Art. 5.
Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attivita' di spedizioniere, e' iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.
Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti esercitare da un quinquennio l'attivita' di spedizioniere, e' iscritto di diritto nell'elenco autorizzato previa presentazione dei documenti di cui all'art. 4.