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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/03/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7462/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7462/2024 promossa da:
, nata a [...]-Saconnex (Svizzera) il 21 giugno 1981; Parte_1
, nato a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate in data 8 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi contestualmente insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Reggio nell'Emilia, in data 1 agosto 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 4 dicembre 2012 ed il 21 ottobre 2014) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
pagina 1 di 2 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Depositando note scritte autorizzate, confermavano poi la volontà di non conciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di determinazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore - in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità - e di godimento della casa familiare.
Per converso, anche alla luce delle comuni allegazioni sulle risorse reddituali, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Reggio nell'Emilia in data 1 agosto 2010, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 107, p. 2, s. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 9 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7462/2024 promossa da:
, nata a [...]-Saconnex (Svizzera) il 21 giugno 1981; Parte_1
, nato a [...] in data [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erika Ferrari del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate in data 8 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di non conciliarsi contestualmente insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione consensuale formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Reggio nell'Emilia, in data 1 agosto 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 4 dicembre 2012 ed il 21 ottobre 2014) i figli e . Per_1 Per_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale materna, al loro mantenimento, alle frequentazioni con il genitore non collocatario, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni a queste accessorie e funzionali).
pagina 1 di 2 Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
Depositando note scritte autorizzate, confermavano poi la volontà di non conciliarsi insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Il ricorso merita di essere accolto.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di determinazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore - in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità - e di godimento della casa familiare.
Per converso, anche alla luce delle comuni allegazioni sulle risorse reddituali, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Reggio nell'Emilia in data 1 agosto 2010, trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 107, p. 2, s. A, anno 2010.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 9 ottobre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Reggio nell'Emilia di procedere all'annotazione della presente sentenza e a ogni incombente conseguentemente dovuto.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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