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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9687 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RANDAZZO C.F._1
EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Controparte_1 ciliata presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/11/2023 le parti concludevano come da ver- bale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 12/12/2019. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti- tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 13-
17/12/2019.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio (dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente), il figlio della coppia, , nato a Persona_1
Palermo il 12/11/2002, è divenuto maggiorenne.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Deve ora essere esaminate la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile, formulata da
[...]
. CP_1
Nessuna domanda di contributo al mantenimento del figlio della coppia, , è sta- Per_1 ta invece formulata dal genitore convivente.
3.1. ASSEGNO DIVORZILE
Ciò premesso per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, secondo l'orientamento tradizio- nale di cui alla sentenza delle S.U. n.11490 del 1990, rimasto fermo per un trentennio, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo
1987 n.74, l'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, e la sua attribu- zione è quindi subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto posi- tivamente, ed incidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., Cass. S.U. n.
11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).
Il concetto di «mezzi», per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislato- re, viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi, ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attra- verso la loro aliena-zione, di soddisfare i bisogni del coniuge. Per quanto attiene, poi, al concetto di «adeguatezza» impiegato dal legislatore, esso va in- teso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quel- lo avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle con-dizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio
(cfr. Cassazione civile, n. 11490/1990 cit.).
Con sentenza n. 11504 dell'11 maggio 2017, il Supremo Collegio ha mutato indirizzo e stabilito che il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo rico- noscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla secon- da può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto).
Una prima fase, concernente il c.d. “an debeatur”, informata al principio dell'autore- sponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente.
Una seconda fase, riguardante il c.d. “quantum debeatur”, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
Con la recentissima sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287 entrambi i suesposti orientamenti sono stati sottoposti a revi- sione critica.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che «la determinazione e l'attuazione del- la scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patri- moniali proprie. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assi- stenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia pri- va di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratteriz- zate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamen- to del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di pro- curarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della decli- nazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza».
Pertanto, «esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei crite- ri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequa- tivo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle con-dizioni economico patrimoniali delle parti. Solo co- sì viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contri-buto fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla for- mazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle poten- zialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comu- ni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio».
Alla luce di tali considerazioni le Sezioni unite hanno ritenuto che «debba essere prescel- to un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari at- tuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo cri- terio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realiz- zazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo in- cide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modali- tà di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere conte- stualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio as- sistenziale-compensativo.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, espresso il seguente principio di diritto: «Ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'appli- cazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re- lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Nel caso di specie, non appaiono sussistenti significative modifiche alle condizioni reddi- tuali delle parti come cristallizzate e richiamate nell'accordo separativo in cui si fa riferi- mento, quanto a allo “svolgimento saltuario in forma autonoma di Parte_1 un'attività di riparazione di elettrodomestici suscettibile di procurargli un reddito netto mensile pari a € 500,00” e, quanto a “considerato lo stato di di- Controparte_1 soccupazione di quest'ultima”.
Da un lato ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadi- Parte_1 nanza e di avere continuato a svolgere i suddetti lavori di riparazione e, dall'altro, non vi è prova che abbia trovato lavoro regolare come badante, come so- Controparte_1 stenuto da controparte e come non risultante dall'attestazione dell' . Organizzazione_1
Alla luce dei dati sopra acquisiti, tenuto conto della residuale capacità lavorativa astratta della resistente e della sua età (53 anni), nonché della durata del matrimonio (22 anni), la domanda proposta da e diretta ad ottenere in suo favore un as- Controparte_1 segno divorzile, può essere accolta, poiché deve affermarsi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancan- za di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive).
Da qui, appare equo fissare in € 200,00 l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile do- vuto da in favore di , da corrispondere al- Parte_1 Controparte_1 la moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Org_ dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA-
PACI, in data 12/06/1997, da nato a PALERMO, in [...] Parte_1 02/04/1967, e da , nata a [...], in data [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1997; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, somma da CP_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 26/02/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9687 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. RANDAZZO C.F._1
EMANUELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Controparte_1 ciliata presso lo studio dell'Avv. BENIGNO MARIA LAVINIA che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/11/2023 le parti concludevano come da ver- bale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matri- monio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, av- venuta il 12/12/2019. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricosti- tuiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 13-
17/12/2019.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che nelle more del giudizio (dopo il deposito del ricorso e prima dell'udienza di comparizione dinanzi al Presidente), il figlio della coppia, , nato a Persona_1
Palermo il 12/11/2002, è divenuto maggiorenne.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Deve ora essere esaminate la domanda di contenuto economico, attinente la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile, formulata da
[...]
. CP_1
Nessuna domanda di contributo al mantenimento del figlio della coppia, , è sta- Per_1 ta invece formulata dal genitore convivente.
3.1. ASSEGNO DIVORZILE
Ciò premesso per quanto attiene alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, secondo l'orientamento tradizio- nale di cui alla sentenza delle S.U. n.11490 del 1990, rimasto fermo per un trentennio, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo
1987 n.74, l'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, e la sua attribu- zione è quindi subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto posi- tivamente, ed incidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., Cass. S.U. n.
11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).
Il concetto di «mezzi», per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislato- re, viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi, ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attra- verso la loro aliena-zione, di soddisfare i bisogni del coniuge. Per quanto attiene, poi, al concetto di «adeguatezza» impiegato dal legislatore, esso va in- teso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quel- lo avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle con-dizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio
(cfr. Cassazione civile, n. 11490/1990 cit.).
Con sentenza n. 11504 dell'11 maggio 2017, il Supremo Collegio ha mutato indirizzo e stabilito che il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo rico- noscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla secon- da può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto).
Una prima fase, concernente il c.d. “an debeatur”, informata al principio dell'autore- sponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali “persone singole” ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente.
Una seconda fase, riguardante il c.d. “quantum debeatur”, improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.
Con la recentissima sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287 entrambi i suesposti orientamenti sono stati sottoposti a revi- sione critica.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che «la determinazione e l'attuazione del- la scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patri- moniali proprie. Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assi- stenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia pri- va di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratteriz- zate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamen- to del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di pro- curarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della decli- nazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza».
Pertanto, «esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei crite- ri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequa- tivo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle con-dizioni economico patrimoniali delle parti. Solo co- sì viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contri-buto fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla for- mazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle poten- zialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comu- ni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio».
Alla luce di tali considerazioni le Sezioni unite hanno ritenuto che «debba essere prescel- to un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari at- tuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo cri- terio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realiz- zazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo in- cide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modali- tà di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere conte- stualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio as- sistenziale-compensativo.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, espresso il seguente principio di diritto: «Ai sensi della L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'appli- cazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re- lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
Nel caso di specie, non appaiono sussistenti significative modifiche alle condizioni reddi- tuali delle parti come cristallizzate e richiamate nell'accordo separativo in cui si fa riferi- mento, quanto a allo “svolgimento saltuario in forma autonoma di Parte_1 un'attività di riparazione di elettrodomestici suscettibile di procurargli un reddito netto mensile pari a € 500,00” e, quanto a “considerato lo stato di di- Controparte_1 soccupazione di quest'ultima”.
Da un lato ha dichiarato di avere percepito il reddito di cittadi- Parte_1 nanza e di avere continuato a svolgere i suddetti lavori di riparazione e, dall'altro, non vi è prova che abbia trovato lavoro regolare come badante, come so- Controparte_1 stenuto da controparte e come non risultante dall'attestazione dell' . Organizzazione_1
Alla luce dei dati sopra acquisiti, tenuto conto della residuale capacità lavorativa astratta della resistente e della sua età (53 anni), nonché della durata del matrimonio (22 anni), la domanda proposta da e diretta ad ottenere in suo favore un as- Controparte_1 segno divorzile, può essere accolta, poiché deve affermarsi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancan- za di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive).
Da qui, appare equo fissare in € 200,00 l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile do- vuto da in favore di , da corrispondere al- Parte_1 Controparte_1 la moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Org_ dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA-
PACI, in data 12/06/1997, da nato a PALERMO, in [...] Parte_1 02/04/1967, e da , nata a [...], in data [...], tra- Controparte_1 scritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 8, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 1997; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, somma da CP_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 26/02/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.