Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 24 gennaio 1942 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2012 |
Commentari • 6
- 1. Parere del Garante all'Ivass in materia di banca dati degli attestati di rischio - 30 luglio 2015 [4252652]Garante Privacy · 30 luglio 2015
[doc. web n. 4252652 ] Parere del Garante all´ Ivass in materia di banca dati degli attestati di rischio - 30 luglio 2015 Registro dei provvedimenti n. 454 del 30 luglio 2015 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"); VISTA la richiesta dell´Ivass del 1° luglio 2015; ESAMINATA la …
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 20/11/2019, n. 883Provvedimento: Pubblicato il 20/11/2019 N. 00883/2019 REG.PROV.COLL. N. 00768/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Giorgio Leoni, Gabriele Calevro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Giorgio Leoni in La Spezia, piazza C. Battisti 40; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Genova, in …Leggi di più...
- annullamento del provvedimento amministrativo·
- tutela della privacy·
- sospensione della rappresentanza in dogana·
- violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo·
- art. 53 d.P.R. 23.1.1973, n. 43·
- sospensione dell'esecuzione del provvedimento·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- spese di giudizio·
- motivazione del provvedimento amministrativo
Versioni del testo
- Art. 1.
Ferma l'osservanza dell' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e dell'art. 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 6 maggio 1940-XVIII, n. 635, sono soggetti alle disposizioni della presente legge gli esercenti di imprese che svolgono abitualmente attivita' di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione od alle operazioni accessorie, o che, in base all'inquadramento in vigore, sono considerati spedizionieri.
L'ammissione alle funzioni di spedizioniere doganale e di procuratore nelle dogane nonche' l'esercizio di tali funzioni sono disciplinati dal regolamento per l'esecuzione della legge doganale. - Art. 2.
Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente.
Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le provincie nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito.
Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.
((3)) ---------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 , ha disposto (con l'art. 76, comma 1) che "Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all' articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 ". - Art. 3.
Dalla data di pubblicazione degli elenchi possono esercitare l'attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1 soltanto gli iscritti negli elenchi stessi.