CA
Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/06/2024, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1795/2021 R.G. tra:
con sede a Milano, Viale Certosa n. 222 (p. Controparte_1 iva ), in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Solina, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore e, in subordine, presso lo studio di questi in Alcamo (TP), Via Vincenzo Narici n. 45 (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
(p. iva Parte_1
), in persona del curatore avv. , rappresentata P.IVA_2 Controparte_3
e difesa dall'avv. Roberto Costanza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Gen. Ameglio n. 37 (numero telefax e indirizzo Pt_1
p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1
, nata ad [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Bono, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'avv. Rosa Galante (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 30 giugno 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 29 ed il 30 giugno 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 783/2021, del 29 settembre
[...]
2021, pubblicata l'11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1488/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2022, si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della Parte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 febbraio 2023, si costituiva che aderiva all'impugnazione proposta da Controparte_4
e proponeva a sua volta appello incidentale. Controparte_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 giugno 2023, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
2 venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****
La in persona del curatore Parte_2 pr , curatore dello Controparte_4 stesso fallimento in carica nel periodo 21/06/2005-15/09/2017, chiedendo che il Tribunale di Trapani dichiarasse che la predetta non aveva adempiuto con diligenza ai propri doveri ex art. 38 L.F. e la condannasse al pagamento della somma di €308.581,02 a titolo di risarcimento dei danni a vario titolo provocati ai creditori per la sua cattiva gestione dell'ufficio.
In particolare, parte attrice lamentava la violazione dell'obbligo di custodia dei beni di proprietà della fallita, in parte derubati ed in parte deterioratisi nel corso della lunga gestione affidata alla convenuta, con conseguente perdita di valore del patrimonio mobiliare residuo, e contestava il colposo omesso recupero di svariati crediti vantati dalla società.
Chiamata in causa, su istanza della convenuta, la compagnia assicuratrice,
con la sentenza oggetto di impugnazione il Controparte_1
Tribunale di Trapani: condannava la convenuta e la terza chiamata in solido al pagamento, nei confronti della attrice, della somma di €309.573,51, Pt_1 oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia sino al soddisfo;
condannava la terza chiamata a tenere integralmente indenne la convenuta da tutto quanto la stessa fosse chiamata a pagare in dipendenza della pronunzia;
condannava, altresì, la chiamata a rimborsare all'attrice le spese di lite.
*****
Preliminarmente, va delibata l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da . Controparte_4
Non è fondata la questione, posta dalla difesa della Curatela, secondo cui l'appello, incidentale tardivo (la sentenza di primo grado era stata notificata ai procuratori delle parti in data 08 novembre 2021, sicchè al momento della costituzione della convenuta era decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.), sarebbe inammissibile, in quanto dal contenuto adesivo rispetto all'atto di impugnazione principale ed investendo un capo della sentenza non impugnato e lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere
3 con l'impugnazione principale, e ciò perchè, in tali casi, l'interesse ad impugnare sorge in conseguenza dell'emanazione della sentenza impugnata e, pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui all'art. 325 c.p.c..
L'art. 334 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva per le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e per “quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331” c.p.c..
E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in caso di impugnazione della sentenza di primo grado, che non sia stata impugnata dal chiamante, da parte del terzo chiamato in garanzia impropria, il quale non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorra una situazione di pregiudizialità- dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 36420/2023; cfr. anche sez. II, n. 1893/2023; sez. III, n. 30729/2022; sez. II, n. 25649/2022, sez. VI, n. 33481/2021, sulla inscindibilità ex art. 331 c.p.c. delle cause in presenza di chiamata in garanzia).
Nel caso in esame, dunque, ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale ed inscindibilità delle cause, per cui la può ritenersi legittimata alla _4 impugnazione incidentale tardiva sulla scorta del dato letterale dell'art. 334 c.p.c., senza che debba farsi ricorso al concetto di “interesse all'impugnazione insorto a seguito dell'impugnazione incidentale”, concepito dalla giurisprudenza per allargare lo spettro dei soggetti legittimati dalla norma, al di la di quanto da essa espressamente previsto.
L'appello in questione risulta, peraltro, inammissibile per altro aspetto, pure denunziato dalla difesa della Curatela ma comunque rilevabile d'ufficio, ossia perché tardivamente proposto (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
Il gravame, infatti, è stato presentato con la comparsa di risposta depositata il
4 21 febbraio 2022, in violazione del termine di costituzione, previsto dall'art. 166 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (dell'11 marzo 2022) indicata nell'atto di citazione, sicchè l'appellante è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 343, comma 1, c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 1671/2015).
Non consente, per contro, di ritenere tempestiva l'impugnazione la circostanza che la difesa della avesse tentato il deposito dell'atto in data 18 febbraio _4
2021.
Dalle ricevute versate in atti si apprende che, alle ore 19.00 ed alle ore 19.01 di tale giorno, il sistema informatico aveva emesso, rispettivamente, la ricevuta di accettazione deposito (cd. Prima pec) e quella di avvenuta consegna (cd. Seconda pec).
Subito dopo, alle 19:02, il gestore dei servizi telematici del aveva CP_5 inviato la cd. Terza pec, quella relativa all'”esito controlli automatici deposito”, contenente, appunto, l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, la quale segnalava “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte ufficio ricevente”.
Il successivo 21 febbraio (lunedì), alle ore 08:05, il sistema aveva rilasciato la cd. Quarta pec, che confermava l'”errore imprevisto” e comunicava il rifiuto degli atti.
Nella stessa giornata, la convenuta provvedeva, questa volta con successo, ad un nuovo deposito della comparsa contenente l'appello incidentale.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, se al fine di accertare la tempestività di un deposito telematico occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “Seconda pec” la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia”, tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, mentre il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata,
5 con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. Quarta pec) (Cass. Civ., sez. I, n. 11706/2024; SS.UU., n. 28403/2023; sez. III, n. 19307/2023).
Nel caso in esame, dunque, il rifiuto definitivo del deposito comunicato con la Quarta pec (e preannunziato con la Terza) ha fatto sì che questo non possa ritenersi avvenuto (tempestivamente ai fini della proposizione dell'appello incidentale) nella giornata del 18 febbraio 2022.
Né può considerarsi intervenuta, nella fattispecie, una regolare remissione in termini in favore della , tale da consentire di ritenere tempestivo il _4 successivo deposito eseguito il 21 febbraio 2022.
Come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. I, n. 11706/2024, citata, e sez. V, n. 11029/2023), a tal fine si renderebbe indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd.
“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.
Nel caso in esame, anche a voler considerare tempestivo il comportamento tenuto dall'interessata, che aveva eseguito un nuovo deposito il 21 febbraio 2022 (accompagnando questo con una nota con cui esponeva quanto accaduto), non ricorre la prima condizione, posto che la difesa della D'EO non ha in alcun modo provato, come era suo onere, che la problematica che aveva impedito il deposito tempestivo dell'atto fosse estranea al suo operato ed imputabile ad un evento con carattere di assolutezza, da lei non governabile.
Anzi, a contrario avviso indurrebbe già la circostanza per cui, appreso del mancato deposito ed all'esito di un colloquio con la Cancelleria, la parte in questione non abbia avuto problemi ad eseguire un nuovo deposito,
6 evidentemente emendato dall'anomalia riscontrata per quello precedente.
Ad ogni modo, dalle informazioni acquisite dal Collegio presso il , è emerso che nella fattispecie si è verificato un “errore fatale per errore di decifratura” e, dunque, una problematica non estranea alla sfera di governabilità della parte interessata, ma riguardante la predisposizione della busta telematica da parte di questa, cui potersi ovviare solo attraverso un nuovo deposito con certificato di cifratura corretto.
Con il primo motivo dell'impugnazione principale, Controparte_1 censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la verificazione dei danni, lamentati dall'attrice, derivanti dal mancato recupero di una serie di crediti, in quanto i relativi termini di prescrizione sarebbero interamente decorsi prima dell'insediamento del nuovo curatore.
Deduce, al riguardo, che, operando la prescrizione solo su tempestiva eccezione di parte, difetta la prova della estinzione dei predetti diritti, non avendo mai il nuovo curatore intentato le relative azioni.
Afferma, quindi, che il nuovo curatore avrebbe dovuto dapprima proporre le azioni giudiziarie non avviate dall'avv. e, solo in ipotesi di eccepita _4 prescrizione e conseguente dichiarazione di estinzione dei crediti, muovere azione risarcitoria contro la precedente curatrice.
Il motivo di appello è infondato.
L'assunto sostenuto dalla appellante condurrebbe alla paradossale conclusione per cui la nuova curatela, al fine di poter far valere le responsabilità dell'avv.
, avrebbe dovuto intraprendere una serie di azioni giudiziarie connotate _4 da una elevatissima probabilità di insuccesso (dovendosi considerare patrimonio minimo del bagaglio culturale di ogni esercente la professione legale la conoscenza dell'istituto della prescrizione), con evidente ed ampiamente verosimile rischio di soccombenza e conseguente obbligo di sopportare le relative spese.
Al contrario, il mancato esperimento di simili, ai limiti della temerarietà, azioni risponde ad una prudente gestione della curatela e non determina, certamente, l'infondatezza delle pretese avanzate nei confronti del precedente curatore.
7 Dunque, attingendosi al criterio del “più probabile che non”, pacificamente operante nell'ambito dell'ordinamento civilistico, può senz'altro affermarsi che l'inerzia della curatrice convenuta ha determinato un danno nei confronti della curatela, il cui risarcimento quest'ultima ha il diritto di pretendere.
Con il secondo motivo di appello, subordinato al primo, la chiede CP_1 il rigetto della domanda risarcitoria relativa al credito di €100.000,00 vantato dalla società fallita nei confronti delle socie e , a fronte degli Pt_3 Per_1 ingiustificati prelevamenti di €50.000.00 ciascuno effettuati in data 11.06.2004.
Deduce, al riguardo, che:
- le condotte appropriative tenute dalle due socie integrano il reato di bancarotta fraudolenta, all'epoca dei fatti sanzionato con la pena della reclusione da tre a dieci anni;
- in forza dell'art. 2947, comma 3, c.c. “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”;
- secondo la legge vigente al momento di consumazione dei reati, questi si prescrivevano in quindici anni.
Evidenzia, quindi, che il termine di quindici anni, decorrente dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (21 giugno 2005), non era interamente decorso al momento della revoca della dall'incarico di curatore (15 _4 settembre 2017), sicchè anche il suo successore avrebbe potuto esperie le azioni civili di recupero nei confronti delle socie.
La tesi sostenuta dall'appellante, in astratto condivisibile, non trova, però, in concreto fondamento negli elementi di giudizio a disposizione.
Se la ricostruzione in diritto proposta dalla compagnia assicuratrice appare corretta (dovendosi qui solo evidenziare che “Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole”, Cass. Civ., sez. VI, n. 6333/2018; sez. III, n. 13407/2012), difetta, a parere della Corte, la prova
8 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in particolare del prelievo delle somme di denaro dalle casse societarie.
In effetti, come evidenziato anche negli scritti difensivi della , dalla _4 lettura della informativa della Guardia di Finanza di del 12 febbraio Pt_1
2012, si apprende che il ragioniere che aveva coadiuvato il Persona_2 curatore fallimentare nell'esame delle scritture contabili della Parte_1 aveva spiegato che le operazioni, eseguite nello stesso giorno, di versamento in cassa per contanti di €51.000,00 per ciascuna delle due socie e di successivo prelevamento da parte delle stesse dai rispettivi conti “soci conto prelevamenti” per €50.000,00 l'una, risultavano esclusivamente dal libro giornale di contabilità, ma non erano comprovate da alcuna pezza giustificativa.
La stessa Guardia di Finanza, acquisita ed esaminata tutta la documentazione della società, confermava come non fosse effettivamente “emerso alcun elemento comprovante il materiale prelevamento dei soci”.
Dunque, appare ampiamente probabile che simili appostazioni, giustificate dall'esigenza di coprire la perdita di esercizio registrata nell'anno 2003, per l'importo di €83.575,50, si siano risolte in una operazione meramente contabile, in assenza sia di un effettivo versamento che del conseguente prelievo.
Non appare un caso che, secondo quanto risulta, nessuna contestazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sia stata elevata nei confronti delle socie.
Simili considerazioni non possono, peraltro, non condurre al rilievo per cui anche il credito che si imputa alla curatrice di non aver esercitato, legato ad un non dimostrato prelievo di cassa, sia inesistente, sicchè la convenuta non può essere chiamata a rispondere del correlato, contestato, danno per la società, dovendosi ritenere che l'appello proposto dalla abbia investito la CP_1
Corte della cognizione anche di questo aspetto strettamente correlato all'impugnazione.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, la domanda di risarcimento del danno per il mancato recupero del credito di €100.000,00 nei confronti delle socie e va rigettata. Parte_4 Parte_5
9 Il terzo motivo di impugnazione viene proposto, nella parte espositiva, come
“subordinato ai precedenti”, circostanza che, in considerazione di quanto in precedenza esposto, esimerebbe la Corte dal suo esame.
In sede di conclusioni, invece, l'appellante propone “in linea subordinata” soltanto la questione oggetto del successivo quarto motivo, formulando in via principale la generale domanda di rigetto delle domande risarcitorie.
In ogni caso, anche a voler dare prevalenza alla graduazione delle richieste articolata in sede di conclusioni, il suddetto “terzo” motivo risulta privo di fondamento.
L'appellante contesta il giudizio prognostico di solvibilità dei debitori della società fallita formulato in sentenza, considerando a tal fine insufficienti le visure immobiliari degli interessati depositate in giudizio dalla curatela, in assenza di stime dei beni, peraltro in alcuni casi in proprietà per quota parte e gravati da ipoteche.
La censura, ai limiti dell'inammissibilità, risulta molto generica, omettendo di indicare le specifiche posizioni dei vari soggetti potenziali debitori e la composizione dei rispettivi patrimoni.
Ad ogni modo, può senz'altro rilevarsi che, tanto più alla luce del rigetto della domanda relativa all'importo di €100.000,00, il rimanente credito vantato dalla Curatela per gli ulteriori titoli avrebbe avuto indubbiamente rilevanti possibilità di essere soddisfato.
Nessuno dubbio di solvibilità può, in primo luogo, residuare rispetto ai crediti vantati dalla per €4.248,00 ed €751,89, nei confronti di Parte_1 debitori pubblici (l'Uff. a Comp. Statali e la Casa Circondariale di Trapani). CP_6
Quanto, poi, all'ammanco di cassa per €14.461,13 ed alla fittizia contabilizzazione di fatture per €85.163,74 (per le cui corrispondenti fattispecie penali è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena nei confronti, rispettivamente, di e e degli stessi Parte_5 Controparte_7 CP_8 tre più e ), i patrimoni degli interessati, Parte_4 Controparte_9
10 come risultanti dalle visure, risultavano adeguati a garantire il soddisfacimento delle pretese della Curatela.
Si consideri, a tacer d'altro (ossia di ulteriori varie quote di terreni agricoli e costruzioni), che la era titolare, sino al 2008, di due appartamenti (la Per_1 cui successiva cessione a terzi avrebbe peraltro potuto costituire oggetto di azione revocatoria), che anche sino al 2008 era titolare di due fabbricati, CP_8 che era proprietaria di un appartamento di 138 mq., che il Parte_5 CP_7 svolgeva l'attività di sovrintendente di polizia.
Sicuramente assorbito risulta il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, sia nella parte espositiva che in sede di conclusioni dell'atto di impugnazione.
Tale motivo, in ogni caso, in quanto teso a contestare l'applicazione della rivalutazione alla somma liquidata, sul presupposto che questa abbia natura di debito di valuta, risulterebbe infondato.
Ciò perché il debito in questione ha indubbiamente natura risarcitoria dei danni causati dall'inadempimento da parte della curatrice dei propri obblighi, non aventi ad oggetto direttamente prestazioni pecuniarie, bensì il mancato recupero di somme di denaro (oltre che il deprezzamento e la sottrazione di alcuni beni).
E, dunque, valgono i principi per cui “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I, n. 37798/2022) e “la rivalutazione monetaria costituisce una componente della obbligazione di risarcimento del danno, anche da inadempimento contrattuale e, per questa ragione, può essere riconosciuta anche d'ufficio. Trattandosi di una mera componente della obbligazione risarcitoria, non è una obbligazione sé stante. Dunque non può costituire oggetto di una autonoma domanda, in ordine alla quale possa configurarsi una omessa pronuncia” (Cass. Civ., sez. I, n. 15711/2019).
*****
11 In conseguenza della parziale riforma della sentenza, deve procedersi ad una nuova quantificazione dei danni conseguenti agli inadempimenti della revocata curatrice, escludendosi dal computo la somma di
€100.000,00, pervenendosi, così, all'importo complessivo di €104.624,76.
Come detto, l'importo va rivalutato dal giugno 2005, data di conferimento dell'incarico alla , ad oggi, con applicazione sulla somma via via rivalutata _4 degli interessi compensativi al tasso legale per ritardato pagamento, così giungendosi alla somma di €183.382,53. A tale importo va sommata la posta risarcitoria, non oggetto di impugnazione, di €6.055,00, ritenuta dovuta a fronte della devalutazione e della sottrazione dei beni mobili di proprietà della fallita società, così giungendosi al complessivo ammontare di €189.437,53.
In assenza di impugnazione sul punto, resta ferma la condanna della
[...]
a tenere integralmente indenne da Controparte_1 Controparte_4 quanto questa verrà chiamata a pagare in dipendenza della presente pronunzia.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Ne consegue che - attesa la configurabilità di una parziale soccombenza reciproca, in ragione del fatto che la domanda risultava, sostanzialmente, formulata con riferimento a capi tra loro distinti, attinenti alle varie ipotesi di smarrimento/deterioramento dei beni e mancata esazione dei crediti - ricorrono le condizioni per disporre la compensazione fra le parti per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Riguardando la riforma della sentenza il rapporto principale intercorso tra la attrice e , simile compensazione non può che Pt_1 Controparte_4 interessare anche i rapporti tra tali due parti, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla predetta convenuta.
12 Ne deriva che e Controparte_1 Controparte_4 soccombenti in maggior misura, vanno condannate al pagamento, in favore della , della residua Parte_1 metà, che si liquida - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.620,50, di cui
€6.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €620,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €5.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.400,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Come statuito in primo grado, l'estensione della garanzia fa sì che anche l'onere del pagamento delle spese legali debba essere sostenuto dalla compagnia assicuratrice.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Controparte_4 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la
13 doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti da e da Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 783/2021, del 29 settembre 2021, _4 pubblicata l'11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1488/2018 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da _4
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna e la Controparte_4 [...]
in solido, al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €189.437,53, Parte_1 oltre interessi legali al tasso legale dalla data della presente pronunzia sino al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello principale;
- dispone la compensazione per metà fra la Parte_1
, da un lato, e la e
[...] Controparte_1
dall'altro, delle spese di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio, e condanna la e Controparte_1 _4
al pagamento, in solido, in favore della Curatela, della residua
[...] metà, che liquida, per il primo grado, in complessivi €6.620,50, di cui
€6.000,00 per compensi ed €620,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- condanna la a tenere integralmente Controparte_1 indenne da tutto quanto la stessa verrà chiamata a Controparte_4 pagare in dipendenza della presente pronunzia;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
14 d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contribut dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 04 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
15
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel., ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1795/2021 R.G. tra:
con sede a Milano, Viale Certosa n. 222 (p. Controparte_1 iva ), in persona del procuratore speciale Dott. , P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Solina, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore e, in subordine, presso lo studio di questi in Alcamo (TP), Via Vincenzo Narici n. 45 (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via principale,
(p. iva Parte_1
), in persona del curatore avv. , rappresentata P.IVA_2 Controparte_3
e difesa dall'avv. Roberto Costanza, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Via Gen. Ameglio n. 37 (numero telefax e indirizzo Pt_1
p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
1
, nata ad [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Di Bono, C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'avv. Rosa Galante (numero telefax e indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 30 giugno 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note depositate il 29 ed il 30 giugno 2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 783/2021, del 29 settembre
[...]
2021, pubblicata l'11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1488/2018 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24 gennaio 2022, si costituiva in giudizio la Curatela del fallimento della Parte_1
chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21 febbraio 2023, si costituiva che aderiva all'impugnazione proposta da Controparte_4
e proponeva a sua volta appello incidentale. Controparte_1
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 giugno 2023, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione, ex art. 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni
2 venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****
La in persona del curatore Parte_2 pr , curatore dello Controparte_4 stesso fallimento in carica nel periodo 21/06/2005-15/09/2017, chiedendo che il Tribunale di Trapani dichiarasse che la predetta non aveva adempiuto con diligenza ai propri doveri ex art. 38 L.F. e la condannasse al pagamento della somma di €308.581,02 a titolo di risarcimento dei danni a vario titolo provocati ai creditori per la sua cattiva gestione dell'ufficio.
In particolare, parte attrice lamentava la violazione dell'obbligo di custodia dei beni di proprietà della fallita, in parte derubati ed in parte deterioratisi nel corso della lunga gestione affidata alla convenuta, con conseguente perdita di valore del patrimonio mobiliare residuo, e contestava il colposo omesso recupero di svariati crediti vantati dalla società.
Chiamata in causa, su istanza della convenuta, la compagnia assicuratrice,
con la sentenza oggetto di impugnazione il Controparte_1
Tribunale di Trapani: condannava la convenuta e la terza chiamata in solido al pagamento, nei confronti della attrice, della somma di €309.573,51, Pt_1 oltre interessi al tasso legale dalla pronunzia sino al soddisfo;
condannava la terza chiamata a tenere integralmente indenne la convenuta da tutto quanto la stessa fosse chiamata a pagare in dipendenza della pronunzia;
condannava, altresì, la chiamata a rimborsare all'attrice le spese di lite.
*****
Preliminarmente, va delibata l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da . Controparte_4
Non è fondata la questione, posta dalla difesa della Curatela, secondo cui l'appello, incidentale tardivo (la sentenza di primo grado era stata notificata ai procuratori delle parti in data 08 novembre 2021, sicchè al momento della costituzione della convenuta era decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c.), sarebbe inammissibile, in quanto dal contenuto adesivo rispetto all'atto di impugnazione principale ed investendo un capo della sentenza non impugnato e lo stesso capo impugnato ma per motivi diversi da quelli fatti valere
3 con l'impugnazione principale, e ciò perchè, in tali casi, l'interesse ad impugnare sorge in conseguenza dell'emanazione della sentenza impugnata e, pertanto, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei termini di cui all'art. 325 c.p.c..
L'art. 334 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva per le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e per “quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331” c.p.c..
E' pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che, in caso di impugnazione della sentenza di primo grado, che non sia stata impugnata dal chiamante, da parte del terzo chiamato in garanzia impropria, il quale non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorra una situazione di pregiudizialità- dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 36420/2023; cfr. anche sez. II, n. 1893/2023; sez. III, n. 30729/2022; sez. II, n. 25649/2022, sez. VI, n. 33481/2021, sulla inscindibilità ex art. 331 c.p.c. delle cause in presenza di chiamata in garanzia).
Nel caso in esame, dunque, ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale ed inscindibilità delle cause, per cui la può ritenersi legittimata alla _4 impugnazione incidentale tardiva sulla scorta del dato letterale dell'art. 334 c.p.c., senza che debba farsi ricorso al concetto di “interesse all'impugnazione insorto a seguito dell'impugnazione incidentale”, concepito dalla giurisprudenza per allargare lo spettro dei soggetti legittimati dalla norma, al di la di quanto da essa espressamente previsto.
L'appello in questione risulta, peraltro, inammissibile per altro aspetto, pure denunziato dalla difesa della Curatela ma comunque rilevabile d'ufficio, ossia perché tardivamente proposto (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, n. 6829/2015: la tardività dell'appello, principale o incidentale, non costituisce materia disponibile delle parti, ma è suscettibile di essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, anche in considerazione degli effetti preclusivi del giudice che conseguono ex lege dal riscontro di una causa di inammissibilità della impugnazione).
Il gravame, infatti, è stato presentato con la comparsa di risposta depositata il
4 21 febbraio 2022, in violazione del termine di costituzione, previsto dall'art. 166 c.p.c., di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (dell'11 marzo 2022) indicata nell'atto di citazione, sicchè l'appellante è incorsa nella decadenza prevista dall'art. 343, comma 1, c.p.c. (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 1671/2015).
Non consente, per contro, di ritenere tempestiva l'impugnazione la circostanza che la difesa della avesse tentato il deposito dell'atto in data 18 febbraio _4
2021.
Dalle ricevute versate in atti si apprende che, alle ore 19.00 ed alle ore 19.01 di tale giorno, il sistema informatico aveva emesso, rispettivamente, la ricevuta di accettazione deposito (cd. Prima pec) e quella di avvenuta consegna (cd. Seconda pec).
Subito dopo, alle 19:02, il gestore dei servizi telematici del aveva CP_5 inviato la cd. Terza pec, quella relativa all'”esito controlli automatici deposito”, contenente, appunto, l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, la quale segnalava “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte ufficio ricevente”.
Il successivo 21 febbraio (lunedì), alle ore 08:05, il sistema aveva rilasciato la cd. Quarta pec, che confermava l'”errore imprevisto” e comunicava il rifiuto degli atti.
Nella stessa giornata, la convenuta provvedeva, questa volta con successo, ad un nuovo deposito della comparsa contenente l'appello incidentale.
Secondo il più recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte, se al fine di accertare la tempestività di un deposito telematico occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta “Seconda pec” la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia”, tuttavia, considerato che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, mentre il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata,
5 con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. Quarta pec) (Cass. Civ., sez. I, n. 11706/2024; SS.UU., n. 28403/2023; sez. III, n. 19307/2023).
Nel caso in esame, dunque, il rifiuto definitivo del deposito comunicato con la Quarta pec (e preannunziato con la Terza) ha fatto sì che questo non possa ritenersi avvenuto (tempestivamente ai fini della proposizione dell'appello incidentale) nella giornata del 18 febbraio 2022.
Né può considerarsi intervenuta, nella fattispecie, una regolare remissione in termini in favore della , tale da consentire di ritenere tempestivo il _4 successivo deposito eseguito il 21 febbraio 2022.
Come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. I, n. 11706/2024, citata, e sez. V, n. 11029/2023), a tal fine si renderebbe indispensabile la ricorrenza di due condizioni. La prima attiene alla presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte e che dalla stessa non risulti governabile, riferibile, più esattamente, ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà; la seconda attiene alla cd.
“immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante: nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare.
Nel caso in esame, anche a voler considerare tempestivo il comportamento tenuto dall'interessata, che aveva eseguito un nuovo deposito il 21 febbraio 2022 (accompagnando questo con una nota con cui esponeva quanto accaduto), non ricorre la prima condizione, posto che la difesa della D'EO non ha in alcun modo provato, come era suo onere, che la problematica che aveva impedito il deposito tempestivo dell'atto fosse estranea al suo operato ed imputabile ad un evento con carattere di assolutezza, da lei non governabile.
Anzi, a contrario avviso indurrebbe già la circostanza per cui, appreso del mancato deposito ed all'esito di un colloquio con la Cancelleria, la parte in questione non abbia avuto problemi ad eseguire un nuovo deposito,
6 evidentemente emendato dall'anomalia riscontrata per quello precedente.
Ad ogni modo, dalle informazioni acquisite dal Collegio presso il , è emerso che nella fattispecie si è verificato un “errore fatale per errore di decifratura” e, dunque, una problematica non estranea alla sfera di governabilità della parte interessata, ma riguardante la predisposizione della busta telematica da parte di questa, cui potersi ovviare solo attraverso un nuovo deposito con certificato di cifratura corretto.
Con il primo motivo dell'impugnazione principale, Controparte_1 censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la verificazione dei danni, lamentati dall'attrice, derivanti dal mancato recupero di una serie di crediti, in quanto i relativi termini di prescrizione sarebbero interamente decorsi prima dell'insediamento del nuovo curatore.
Deduce, al riguardo, che, operando la prescrizione solo su tempestiva eccezione di parte, difetta la prova della estinzione dei predetti diritti, non avendo mai il nuovo curatore intentato le relative azioni.
Afferma, quindi, che il nuovo curatore avrebbe dovuto dapprima proporre le azioni giudiziarie non avviate dall'avv. e, solo in ipotesi di eccepita _4 prescrizione e conseguente dichiarazione di estinzione dei crediti, muovere azione risarcitoria contro la precedente curatrice.
Il motivo di appello è infondato.
L'assunto sostenuto dalla appellante condurrebbe alla paradossale conclusione per cui la nuova curatela, al fine di poter far valere le responsabilità dell'avv.
, avrebbe dovuto intraprendere una serie di azioni giudiziarie connotate _4 da una elevatissima probabilità di insuccesso (dovendosi considerare patrimonio minimo del bagaglio culturale di ogni esercente la professione legale la conoscenza dell'istituto della prescrizione), con evidente ed ampiamente verosimile rischio di soccombenza e conseguente obbligo di sopportare le relative spese.
Al contrario, il mancato esperimento di simili, ai limiti della temerarietà, azioni risponde ad una prudente gestione della curatela e non determina, certamente, l'infondatezza delle pretese avanzate nei confronti del precedente curatore.
7 Dunque, attingendosi al criterio del “più probabile che non”, pacificamente operante nell'ambito dell'ordinamento civilistico, può senz'altro affermarsi che l'inerzia della curatrice convenuta ha determinato un danno nei confronti della curatela, il cui risarcimento quest'ultima ha il diritto di pretendere.
Con il secondo motivo di appello, subordinato al primo, la chiede CP_1 il rigetto della domanda risarcitoria relativa al credito di €100.000,00 vantato dalla società fallita nei confronti delle socie e , a fronte degli Pt_3 Per_1 ingiustificati prelevamenti di €50.000.00 ciascuno effettuati in data 11.06.2004.
Deduce, al riguardo, che:
- le condotte appropriative tenute dalle due socie integrano il reato di bancarotta fraudolenta, all'epoca dei fatti sanzionato con la pena della reclusione da tre a dieci anni;
- in forza dell'art. 2947, comma 3, c.c. “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”;
- secondo la legge vigente al momento di consumazione dei reati, questi si prescrivevano in quindici anni.
Evidenzia, quindi, che il termine di quindici anni, decorrente dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (21 giugno 2005), non era interamente decorso al momento della revoca della dall'incarico di curatore (15 _4 settembre 2017), sicchè anche il suo successore avrebbe potuto esperie le azioni civili di recupero nei confronti delle socie.
La tesi sostenuta dall'appellante, in astratto condivisibile, non trova, però, in concreto fondamento negli elementi di giudizio a disposizione.
Se la ricostruzione in diritto proposta dalla compagnia assicuratrice appare corretta (dovendosi qui solo evidenziare che “Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole”, Cass. Civ., sez. VI, n. 6333/2018; sez. III, n. 13407/2012), difetta, a parere della Corte, la prova
8 circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in particolare del prelievo delle somme di denaro dalle casse societarie.
In effetti, come evidenziato anche negli scritti difensivi della , dalla _4 lettura della informativa della Guardia di Finanza di del 12 febbraio Pt_1
2012, si apprende che il ragioniere che aveva coadiuvato il Persona_2 curatore fallimentare nell'esame delle scritture contabili della Parte_1 aveva spiegato che le operazioni, eseguite nello stesso giorno, di versamento in cassa per contanti di €51.000,00 per ciascuna delle due socie e di successivo prelevamento da parte delle stesse dai rispettivi conti “soci conto prelevamenti” per €50.000,00 l'una, risultavano esclusivamente dal libro giornale di contabilità, ma non erano comprovate da alcuna pezza giustificativa.
La stessa Guardia di Finanza, acquisita ed esaminata tutta la documentazione della società, confermava come non fosse effettivamente “emerso alcun elemento comprovante il materiale prelevamento dei soci”.
Dunque, appare ampiamente probabile che simili appostazioni, giustificate dall'esigenza di coprire la perdita di esercizio registrata nell'anno 2003, per l'importo di €83.575,50, si siano risolte in una operazione meramente contabile, in assenza sia di un effettivo versamento che del conseguente prelievo.
Non appare un caso che, secondo quanto risulta, nessuna contestazione del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sia stata elevata nei confronti delle socie.
Simili considerazioni non possono, peraltro, non condurre al rilievo per cui anche il credito che si imputa alla curatrice di non aver esercitato, legato ad un non dimostrato prelievo di cassa, sia inesistente, sicchè la convenuta non può essere chiamata a rispondere del correlato, contestato, danno per la società, dovendosi ritenere che l'appello proposto dalla abbia investito la CP_1
Corte della cognizione anche di questo aspetto strettamente correlato all'impugnazione.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, la domanda di risarcimento del danno per il mancato recupero del credito di €100.000,00 nei confronti delle socie e va rigettata. Parte_4 Parte_5
9 Il terzo motivo di impugnazione viene proposto, nella parte espositiva, come
“subordinato ai precedenti”, circostanza che, in considerazione di quanto in precedenza esposto, esimerebbe la Corte dal suo esame.
In sede di conclusioni, invece, l'appellante propone “in linea subordinata” soltanto la questione oggetto del successivo quarto motivo, formulando in via principale la generale domanda di rigetto delle domande risarcitorie.
In ogni caso, anche a voler dare prevalenza alla graduazione delle richieste articolata in sede di conclusioni, il suddetto “terzo” motivo risulta privo di fondamento.
L'appellante contesta il giudizio prognostico di solvibilità dei debitori della società fallita formulato in sentenza, considerando a tal fine insufficienti le visure immobiliari degli interessati depositate in giudizio dalla curatela, in assenza di stime dei beni, peraltro in alcuni casi in proprietà per quota parte e gravati da ipoteche.
La censura, ai limiti dell'inammissibilità, risulta molto generica, omettendo di indicare le specifiche posizioni dei vari soggetti potenziali debitori e la composizione dei rispettivi patrimoni.
Ad ogni modo, può senz'altro rilevarsi che, tanto più alla luce del rigetto della domanda relativa all'importo di €100.000,00, il rimanente credito vantato dalla Curatela per gli ulteriori titoli avrebbe avuto indubbiamente rilevanti possibilità di essere soddisfato.
Nessuno dubbio di solvibilità può, in primo luogo, residuare rispetto ai crediti vantati dalla per €4.248,00 ed €751,89, nei confronti di Parte_1 debitori pubblici (l'Uff. a Comp. Statali e la Casa Circondariale di Trapani). CP_6
Quanto, poi, all'ammanco di cassa per €14.461,13 ed alla fittizia contabilizzazione di fatture per €85.163,74 (per le cui corrispondenti fattispecie penali è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena nei confronti, rispettivamente, di e e degli stessi Parte_5 Controparte_7 CP_8 tre più e ), i patrimoni degli interessati, Parte_4 Controparte_9
10 come risultanti dalle visure, risultavano adeguati a garantire il soddisfacimento delle pretese della Curatela.
Si consideri, a tacer d'altro (ossia di ulteriori varie quote di terreni agricoli e costruzioni), che la era titolare, sino al 2008, di due appartamenti (la Per_1 cui successiva cessione a terzi avrebbe peraltro potuto costituire oggetto di azione revocatoria), che anche sino al 2008 era titolare di due fabbricati, CP_8 che era proprietaria di un appartamento di 138 mq., che il Parte_5 CP_7 svolgeva l'attività di sovrintendente di polizia.
Sicuramente assorbito risulta il quarto motivo di appello, proposto in via subordinata rispetto ai precedenti, sia nella parte espositiva che in sede di conclusioni dell'atto di impugnazione.
Tale motivo, in ogni caso, in quanto teso a contestare l'applicazione della rivalutazione alla somma liquidata, sul presupposto che questa abbia natura di debito di valuta, risulterebbe infondato.
Ciò perché il debito in questione ha indubbiamente natura risarcitoria dei danni causati dall'inadempimento da parte della curatrice dei propri obblighi, non aventi ad oggetto direttamente prestazioni pecuniarie, bensì il mancato recupero di somme di denaro (oltre che il deprezzamento e la sottrazione di alcuni beni).
E, dunque, valgono i principi per cui “in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. Civ., sez. I, n. 37798/2022) e “la rivalutazione monetaria costituisce una componente della obbligazione di risarcimento del danno, anche da inadempimento contrattuale e, per questa ragione, può essere riconosciuta anche d'ufficio. Trattandosi di una mera componente della obbligazione risarcitoria, non è una obbligazione sé stante. Dunque non può costituire oggetto di una autonoma domanda, in ordine alla quale possa configurarsi una omessa pronuncia” (Cass. Civ., sez. I, n. 15711/2019).
*****
11 In conseguenza della parziale riforma della sentenza, deve procedersi ad una nuova quantificazione dei danni conseguenti agli inadempimenti della revocata curatrice, escludendosi dal computo la somma di
€100.000,00, pervenendosi, così, all'importo complessivo di €104.624,76.
Come detto, l'importo va rivalutato dal giugno 2005, data di conferimento dell'incarico alla , ad oggi, con applicazione sulla somma via via rivalutata _4 degli interessi compensativi al tasso legale per ritardato pagamento, così giungendosi alla somma di €183.382,53. A tale importo va sommata la posta risarcitoria, non oggetto di impugnazione, di €6.055,00, ritenuta dovuta a fronte della devalutazione e della sottrazione dei beni mobili di proprietà della fallita società, così giungendosi al complessivo ammontare di €189.437,53.
In assenza di impugnazione sul punto, resta ferma la condanna della
[...]
a tenere integralmente indenne da Controparte_1 Controparte_4 quanto questa verrà chiamata a pagare in dipendenza della presente pronunzia.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Ne consegue che - attesa la configurabilità di una parziale soccombenza reciproca, in ragione del fatto che la domanda risultava, sostanzialmente, formulata con riferimento a capi tra loro distinti, attinenti alle varie ipotesi di smarrimento/deterioramento dei beni e mancata esazione dei crediti - ricorrono le condizioni per disporre la compensazione fra le parti per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Riguardando la riforma della sentenza il rapporto principale intercorso tra la attrice e , simile compensazione non può che Pt_1 Controparte_4 interessare anche i rapporti tra tali due parti, nonostante la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla predetta convenuta.
12 Ne deriva che e Controparte_1 Controparte_4 soccombenti in maggior misura, vanno condannate al pagamento, in favore della , della residua Parte_1 metà, che si liquida - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €6.620,50, di cui
€6.000,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed €620,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €5.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €1.400,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Come statuito in primo grado, l'estensione della garanzia fa sì che anche l'onere del pagamento delle spese legali debba essere sostenuto dalla compagnia assicuratrice.
A seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Controparte_4 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la
13 doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti da e da Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n. 783/2021, del 29 settembre 2021, _4 pubblicata l'11 ottobre 2021, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1488/2018 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da _4
;
[...]
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, condanna e la Controparte_4 [...]
in solido, al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di €189.437,53, Parte_1 oltre interessi legali al tasso legale dalla data della presente pronunzia sino al soddisfo;
- rigetta per il resto l'appello principale;
- dispone la compensazione per metà fra la Parte_1
, da un lato, e la e
[...] Controparte_1
dall'altro, delle spese di entrambi i gradi di Controparte_4 giudizio, e condanna la e Controparte_1 _4
al pagamento, in solido, in favore della Curatela, della residua
[...] metà, che liquida, per il primo grado, in complessivi €6.620,50, di cui
€6.000,00 per compensi ed €620,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€5.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- condanna la a tenere integralmente Controparte_1 indenne da tutto quanto la stessa verrà chiamata a Controparte_4 pagare in dipendenza della presente pronunzia;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
14 d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contribut dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 04 giugno 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
15