Articolo 19 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 18Articolo 20
Versione
29 giugno 1975
Art. 19.
Al quadro II - sezione C - della tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 , a decorrere dalla sua prima applicazione, e' soppresso il primo parametro e il relativo stipendio annuo, previsto per la qualifica di primo deviatore.
Con la medesima decorrenza di cui al comma precedente hanno effetto le norme previste ai precedenti articoli 17 e 18.
Entrata in vigore il 29 giugno 1975