che la soc. costituitasi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che le contestate clausole della fideiussione omnibus stipulata il 24 giugno 2019 non sono affatto conformi allo schema ABI del 2002 (o, comunque, ad alcuna delle tre clausole di esso censurate nel già citato provvedimento della Banca d'Italia);
• che, invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la clausola di cui all'art. 5 della fideiussione omnibus per cui è controversia
– in base alla quale “i diritti derivanti alla Banca dalla Fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore. Le parti concordano che la Banca possa agire contro il debitore principale per l'adempimento dell'obbligazione garantita sino a
36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita (in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cod. civ.)” – non è conforme alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 dello schema ABI, la quale, infatti, esclude tout court qualsiasi termine decadenziale a carico della banca;
• che la evidenziata diversità – apprezzabile sia nella formulazione lessicale che nella sostanza – tra la denunciata clausola della fideiussione di cui trattasi e la clausola ex art. 6 dello schema ABI censurata dalla
Banca d'Italia conduce a concludere che la disposizione contrattuale di cui l'opponente si duole in questa sede non costituisce attuazione dell'intesa illecita “a monte”;
• considerato altresì che il termine decadenziale di trentasei mesi fissato
(in deroga all'art. 1957 c.c.) nella clausola di cui all'art. 5 della fideiussione è stato rispettato dalla dal momento che, Controparte_1
dopo la lettera di recesso dai rapporti bancari in essere datata 19 giugno
2023 (v. doc. 11 fascicolo monitorio), la banca ha promosso l'azione monitoria contro il nel pieno rispetto del termine decadenziale Parte_1
5 contrattualmente fissato in trentasei mesi, termine che invero non è neppure ancora decorso;
• che l'eccezione di nullità della fideiussione per mancato rispetto del disposto dell'art. 1938 c.c. è palesemente smentita dal testo del contratto che, nella prima pagina, indica chiaramente in €187.500,00 l'importo massimo garantito (“sino alla concorrenza dell'importo di Euro
187.500,00”);
• che, diversamene da quanto affermato dall'opponente, le clausole di cui agli artt. 3, 5, 6 e 7 della fideiussione risultano specificamente approvate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. mediante sottoscrizione, in calce al contratto, di un elenco di clausole vessatorie indicate con il richiamo del numero e del titolo;
• che, contrariamente a quanto dedotto dal la denunciata Parte_1
clausola di cui all'art. 1 della fideiussione – che disciplina l'oggetto della garanzia, individuandolo in tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, altri accessori e spese – non rientra in nessuna delle ipotesi comprese nel catalogo di cui all'art. 1341 c.c.;
• che le denunciate clausole non possono neppure considerarsi nulle per contrasto con la disciplina antitrust in quanto nessuna di esse è conforme alle tre clausole dello schema ABI del 2002 censurate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005;
• che l'eccezione di liberazione dagli obblighi fideiussorî ai sensi dell'art. 1956 c.c. è stata formulata in modo del tutto evanescente sulla base del solo presupposto che la banca avrebbe omesso di comunicare ai garanti il mancato versamento da parte della debitrice principale di alcune rate del finanziamento: circostanza, questa, che non è certo sufficiente a integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 1956 c.c., per la quale è tra l'altro necessaria la concessione di ulteriore credito, nella specie neppure allegata;
• considerato infine che, come riconosciuto dalla stessa banca nella propria prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., in relazione al
6 credito derivante dal finanziamento chirografario è intervenuto in corso di causa il pagamento, da parte del Fondo pubblico di garanzia ex L.
662/96, per il tramite della soc. della Controparte_3
somma di €120.000,00: pagamento del coobbligato solidale che determina una parziale estinzione del credito azionato dalla società ingiungente;
• che, in relazione a tale pagamento intervenuto in corso di causa, questo giudice, pur non ignorando l'esistenza di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto, ritiene di aderire all'indirizzo per il quale il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto;
cosicché, quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il provvedimento non va revocato e devono porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento – di cui deve comunque darsi formalmente atto in sentenza – se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (cfr. Cass., 12.12.1998, n.
12521);
• ritenuto pertanto che, in applicazione delle dette coordinate ermeneutiche, l'opposizione debba essere rigettata, pur dovendosi dare atto dell'avvenuto pagamento da parte della soc. Controparte_3
quale coobbligato rispetto al contratto di finanziamento
[...]
chirografario, della somma di €120.000,00, che va a deconto dell'esposizione debitoria dell'opponente;
• che l'ulteriore domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
debba pure essere rigettata;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 7856/2024, nonché sulla Parte_1
domanda di nullità dal medesimo proposta in via riconvenzionale, così provvede:
1. - rigetta l'opposizione, dando atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa, da parte della soc. della somma di Controparte_3
€120.000,00 che deve imputarsi a deconto dell'importo di cui al decreto ingiuntivo;
2. - rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
3. - condanna al pagamento, in favore della soc. Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 17 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
8