Sentenza 26 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2004, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAY 0 78 Lavoro Il mi gg. Magis rati Composta Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 15580/02 - Cron. 15246 Dott. Michele DE LUCA Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Ud.14/01/04 Dott. Paolo STILE ConsigliereT ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E ↑ DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 4 STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti
contro
DI ZO SI;
- intimato avverso la sentenza n. 81/02 del Tribunale di ASCOLI 2004 PICENO, depositata il 20/02/02 R.G.N. 1412/99; 128 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 14/01/04 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CANCELLIERE 61 Giovanni Cantelmo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 8-20 febbraio 2002 il Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso proposto da Di ZO IƆ avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla locale Direzione Provinciale del lavoro, per non avere lo stesso, nella qualità di responsabile della società SIV s.r.l. consegnato ad un lavoratore assunto la prescritta dichiarazione relativa alla registrazione nel libro matricola e per avere rimosso dal luogo di lavoro il regolamentare libro paga. Il Tribunale annullava l'ordinanza ingiunzione in quanto emessa oltre il termine di trenta giorni previsto, in via generale, dall'art. 29 della legge 241 del 1990, applicabile al caso di specie. Il giudice del lavoro osservava che l'ordinanza era stata emanata in data 9 agosto 1999 e quindi a distanza di oltre un anno dall'accertamento definitivo degli illeciti amministrativi avvenuto in data 2 luglio 1998 ed oltre tre mesi dalla ricezione, avvenuta il 27 aprile 1999, da parte della Direzione Frovinciale del lavoro del rapporto dei propri ispettori. Avverso tale decisione il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e la direzione provinciale del lavoro hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i due ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile. Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi del Di ZO, annullando l'ordinanza ingiunzione in quanto emessa oltre il termine di giorni trenta di cui all'art.2 della legge del 1990 (termine entro il quale, secondo la norma citata, dovrebbe essere concluso il procedimento amministrativo, in assenza di diversa disposizione). Tale termine, ad avviso dei due ricorrenti, non dovrebbe trovare applicazione al procedimento relativo all'accertamento ed alla sanzione degli illeciti amministrativi. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha, di recente, affermato che la disposizione di cui al citato art.2, terzo comma, non è applicabile al procedimento relativo ai procedimenti disciplinari, caratterizzati dal contraddittorio con l'incolpato, che devono avere una durata tale da consentire allo stesso di predisporre le proprie difese. La conclusione di tali procedimenti, come è stato osservato, non può soggiacere ad un termine rigido e prefissato in via generale, che, in quanto tale, rischierebbe di sacrificare il soddisfacimento di detta esigenza, la cui tutela non è estranea alle finalità perseguite dalla legge n. 241 del 1990. Si tratta di attività a volte complessa e non prevedibile nel suo sviluppo, che non può essere espletata entro il limite temporale molto breve di trenta giorni, stabilito in via generale dalla legge del 1990 (Cass, n. 6014 del 16 aprile 2003). Tale principio è pienamente condivisibile ed è tale da ritenersi valido anche per i procedimenti disciplinati, corne queilo in esame, dalla citata legge n. 689 del 1991, dal momento che anche per essi assume rilievo essenziale l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei destinatario dei provvedimento sanzionatorio (arit. 14 e 15 legge citata), al quale è riconosciuto il diritto di depositare scritti difensivi e documenti e di essere sentito dall'autorità decidente (art.18). Tra l'altro, lo svolgimento di tali procedimenti è regolato da termini (artt. 14, secondo comma, e 18, primo comma) la cui applicazione è chiaramente incompatibile con quello fissato in via generale dall'art.2, terzo comma, della legge n. 241 del 1990. £ In questo senso, superando un precedente orientamento, Cass. n. 5790 dell' 11 aprile 2003. Più di recente, Cass. n. 10920) dell'11 luglio 2003 e 9680 del 17 giugno 2003 (in senso contrario, cfr. Cass. 5936 del 15 giugno 1999, 4204 del 27 aprile 1999, 2064 del 25 febbraio 1998). ہے Deve, pertanto, ritenersi che la disciplina dell'illecito amministrativo contenga, in sé, un livello di garanzie difensive tale da non consentire l'applicazione del termine di trenta giorni di cui all'art.2 della legge del 1990, stabilito in via generale, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione può essere emessa nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona. Su Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004. IL CONSIGLIERE EST Gryliche bü k IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi, 26 APR. 2004 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Giovanni Cantelmo M