Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1505/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO DI OPERE
…………………………. PUBBLICHE, pendente TRA (P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., in proprio e quale capogruppo/mandataria dell'ATI con
[...]
Parte_2 elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO SANSEVERINO N.12 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO SCARANO, unitamente agli Avv.ti RUGGIERO FABIO (C.F. ), e C.F._1 Pt_3
(C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di
[...] C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione ATTORE E
Controparte_1
, in persona del Direttore Generale e
[...] legale rappresentante pro tempore Dr. , con sede in via S. Leonardo Controparte_2
Salerno, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. ANNARITA COLANTUONO (C.F. ), giusta mandato in atti e, in virtù di delibera CodiceFiscale_3
CONVENUTA NONCHÉ
, P.IVA rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_3 P.IVA_2
RAFFAELE CAGGIANO (C.F. , ed elettivamente C.F._4 domiciliato presso il suo studio in ALLA VIA REGINA COSTANZA N. CP_1
5
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._5
, residente in Cava dei Tirreni (SA), al C.so Umberto 1 rappresentato e difeso
[...] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Walter Mauriello del foro di Avellino, C.F. ed elettivamente domiciliato presso CodiceFiscale_6 il suo studio in Avellino alla via F. Iannaccone 7;
, (C.F. E P.IVA , in persona del Direttore p.t., Parte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti ANNAMARIA FARANO (C,F,
), EMMA TORTORA (C.F. ), C.F._7 C.F._8
(C.F. E (C.F. Parte_5 C.F._9 Parte_6
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 1
NIZZA N. 146
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1 premetteva quanto segue: con contratto di appalto rep. n.2/2005 del 4.2.2005 l' ha affidato all Controparte_5 Controparte_6
(mandataria) e
[...] Controparte_7
(mandante) i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. Santa Maria
[...] dell'Olmo di Cava dei Tirreni, da adibire a sede PSA, ai sensi della CP_8
n.2/94, per l'importo di €.2.083.279,20 (al netto del ribasso d'asta offerto del 27,968%), oltre ad €.57.843,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art.3), da eseguirsi nel termine di 600 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.8); sin dall'inizio, l'esecuzione delle lavorazioni di cui al progetto in appalto è stata connotata da estrema frammentarietà, sia in ragione della parzialità delle consegne intervenute, sia per effetto delle ripetute modifiche al progetto imposte dalla Stazione Appaltante, e motivate da mutate esigenze e dalla necessità di adeguamento dello stesso alle normative sopravvenute;
ed infatti, a seguito del Verbale di consegna del 13.4.2005, i lavori sono iniziati l'1/6/2005, limitatamente alle aree libere e disponibili, con la demolizione dei locali ex cucina e la costruzione del reparto di rianimazione e della copertura in acciaio degli impianti ubicati sul terrazzo sud della struttura;
in data 12/6/2006 è stato redatto il Verbale di consegna dei lavori n.2 con cui, accertato l'intervenuta disponibilità dei locali occupati dalla chirurgia al livello + l, è stata disposta l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del reparto di cardiologia, con annessa UTIC, e del Cortile Storico;
con verbale del 13/6/2008, constatata l'ultimazione dell'intera area interna destinata al Reparto di rianimazione sito al piano terra e collaudati gli impianti elettrico di distribuzione, idrico di adduzione e scarico acqua calda e fredda, gas medicinali e di condizionamento dell'aria e tutti i lavori strutturali, la Stazione appaltante ha proceduto alla presa in consegna provvisoria delle dette opere, materialmente consegnate al Direttore Sanitario del presidio ospedaliero;
a causa delle proprie mutate esigenze e per non fermare l'attività ospedaliera, la Committente ha promosso la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva n.1 e, nelle more della sua approvazione: con Ordine di Servizio n. 2 ha ordinato la costruzione di una tettoia in ferro e metacrilato e disposto la rendicontazione di tutte le opere in variante al
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 2 progetto principale approvato, precisando che le stesse sarebbero state oggetto di apposita “variante” ed avrebbero trovato riscontro economico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione per effetto del ribasso d'asta, come da quadro economico riepilogativo dell'appalto; con Verbale di consegna dei lavori n.3 del 9/3/2009, ha disposto la realizzazione delle opere previste nel Pronto Soccorso, i cui locali erano stati liberati;
inoltre, constatatane l'indifferibilità e l'urgenza per motivi igienico- sanitari, ha disposto, sotto “riserve di legge”, la realizzazione prioritaria dei nuovi servizi igienico-sanitari, parte integrante della detta Perizia di Variante e Suppletiva, assegnando a tal fine il termine di 83 giorni;
l'ATI appaltatrice, contestando l'ineseguibilità del progetto in appalto e la frammentarietà delle consegne delle aree, e quindi dei lavori, che ha determinato a suo carico un insostenibile aggravio di costi ed oneri, oltre a cagionare danni per la mancata contabilizzazione di opere, ha diffidato ben due volte la Stazione Appaltante ad adottare la Perizia di variante e formalizzarne l'esecuzione, onde consentire la prosecuzione dei lavori e la liquidazione delle parti d'opera già eseguite;
nelle more dell'esecuzione dei lavori, con Decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore Sanitario, n.73 del 15/12/2010, il è stato Controparte_9 annesso, tra gli altri, alla “ , ed è stato Controparte_10 previsto che, quest'ultima, resterà competente per gli interventi di edilizia sanitaria relativi ai PP.OO. annessi, a decorrere dalla data di adozione del decreto stesso, e che la medesima, a decorrere, dall'1/1/2011, subentra nella titolarità “… di tutti i rapporti contrattuali riguardanti … b) gli immobili adibiti a sede del … P.O. Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni”; a mente del medesimo Decreto, “l resta Parte_7 obbligata nei confronti dei creditori per i debiti maturati fino alla data del 31/12/2010, relativamente ai PP.OO. trasferiti”, cedendo a carico della Controparte_10
i debiti sorti successivamente a tale data;
purtroppo,
[...] nonostante la condotta diligente e collaborativa dell'ATI appaltatrice, la Stazione Appaltante ha perseverato nel proprio illogico quanto illegittimo comportamento, da un lato non ottemperando agli obblighi posti per legge a suo carico, e cioè omettendo di provvedere al perfezionamento degli atti progettuali e contrattuali, dall'altro disponendo l'esecuzione di ulteriori opere in variante rispetto al progetto in appalto, motivata da ragioni di necessità ed urgenza;
infatti, in data 23/1/2012 la Direzione Lavori ha trasmesso alla Stazione Appaltante un ulteriore aggiornamento della Perizia di Variante e Suppletiva n. l ed una Perizia per Lavori in estendimento ed, in data 26/3/2012, il Responsabile del Procedimento, il Direttore Sanitario e la Direzione dei Lavori, nelle more dell'approvazione della suddetta variante, con verbale di consegna n.4 hanno disposto: “la consegna delle aree per i lavori di cui al progetto principale : reparto radiologia;
scala radiologia;
camera calda e piazzale pronto soccorso;
strada di emergenza per accesso dei Vigili del Fuoco, nelle more dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte degli Enti competenti;
tali lavori dovranno concludersi entro e non oltre 360 gg naturali e consecutivi dalla presente data di consegna, e quindi entro e non oltre l'8 marzo 2013”; l'ATI appaltatrice ha provveduto all'esecuzione, per quanto possibile, di tali ulteriori opere in variante rispetto al progetto in appalto, nel nuovo
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 3 termine assentito (marzo 2013), vedendosi, poi, nuovamente costretta a sospendere le attività lavorative;
a tale data, come risulta dall'avanzamento n.4 per lavori a tutto il 27/3/2013, sono state contabilizzate in favore dell'ATI appaltatrice opere per un importo al netto del ribasso d'asta di €.1.250.545,72, oltre €.34.717,46 per oneri della sicurezza, pari al 60,028% dell'ammontare dei lavori contrattualizzati di €.2.083.279,21; inoltre, sempre alla stessa data, in ragione delle opere in variante ordinate dalla Stazione Appaltante e realizzate dall'ATI appaltatrice, risultano eseguiti lavori per un importo di €.681.259,31, oltre alla fornitura, a piè d'opera, del quadro generale bassa tensione e, franco deposito dell'ATI, del quadro elettrico generale n.4, del quadro RX e del quadro reparto chirurgia, per un controvalore, al lordo di IVA e di spese generali d'impresa, di €.135.349,54; la Direzione Lavori ha provveduto ad ulteriori elaborazioni della Perizia di Variante e, con nota assunta al protocollo generale della Stazione Appaltante n.2013/9309 in data 2/12/2013, considerato che nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una Perizia di Variante Suppletiva n.1 con Opere complementari, scaturita essenzialmente da eventi imprevisti ed imprevedibili, necessità di adeguamenti alle norme sopravvenute, esigenze derivanti dalle trasformazioni del Plesso Ospedaliero oppure da differenti esigenze dello stesso;
che dopo numerose discussioni ed incontri tenutisi tra la D.L., l'Ente appaltante e l'impresa appaltatrice, è stata redatta in via definitiva la Perizia di Variante - novembre 2013, completa di tutti gli elaborati;
che è stata invitata a prendere visione della sopracitata perizia l'impresa appaltatrice ai fini delle valutazioni tecniche ed economiche delle opere in variante, nonché delle opere complementari;
che l'impresa esecutrice ha sottoscritto la Perizia di Variante, accettando l'esecuzione delle opere con la sottoscrizione dello "schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento dei prezzi", ha trasmesso l'ultima versione della Perizia di Variante Suppletiva, con opere complementari;
anche tale elaborazione della Perizia di Variante non ha avuto seguito, ed anzi, con Deliberazione n.1072 del 12/12/2014 il Direttore Generale dell
[...]
Controparte_1 ha disposto le nomine, in sostituzione, del Responsabile del Procedimento, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, demandando
“alla nuova direzione dei lavori, nel termine di due mesi, la redazione, accertata la necessità, di una perizia di variante e (di) riavviare i relativi lavori”; sennonché, con nota prot. 2015/13521 del 10/6/2015, i professionisti neonominati dall'Azienda convenuta hanno invitato l'ATI appaltatrice “a continuare i lavori, sottoscrivendo presso l'ufficio tecnico Manutentivo, il giorno 22/6/2015, l'apposito verbale con i nuovi tecnici incaricati dell'Azienda”, avendo all'uopo: “premesso che: - … con nota racc.ta RR inviata il 5/3/2015 … era richiesta ai (precedenti) DD.LL. la documentazione eventualmente esistente, utile per il prosieguo;
i professionisti precedentemente incaricati della dd.ll. e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione non hanno a tutt'oggi, fatto pervenire alcuna documentazione;
i sottoscritti
… presumono pertanto non esistere documentazione ulteriore o diversa da quella già in possesso pervenuta sia dall' sia dai citati professionisti;
le varianti Parte_4 proposte in tempi diversi non sono state approvate dall'Amministrazione di questa
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 4 Azienda;
le stesse varianti non risultano, oggi, più adeguate alla normativa esistente e sopraggiunta in materia;
considerato che
è intenzione di questa procedere al CP_1 completamento dei lavori secondo il progetto principale, eccezione fatta per la copertura dell'atrio storico … agli atti la contabilizzazione dei lavori fino al 4° SAL a tutto il 27/3/2012; dalla data del SAL n.4 (27/3/2013) ad oggi, agli atti non risultano lavori eseguiti;
ritenuto che
la prosecuzione dovrà avvenire agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sia per gli ulteriori lavori contrattuali, sia per i lavori della nuova categoria;
non ci sono ulteriori pagamenti da corrispondere oltre al 4° SAL”; in riscontro a tale aberrante comunicazione, l'ATI appaltatrice, con nota del 20/6/2015, ha evidenziato l'assoluta contraddittorietà ed illogicità di tale ultima volontà della S.A. di dar corso al completamento dei lavori secondo il progetto in appalto, atteso che, se per stessa ammissione della S.A., già le “varianti proposte in tempi diversi … non risultano più adeguate alla normativa esistente e sopraggiunta in materia”, immaginarsi il relativo progetto originario, emendato con le dette varianti, nel corso del rapporto;
al contempo, si è rappresentata l'oggettiva impossibilità di dare esecuzione ad una tale determinazione circa l'esecuzione delle originarie lavorazioni, ciò in ragione dell'avanzato stato di realizzazione delle opere in variante, incompatibili con le originarie lavorazioni, non più conformi, per espressa ammissione della S.A., alle sopravvenute normative sia in tema strutturale che impiantisticofunzionale;
non mancando di evidenziare che la pretesa ripresa dei lavori di completamento dell'appalto secondo le originarie previsioni progettuali è inattuabile e si pone addirittura in stridente contrasto con il preminente interesse pubblico, volto alla realizzazione di opere concretamente fruibili per lo svolgimento del servizio sanitario in essere;
l'ATI attrice ha, quindi, ribadito l'ineludibilità (oltrechè propedeuticità alla ripresa dei lavori) del perfezionamento di un'apposita perizia di variante, innovativa rispetto a quelle già acquisite dalla S.A. a motivo della assunta inadeguatezza delle stesse alla normativa esistente e sopraggiunta in materia, anche per consentire la collaudabilità, oltre che la Cont liquidabilità, delle opere già realizzate, consegnate, accettate ed in uso;
l' ttrice ha, in conclusione, rimarcato l'intollerabilità della perdurante condotta ambigua ed omissiva della S.A. (e per essa degli organi direzionali) che, oltre ogni limite, ha tenuto in essere un appalto per oltre un decennio, all'insegna dell'assoluta approssimazione amministrativa e tecnica, in palese violazione delle regole procedurali e dei principi imposti dalla normativa di settore;
sta di fatto che, con nota prot. 2015/14359 del 29/6/2015, sempre a firma dei neonominati professionisti, la S.A., ha incredibilmente sostenuto di ignorare il reale svolgimento degli accadimenti che hanno caratterizzato l'intero appalto, e, segnatamente, le seguenti circostanze (oggi ritenute
“particolarmente gravi”): a) la sussistenza di una sospensione di fatto dei lavori;
b) l'esecuzione di opere in variante e/o le disposte ripetute modifiche al progetto, prima dell'approvazione della relativa perizia;
c) l'avvenuta consegna ad essa S.A. dei lavori eseguiti in variante rispetto all'originario progetto e l'uso degli stessi da parte della medesima;
sulla scorta di tali premesse, la S.A. si è determinata nel senso di “riprendere o continuare i lavori a partire da quelli eseguiti a tutto il 4° SAL, contabilizzando le opere fino al completamento dell'importo contrattuale”, nulla inauditamente
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 5 riconoscendo per tutte le consistenti lavorazioni e forniture “in variante”, disposte
“con urgenza” dagli organi direzionali, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, eseguite dall'Appaltatrice, e già in uso alla Committente;
il tutto con l'inequivoca avvertenza che “si potrà valutare la possibilità della stesura di variante per intervenute normative o per fatti imprevisti ed imprevedibili, ma sempre e solo relativamente ai lavori ancora da realizzare”; con riguardo a tale sconcertante condotta della Stazione Appaltante preme innanzitutto smentire le premesse da cui muove, ed invero:- la circostanza sub a) è documentalmente smentita, in quanto: 1) già nel febbraio 2013 l'ATI appaltatrice ha rappresentato che l'esecuzione dei lavori non poteva proseguire;
2) nel dicembre 2014, il Direttore Generale dell'Ente, ha invitato i nuovi organi direzionali (ossia i firmatari della nota de qua), a riavviare i lavori;
3) i nuovi organi direzionali con nota prot. 2015/6293 del 3/3/2015 chiedevano ai precedenti Direttori dei Lavori la documentazione in loro possesso, per consentire la prosecuzione dei lavori;
4) è la stessa nota in parola ad esprimersi in termini di “ripresa” dei lavori;
parimenti, documentalmente smentita è la circostanza sub b): è stata, infatti, la stessa Stazione Appaltante ad ordinare l'esecuzione di opere in variante, come rilevasi dall'Ordine di Servizio n.2 (all.6) e dai Verbali di consegna n.3 e n.4; pacifica è, poi, l'avvenuta esecuzione delle opere in variante e la consegna delle stesse alla Committente, che le ha in uso e ne ha dichiarato l'utilità, come acclarato dal Direttore Sanitario del P.O. “ ”, nel maggio del 2015, con la nota Parte_8 prot. n.2015/11227 del 4/5/2015, con cui ha positivamente relazionato al Direttore Generale dell Controparte_1
in ordine all'avvenuta esecuzione dei detti lavori in variante,
[...] CP_1 all'uopo affermando che “I lavori di ristrutturazione si sono resi indispensabili al fine del funzionamento di tutto il Plesso Ospedaliero, ma particolarmente per l'adeguamento igienico-sanitario e messa in sicurezza dell'incolumità del personale ospedaliero anche in funzione delle nuove normative vigenti sulla sicurezza dei lavoratori, ed altresì per adeguamento dei progetti relativi alla stessa Radiologia, e la relativa allocazione dell'apparecchiatura TAC. I lavori attualmente restanti sono indispensabili per il completamento ed il funzionamento di tutto il Plesso Ospedaliero e rientrano: la Camera Calda antistante al Pronto Soccorso con relativa scala e monta lettighe che sia di collegamento tra lo stesso Pronto Soccorso e la Radiologia nuova allocata al livello -2, ciò mette in sicurezza sia i pazienti che gli operatori creando collegamenti alternativi e di sicurezza per tutti. In ultimo dei lavori da realizzare restano la stessa Radiologia allocata a livello -2; tutti i lavori di questo secondo lotto finora realizzati sono stati eseguiti nelle aspettative delle normative di sicurezza ed igienico sanitario attualmente previste e sono già in uso”; ma ciò che rende inaccettabile quanto disposto dalla S.A., minando in radice i principi di leale collaborazione e buona fede cui deve essere improntata l'esecuzione della commessa, è la circostanza che tra i firmatari della nota de qua, figuri il Direttore dell'U.O. Tecnica Manutentiva, l'ing.
già Responsabile del Procedimento relativo ai lavori de quibus, ed Controparte_11 infine neonominato Direttore dei Lavori, perfettamente edotto di tutti gli eventi che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'appalto de quo, a fronte di una tale inaudita
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 6 determinazione della Committente, l'ATI appaltatrice, nel manifestare il proprio sconcerto, ed il relativo disappunto, con nota del 16/7/2015, ha espresso, ancora una volta, la propria disponibilità alla completa realizzazione dell'appalto affidatole, tenendo conto della reale situazione giuridico-fattuale, necessitante l'approvazione di apposita variante, ineludibile punto di partenza per l'effettiva prosecuzione delle lavorazioni;
sta di fatto che sono trascorsi ulteriori otto mesi nella totale assenza di qualsivoglia comunicazione della S.A., versando l'ATI istante in uno stato di totale limbo, reso ancor più grave dal venir meno dell'imprescindibile fiducia nella controparte contrattuale che, contro ogni canone di comune logica, di buon senso e di correttezza, è giunta a negare l'evidenza, marchianamente obliterando i legittimi diritti dell'ATI esecutrice;
in altri termini, la Committente, sul presupposto della dichiarata urgenza ai fini del funzionamento del plesso ospedaliero già attivo, ha disposto consistenti lavorazioni in variante e forniture, nelle more dell'approvazione della relativa perizia, salvo poi lasciare l'ATI istante al proprio destino, in una situazione di totale incertezza sia in ordine ai diritti maturati, sia in ordine a quelli correlati alla prosecuzione della commessa;
il tutto senza tralasciare l'ulteriore condotta inadempiente della S.A. relativamente al pagamento dei lavori contabilizzati col SAL n.4 (pari a €.275.440,00) e degli interessi di mora per ritardato pagamento dei SS.AA.LL. nn.1, 2 e 3 (pari ad €.46.783,06). Ciò posto, riteneva provato il grave inadempimento della S.A., determinante la declaratoria di risoluzione contrattuale per fatto e colpa della medesima, in quanto la stessa, pur volendo prescindere dalla, di per sé dirimente, circostanza di essere venuta meno al suo fondamentale obbligo di fornire all'impresa un progetto realmente eseguibile, ha, in ogni caso, violato l'obbligo di cooperazione che impone di adoperarsi con estrema tempestività, per porre rimedio alla oggettiva situazione di sospensione. La Stazione Appaltante, pur a fronte di una tale abnorme situazione, a distanza di oltre undici anni dalla prima consegna dei lavori e di tre anni dal totale fermo delle attività lavorative, ha ritenuto di non adottare alcun atto di propria competenza, al fine di garantire l'effettiva risoluzione delle problematiche;
e ciò, nonostante la piena disponibilità all'uopo manifestata dall'ATI istante, così lasciando quest'ultima in uno stato di assoluta incertezza in ordine all'evolversi dell'appalto e, dunque, alla sua esecuzione, conclusione e collaudo, tanto più aggravato dagli ultimi eventi, in cui la S.A. ha comunicato di non voler riconoscere alcunchè con riguardo ai consistenti lavori e forniture, dalla stessa ordinati, ed eseguiti “in variante”, prospettando una ripresa dei lavori secondo l'oramai inattuale originario progetto posto a base di gara. Ha affermato che, in caso di violazione del generico obbligo di cooperazione gravante sulla Stazione Appaltante e di violazione del tempestivo adempimento di incombenze poste a carico della stessa, sussiste la responsabilità dell'Ente, con il conseguente obbligo di risarcire ed indennizzare l'appaltatore per i danni ed i maggiori oneri subiti, nonché la possibilità per quest'ultimo di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento;
l'illegittima condotta serbata dall'Ente Committente nella vicenda de qua , oltremodo lesiva non solo dell'interesse dell'ATI istante, ma anche e soprattutto del preminente interesse pubblico, integra, infatti, gli estremi del grave inadempimento,
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 7 con il conseguente diritto della stessa alla risoluzione del contratto d'appalto in essere, ed al correlato risarcimento dei danni subiti e subendi. Aggiungeva che l'accertata protrazione della dedotta situazione di totale fermo delle attività lavorative, per un triennio (ovverosia per oltre una volta e mezza l'originaria durata contrattuale, fissata in 600 gg.) è di per sé sola sufficiente ai fini dell'invocata pronuncia di risoluzione contrattuale. In definitiva, il pacifico ed incontrovertibile dato oggettivo del totale fermo dei lavori, protrattosi oltre ogni ragionevole limite - al punto da superare di una volta e mezza la stessa durata contrattuale, è di per sé bastevole a concretare il grave inadempimento della P.A. determinante l'invocata risoluzione contrattuale, a nulla rilevando le ulteriori considerazioni in ordine alla sussistenza o meno di errori progettuali alla base delle opere e forniture disposte “in variante” ed al correlato fermo dei lavori. Ebbene, la negligenza e l'imperizia dell'Ente committente sono rappresentate dalla superficialità ed approssimazione con cui lo stesso ha operato nel caso di specie;
al riguardo è sufficiente, infatti, rilevare che, l'iniziale progetto posto a base di gara, è stato oggetto di successivi “rimaneggiamenti” e modifiche - disposti d'ordine sulla motivata urgenza ed indifferibilità dei lavori, in ragione della necessità di scongiurare soluzioni di continuità nello svolgimento del servizio pubblico ospedaliero, cui ha fatto seguito la dedotta assoluta inoperosità della stazione appaltante, protrattasi fino alla proposizione del presente giudizio, nell'adozione dei correlati atti amministrativi e contrattuali;
inoperosità culminata nelle surriferite inaudite determinazioni di disconoscimento delle innegabili ragioni dell'ATI istante. L'oggettiva ed incontrovertibile circostanza del perdurante fermo dei lavori, e la inusitata assoluta inoperosità per tre anni, ha assunto peso preponderante nella configurabilità del grave inadempimento a carico della Stazione Appaltante, vuoi che la stessa sia stata generata dall'iniziale errore e/o carenza progettuale, vuoi che essa risieda in un mero “ripensamento” dell'Amministrazione committente delle sue iniziali determinazioni: entrambe le circostanze, risolvendosi in una sospensione ingiustificata ed ingiustificabile, per come concretatasi nella specificità del caso concreto, integrano un'ipotesi di grave inadempimento, determinante la relativa risoluzione contrattuale. L'insostenibile situazione ingenerata dalla condotta della Committente ha, pertanto, Contr costretto l' istante a determinarsi per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'Ente medesimo, e ciò anche in ragione degli ulteriori seguenti circostanze: - l'intollerabile protrazione, oltre ogni ragionevole limite, del vincolo contrattuale, pari ad oltre undici anni, ovvero a circa sette volte la durata contrattuale (600 gg.); il mancato pagamento dei lavori contrattuali eseguiti e contabilizzati col SAL n.4, a tutto il 27.3.2013, pari ad €.275.440,00 (corrisposti solo successivamente nell'ambito del giudizio 4194/2016); la mancata corresponsione degli interessi legali e moratori, per €.46.783,06, dovuti per il ritardato pagamento dei primi tre SS.AA.LL.; il disconoscimento (e conseguente mancato pagamento), in aperta violazione anche degli elementari principi di correttezza e buona fede, di tutte le opere e forniture eseguite
“in variante”, rispettivamente pari ad €.681.259,31ed €.135.349,54. Si costituiva l Controparte_1
che eccepiva che,
[...]
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 8 mentre il comportamento della stazione appaltante era stato conforme a quanto previsto dal codice degli appalti, non così era stato per l' impresa CP_6 aggiudicataria dell'appalto. Bisognava andare indietro nel tempo, allorquando con delibera n°1277 del 9/7/1996 l' approvava il progetto di ristrutturazione Parte_7
e adeguamento del presidio ospedaliero quale sede di Parte_8
P.S.A. ai sensi della Legge Regionale n° 2/94 - Delibera 9/10/1996 art. 20 legge Per_1
67 /l 988. Quando fu intrapresa tale delibera il presidio Ospedaliero SS. Maria Part incoronata dell'Olmo, faceva parte dell . La stessa con delibera Parte_7
n°2056 del 11/11/1997 affidava la direzione dei Lavori, assistenza e contabilità al Prof. Arch. e all' ing. Con delibera n° 923 del 6.7.2004 Controparte_3 Controparte_4 veniva riapprovato il progetto e affidata anche ai progettisti la direzione di lavori. A seguito della gara mediante pubblico incanto, con determina dirigenziale del 5.11.2004, l' mandataria (Mandante) si Controparte_12 Parte_2 aggiudicava l'esecuzione dei lavori. Veniva stipulato il contratto in data 4.2.2005 per l'importo di € 2.141.122,37 al netto del ribasso del 27,968%. I lavori venivano consegnati il 13/04/2005 e nel verbale si dichiarava che gli stessi sarebbero dovuti terminare in 600 giorni naturali e consecutivi, pertanto entro il 27/11/2006. Gli stati di avanzamento emessi dalla direzione dei lavori composta dall'arch. e CP dall'ing. risultavano i seguenti: in data 13/02/2007 SAL 1 € 459.840,00 + iva CP
€ 91.968,00 = € 551.808,00 ; in data 13/03/2008 SAL 2 € 312.410,00 Pt_9
+IVA€ 62.482,00 = €374.892,00 ; in data 30.07.2009 SAL 3 €256.360,00 Pt_9
+ IVA€ 51.272,00 = € 307.632,00 ; in totale liquidato e pagato € Pt_9
1.028.610,00+iva 205.722,00= 1.234.332,00. In data 15/12/2010 con Decreto n°73 il commissario ad acta della ha incorporato il presidio ospedaliero Controparte_13 nell'azienda Controparte_14 CP_1 C Pertanto dall' 1/1/11 i rapporti precedentemente in capo si sono trasferiti CP_16 all' Controparte_1
. Con delibera n°436 del 25/52012
[...]
l'azienda nominò l'ing dirigente dell'ufficio tecnico interno, Controparte_11 responsabile del procedimento. In data 27/03/2013 veniva emesso il 4 SAL € 250.400,00 + IVA € 25.040,00 = € 275.440,00. Dopo circa 9 anni dalla consegna dei lavori l'avanzamento era di poco superiore alla metà delle opere appaltate. Non risulta agli atti alcun ordine di sospensione da parte della direzione dei lavori né sono ad oggi state applicate alla le penali previste nel contratto di appalto. In data Parte_1
29/10/2013 prot 5763 veniva consegnata una relazione dei D.L. attestante che a quella data erano stati emessi 4 SAL e realizzati lavori per un importo netto di€ 1.285.263,18. In data 25/11/2013 prot 9309 i Direttori dei lavori, nel trasmettere una perizia di variante dichiaravano che l'impresa aveva sottoscritto (e quindi accettato) l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi senza riserve. In data 16/05/2014 prot.14095 i Direttori dei lavori trasmettevano un'altra perizia (rielaborata) dichiarando, anche in questo caso che l'impresa aveva sottoscritto l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento prezzi senza riserve. Occorre evidenziare che dalla data del SAL n°4 del 27/03/2013 a quella dell'ultima perizia presentata
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 9 (16/05/2014) non risultano agli atti dell'ufficio tracce di ulteriori lavori eseguiti. Pertanto, atteso il tempo trascorso circa 9 anni dalla consegna dei lavori, la Direzione dell'azienda non ha ritenuto di approvare alcuna delle perizie presentate e con deliberazione n°1072 del 12/12/2014 ha nominato i professionisti dipendenti dell'azienda rispettivamente Responsabile Unico del procedimento ing. CP_17
Direttore dei lavori Ing. e coordinatore per la sicurezza in Controparte_11 esecuzione Arch. Detta deliberazione veniva comunicata con racc. CP_18
Ar del 5/2/2015 nella quale veniva richiesto alla direzione dei lavori la documentazione esistente utile per il prosieguo. Tenuto conto che dalla documentazione in possesso dell'azienda fino al 4 SAL gli importi relativi ai lavori venivano riportati in una tabella dalla quale può facilmente evincersi che molti dei lavori menzionati non risultano nemmeno cominciati. Con nota del 10/6/2015 n°13521 l' comunicando la CP_1 volontà di proseguire i lavori, tra l'altro mai formalmente sospesi, invitava la ditta appaltatrice sottoscrivere apposito verbale;
la ditta con nota del Controparte_6
22/06/2015 non si presentava all'invito e comunicava per la prima volta di opere eseguite in variante, senza la preventiva approvazione dell'organo competente. Si precisa che la ditta non aveva mai espresso riserve nelle forme rituali, registro di contabilità, riguardanti la mancata contabilizzazione, rispetto a lavori eseguiti. Eventuali lavori eseguiti in difformità dal progetto e senza autorizzazione dell'amministrazione non potrebbero in ogni caso essere pagati e si configurerebbe la responsabilità del direttore dei lavori per aver ordinato, e per non aver impedito lavori in variante senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente (Anac Comunicato del Presidente del 24.11.2014).
Per questi motivi
l' Controparte_1
chiedeva
[...]
l'autorizzazione alla chiamata in causa dell' e dei direttori dei lavori per Parte_10 mancata vigilanza sull'appalto e per aver consentito eventuali varianti non autorizzate proponendo domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore di condanna al ripristino della piena funzionalità delle opere realizzate, rimaste incustodite e prive di manutenzione, nonché al risarcimento dei danni e alla quantificazione delle penali. Atteso che con nota n°6023 del 21/03/16 il D.L. ing. ha formulato Controparte_11 le contestazioni di addebito all'appaltatore, firmata dal e dal Parte_11
Rup in base a quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs 163/2006, assegnando il termine per le controdeduzioni di giorni 15. La risposta della impresa alle contestazioni degli addebiti (allegato) pervenuta a mezzo pec in data 30/032016, nulla controdeduce in merito alle sollevate contestazioni, ma si limita a chiedere un sopralluogo tecnico per accertare l'effettivo stato dei lavori eseguiti. Le contestazioni di addebito attenevano a: 1) grave inadempimento contrattuale e grave ritardo: arbitraria sospensione dei lavori potrattisi per oltre 9 anni con mancanza di verbalizzazione dei periodi di sospensione. L'inadempimento consiste nell'avere interrotto l'esecuzione dei lavori arbitrariamente senza ottenere la formalizzazione della sospensione dalla D.L. È evidente che il tempo trascorso dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori 22.11.2006, pari a circa 10 anni costituisce di per sé un grave ritardo;
2) grave irregolarità: perdurando la richiesta di
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 10 riconoscimento di opere eseguite in variante non autorizzate dalla SA è adducendo tale mancato riconoscimento come motivazione della non prosecuzione dei lavori. Tale condotta è in contrasto con l'art. 162 del D.P.R 207/2010, il quale prescrive che qualsiasi variante migliorativa deve essere disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. La richiesta di riconoscimento contabile non esperita formalmente sul registro di contabilità, firmato senza riserve al momento della contabilizzazione, ma fatta successivamente ed in maniera generica al RUP e al DL, subentrati a lavori fermi, rappresenta grave irregolarità, che hanno comportato notevoli danni per l'Amministrazione. Tutte le richieste appaiono generiche e non supportate da alcun elemento probante, in particolare per la somma richiesta a titolo di 4 SAL di € 275.440,00 l'attore ha inteso effettuare una duplice domanda inserendo l'importo in questo giudizio e richiedendo ed ottenendo un decreto ingiuntivo recante rg N°5737/2015 D.I. n°681/2016 il pagamento del SAL N° 4. In tal modo ha effettuato una duplicazione dei giudizi del tutto contraria ai principi di correttezza...”. Il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi , Parte_10
e . Controparte_3 Controparte_4
Si costituiva l' , che premetteva quanto segue: “... La , con Parte_10 Parte_7 deliberazione n. 923 del 6.7.2004 approvava il progetto di ristrutturazione ed adeguamento del P.O. " lmo" di Cava de' Tirreni, da adibire Parte_8
a sede di PSA, per un importo complessivo dei lavori da appaltare di €2.950.001,10. A Contr seguito di gara di pubblico incanto i lavori venivano aggiudicati alla formata dall'Impresa edile stradale Coop. MI.RU (mandataria) e dalla Impresa edile eredi (mandante) ed in data 4 febbraio 2005 veniva stipulato il Parte_2 relativo contratto di appalto rep. n. 2/2005. Nel corso dei lavori il presidio ospedaliero (P.O.) "S. dell'Olmo" di Cava de' Tirreni con decorrenza 1° gennaio Parte_8 Co 2011 veniva annesso alla " di CP_19 Controparte_1 CP_1 con Decreto n. 73 del 15.12.2010 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario con decorrenza appunto dall' 1.1.2011. Da tale data il nosocomio non è più struttura sanitaria gestita dalla e l Parte_4 [...]
è subentrata nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili Controparte_1 già di proprietà del nosocomio, in tutti i rapporti attivi e passivi, in particolare nei rapporti contrattuali riguardanti il personale trasferito ed i contratti di fornitura di beni e servizi. In sintesi l' è subentrata nella titolarità di tutte le funzioni del CP_20
P.O. " lmo" di Cava de' Tirreni per cui dal 1° gennaio 2011 Parte_8 tutte le attività svolte presso il predetto nosocomio rientrano nelle competenze dell' che ne risponde. Dalla lettura del libello introduttivo di lite si Controparte_1 evidenzia che la cooperativa attrice ha evocato in giudizio l in quanto CP_21 contesta alla stessa comportamenti "illogici ed illegittimi" posti in essere " ... da un lato non ottemperando agli obblighi posti per legge a suo carico, e cioè omettendo di provvedere al perfezionamento degli atti progettuali e contrattuali, dall'altro disponendo l'esecuzione di ulteriori opere i variante rispetto al progetto in appalto, motivata da ragioni di necessità ed urgenza". Tali comportamenti, si legge sempre nell'atto di citazione, sono iniziati in data 23 gennaio 2012 e quindi oltre un anno dopo
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 11 il trasferimento del contratto dalla alla L'impresa edile Parte_4 CP_22 consapevole della assoluta estraneità della comparente non ha ritenuto Parte_4 evocarla nel presente giudizio atteso che i rapporti contrattuali con l Controparte_5 si sono conclusi con il passaggio di cantiere ed il pagamento del terzo ed ultimo SAL emesso il 30.7.2009 effettuato con determina n. 5 del 13.1.2010. Giova rilevare che gli atti del contratto di appalto sono stati consegnati all'Azienda subentrante con nota prot. 1165 del 26 marzo 2012. Tutte le contestazioni di cui all'atto di citazione si riferiscono a fatti ed atti intervenuti successivamente a tale data e pertanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla la quale, essendo completamente Parte_4 estranea ai fatti di cui è causa, va estromessa dal giudizio. La domanda proposta nei confronti della comparente da parte della è improcedibile, Controparte_1 inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto ed al fine di fornirne prova e di Part dimostrare l'assoluta estraneità dell' alla vicenda contestata si ritiene utile rappresentare quanto segue. Il contratto d'appalto per i lavori di ristrutturazione del P.O.S. dell'Olmo di Cava de' Tirreni risulta stipulato in data 2 Parte_8 febbraio 2005 rep. n. 2/2005, in vigenza della L. 109/94 (Legge Quadro in materia di LL.PP.) e del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro) ed è quindi a queste norme che bisogna ricondursi per l'interpretazione e l'attuazione delle clausole contrattuali. L' , in ragione della natura dell'immobile su cui si Parte_4 interveniva, a destinazione ospedaliera, per contemperare la doppia necessità di garantire la regolare esecuzione dei lavori e il contemporaneo funzionamento dei reparti ospedalieri, coerentemente a quanto prescritto al comma 6 dell'art. 130 del DPR 554/99 (1), ha proceduto alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale degli stessi, pur nella consapevolezza che gli effetti sulla durata dei lavori sarebbero scattati solo dalla data dell'ultimo verbale, come previsto dall'ultimo periodo della citata norma. È ovvio che la consapevolezza sugli effetti della consegna parziale Part fosse reciproca tra l' (Stazione Appaltante) e l'ATI., che essendo qualificata all'esecuzione di OO.PP. nulla, ha mai eccepito, almeno fintantoché l ha Parte_4 gestito il contratto. Ed infatti nessuna riserva, in proposito è stata mai apposta dall'impresa sul registro di contabilità così come disposto dall'art.165 del DPR 554/99. In virtù di tale norma le riserve vanno apposte dall'impresa sul registro di contabilità ed esplicitate nei successivi quindici giorni dall'apposizione a pena di decadenza;
nel caso in cui l'impresa non abbia apposto riserve o non le abbia esplicitate nei successivi 15 giorni, i fatti relativi all'esecuzione del contratto, almeno quelli fino alla data di sottoscrizione del registro di contabilità, si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Quindi le riserve debbono essere tempestive e puntuali per dare modo all'azienda di adottare tutte le misure che ritiene necessarie al fine di rimuovere ogni ostacolo alla regolare esecuzione dei lavori. Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata più volte con orientamento costante ed univoco (cfr: Trib. Milano sez. VII 25.5.15; C. Conti Trentino-Alto Adige sez. giurisd. 23.3.10 n. Part 113). Fino alla data del 30/07/2009, giorno in cui la ha sottoposto all'impresa, per la sottoscrizione, il registro di contabilità, non risultano sollevate eccezioni o riserve
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 12 sull'andamento dei lavori. Né successivamente fino al 31.12.2010 - data di trasferimento del plesso ospedaliero alla - sono intervenute eccezioni o CP_22 riserve da parte della Di conseguenza l' non ha mai avuto Parte_1 Parte_4 la legittima possibilità di attivare procedure di raffreddamento di contenziosi che comunque non si sono mai determinati durante la propria gestione del cantiere e che, tra l'altro, per gli effetti dell'art. 165 del DPR 554/99 debbano intendersi definitivamente risolti. I problemi si sono manifestati allorquando la gestione del cantiere è transitata all' con la consegna definitiva degli atti avvenuta come CP_19 risulta dalla nota prot n. 1165 del 26/03/2012. Il perché l'impresa non abbia mai sollevato eccezioni sull'andamento dei lavori, (riportandone i motivi sul registro di contabilità, unico luogo riconosciuto dalla legge ove l'impresa può far valere le proprie ragioni) risiede anche nel merito delle questioni addotte nel ricorso. Infatti, anche nello scenario rappresentato dall'impresa fino alla data del 13/06/2008 si ravvisa come Part l'agire dell' e, per questa, della Direzione Lavori, sia stato improntato al pieno rispetto del dettato normativo di cui al già citato comma 6 dell'art. 130 del DPR 554 del 1999. Va comunque precisato che non appaiono pertinenti i richiami dell'impresa Part all'ordine di servizio n. 2 con il quale l avrebbe ordinato opere (tettoia in ferro e metacrilato) in variante al progetto, e al verbale di consegna dei lavori n. 3 del 9/03/2009 (con il quale la Direzione Lavori avrebbe disposto la realizzazione prioritaria di nuovi servizi igienici sanitari) quali elementi che avrebbero contribuito a determinare un anomalo andamento dei lavori. Infatti, partendo dal presupposto che le imprese contraenti, essendo qualificate per la realizzazione di OO.PP., dovrebbero essere perfettamente consapevoli dei reciproci doveri derivanti dalla norma, nessun obbligo avrebbe avuto l'impresa ad eseguire l'ordine di servizio formulato nel modo riportato nell'atto di citazione, in quanto, riferendosi all'esecuzione di opere oggetto di variante, sarebbe mancato l'elemento essenziale che la normativa prevede in questi casi (DPR 554/99 art. 134 comma 5), cioè l'espresso riferimento, nell'ordine di servizio, all'intervenuta approvazione superiore;
a meno che l'ordine del direttore dei lavori non si intenda (cosi come deve essere) riferito a variazioni te opportune dalla stazione appaltante che non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto (comma 4 del medesimo articolo sopra richiamato) e quindi nella discrezione della Direzione dei Lavori senza effetto sull'andamento dei lavori stessi;
è ciò che appare dalla lettura dell'ordine di servizio riferito. Allora, non può attribuirsi a tale variazione un intralcio alla regolare prosecuzione dell'appalto. Anche le pretese dell'impresa a Part ritenere che la mancata approvazione di una variante da parte dell' fosse motivo di intralcio sono infondate in fatto e in diritto. L'impresa come risulta dagli atti ha rifiutato in più occasioni di sottoscrivere il relativo atto di sottomissione per l'esecuzione dei lavori in variante. La normativa di settore non attribuisce alcuna potestà all'impresa appaltatrice se non quella di concordare i prezzi con la Direzione dei Lavori;
pertanto essa non ha alcun ruolo nella formazione e approvazione di una variante di lavori che spetta esclusivamente alla stazione appaltante. Per tale motivo l'ATI appaltatrice non può assolutamente eccepire quale motivo dei ritardi la mancata approvazione di una variante. In conclusione, si può, senza tema di smentita, affermare
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 13 Part che fino al 30.12.2010 durante la gestione del cantiere da parte dell' i lavori hanno avuto un regolare svolgimento nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, e ciò risulta provato dalla assoluta mancanza di apposizione di riserve da parte dell'impresa sul registro di contabilità. Per tali motivi la chiamata in causa nel presente giudizio della comparente risulta inammissibile nonché infondata in fatto ed in, diritto e pertanto si chiede fin d'ora la estromissione della con Parte_4 condanna della alla rifusione delle spese di giudizio...”. CP_19
Si costituiva altresì il quale rappresentava quanto segue “... L' Arch. Controparte_3
, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto, Controparte_3 mercé il patrocinio del sottoscritto procuratore, si costituisce nel presente giudizio, impugnando e contestando integralmente l'atto di citazione per chiamata in causa notificatogli, eccependone preliminarmente la nullità, inammissibilità, improponibilità, unitamente ad ogni documento con esso prodotto, anche perché in fotocopia, nonché, pur senza accettazione del contraddittorio nel merito, la infondatezza in fatto ed in diritto di ogni addebito sollevato nei suoi confronti, per i seguenti motivi. 1) Preliminarmente si eccepisce la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, e la improponibilità ed inammissibilità della domanda in chiamata in causa con esso proposta, poiché l'Ente convenuto principale ha omesso di indicare con esattezza i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, nonché, con la specificità che la norma richiede, i mezzi di prova di cui intende avvalersi. Infatti, la carente esposizione dei fatti esposta in atti, nonché la incompleta documentazione depositata ex adverso, non può assumere alcuna valenza probatoria. La mancanza dei predetti requisiti determina la nullità insanabile dell'atto di citazione, anche perché non consente alla convenuta società di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa. 2) Fatta salva la preliminare eccezione formulata, e nella denegata ipotesi di suo rigetto, senza che quanto si deduce in seguito possa ritenersi rinuncia alla sollevata eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa e della improponibilità ed inammissibilità della domanda in esso proposta, ed accettazione del contraddittorio sulla irregolarità, responsabilità ed inadempimento, nel merito si rileva che allo stato non sussistono, o quantomeno, si ripete, non risultano essere stati provati i presupposti atti a legittimare la chiamata in causa per accertamento come proposta nei confronti del comparente, eccependone preliminarmente l'intervenuta prescrizione e poi l'infondatezza in fatto ed in diritto. 3) Nel merito della questione sottoposta all 'On.le Tribunale adito, va precisato che la dialettica della controversia, allora è produttiva, quando si fonda su circostanze corrispondenti alla reale dinamica dei fatti, invece, quelli sommariamente descritti nell'atto di chiamata in causa, non corrispondono alla realtà delle dinamiche con le quali si sono effettivamente svolti. Pertanto, di seguito vengono esposti le vicende oggetto di giudizio, come cronologicamente e correttamente avvenute, con il supporto della documentazione esse attestante, da cui discende la infondatezza in fatto della domanda proposta dagli attori.
3-a) Con Deliberazione n. 968 del 28/07/1995 CP_1 del Direttore Generale della veniva conferito incarico di progettazione Pt_4 preliminare, definitiva ed esecutiva, all'ing. e all'arch. Controparte_4 [...]
nell'ambito dei lavori di adeguamento delle strutture ospedaliere ex L.R. n. CP
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 14 2/94 in attuazione dell'art. 20 L. 67/88, al fine di accedere ai finanziamenti di cui alla legge stessa. Il progetto preliminare veniva da detti professionisti regolarmente redatto e trasmesso all'Ente, e successivamente da questi approvato con Delibera n. 1163 del 06/09/1995. Il "Progetto di ristrutturazione ed adeguamento di P.O. " CP_9
" di Cava de' Tirreni da adibire a sede di PSA ai sensi della L.R. 2/94" veniva
[...] suddiviso in n. 3 lotti funzionali, per cui l'ing. e l'arch. Controparte_4 [...]
, secondo quanto comunicato dall'Ente committente in merito alla CP disponibilità dei finanziamenti ed alla conciliabilità dello svolgimento dei lavori. Veniva quindi trasmesso il Progetto Preliminare, ed approvato dall'Ente con Delibera n. 1163 del 6/9/1995. Quindi l'ing. l'arch. trasmettevano Controparte_4 Controparte_3 il Progetto Definitivo Generale con prot. n. 42368 del 29/12/1995, che veniva approvato dall'Ente con Delibera n. 34/1996 del 17/01/1996. Con prot. n. 922 del 13/10/2000, l'Ente trasmetteva ai professionisti incaricati il Disciplinare d'incarico per la Direzione Lavori, registrato a il 14/04/2000 al n. 650/1 Serie II. Poi, con CP_1
Deliberazione n. 332 del 26/02/2002, l'Ente Appaltante incaricava l'ing.
[...]
e l'arch. di adeguare il suddetto Progetto Definitivo all'euro CP Controparte_3 ed alle norme impiantistiche e di sicurezza sopravvenute, "stralciando da esso le opere del primo lotto stralcio in corso di esecuzione", in base alla disponibilità di finanziamento della A questo punto i professionisti incaricati, l'ing. Controparte_13
e l'arch. , trasmettevano con prot. n. 13227 del Controparte_4 Controparte_3
8/6/2004 il Progetto esecutivo del 2 ° Lotto di lavori. Con Delibera n. 923 del 06/07/2004 del Direttore Generale, dott. veniva approvato il Persona_2
Progetto esecutivo del II lotto, oggetto di giudizio, e venivano nominati gli stessi progettisti, l'ing. e l'arch. , quali direttori dei lavori, Controparte_4 Controparte_3
e l'arch. quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione Controparte_3 ed esecuzione. In esecuzione alla Delibera di conferimento d'incarico n. 923 del 06/07/2004, veniva redatto Disciplinare d'incarico per Coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con Rep. n. 56 del 05/06/2008. 3-b) Con contratto d'appalto rep. n. 2/2005 del 04/02/2005 venivano affidati i lavori all'
[...]
. (mandataria) e Controparte_23 Controparte_7
(mandante). Con verbale di consegna dei lavori del
[...]
13/04/2005 veniva disposta la consegna dei lavori, alla presenza del RUP, ing. CP_24
, e del Direttore Sanitario, dott. A questo punto, a seguito
[...] Persona_3 di espressa richiesta dell'Ente committente, veniva stabilito in accordo con esso, che l'esecuzione dei lavori avrebbe avuto corso compatibilmente con il regolare funzionamento del plesso ospedaliero, pertanto procedendo progressivamente per reparti. Successivamente alla consegna dei lavori, veniva constatato il mancato inizio delle lavorazioni, pertanto il RUP ing. convocava una riunione CP_24 operativa con la D.L. e con l'impresa per il giorno 16/05/2005. Poi, con verbale del 1/6/2005, la D.L. constatava l'inizio effettivo dei lavori, consistenti nella demolizione dei locali ex cucina e la costruzione del reparto di rianimazione. Pertanto, con verbale di consegna dei lavori n. 2 del 12/06/2006, veniva disposta la consegna dei lavori n.2 aventi ad oggetto il Reparto di Cardiologia con annessa UTIC ed il Cortile Storico, alla
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 15 presenza del RUP, ing. e del Direttore Sanitario, dott. Persona_4 Persona_3
Quindi, la D.L., con prot. n. 649 del 27/02/2007, trasmetteva all'Ente
[...]
Appaltante il SAL n. 1 a tutto il 13/02/2007. 3-c) Durante l'esecuzione dei lavori si verificavano delle infiltrazioni di acqua nei locali in fase di ultimazione, pertanto, non essendo possibile impermeabilizzare il terrazzo di copertura per la presenza di elementi Parte impiantistici come gli a servizio dei reparti funzionanti, si individuava la soluzione di realizzare una copertura in ferro e perspex, non prevista nell'appalto principale, in merito alla quale la D.L. tempestivamente predisponeva il progetto dell'intervento con relativa pratica amministrativa necessaria per le autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche di competenza. Veniva trasmesso al Comune di Cava de' Tirreni, con Prot. n. 24728 del 15/05/2007 e successiva integrazione prot. n. 42393 del 10/08/2007, "Variante al Permesso di Costruire n. 574 del 27/06/2005", avente ad oggetto la realizzazione della sopracitata copertura in ferro e perspex. Poi, con nota prot. n. 402/DS del 08/08/2007, il Direttore Sanitario dott. Persona_3 comunicava l'avvenuta sostituzione dei contatori per lo scambio rete/gruppo in servizio al . Di conseguenza, notificava la stringente necessità di Parte_13 adeguamento della cabina elettrica del Plesso Ospedaliero. In particolare, comunicava alla D.L. che era "indispensabile ed indifferibile provvedere all'adeguamento della cabina elettrica in previsione dell'apertura dei nuovi reparti in fase di ristrutturazione. Pertanto, si invita le Direzioni dei Lavori in indirizzo a predisporre perizia di variante ai lavori in corso ex art. 20 al fine in urgenza di procedere all'esecuzione dell'adeguamento della cabina elettrica in servizio al Plesso Ospedaliero di Cava de' Tirreni, prevenendo eventuali rischi per l'incolumità dei pazienti, degli operatori e delle attività". Tale nota veniva trasmessa, oltre cha alla direzione lavori, al Direttore Generale, avv. Giovanni Russo, al Direttore Amministrativo, dr. al CP_25
Direttore Sanitario, dr. al Direttore Articolazione Tecnica, ing. CP_26 [...]
(RUP dell'intervento). Gli interventi di cui ai sopracitati punti, ossia la Per_4 ristrutturazione della copertura e l'adeguamento della cabina elettrica, costituivano opere in variante necessarie ed espressamente richieste dall'Ente appaltante nella persona del Direttore Sanitario, il quale evidenziava l'urgenza di tali opere al fine di prevenire "eventuali rischi per l'incolumità dei pazienti, degli operatori e delle attività", ma, di fatto, i lavori di adeguamento non furono eseguiti lavori in variante dall'impresa appaltatrice, ma da altra impresa. In data 08/02/2008 veniva rilasciato Permesso di Costruire n. 1356 del 08/02/2008, avente ad oggetto la suddetta costruzione della copertura in ferro e perspex ed opere di finitura connesse. Per cui, immediatamente dopo l'ottenimento del titolo, la D.L. emetteva, con regolare autorizzazione del R.U.P. ing. l'Ordine di Servizio n. 2, acquisito al protocollo dell'Ente con n. Persona_4
665 del 18.03.2008, in cui ordinava all'impresa la costruzione della tettoia in ferro e metacrilato, il completamento delle opere di finitura del reparto di rianimazione, la redazione del "come costruito" al fine della verifica della consistenza definitiva delle opere di cui al reparto stesso. La D.L. precisava, come era pure noto alla Direzione Sanitaria e al RUP, che era in corso di redazione una perizia di variante e che, pertanto, la copertura oggetto di ordine di servizio, poiché esclusa dall'appalto, sarebbe stata
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 16 contemplata nella stessa perizia. L'autorizzazione del RUP, per quanto di competenza della D.L. legittimava l'esecuzione del manufatto, anche e soprattutto in considerazione dell'urgenza di proteggere i locali della nuova rianimazione dalle infiltrazioni verificatesi, che, tra l'altro, erano in fase di ultimazione. A questo punto, la D.L., con prot. n. 666 del 28/03/2008, trasmetteva all'Ente Appaltante il SAL n. 2 a tutto il 13/03/2008. Ultimati e collaudati i lavori interni di cui al reparto di Rianimazione, veniva redatto Processo Verbale di consegna provvisoria n. I del 13/06/2008, con cui l'Ente appaltante prendeva in consegna il Reparto di Rianimazione al piano terra.
3-d) Con nota prot. n. 718/DS del 28/11/2008, la
, nella persona del dott. comunicava alla D.L. Controparte_27 Persona_3 la disponibilità dei locali ex pronto soccorso a partire dal 01/12/2008. Nella stessa nota si richiedeva di effettuare un "risanamento di tutta la pavimentazione relativa all'atrio antistante il vecchio pronto Soccorso e l'attuale". Recependo la comunicazione di disponibilità dei locali, e non avendo predisposto l'Ente alcun atto di consegna, la D.L., con nota prot. n. 1 del 6/3/2009, invitava l'impresa alla sottoscrizione della Perizia di Variante, il RUP, ing. e il Direttore Sanitario, dott. Persona_4 Per_3
e l'impresa ad intervenire nel giorno 9/03/2009 presso i locali del Pronto
[...]
Soccorso per la consegna dei locali, allegando "Bozza di Verbale di Consegna n. 3", in cui illustrava alcune circostanze concordate per le vie brevi con il Direttore Sanitario. In particolare, avendo riscontrato congiuntamente che i servizi igienici versavano in condizioni di forte degrado, si prevedeva di estendere i lavori anche ai suddetti locali per renderli idonei dal punto di vista igienico-sanitario. Evidentemente, potevano essere in estendimento ai lavori in appalto per motivi di ovvia opportunità e di continuità. Nella bozza del verbale di consegna n. 3 del 09/03/2009, predisposto dalla D.L., veniva disposta, come concordato per le vie brevi con il RUP ed il Direttore Sanitario, la consegna dei locali del Pronto Soccorso, oggetto del progetto esecutivo d'appalto, e dei servizi igienico-sanitari annessi, per le motivazioni di seguito citate. Nel suddetto verbale, veniva detto quanto segue: "considerato che è prevista l'esecuzione dei lavori del Pronto Soccorso nel Progetto Esecutivo in appalto;
che alla vista dei luoghi risultano inadeguati ed igienicamente non idonei i servizi igienici attuali;
che l'amministrazione, per le vie brevi come confermato dal dott. Persona_3 ritiene necessario il loro rifacimento per adeguarli al nuovo pronto soccorso previsto in progetto esecutivo sotto il profilo igienico-sanitario; che tali opere costituiscono un estendimento dei lavori;
che è necessario, indifferibile ed urgente provvedere immediatamente e prioritariamente ali 'esecuzione dei servizi igienici e poi dei lavori previsti dal Progetto Esecutivo. È disposta la consegna delle aree per i lavori medesimi: per la realizzazione dell'intera area del pronto soccorso come individuata nel Progetto Esecutivo d'appalto; per la realizzazione dei nuovi servizi igienico-sanitari compreso il bagno per disabili secondo i disegni allegati che sono parte integrante della Variante Suppletiva n. 1". La Direzione Lavori, nel caso specifico, predisponeva verbale di consegna come previsto dall'art. 129 comma 1) del D.P.R. 554/2000 vigente all'epoca. "Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 17 lavori alla consegna dei lavori". Tale attività rientrava nelle sue competenze e il testo del verbale veniva opportunamente e regolarmente trasmesso a tutti Direttore Sanitario, impresa appaltatrice). soggetti in indirizzo (RUP) In riscontro alla nota di convocazione, l'impresa comunicava l'impossibilità a partecipare. Tuttavia, l'impresa procedeva, comunque, all'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo nelle more dell'approvazione della Perizia di Variante, ed anche dei lavori in estendimento concordati per le vie brevi con il Direttore Sanitario, e di cui erano informati tutti gli altri soggetti coinvolti. Ad ultimazione degli stessi, l'Ente appaltante prendeva in consegna, di fatto, i locali del Pronto Soccorso ristrutturati, compresi i locali in estendimento, pienamente consapevole che tali lavori fossero eseguiti in variante. Risulta evidente che in tale circostanza, la D.L. si limitava ad espletare incarico ricevuto dando prosieguo alla progettazione di variante ed estendimento secondo le richieste dell'Ente Appaltante e fornendo indicazioni all'impresa sulle future opere a farsi, che ne accettava l'esecuzione in attesa di corresponsione economica successiva all'approvazione della variante.
3-e) Con nota della Direzione Sanitaria prot. n. 164 del 01/04/2009, perveniva alla direzione lavori una ulteriore richiesta così testualmente formulata: "Sarebbe pertanto opportuno e necessario che le SS. LL. in indirizzo, compatibilmente con quanto previsto dalle normative in materia, apportassero in stretta collaborazione con lo scrivente, varianti ai progetti approvati al fine di conferire alle aree in oggetto già di intervento, il massimo della flessibilità funzionale anche con l'uso di materiali diversi e di migliori caratteristiche di quelle previste in progetto. Non è superfluo ribadire che tali interventi si rendano necessari per far fronte ad obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili prima. Certo di un incontro breve con le SS.LL. per definire gli interventi si porgono cordiali saluti”. In ottemperanza a tali direttive impartite dall'Ente committente, la Direzione Lavori completava prontamente la redazione della Perizia di Variante n. 1 ed invitava l'impresa alla sottoscrizione degli atti. Tuttavia, l'impresa appaltatrice, a seguito di riunione avvenuta in data 22/04/2009 presso l'ufficio del RUP, avente ad oggetto il concordamento economico della perizia, ometteva la sottoscrizione della variante, non condividendone i contenuti. Si evidenzia inoltre che l'impresa, non avendo sottoscritto la perizia di variante, di fatto rinviava, anche se temporaneamente, la formalizzazione della perizia e quindi il suo ristoro economico dei lavori, assumendosi quindi la responsabilità univoca dell'esecuzione degli stessi. Pertanto, assolto il dovere di redazione della variante e chiarito al RUP che in merito non vi erano state evoluzioni, la direzione lavori, con prot. n. 2105 del 13/05/2009, trasmetteva la sopracitata Perizia di Variante Suppletiva n. 1 all'Ente appaltante, concludendo "la S. V. voglia intraprendere i dovuti atti consequenziali". È evidente che a quel punto restava a carico dell'Ente il prosieguo della gestione dell'appalto e del rapporto contrattuale con l'impresa appaltatrice.
3-f) La D.L., con prot. n. 04 del 30/07/2009, trasmetteva all'Ente Appaltante il SAL n. 3 a tutto il 30/07/2009. Nessun atto consequenziale veniva intrapreso dall'Ente appaltante, se non a distanza di sei mesi, quando con nota Prot. n. 3537 del 06/11/2009, il RUP invitava l'impresa ad un incontro da tenersi in data 10/11/2009. Tuttavia, dell'esito di detto incontro la D.L. non ha mai avuto alcun
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 18 riscontro e/o comunicazione.
3-e) Per effetto del Decreto n. 73 del 15.12.2010 del Commissario ad acta della veniva incorporata l Controparte_13 [...]
Controparte_28
per cui i rapporti in capo all' venivano trasferiti all
[...] CP_16 [...]
.RR. "S. a partire dal Controparte_29 Controparte_14
01.01.2011. 3-f) Con prot. n. 1 43 del 27/01/2011, il RUP emetteva ordine di servizio alla D.L. affinché ordinasse all'impresa "l'esecuzione dei lavori di rifacimento della Centrale Gas Medicali come da progetto. [ .. .] La Direzione Lavori avrà cura, inoltre, di segnalare la necessità di ulteriori lavorazioni, non previste in progetto, indispensabili per rendere perfettamente funzionale e funzionante la Centrale dei Gas Medicali". La D.L., in ottemperanza a quanto richiesto dall'Ente, emetteva immediatamente Ordine di Servizio, al fine di procedere all'esecuzione della centrale gas medicali, come da progetto esecutivo. L'impresa, sollecitata dalla D.L. a mezzo fax del 21/02/2011, procedeva ad eseguire la fornitura e l'installazione di tutte le apparecchiature a servizio della centrale gas medicali come da progetto in appalto. Le centrali gas medicali dovevano essere ubicate in locali già esistenti ed oggetto di appalto, tuttavia, visto che non era possibile avere la disponibilità di tutti i locali, veniva predisposto un manufatto esterno per l'alloggiamento delle centrali a bombola-pacchi bombola di ossigeno, protossido d'azoto e aria compressa medicale. Tale manufatto esterno era oggetto di variante, secondo le direttive e le richieste del RUP.
3-h) Con prot. n. 142 del 11/02/2011, l'impresa presentava nuova Istanza di scioglimento del contratto, ma tale istanza non veniva accolta dall'Ente appaltante;
infatti, non si procedeva alla rescissione contrattuale, l'atto veniva trasmesso alla D.L. per conoscenza via fax in data 22/03/2011. 3-i) Con nota del RUP Prot. n. 452/STM del 09/03/2011, il RUP trasmetteva nota in cui facendo riferimento ad un incontro tenutosi in data 10/11/2009, a seguito del quale non era pervenuta perizia di variante rivisitata a seguito dell'incontro con l'impresa.
3-m) In data 05/08/2011 si teneva una "Riunione preparatoria per installazione TAC presso P.O.S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni", di cui veniva redatto apposito verbale, avente ad oggetto l'incombente sostituzione della T.A.C. in dotazione dell'Ente con una nuova macchina, tra l'altro già acquistata e consegna da parte di un'altra impresa. Tale riunione veniva convocata ad hoc per poter adeguare i lavori del progetto esecutivo in corso all'installazione della nuova T.A.C, e ad essa partecipavano: il dott. Direttore del Dipartimento CP0
Diagnostica per Immagini, il dott. responsabile della Fisica Persona_5
Sanitaria, il dott. Direttore UOC Provveditorato Economato, Controparte_31
l'ing. Dirigente UOC Attività Tecnico Manutentiva;
l'ing. Controparte_32
e Direttore dei Lavori, l'ing. Controparte_33 Controparte_34 rappresentante Ge Medical System Italia. A seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il nuovo RUP, Ing. e con l'impresa, la D.L. redigeva "Perizia Controparte_11 di Variante Suppletiva n.
1 - Gennaio 2012", che veniva sottoposta all'impresa e successivamente sottoscritta per accettazione in data 23/01/2012. La sopracitata perizia includeva, tra l'altro, anche gli ulteriori aggiornamenti del progetto discussi per il reparto di radiologia (installazione nuova TAC). La sopracitata perizia veniva
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 19 trasmessa al RUP per una sua valutazione preliminare. Nelle more delle valutazioni del RUP e della successiva istruttoria di approvazione della Perizia di Variante, d'accordo con questo, si stabiliva di proseguire i lavori del reparto di radiologia, che era già incluso nel Progetto principale in appalto. Con Verbale n. 4 di consegna dei lavori del 26/03/2012, alla presenza del RUP, ing. e del Direttore Sanitario, Controparte_11 dott. in particolare venivano consegnati: il reparto di radiologia, Persona_3 camera calda e piazzale pronto soccorso, strada di emergenza in variante. In tale verbale, si consegnavano le aree di cui al progetto esecutivo ed alcune ulteriori "nelle more dell'approvazione della Perizia di Variante". Con la stesura e la sottoscrizione del verbale di consegna n. 4, l'Ente appaltante, nella persona del RUP, il Direttore Sanitario e la D.L. erano consapevoli delle circostanze in essere, cioè che i lavori sarebbero ripresi in attesa di approvazione della Perizia di variante, ormai sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice. Al momento della consegna dei lavori, la D.L. aveva adempiuto all'incarico ricevuto (di redazione della Perizia di Variante e di predisposizione delle pratiche amministrative) e l'impresa aveva accettato l'esecuzione dei lavori con la sottoscrizione degli atti tecnici cd economici, pertanto era anche edotta sui lavori in variante a farsi. Restava solo che l'Ente appaltante provvedesse a perfezionare l'istruttoria amministrativa. Quindi, l'impresa dava inizio ai lavori nel reparto di radiologia, con l'esecuzione delle distribuzioni interne e degli impianti, e visto che il titolo autorizzativo "Permesso di Costruire n. 1356 del 08/02/2008" risultava in scadenza, trattandosi di sole opere interne, fu presentata al Comune di Cava de' Tirreni Comunicazione Inizio Lavori prot. n. 14877 del 08/03/2012, a firma del Direttore Sanitario doti. avente ad oggetto la sola nuova Persona_3 distribuzione interna del reparto di Radiologia. La suddetta pratica amministrativa veniva condivisa ed avallata, con la sottoscrizione del Direttore Sanitario. Il progetto di cui alla sopracitata CIL contemplava tutte le variazioni di distribuzione interna concordate con l'Ente per il Reparto Radiologia, anche in funzione dell'alloggiamento della nuova macchina TAC e del trasferimento dei macchinari radiologici già in possesso dell'Ente. Poi, al fine di acquisire le autorizzazioni di competenza, e prima dell'inizio dei lavori di cui alla variante, e nelle more dell'istruttoria di approvazione della stessa da parte dell'Ente Appaltante, con prot. n.23418 del 19/04/2012, veniva presentata al Comune di Cava de' Tirreni istanza a firma del Direttore Generale pro- tempore dott. di Permesso di Costruire, in Persona_6 considerazione dell'avvenuta scadenza del titolo autorizzativo precedente. Anche con la sottoscrizione dell'istanza di Permesso di Costruire l'Ente Appaltante dimostrava ampia condivisione delle opere in variante ed in estendimento. Il progetto che si presentava all'Amministrazione Comunale per l'ottenimento dei dovuti titoli autorizzativi comprendeva, come conosciuto e condiviso da tutti, le opere in variante quali la diversa distribuzione interna, le opere impiantistiche, lo spostamento della scala esterna di emergenza, la sistemazione della nuova strada di emergenza, quest'ultima prescritta nel parere dei VVFF di competenza. Inoltre, in prospettiva del trasferimento del reparto nei nuovi locali della radiologia, veniva richiesto di adattare il progetto degli interni all'alloggiamento dei macchinari già in dotazione dell'Ente, pertanto la D.L.
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 20 provvedeva a rilevare le dimensioni dei macchinari, ad individuare le soluzioni per adeguare gli stessi con i locali in lavorazione, e gli interventi necessari e conseguenziali, quali, ad esempio, la realizzazione di una struttura di supporto di un'apparecchiatura pensile che sarebbe stata trasferita dalla sala RX esistente. Durante l'istruttoria del nuovo Permesso di Costruire, il Comune di Cava de' Tirreni richiedeva alcune precisazioni sul progetto, pertanto la D.L. presentava, con prot. n. 44258 del 24/07/2012, una precisazione avente ad oggetto alcune opere in variante quali la scala di emergenza e la strada di emergenza. La suddetta precisazione veniva inviata per conoscenza anche al Direttore Generale dell'Ente Committente, che pertanto era edotto sulle variazioni del progetto ed anche sull'iter della pratica. Quindi, con mail del 28/09/2012 l'arch. trasmetteva al RUP ing. per opportuna Controparte_3 CP_11 conoscenza, la planimetria del reparto di radiologia, concordata e rielaborata secondo le indicazioni ricevute per il Reparto stesso come acquisite nel verbale prot. n. 1498 della riunione del 05/08/2011, ed anche in base ai rilievi effettuati sui macchinari già in dotazione dell'Ente. A questo punto appare evidente che, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, l'esecuzione delle opere di cui sopra non previste nel progetto approvato, era indicata dalla Direzione dei Lavori in accordo con l'Ente Committente per espresse sue richieste, anche a seguito di esigenze sopravvenute di pubblica e privata sicurezza, anch'esse note e riscontrate dall'Ente committente. A tal proposito si evidenzia che l'Ente appaltante aveva già acquisito ed utilizzato i reparti ultimati, eseguiti in variante, ed anche talune opere suppletive non previste nel progetto esecutivo. Infatti, con Verbale di consegna provvisoria n. 1 del 13/06/2008, prendeva in consegna il Reparto di Rianimazione, utilizzandolo fino ad oggi, così come per i locali del Pronto Soccorso, come di fatto è noto a tutti, che sono stati oggetto di lavori richiesti ed autorizzati dall'Ente committente, che di fatto li ha presi in consegna, utilizzandoli fino ad oggi.
3-n) Con Deliberazione n. 1087 del 31/12/2012 veniva approvato il progetto esecutivo degli spogliatoi del personale dipendente redatto dall'arch. e dall'ing. ed affidata Controparte_3 Controparte_4
l'esecuzione dei lavori all'impresa . Tale intervento, si precisa, era stato Parte_1 richiesto con nota del Direttore Sanitario prot. n. 1332 del 15/05/2012 in cui richiedeva espressamente il trasferimento degli spogliatoi del personale dipendente nei locali dell'ex farmacia, non oggetto di appalto. Con verbale di consegna sotto riserva di legge del 03/01/2013 venivano consegnati i lavori dei locali ex farmacia, si procedeva regolarmente alla loro esecuzione e con verbale di presa in consegna del 18/02/2013, venivano riconsegnati i locali all'Ente appaltante. Nel frattempo, si era ancora da molti mesi in attesa di determinazioni da parte dell'Ente appaltante sulla Perizia di Variante. Si teneva nel mese di febbraio 2013 un incontro di illustrazione CP della Perizia presso la sede dell' a Napoli, a cui partecipavano il RUP ing. CP
la arch. e ing. e l'arch. Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4
Con prot. n. 9 del 14/02/2013, l'impresa comunicava alla D.L. la Persona_7 mancata disponibilità delle aree oggetto di consegna definitiva dei lavori, senza specificazione delle aree interessate. La D.L. trasmetteva all'Ente Appaltante il SAL n. 4 a tutto il 27.03.2013, relativo ai lavori del Reparto d i Radiologia, secondo il Progetto
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 21 Esecutivo d'appalto. In data 18/04/2013 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 2858 dal Comune di Cava de' Tirreni, che veniva ritirato dal Direttore Sanitario Dott. su delega del Direttore Generale dott.ssa subentrata Persona_3 Persona_8 al precedente dott. Inoltre, in data 1 9/04/2013 la D.L. Persona_6 inviava copia dell'atto via mail al RUP ing. Su richiesta della Controparte_11
Stazione Appaltante, la D.L. trasmetteva con Prot. n. 2013/5763 del 29/10/2013 una relazione avente ad oggetto lo stato dei lavori, " . . . al di fuori di quelli non del tutto contabilizzati per le lavorazioni fuori cantiere in corso ed in via di definizione" e di quelli "Attualmente in corso di approvazione nella Perizia di Variante Suppletiva n. l".
3-p) Per le varie motivazioni esposte e gli accadimenti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori nel reparto di radiologia, venivano registrate le ulteriori modifiche necessarie nella Perizia di Variante del novembre 2013, che veniva sottoscritta dall'impresa appaltatrice per accettazione senza alcuna riserva in data 18/11/2013. Detta Perizia di "Variante Suppletiva con Opere Complementari del novembre 2013" veniva trasmessa dalla D.L. all'Ente committente con prot. n. 201 3/5308 del 02/12/2013. Successivamente, con prot. n. 20 1 4/14085 del 20/05/2014 venivano trasmesse, ad integrale sostituzione delle precedenti "Relazione tecnica Perizia di Variante Suppletiva" e "Relazione tecnica Opere complementari", per alcuni errori materiali riscontrati, che non alteravano, comunque il contenuto della perizia stessa. L'Ente Appaltante predisponeva atto di approvazione della suddetta Perizia di variante Suppletiva n. 1 con opere complementari, a firma del Direttore Proponente, ing.
che ne condivideva i contenuti.
3-q) Questo il reale svolgimento Controparte_11 dei fatti come effettivamente accaduti... 6) Fatta salva l'eccezione sopra formulata, e senza che quanto si deduce in seguito, nella denegata ipotesi di loro rigetto, possa ritenersi rinuncia ad esse ed accettazione del contraddittorio, occorre a questo punto sottolineare, come pure risulta dagli atti sopra citati, che l'Ente appaltante disponeva di sua iniziativa opere in variante ed in estendimento al progetto esecutivo, stanti le esigente del plesso ospedaliero, pertanto la D.L. si limitava ad eseguire quanto disposto dal suo Committente. Appare, quindi, palesemente inaccettabile che oggi l'Ente appaltante imputi alla direzione lavori la mancata vigilanza sull'appalto ed il mancato divieto delle varianti non autorizzate. Gli interventi in variante rispetto al progetto in appalto venivano di volta in volta richiesti, disposti e consentiti prima di tutto dall'Ente appaltante, che assumeva tale condotta al fine di non sospendere i lavori ed inficiare il regolare funzionamento del plesso ospedaliero, nonché per non ritardare l'esecuzione dei lavori gravando sui reparti interessati. La D.L., cooperando nell' interesse del suo Committente, operava secondo le indicazioni ricevute ed in ossequio all'incarico ricevuto. Ed ancora, è necessario precisare che le opere in variante rientravano nella fattispecie di cui alla normativa all'epoca vigente, in quanto riconducibili al riscontro di situazioni impreviste ed imprevedibili al momento della stesura del progetto, situazioni preesistenti che avevano subito trasformazioni dall'epoca della stesura del progetto a quello di esecuzione dei lavori, per effetto del trascorrere del tempo e della conseguente usura naturale.... Pertanto, l'Arch. , con il presente atto, per dette Controparte_3 causali spiega formale domanda riconvenzionale di condanna dell Controparte_37
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[...] come in atti Controparte_38 rappresentata e sedente, al pagamento della somma i € 24.185,27 comprensiva degli oneri fiscali ed al netto della ritenuta d'acconto, portata dalle fatture n.4 del 13/05/2013 di € 9.108,37 e n.5 del 13/05/2013 di € 15.076,90...” Si costituiva infine , rappresentando quanto segue: “Con Controparte_4 deliberazione n. 968 del 28/07/1995 del Direttore Generale dell' dott.re CP_16 veniva conferito incarico di progettazione - preliminare, definitiva ed Persona_9 esecutiva all'Ing. e per la redazione di un progetto Controparte_4 Controparte_3 di adeguamento delle strutture ospedaliere ex L.R. n. 2/1994 al fine di accedere ai finanziamenti di cui alla stessa legge. Il progetto preliminare veniva regolarmente redatto e trasmesso all' e successivamente approvato con la Controparte_39 delibera n. 1163 del 06/09/1995; - Il “Progetto di ristrutturazione ed adeguamento del Par presidio ospedaliero “ dell'Olmo di Cava dei Tirreni” da adibire Parte_8
a sede di PSA ai sensi della legge regionale n.2/1994, oggetto della presente vicenda, veniva suddiviso in 3 lotti funzionali. I Professionisti incaricati procedevano alla redazione di vari livelli di progettazione, articolati secondo i lotti funzionali stabiliti, conformemente a quanto comunicato dall'Ente Committente in merito alla disponibilità dei finanziamenti e alla conciliabilità dello svolgimento dei lavori con il regolare funzionamento del plesso ospedaliero;
- Con prot. n. 42368 del 29/12/1995 il Progetto Definitivo Generale veniva elaborato e trasmesso dall'Ing. e CP dall'Arch. all' che lo approvava con la delibera n. CP Controparte_39
34/1996 del 17/01/1996; -In data 3 aprile del 2000 i due professionisti sottoscrivevano disciplinare di incarico (registrato in il 14.04.2000) della direzione dei lavori in CP_1 esecuzione della delibera dell' 1 dell'11 novembre del 1997 n. 2056 Controparte_39 con la quale era stata loro affidata la direzione dei lavori e l'incarico di assistenza e contabilità; - Con la deliberazione n. 332 del 26/02/2002 l'Ente appaltante incaricava i progettisti di adeguare il progetto definitivo all'euro e alle norme impiantistiche e di sicurezza sopravvenute, nonché di stralciare le opere del 1 lotto, in base alla disponibilità di finanziamento della - Con prot. n. 13227 Controparte_13 dell'8/06/2004 il progetto esecutivo del 2° lotto dei lavori veniva trasmesso dai professionisti incaricati all'Ente appaltante;
- Con la delibera n. 923 del 6/07/2004 l' approvava il progetto esecutivo del II lotto funzionale per un Controparte_39 totale costo di intervento pari ad € 3.913.198,29. L'Ing.re e l'Arch. Controparte_4
, già progettisti dell'opera, venivano nominati alla Direzione dei lavori Controparte_3 per la quale veniva stanziata nel progetto finanziato la somma di € 413.000,00, oltre Iva, alla voce “Oneri Tecnici”; -L'Arch. era nominato anche coordinatore CP per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e successivamente era redatto, relativamente alla sua nomina, il disciplinare di incarico n. 56 del 5/06/2008; - Veniva indetta una gara a mezzo di pubblico incanto ai sensi della L. 109/94 e smi per l'appalto dei lavori per un importo a base di gara pari a € 2.950,001,10, di cui risultava aggiudicataria l'ATI Impresa Edile Stradale Coop. MI.RU (mandataria) e
[...]
(mandante); - Con verbale del 13/04/2005 Controparte_7 veniva disposta la consegna dei lavori alla presenza del RUP, ing. e del CP_24
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 23 Direttore Sanitario, dott.re e si stabiliva- a seguito di espressa Persona_3 richiesta dell'Ente Committente- che l'esecuzione dei lavori avrebbe avuto corso compatibilmente con il regolare funzionamento del plesso ospedaliero e procedendo progressivamente per reparti;
-Con successivo verbale del 1/06/2005 la Direzione lavori ne constatava l'inizio effettivo;
-Con verbale di consegna del 12/06/2006 veniva disposta la consegna dei lavori n. 2, avente ad oggetto il reparto di cardiologia con annessa UTIC ed il cortile storico, alla presenza del RUP - Ing.re - e del Persona_4
Direttore Sanitario, dott.re Quindi la D.L. con protocollo n. 649 Persona_3 del 27/02/2007 trasmetteva all'Ente appaltante il SAL n. 1 a tutto il 13/02/2007; - Durante l'esecuzione dei lavori si verificano delle infiltrazioni di acqua nei locali in fase di ultimazione, pertanto, non essendo possibile impermeabilizzare il terrazzo di copertura per la presenza di elementi impiantistici, quali UTA a servizio dei reparti funzionanti, si individuava la soluzione di realizzare una copertura in ferro e perspex, non prevista nell'appalto principale. La Direzione dei lavori tempestivamente predisponeva il progetto ed il fascicolo amministrativo per l'ottenimento del titolo abilitativo e dei necessari pareri. Veniva difatti trasmessa al Comune di Cava de' Tirreni, con prot. n. 24728 del 15/05/2007 e successiva integrazione prot. n. 42393 del 10/08/2007, “Variante al Permesso di Costruire n. 574 del 27/06/2005”, avente ad oggetto la realizzazione della sopracitata copertura in ferro e perspex;
- Successivamente con nota prot. n. 402/DS del 8/08/2007 il Direttore Sanitario, dott.re comunicava l'avvenuta sostituzione dei contatori per lo Persona_3 scambio rete/gruppo in servizio al , notificando la stringente Parte_13 necessità di adeguamento della cabina elettrica del . In particolare, Parte_13 veniva comunicato alla D.L. che era “indispensabile ed indifferibile provvedere all'adeguamento della cabina elettrica in previsione dell'apertura dei nuovi reparti in fase di ristrutturazione. Pertanto, si invita la Direzione dei Lavori in indirizzo a predisporre perizia di variante ai lavori in corso ex art. 20 al fine in urgenza di procedere all'esecuzione dell'adeguamento della cabina elettrica in servizio al Plesso Ospedaliero di Cava de' Tirreni, prevenendo eventuali rischi per l'incolumità dei pazienti, degli operatori e delle attività”. La nota veniva trasmessa, oltre cha alla Direzione lavori, al Direttore Generale, avv. Giovanni Russo, al Direttore Amministrativo, dr. CP_25
al Direttore Sanitario, dr. al Direttore Articolazione Tecnica,
[...] CP_26
Ing. (RUP dell'intervento). Tuttavia, nonostante fosse stata sottolineata Persona_4
l'urgenza di tali lavori di adeguamento al fine di prevenire eventuali rischi per l'incolumità dei pazienti, degli operatori e delle attività, di fatto non fu l'impresa appaltatrice ma altra impresa ad eseguire i lavori in variante;
- In data 08/02/2008 veniva rilasciato Permesso di Costruire n.1356 del 08/02/2008 avente ad oggetto la ristrutturazione della copertura in ferro e perspex ed opere di finitura connesse. Immediatamente dopo l'ottenimento del titolo, la D.L. emetteva, con regolare autorizzazione del R.U.P. ing. l'Ordine di Servizio n. 2, acquisito al Persona_4 protocollo dell'Ente con n. 665 del 18.03.2008, in cui ordinava all'impresa la ristrutturazione della tettoia in ferro e metacrilato, il completamento delle opere di finitura del reparto di rianimazione, la redazione del “come costruito” al fine della
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 24 verifica della consistenza definitiva delle opere di cui al reparto stesso. La D.L. precisava, dato noto alla Direzione Sanitaria e al RUP, che era in corso di redazione una perizia di variante e che, pertanto, la copertura oggetto di ordine di servizio, poiché esclusa dall'appalto, sarebbe stata contemplata nella stessa perizia;
- Con prot. n. 666 del 28/03/2008 la Direzione Lavori trasmetteva all'Ente Appaltante il SAL n. 2 a tutto il 13/03/2008; - Ultimati e collaudati i lavori interni di cui al reparto di Rianimazione, veniva redatto Processo Verbale di consegna provvisoria del 13/06/2008, con cui l'Ente appaltante prendeva in consegna il Reparto di Rianimazione al piano terra;
- Con nota prot. n. 718/DS del 28/11/2008 la Direzione Sanitaria, nella persona del dott. comunicava alla D.L. la disponibilità dei locali ex pronto Persona_3 soccorso a partire dal 01/12/2008. Nella stessa nota si richiedeva di effettuare un
“risanamento di tutta la pavimentazione relativa all'atrio antistante il vecchio pronto Soccorso e l'attuale”; - Recependo la comunicazione di disponibilità dei locali, e non avendo predisposto l'Ente appaltante alcun atto di consegna, la D.L., con nota prot. n. 1 del 6/3/2009, invitava l'impresa alla sottoscrizione della Perizia di variante, nonché invitava il RUP, ing. e il Direttore Sanitario, dott. e Persona_4 Persona_3
l'impresa ad intervenire nel giorno 9/03/2009 presso i locali del Pronto Soccorso per la sottoscrizione del Verbale di Consegna n. 3 che veniva allegato in bozza, in cui illustrava alcune circostanze concordate per le vie brevi con il Direttore Sanitario. In particolare, avendo riscontrato congiuntamente che i servizi igienici versavano in condizioni di forte degrado, si prevedeva di estendere i lavori anche ai suddetti locali per renderli idonei dal punto di vista igienico-sanitario, trattandosi di lavori in estendimento ai lavori in appalto per motivi di continuità e affinità; - Nella bozza di verbale di consegna n. 3 del 9/03/2009, predisposto dalla D.L., veniva disposta, come concordato per le vie brevi con il RUP ed il Direttore Sanitario, la consegna dei locali del Pronto Soccorso, oggetto del progetto esecutivo d'appalto, e dei servizi igienico- sanitari annessi. Nel suddetto verbale si legge: “considerato - Che è prevista l'esecuzione dei lavori del Pronto Soccorso nel Progetto Esecutivo in appalto;
- Che alla vista dei luoghi risultano inadeguati ed igienicamente non idonei i servizi igienici attuali;
- Che l'amministrazione, per le vie brevi come confermato dal dott. Per_3
ritiene necessario il loro rifacimento per adeguarli al nuovo pronto soccorso
[...] previsto in progetto esecutivo sotto il profilo igienico-sanitario” - Che tali opere costituiscono un estendimento dei lavori;
- Che è necessario, indifferibile ed urgente provvedere immediatamente e prioritariamente all'esecuzione dei servizi igienici e poi dei lavori previsti dal Progetto Esecutivo. È disposta la consegna delle aree per i lavori medesimi: - Per la realizzazione dell'intera area del pronto soccorso come individuata nel Progetto Esecutivo d'appalto; - Per la realizzazione dei nuovi servizi igienico- sanitari compreso il bagno per disabili secondo i disegni allegati che sono parte integrante della Variante Suppletiva n. 1”; - In riscontro alla nota di convocazione, l'impresa esecutrice dei lavori comunicava la sua impossibilità a partecipare. Tuttavia procedeva comunque, nelle more dell'approvazione della Perizia di Variante, all'esecuzione dei lavori in progetto ed anche dei lavori in estendimento concordati per le vie brevi con il Direttore Sanitario e di cui erano informati tutti gli altri soggetti
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 25 coinvolti. Ultimati i lavori, l'Ente appaltante prendeva in consegna, di fatto, i locali del Pronto Soccorso ristrutturati, compresi i locali in estendimento, pienamente consapevole che tali lavori fossero stati eseguiti in variante;
-Con nota della Direzione Sanitaria prot. n. 164 del 01/04/2009 perveniva alla Direzione Lavori una ulteriore richiesta così formulata: “Sarebbe pertanto opportuno e necessario che le SS.LL. in indirizzo, compatibilmente con quanto previsto dalle normative in materia, apportassero in stretta collaborazione con lo scrivente, varianti ai progetti approvati al fine di conferire alle aree in oggetto già di intervento, il massimo della flessibilità funzionale anche con l'uso di materiali diversi e di migliori caratteristiche di quelle previste in progetto. Non è superfluo ribadire che tali interventi si rendano necessari per far fronte ad obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili prima. Certo di un incontro breve con le SS.LL. per definire gli interventi si porgono cordiali saluti”. A fronte di questa ed altre direttive dell'Ente, la Direzione Lavori completava prontamente la redazione della Perizia di Variante n. 1, invitando l'impresa alla sottoscrizione degli atti. Tuttavia l''impresa appaltatrice, a seguito di riunione avvenuta in data 22/04/2009 presso l'ufficio del RUP, avente ad oggetto il concordamento economico della perizia, ometteva la sottoscrizione della variante, non condividendone i contenuti. Va a questo punto evidenziato che con la mancata sottoscrizione della perizia di stima l'impresa rinviando la formalizzazione della stessa e il ristoro economico dei lavori, assumeva univoca responsabilità per la loro esecuzione;
-La Direzione lavori, assolto il dovere di redazione della variante e chiarito al RUP che in merito non vi erano state evoluzioni, trasmetteva con prot. n. 2105 del 13/05/2009 la sopracitata Perizia di Variante Suppletiva n. 1 all'Ente appaltante, concludendo “la S.V. voglia intraprendere i dovuti atti consequenziali”. Appare evidente che era a carico dell'Ente il prosieguo della gestione dell'appalto e del rapporto contrattuale con l'impresa. Tuttavia, nessun atto consequenziale veniva intrapreso dall'Ente appaltante se non a distanza di mesi quando con nota prot. n. 3537 del 06/11/2009, a distanza di circa 6 mesi, il RUP invitava l'impresa ad un incontro da tenersi in data 10/11/2009, sebbene non risulti alla D.L. alcun verbale relativo all'incontro stesso e al suo esito;
- La D.L. intanto con prot. n. 04 del 30/07/2009 provvedeva a trasmettere all'Ente Appaltante il SAL n. 3 a tutto il 30/07/2009; - Per effetto del Decreto n. 73 del 15.12.2010 del Commissario ad acta della CP_13
veniva incorporata l'
[...] [...]
per cui i rapporti in capo Controparte_40 all' venivano trasferiti all' CP_16 Controparte_41
a partire dal 01.01.2011; - Con prot. n. 143 del
[...]
27/01/2011, il RUP, ing. emetteva Ordine di Servizio n. 1 alla D.L. Persona_4 affinché ordinasse all'impresa “l'esecuzione dei lavori di rifacimento della Centrale Gas Medicali come da progetto. […] La Direzione Lavori avrà cura, inoltre, di segnalare la necessità di ulteriori lavorazioni, non previste in progetto, indispensabili per rendere perfettamente funzionale e funzionante la Centrale dei Gas Medicali”. La Direzione lavori, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Ente, emetteva immediatamente Ordine di Servizio al fine di procedere all'esecuzione della centrale gas medicali, come da
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 26 progetto esecutivo. L'impresa, sollecitata dalla D.L. a mezzo fax del 21/02/2011, provvedeva ad eseguire la fornitura e installazione di tutte le apparecchiature a servizio della centrale gas medicinali come da progetto esecutivo;
- Con prot. n. 142 del 11/02/2011, l'impresa presentava Istanza di scioglimento del contratto, ma tale istanza non veniva accolta dall'Ente appaltante;
infatti, non si procedeva alla rescissione contrattuale. L'atto veniva trasmesso alla D.L. per conoscenza via fax in data 22/03/2011; - Con prot. n. 452/STM del 09/03/2011, il RUP trasmetteva nota in cui faceva riferimento ad un incontro tenutosi in data 10/11/2009 a seguito del quale non era pervenuta perizia di variante rivisitata a seguito dell'incontro con l'impresa; - In data 05/08/2011 si teneva una “Riunione preparatoria per installazione TAC presso P.O. S. Maria dell'Olmo di Cava de' Tirreni”, di cui veniva redatto apposito verbale, in cui si discuteva l'imminente sostituzione della T.A.C. in dotazione dell'Ente con una nuova macchina, tra l'altro già acquistata ed in consegna da parte di un'altra impresa. Tale riunione veniva convocata ad hoc per poter adeguare i lavori in corso all'installazione della nuova T.A.C. Ad essa partecipavano : il dott. CP0
Direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, il dott. Persona_5 responsabile della Fisica Sanitaria, il dott. Direttore UOC Persona_10
Provveditorato Economato, l'ing. Dirigente UOC Attività Controparte_32
Tecnico Manutentiva, l'ing. e Direttore dei Lavori, l'ing. Controparte_33
rappresentante Ge Medical System Italia. - A seguito di Controparte_34 interlocuzioni per le vie brevi con il nuovo RUP, Ing. e con Controparte_11
l'impresa, la D.L. redigeva “Perizia di Variante Suppletiva n. 1 – Gennaio 2012”, che veniva sottoposta all'impresa appaltatrice e successivamente da quest'ultima sottoscritta per accettazione in data 23/01/2012. La sopracitata perizia, che includeva anche gli ulteriori aggiornamenti del progetto discussi sul reparto di radiologia (installazione nuova TAC), veniva trasmessa al RUP per una sua valutazione preliminare;
- Nelle more delle valutazioni del RUP e della successiva istruttoria di approvazione della Perizia di Variante, si stabiliva di proseguire i lavori del reparto di radiologia, che era già incluso nel Progetto principale in appalto. Difatti, con Verbale n. 4 di consegna dei lavori del 26/03/2012 veniva disposta, alla presenza del RUP, ing.
e del Direttore Sanitario, dott. la consegna del Controparte_11 Persona_3 reparto di radiologia, camera calda e piazzale pronto soccorso, strada di emergenza in variante. In tale verbale, si consegnavano le aree di cui al progetto esecutivo ed alcune ulteriori “nelle more dell'approvazione della Perizia di Variante”. Deve sottolinearsi che con la stesura e la sottoscrizione del verbale di consegna n. 4, l'Ente appaltante, nella persona del RUP, il Direttore Sanitario e la D.L. erano ben consapevoli delle circostanze in essere e cioè che i lavori sarebbero ripresi in attesa di approvazione della Perizia di variante, ormai sottoscritta per accettazione dall'impresa esecutrice. Al momento della consegna dei lavori, la Direzione lavori aveva adempiuto all'incarico ricevuto - di redazione della Perizia di Variante e di predisposizione delle pratiche amministrative - e l'impresa aveva accettato l'esecuzione dei lavori con la sottoscrizione degli atti tecnici ed economici, anche i lavori in variante. Restava solo che l'Ente appaltante provvedesse a perfezionare l'istruttoria amministrativa;
- L'impresa, a
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 27 partire dal verbale di consegna dei lavori del 26/03/2012, dava inizio ai lavori nel reparto di radiologia, con l'esecuzione delle distribuzioni interne e degli impianti e, visto che il titolo autorizzativo “Permesso di Costruire n. 1356 del 08/02/2008” risultava in scadenza, era stata presentata al Comune di Cava de' Tirreni Comunicazione Inizio Lavori prot. n. 14877 del 08/03/2012, a firma del Direttore Sanitario dott. avente ad oggetto la sola distribuzione interna del Persona_3 reparto di Radiologia. La suddetta pratica amministrativa veniva condivisa ed avallata, con la sottoscrizione del Direttore Sanitario;
- Successivamente, al fine di acquisire le autorizzazioni di competenza e prima dell'inizio dei lavori di cui alla variante, e nelle more dell'istruttoria di approvazione della stessa da parte dell'Ente Appaltante, veniva Co presentata al Comune Cava dei Tirreni- con prot. n. 23418 del 19/04/2012- dal Direttore Generale pro- tempore dott. istanza di permesso di costruire, Persona_6 in considerazione dell'avvenuta scadenza del titolo autorizzativo precedente. Va sottolineato che anche con la sottoscrizione dell'istanza di Permesso di Costruire l'Ente Appaltante dimostrava ampia condivisione delle opere in variante ed in estendimento. Il progetto che si presentava all'Amministrazione Comunale per l'ottenimento dei dovuti titoli autorizzativi comprendeva, come conosciuto e condiviso da tutti, le opere in variante quali la diversa distribuzione interna, le opere impiantistiche, lo spostamento della scala esterna di emergenza, la sistemazione della nuova strada di emergenza, quest'ultima prescritta nel parere dei VVFF di competenza. L'autorizzazione veniva rilasciata in data 15/10/2012. - Inoltre, in prospettiva del trasferimento del reparto nei nuovi locali della radiologia, veniva richiesto di adattare il progetto degli interni all'alloggiamento dei macchinari già in dotazione dell'Ente. Conseguentemente la D.L. provvedeva a rilevare le dimensioni dei macchinari ed a individuare le soluzioni di compatibilizzazione degli stessi con i locali in lavorazione e gli interventi necessari;
-Durante l'istruttoria del nuovo Permesso di Costruire, il Comune di Cava de' Tirreni richiedeva alcune precisazioni sul progetto, pertanto la D.L. presentava, con prot. n. 44258 del 24/07/2012, una precisazione avente ad oggetto alcune opere in variante quali la scala di emergenza e la strada di emergenza. La suddetta precisazione veniva inviata per conoscenza anche al Direttore Generale dell'Ente Committente, che pertanto era edotto sulle variazioni del progetto ed anche sull'iter della pratica. Appare evidente che, nelle more dell'approvazione della perizia di variante, l'esecuzione delle opere di cui sopra non previste nel progetto approvato era indicata dalla Direzione dei Lavori in perfetto accordo con l'Ente Committente in virtù di espresse sue richieste, nonché a seguito di esigenze sopravvenute di pubblica e privata sicurezza, anch'esse note e riscontrate dall'Ente committente. Deve essere anche evidenziato che l'Ente appaltante aveva già acquisito ed utilizzato i reparti ultimati, eseguiti in variante, ed anche talune opere suppletive non previste nel progetto esecutivo. Infatti, con Verbale di consegna provvisoria n. 1 del 13/06/2008 aveva preso in consegna il Reparto di Rianimazione, utilizzandolo fino ad oggi, così come per i locali del Pronto Soccorso, come di fatto è noto a tutti, che sono stati oggetto di lavori richiesti ed autorizzati dall'Ente committente, che di fatto li ha presi in consegna, utilizzandoli fino ad oggi;
- Con nota Prot. n. 1332 del 15/05/2012 il Direttore
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 28 Sanitario espressamente chiedeva al RUP dell'intervento, ing. il Controparte_11 trasferimento degli spogliatoi del personale dipendente nei locali dell'ex farmacia, da spostarsi in altri locali. Il progetto esecutivo redatto dall'arch. e Controparte_3 dall'ing. veniva approvato con la deliberazione n. 1087 del Controparte_4
31/12/2012, affidandosi l'esecuzione dei lavori veniva all'impresa ; Con Parte_1 verbale di consegna - sotto riserva di legge- del 03.01.2013 venivano consegnati i lavori, si procedeva regolarmente alla loro esecuzione e con verbale del 18.02.2013 questi venivano presi in consegna dall'Ente appaltante;
- Nel frattempo, essendosi da molti mesi in attesa di determinazioni da parte dell'Ente appaltante sulla Perizia di Variante, CP nel mese di febbraio 2013 si teneva presso la sede dell' a Napoli un incontro di illustrazione della Perizia, a cui partecipavano il RUP, l'ing. e la Controparte_11
D.L., arch. e ing. e l'arch. Con la Controparte_3 Controparte_4 Persona_7
Comunicazione n. 9 del 14/02/2013 l'impresa comunicava alla D.L. la mancata disponibilità delle aree oggetto di consegna definitiva dei lavori, senza tuttavia specificare di quali aree si trattasse;
- La Direzione Lavori trasmetteva all'Ente Appaltante il SAL n. 4 a tutto il 27.03.2013 relativamente ai lavori del Reparto di Radiologia, secondo il Progetto Esecutivo d'appalto; - Intanto in data 18/04/2013 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 2858 dal Comune di Cava de' Tirreni. Il 29.10.2013, su richiesta della Stazione Appaltante, la D.L. trasmetteva, con Prot. n. 2013/5763, una relazione relativa all'andamento lavori dove si attesta “(…) al di fuori di quelli non del tutto contabilizzati per le lavorazioni fuori cantiere in corso ed in via di definizione (…). Attualmente è in corso di approvazione la Perizia di Variante Suppletiva n. 1”; - Per le varie motivazioni esposte e gli accadimenti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori nel reparto di radiologia, venivano registrate le ulteriori modifiche necessarie nella “Perizia di Variante – novembre 2013”, che veniva sottoscritta dall'impresa appaltatrice per accettazione senza alcuna riserva in data 18/11/2013. La Perizia di “Variante Suppletiva con Opere Complementari – Novembre 2013” veniva trasmessa dalla D.L. con prot. n. 2013/5308 del 02/12/2013;
- Successivamente, con prot. n. 2014/14085 del 20/05/2014 venivano trasmesse, ad integrale sostituzione delle precedenti, per alcuni errori materiali riscontrati, che non alteravano, comunque il contenuto della perizia, la “Relazione tecnica Perizia di Variante Suppletiva” e “Relazione tecnica Opere complementari”. L'Ente Appaltante, a firma del Direttore Proponente ing. predisponeva atto di Controparte_11 approvazione della suddetta perizia, rendendo evidente che ne condivideva i contenuti;
- Successivamente in data 12.12.2014 l''Azienda Parte_14 emetteva, nella persona del direttore generale, la deliberazione
[...]
n. 1072 in cui, sulla base di motivazioni inesistenti, decideva di provvedere ad una ridistribuzione degli incarichi. Venivano nominati per l'incarico di responsabile unico del procedimento l'Ing come direttore dei lavori per la parte residua da CP_17 realizzarsi l'Ing e come coordinatore della sicurezza per Controparte_11
l'esecuzione l'Arch Nella delibera sopracitata l' CP_18 [...] procedeva alla sostituzione Controparte_1 dell'Ing. e all'Arch. sula base dell'infondata Controparte_4 Controparte_3
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 29 motivazione secondo cui l'attività di direzione dei lavori deve essere sempre concentrata in capo ad un solo soggetto, non essendo conforme l'incarico di direzione lavori affidato pariteticamente a due distinti soggetti e sostenendo persino l'inesistenza di ogni rapporto con gli incaricati, non essendo pervenuto all' alcun contratto CP_1
o convenzione riguardante la Direzione dei lavori trasmesso da parte dell' CP_16
La direzione dell'azienda poi, a seguito della sottoposizione della perizia di variante con nota n. 1625 del 21.10.2014, proponeva di rivedere l'intera perizia;
-La nomina dei nuovi professionisti veniva comunicata a mezzo di raccomandata del 3/03/2015 (prot. n. 2015/6293) all'Ing. e all'Arch. che erano invitati a trasmettere CP CP quanto in loro possesso per la prosecuzione dei lavori relativi al P.O. SS.
[...] dell'Olmo”;... Sulla scorta delle motivazioni di diritto e dell'esposizione dei Parte_8 fatti, all'istante, laddove si voglia ritenere perfezionata una revoca tacita dell'incarico, gli va riconosciuto il diritto ad una somma di denaro comprensiva del «maggior danno» subito, essendo egli stato destituito delle proprie mansioni per causa non dipendente dal suo comportamento. Tale somma viene determinata in complessivi € 54.638,79 e ripartita come segue: a) € 8.605,80 a titolo di compenso per l'attività svolta- stante la fattura n. 3 del 13.05.2013 e relativa al 4 Stato di Avanzamento dei lavori rimasta inevasa (allegato 26) ed € 16.777,08 per la progettazione della variante suppletiva n. 1 in uno ai lavori complementari in estendimento, il tutto per un totale complessivo di € 25.382,88; b) € 29.255,91 a titolo di risarcimento del danno subito come quantificato nella perizia di stima redatta dall'Ing. in data 30/01/2017 sulla base Persona_11 della parcella relativa all'intero intervento, essendo la destituzione dell'incarico non imputabile al professionista, ma derivando da comportamento colpevole dell'Ente appaltante...” Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, contenendo lo stesso tutti i requisiti previsti per legge. Infatti, dal contesto dell'atto introduttivo e da tutti gli elementi del giudizio appare immediatamente percepibile nei suoi contorni il thema decidendum, tanto con riguardo alla causa petendi, quanto con riguardo al petitum. Quanto al petitum, esso appare emerge chiaramente dal contesto dell'atto, anche alla luce dell'insegnamento secondo il quale la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 30 (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa) (Cass. n. 17023/03). Quanto poi alla causa petendi, essa emerge chiaramente dal contesto dell'atto.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato che con contratto di appalto rep. n.2/2005 del 4/2/2005 l' ha affidato all' Controparte_5 [...]
(mandataria) e Controparte_6 Controparte_7
(mandante) i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del P.O.
[...]
Santa Maria dell'Olmo di Cava dei Tirreni, da adibire a sede PSA, ai sensi della L.R. Campania n.2/94, per l'importo di €.2.083.279,20 (al netto del ribasso d'asta offerto del 27,968%), oltre ad €.57.843,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art.3), da eseguirsi nel termine di 600 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art.8). Con riguardo ai lavori effettuati dall'attrice, a seguito dei vari accessi effettuati dal CTU, lo stesso ha precisato che i lavori effettuati hanno interessato in primis gli ex locali cucina dell'ospedale, che sono stati completamente demoliti, e al loro posto è stato costruito dalle fondazioni al tetto lastrico solare il padiglione che ospita la Rianimazione con le relative opere di finitura e gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, gas medicinali, elettrico ed assimilati, condizionamento dell'aria). Nella seconda fase dei lavori, consegnata con verbale di consegna parziale in data 12/06/2006, si è proceduto all'esecuzione della copertura in acciaio degli impianti di climatizzazione posti sul terrazzo sud dell'ospedale e, successivamente, dei reparti
, in cui è stata riorganizzata la distribuzione interna, sono stati Controparte_42 sostituite tutte le finiture e gli impianti tecnologici. Nella terza fase dei lavori, iniziata con verbale di consegna parziale redatto in data 09/03/2009, sono state eseguite delle opere interne previste nel Pronto Soccorso, con modifiche della distribuzione interna del reparto, con relative finiture ed impianti tecnologici. In data 26/03/2012, è stata disposta la consegna delle aree di cui al Reparto di Radiologia. Relativamente al Pronto Soccorso, sono state completate le opere interne di partizione dei locali, la realizzazione delle opere di finitura e di tutti gli impianti tecnologici. All'atto del sopralluogo del CTU erano in corso i lavori di cui al reparto di Radiologia, in cui sono state realizzate tutte le opere murarie e gli impianti tecnologici. Per il completamento e la consegna dell'intero reparto è necessario procedere alle sole opere di finitura e al completamento degli impianti, con relativa installazione delle macchine a servizio dell'impianto di condizionamento (gruppo pompa di calore - unità trattamento aria - estrattori d'aria), salvo altre lavorazioni che potrebbero essere
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 31 necessarie per la fruibilità del reparto. Il Progetto dei lavori è stato redatto dal Prof. Arch. e Bioing. Controparte_3 per il complessivo importo di € 2.892.157,94 (più € 57.843,16 quali Controparte_4 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso) ed approvato con deliberazione del Part Direttore Generale dott. in data 6 luglio 2004 e Persona_2 Parte_15 affidato con DETERMINA Controparte_43
PPALTO N°88 del 05/11/2004 all'Impresa A.T.I.:
[...] Controparte_44
(Capogruppo) ” (Mandante), Via P. Togliatti 7, Controparte_7
81031 Aversa (CE). I lavori sono stati eseguiti dalla così come si evince dalla Controparte_44 documentazione allegata alla produzione di parte attrice, in particolare dalle fatture e dalle contabilità. Il CTU ha poi ad individuare le opere realizzate e quelle in variante. Con riguardo al Reparto di Rianimazione, posto a livello 0, lo stesso è stato completato e consegnato in uso al , oggi in funzione. Controparte_9
I lavori eseguiti hanno interessato gli ex locali cucina dell' che sono stati Pt_16 completamente demoliti;
al loro posto è stato costruito, dalle fondazioni al lastrico solare, il padiglione che ospita la Rianimazione con le relative opere di finitura e gli impianti tecnologici (idrico-sanitario, gas medicali, elettrico ed assimilati, condizionamento dell'aria), previsti in “Progetto”. In “Variante”, è stata eseguita la copertura in acciaio degli impianti di climatizzazione posti sul solaio latero-cementizio esistente. Sono state realizzate tutte le opere murarie e gli impianti tecnologici, e specificatamente: demolizioni di murature, taglio di murature, spicconatura, rimozione di pavimenti, demolizione di massetti, rimozione di strutture metalliche, rimozione di impalcati in legno, rimozioni di controsoffitti, smontaggio di porte interne, smontaggio di cancelli e ringhiere, scavo a sezione aperta, scavo a sezione obbligata, trasporto a rifiuto, carpenteria metallica, vespaio di areazione, getto di conglomerato cementizio, acciaio in barre, rete in acciaio elettrosaldato, isolamento termico, massetto per piano di posa impermeabilizzazione, manto impermeabile, scossaline, discendenti con collari, pannello coibente in rame, riprese di muratura, muratura a cassa vuota, muratura in blocchi monolitici, cordolo in calcestruzzo, intonaco e finitura, controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale, massetti di sottofondo, pavimento e rivestimento in linoleum, cordoni in pietrarsa e pavimento in cubetti, tinteggiatura, controtelai in abete, porte interne, infissi, vetrate e porte tagliafuoco, cancelli e recinzioni in ferro, previsti in Progetto;
intonaci interni, per complessivi mq.498,57 rispetto ai mq.272,92 previsti in Progetto;
massetti di sottofondo ulteriore, previsto in Variante;
porte tagliafuoco con maniglione antipanico, previsto in Variante;
carpenteria metallica per impianto climatizzazione frigoria ed UTA (Unità Trattamento Aria) previsto in Variante;
infisso in alluminio e vetrate termoacustiche negli ambienti wc, previsti in Variante;
demolizione struttura in calcestruzzo, oneri di discarica, trasporto, previsti in Variante;
controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e porte interne, sono stati realizzati con tipologie e finiture di materiale differenti, previsto in Variante;
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 32 demolizioni, scavo, trasporto, movimentazione, scarriolatura, oneri di discarica, tubazioni di vario diametro per fognatura, pozzetti e anelli prolunghe, chiusini, rivestimento di fogna con conglomerato cementizio, rinterri, previsti in Variante;
pannello coibentato in lamiera di rame sagomato e bugnato, realizzato in sostituzione al precedente previsto in progetto "pannello coibente in rame" per uniformità al gabbiotto manutenzione già esistente in loco, previsti in Variante;
recinzione con pannello grigliato elettro-forgiato, getto di conglomerato cementizio, rete in acciaio elettrosaldato, carpenteria metallica in profilati tubolari, copertura tetto con lastre traslucide in policarbonato, canali di gronda, applicazione di pittura antiruggine e verniciatura con smalto, manto impermeabile e applicazione di vernice protettiva, previsti in Variante;
intonaco, preparazione piano per manto impermeabile, guaina impermeabile, applicazione di vernice protettiva, discendenti in lamiera, collari, getto di calcestruzzo, rete in acciaio elettrosaldato, tinteggiatura, realizzato per la canalizzazione delle acque piovane sul solaio latero-cementizio esistente, previsti in Variante. Con riguardo al Reparto di UTIC-Cardiologia, posto a livello + 1, lo stesso è stato completato e consegnato in uso al Presidio Ospedaliero, oggi in funzione. Sono stati eseguiti i lavori nel reparto U.T.I.C. e Cardiologia, in cui è stata riorganizzata la distribuzione interna, sono state sostituite tutte le finiture e gli impianti tecnologici previsti in progetto, nonché “opere in Variante”, come da dettaglio: demolizioni di murature, spicconatura intonaci, rimozione di pavimenti, demolizione di massetti, rimozione di controsoffitti, smontaggio di porte interne, svellimento di bagni completi di impianti, trasporto a rifiuto, oneri per la discarica, riprese di murature con il metodo cuci e scuci, murature in blocchi monolitici, intonaco e finitura, controsoffitto realizzato con pannelli in fibra minerale, massetti di sottofondo, pavimento e rivestimento in linoleum, tinteggiatura, controtelai in abete, porte interne, infissi, vetrate e porte tagliafuoco, carpenteria metallica per appendere le travi testa-letto nell'UTIC, previste in Progetto;
controsoffitti, pavimenti, rivestimenti e porte interne, precedentemente previsti in progetto, sono stati realizzati con tipologie e finiture di materiale qualitativamente superiore, previsti in Variante;
intonaco e finitura, realizzati per complessivi mq.1801,86 rispetto ai mq.402,50 previsti in Progetto;
porte interne realizzate nell'UTIC con visiva circolare, prevista in Variante;
muratura per divisori interni di spessore cm 15, realizzata per complessivi mq.675,11 rispetto a mq.565,25 per tipologia di spessore cm 7,5; rete stampata e finitura di intonaco, prevista in Variante;
rimozione di strutture schermature in lastre di piombo, prevista in Variante;
canali zincati coibentati, lato esterno al fabbricato, previsti in Variante;
ponteggi, schermature, tavolati e piani di lavoro, per l'esterno fabbricato, previsti in Variante. Con riguardo al Reparto di Pronto soccorso, posto a livello 0, lo stesso è stato completato e consegnato in uso al , oggi in funzione. Controparte_9
Relativamente al Pronto Soccorso, sono state completate le opere interne di partizione dei locali, la realizzazione delle opere di finitura e di tutti gli impianti tecnologici, previsti in variante, e precisamente: rimozione di pavimenti, demolizione di massetti, smontaggio di porte interne, trasporto e oneri, muratura, finitura della muratura,
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 33 intonaci, lavorazioni eseguite nei locali, adiacenti al vano ascensore;
massetti di sottofondo per pavimenti, fondo fissante e tinteggiature alle pareti, eseguite nelle sale primario, attesa pazienti, filtro ascensore;
porte tagliafuoco con maniglione, realizzate nel reparto pronto soccorso;
intonaco, controsoffitto sia in cartongesso e sia in pannelli minerali, pavimenti e rivestimenti con sgusci, realizzati nel reparto;
impianto idrico e scarico dei bagni completi dei servizi sanitari e rubinetterie;
impianti elettrici (punto luce, interruttori, deviatori, commutatori, prese, plafoniere, centralini e cavi), impianto telefonico, impianto telecamere EDP, impianto rilevazione fumi. Con riguardo al Reparto nuovo locale tecnico per gas medicali, posto a livello -3, lo stesso è stato completato e consegnato in uso al , oggi in funzione. Controparte_9
È stata realizzata in variante l'allocazione in nuovo sito della centrale gas medicali e specificatamente sono state eseguite opere dettagliatamente in seguito: carpenteria metallica, pannello di copertura termoisolante, canale di gronda, realizzazione di pavimento industriale, pannello in grigliato elettro-forgiato; stuccatura, fondo fissante e tinteggiatura nei locali esistenti. Con riguardo al reparto di Radiologia, posto al livello -2, lo stesso non è stato completato, ma sono state realizzate tutte le opere murarie e gli impianti tecnologici, come di seguito riportati in dettaglio: demolizioni di murature, spicconatura, rimozione di pavimenti, rimozioni di impalcati in legno, smontaggio di porte interne, rimozioni di apparecchi igienico sanitari, previste in Progetto;
realizzazione di cordolo in calcestruzzo per irrigidimento pareti interne per complessivi m/cm 1024,80 di cui m/cm 753,76 previsti in Progetto e m/cm 271,04 previsti in Variante;
intonaci, realizzati mq.411,00 previsti in Progetto e mq. 624,21 previsti in Variante;
controtelai interni, realizzati ml.151,20, previsti in Variante;
muratura per la realizzazione dei divisori interni, realizzata mq.420,17 di spessore cm 15 previsti in Variante rispetto a quella prevista in Progetto per mq.473,97 di tipologia spessore cm 7,5; finitura intonaco, realizzata per complessivi mq.1680,68 rispetto ai mq.947,94 previsti in Progetto;
taglio muratura in mattoni e/o tufo, demolizione di massi e massetti in calcestruzzo, previsti in Variante;
getto di calcestruzzo confezionato a 150 Kg/mc per basamenti sala RX2/OPT, getto di calcestruzzo confezionato a 350 kg/mc per basamenti sala RX2/OPT, e casseforme per conglomerato cementizio, e acciaio in barre per ferro di armatura, previsti tutti in Variante;
perforazioni, iniezioni, barre in acciaio alettate, carpenteria metallica per strutture, per realizzazione struttura portante alloggio macchinario pensile nella sala RX-pensile, previsti in Variante;
opere di spicconatura, trasporto, scarriolatura, risanamento di calcestruzzo, rincocciatura di superfici da intonacare, rete stampata, carpenteria metallica, murature e finitura di muratura in blocco di conglomerato cellulare, il tutto per realizzare i lavori di consolidamento del solaio in corrispondenza delle seguenti sale: sala primario, mammografia/ecografia mammaria, sala medici, sala refertazione, deposito, sala preparazione pazienti, corridoio corrispondenti alle precedenti sale, previsti in Variante;
rimozione di discendenti canali di gronda in lamiera, trasporto e oneri di discarica relativi alle canne fumarie presso il cavedio locale tecnico interno al reparto radiologia, previsti in Variante;
getto in conglomerato, casseforme, acciaio in barre,
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 34 per eseguire la chiusura dei fori nel solaio presso le attuali sale RX2/OPT e RX1 e sala comandi, previsti in Variante;
condotte pre-isolate antimicrobiche, nei corridoi del reparto Radiologia, previste in Variante. Il CTU ha poi proceduto, sulla base della documentazione in atti, a descrivere l'andamento dei lavori, indicando eventuali ritardi o fermi. In base all'art.8, punto 2 del contratto di appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 600 (seicento) giorni naturali, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I verbali di consegna dei lavori riguardano tutte consegne parziali, essendo relativi a specifiche aree, di volta in volta, oggetto dei lavori in affidamento;
ne consegue che, secondo il CTU non possono ravvisarsi ritardi nella esecuzione e consegna dei lavori da parte dell'impresa, in mancanza di un verbale di consegna definitiva, atteso che la normativa in materia prescrive che in caso di consegna parziale il termine contrattuale non decorre dalla prima consegna, bensì solo dall'ultima consegna frazionata che consente all'impresa di eseguire l'intero intervento, cosa non ravvisabile nel caso di specie. Con riguardo poi al valore delle opere realizzate, va rilevato che alcuna contestazione è stata formulata dalle parti in causa in ordine alla corretta valorizzazione delle opere contrattuali eseguite come operata in sede di redazione del quarto avanzamento contabile per lavori a tutto il 27/3/2013. E' dunque provato che l'ammontare dei lavori contrattuali eseguiti ascende a 1.736.097,45 €, che al netto del ribasso del 27,968% per 485.551,74 €, equivalgono a netti 1.250.545,72 €, di talché l'importo certificato incrementato di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di 34.717,46 €, ammonta a complessivi 1.285.263,18
€. Va tenuto conto che, a seguito di decreto ingiuntivo promosso dall'ATI appaltatrice per il pagamento del SAL 4, l'intero importo certificato di 1.285.263,18 € è stato corrisposto all'Appaltatore, come confermato dalla sentenza n. 3085 del 19/12/2024 emessa nell'ambito del giudizio RG 4194/2016. Con riguardo alle ulteriori lavorazioni in variante, l'Appaltatore ha prodotto documentazione comprovante l'ammontare delle opere eseguite attraverso apposito computo metrico estimativo e numerose riprese fotografiche effettuate nel corso dell'esecuzione dei lavori. Come sopra descritto il CTU, in sede di sopralluogo ha proceduto a rilevare lo stato dei luoghi attuale, identificando le dette opere anche sulla scorta degli elaborati planimetrici e progettuali in genere allegati alla produzione ed ha provveduto a rielaborare il computo metrico estimativo, riscontrando puntualmente tipologia e quantità delle singole partite di lavoro, omettendo di considerare le categorie di lavoro allibrate al SAL 4. I lavori eseguiti in variante sono stati i seguenti: per il Reparto radiologia (livello -2) cordolo in c.a. per intelaiatura tramezzi: risulta eseguita la maggiore lunghezza di circa 27 ml;
intonaco sulle pareti interne perimetrali;
controtelai in abete per porte interne;
diversa tipologia dei materiali impiegati per le tramezzature interne;
demolizioni nella
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 35 zona contro terra a tergo dell'ascensore; realizzazione basamento in cemento per macchine in sala RX2/OPT; realizzazione struttura metallica per alloggio macchinari, sala RX pensile;
consolidamento solai sala primario, mammografia ecografia mammaria, sala medici, sala refertazione, deposito, sala preparazione pazienti, corridoio;
eliminazione canne fumarie da cavedio tecnico interno a sala medici;
chiusura fori in solai, sale RX2/OPT, RX1 e sala comandi;
fornitura in opera di condotte antimicrobiche in corridoi. Per il Reparto rianimazione (livello 0): realizzazione di intonaci interni;
realizzazione massetto;
diversa tipologia di porte tagliafuoco;
realizzazione basamenti in carpenteria metallica per frigo condizionatori ed UTA;
fornitura di infissi in alluminio in bagni;
demolizione strutture in c.a.; diversa tipologia di materiali per controsoffitti, pavimenti e rivestimenti;
diversa tipologia di materiali per porte interne;
demolizioni di opere in c.a., rimozione pareti schermatura radiografica e ripristino fogna esistente zona ex cortile esterno;
diversa tipologia di pannelli rivestimento pareti esterne in rame;
struttura di copertura degli impianti sul tetto;
impermeabilizzazione del terrazzo di copertura esistente;
canalizzazioni smaltimento acque piovane. Per il Reparto pronto soccorso (livello 0): demolizioni e rimozioni, realizzazione di nuove tramezzature nei vani lato ascensore;
massetto di sottofondo e tinteggiature sala primario, attesa pazienti e filtro ascensore;
porte interne e relativi accessori;
intonaco interno;
controsoffitto; pavimento e sguscio, controsoffitto a pannelli;
realizzazione impianti idrici e servizi igienici;
realizzazione impianto elettrico. Per il Reparto UTIC-Cardiologia (livello +1): carpenterie metalliche per ancoraggi testa letto;
diversa tipologia di materiali per pavimento, sguscio, controsoffitto a pannelli;
diversa tipologia controsoffitto in cartongesso;
intonaco interno;
diversa tipologia di porte interne, tagliafuoco e vetrate interne;
diversa tipologia di tramezzature interne;
rimozione schermature in piombo;
realizzazione canali in lamiera per mandata UTA e ritorno estrattore;
ponteggi per installazione dei canali di cui al punto precedente. Per il Gabbiotto gas medicali: masso industriale, struttura metallica, pannelli coibentati di copertura, scossaline gronde e pluviali, recinzione in orsogril, cancello in ferro. Per la valorizzazione delle partite di lavoro eseguite il CTU ha adoperato i prezzi unitari contrattuali laddove ricorrenti;
in mancanza ha effettuato apposite analisi, allegate alla presente relazione, elaborate adoperando i fattori di costo unitari riferiti alla medesima epoca di quelli contrattuali. L'Appaltatore ha inoltre esposto di aver eseguito lavorazioni in economia, proponendo l'adozione di apposite liste. Il Ctu, nel corso del sopralluogo, ha verificato i luoghi di esecuzione degli interventi e, anche sulla scorta della documentazione fotografica in atti riferita all'epoca di esecuzione dei lavori, con lavorazioni in corso, ha provveduto a contabilizzare gli stessi a corpo, quantificando l'ammontare complessivo delle opere in variante realizzate dall'appaltatore in € 662.669,51. L'ATI appaltatrice ha anche richiesto il rimborso delle spese sostenute, documentate con fatture, per l'approvvigionamento ed il parziale cablaggio di quadri elettrici occorrenti per il completamento dei lavori, maggiorate di spese generali. A tal proposito, in sede di accesso presso la sede operativa della in Parte_1
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 36 Trentola Ducenta (CE), Lotto 3.07 della Zona Industriale, il CTU ha visionato i quadri elettrici ed i materiali in giacenza, effettuando riprese fotografiche nonché i certificati di conformità dei quadri rilasciati dall'azienda che ha provveduto al loro cablaggio. Ha poi documentalmente riscontrato la loro coerenza con la documentazione contabile prodotta dall'appaltatore stesso in giudizio, ed ha ritenuto la richiesta ammissibile e congrua e comprovata nell'ammontare richiesto di € 123.045,03 (senza iva). Pertanto, il valore delle opere realizzate dall'ATI appaltatrice, comprensivo della fornitura dei materiali a piè d'opera, è stato dal CTU quantificato: lavori contrattuali certificati al SAL 4 al lordo del ribasso contrattuale: 1.770.814,91 €; lavori in variante 662.669,51 €; fornitura quadri elettrici 123.045,03 €, per un totale di € 2.556.529,45. Sottraendo a tale somma il corrispettivo complessivamente pagato dalla S.A. nell'ambito del giudizio sopra citato, residua un credito dell'ATI appaltatrice di € 1.271.266,27, non essendovi stati ritardi nell'esecuzione delle opere imputabili all'attrice. Il CTU ha poi accertato che, sulla base della documentazione in atti, tutte le opere, in variante e di progetto, sono state autorizzate e/o commissionate dalla Stazione Appaltante ed in particolare, dal Verbale di consegna n.4 delle aree, redatto il 26/32012 alla presenza dei Direttori dei Lavori, del Responsabile del Procedimento e del Contr Direttore Sanitario dell' e del legale Controparte_1 rapp.te dell'ATI appaltatrice, in cui si attesta: " ... che in data 09.03.2009 è stato redatto Verbale di Consegna dei lavori N.3 per la realizzazione delle opere previste nel Pronto Soccorso e dei nuovi servizi igienico-sanitari che sono parte integrante della Variante Suppletiva n.1 secondo i tempi fissati nel Cronoprogramma allegato al progetto Esecutivo;
che la DL ha trasmesso in data 23.01.2012 Perizia di Variante Suppletiva n.1 e Perizia per Lavori in estendimento nelle more dell'approvazione della suddetta variante è disposta la consegna delle aree per i lavori di cui al progetto principale: reparto radiologia;
scala radiologia;
camera calda e piazzale pronto soccorso;
strada emergenza per accesso dei Vigili del Fuoco, nelle more dell'approvazione del Progetto esecutivo da parte degli Enti competenti ...”. Pertanto, in virtù di quanto suddetto la Stazione Appaltante ne ha dichiarata la necessità per l'esecuzione dell'opera, ed accettata la consegna, nello stato di fatto oggi accertato, attestandone l'uso e - dunque - la corretta, esecuzione delle stesse, come certificato: dal Direttore Sanitario, con atto prot. n.2015/11227 del 4.5.2015, indirizzato alla Direzione Generale dell' , in Controparte_10 cui si legge che " ... I lavori di ristrutturazione si sono resi indispensabili al fine del funzionamento di tutto il Plesso ma particolarmente per l'adeguamento igienico-sanitario Parte_13
e messa in sicurezza dell'incolumità del personale ospedaliero anche in funzione delle nuove normative vigenti sulla sicurezza dei lavoratori;
ed altresì per l'adeguamento dei progetti relativi alla stessa Radiologia, alla relativa allocazione dell'apparecchiatura TAC. I lavori attualmente restanti sono indispensabili per il completamento ed il funzionamento di tutto il Plesso Ospedaliero e rientrano: la Camera Calda antistante al Pronto Soccorso con relativa scala e monta-lettighe che sia di collegamento tra lo stesso Pronto Soccorso e la radiologia nuova allocata al livello-2, ciò mette in sicurezza sia i pazienti che gli operatori creando collegamenti alternativi e di sicurezza per tutti. Tutti i lavori di
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 37 questo secondo lotto finora realizzati sono stati eseguiti nelle aspettative delle normative di sicurezza ed igienico sanitario attualmente previste e sono già in uso"; dai Direttori dei Lavori che, con Ordine di Servizio n.2, hanno disposto l'esecuzione di opere "Ritenendo nelle more della preparazione della Variante Suppletiva n.1 che si sta redigendo, necessario, indispensabile ed urgente provvedere per poter scongiurare ulteriori danni ai locali già quasi finiti, per poter completare celermente i lavori ………… " Se è vero che la Stazione Appaltante, non ha proceduto alla contrattualizzazione della Variante Suppletiva n.1 e della Perizia dei lavori in estendimento, va rilevato in primo luogo che risulta rispettata la forma scritta in relazione al contratto di appalto;
la variante, seppure non approvata è stata oggetto di apposita pattuizione, che può sopperire a tale mancanza, in quanto approvata dal direttore dei lavori e dal Direttore sanitario che ne ha dichiarato l'indispensabilità. Le opere realizzate in variante, ,poi, risultano effettivamente utilizzate dalla Stazione appaltante, che sarà dunque tenuta al pagamento delle stesse, non potendosi accogliere la domanda di rivalsa nei confronti di e , in forza proprio della dichiarazione di Controparte_4 Controparte_3 indispensabilità del direttore sanitario. Per le ragioni sopra indicate ed escluso, come correttamente affermato dal CTU, il ritardo nella consegna dell'opera da parte dell'attrice, va altresì disattesa la domanda riconvenzionale proposta dall' di Controparte_45
nei confronti dell'attrice per risarcimento dei danni e pagamento delle penali. CP_1
Tenuto conto che, nel corso dei lavori il presidio ospedaliero (P.O.) "S.
[...] dell'Olmo" di Cava de' Tirreni con decorrenza 1° gennaio 2011 veniva Parte_8 annesso alla con Controparte_46
Decreto n. 73 del 15.12.2010 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario con decorrenza appunto dall' 1.1.2011 e che da tale data il nosocomio non è più struttura sanitaria gestita dalla e l' Parte_4 [...]
è subentrata nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili Controparte_1 già di proprietà del nosocomio, in tutti i rapporti attivi e passivi, in particolare nei rapporti contrattuali riguardanti il personale trasferito ed i contratti di fornitura di beni Part e servizi, va rigettata la domanda proposta nei confronti dell' terza chiamata, rilevato altresì che non risultano contestazioni in relazione ai lavori svolti fino al 31/12/2010. L' è subentrata nella titolarità di tutte le funzioni del P.O. " CP_20 [...]
" di Cava de' Tirreni per cui dal 1° gennaio 2011 tutte le attività Parte_8 svolte presso il predetto nosocomio rientrano nelle competenze dell
[...] che ne risponde. CP_1
Sussistendo pertanto il grave inadempimento dell'A.O.U.I. " Controparte_1
, consistita nel mancato pagamento di parte del
[...] CP_1 corrispettivo e nella mancata approvazione della variante, pure pattuita, la stessa va condannata al pagamento in favore di parte attrice, della somma di € 1.271.266,27 oltre interessi ex d dlgs 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo. Con riguardo alla somma richiesta a titolo di lucro cessante, consistito nel mancato guadagno sui lavori non eseguiti, tenuto conto della imputabilità del ritardo alla
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 38 condotta della stazione appaltante, spettano all'attrice € 75.700,00 per danno derivato dal mancato completamento dei lavori, corrispondente al decimo dei lavori non eseguiti, ed € in 361.880,00, per la perdurante sospensione dei lavori, come detto, decorrente dal 27/3/2013, in termini di maggiori oneri per spese generali, improduttivamente sostenuti dall'ATI appaltatrice quantificati a tutto il 29/2/2016, importi ritenuti congrui dal CTU. L'A.O.U.I. " " di va dunque condannata Controparte_1 CP_1 al pagamento, in favore della della somma Parte_1 complessiva di € 1708.846,27 oltre interessi ex d dlgs 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo. Vanno a questo punto esaminate le domande riconvenzionali proposte nei confronti dell' " di dall'Ing. CP_19 Controparte_1 CP_1 [...]
e dall'Arch. , in relazione al compenso spettante alla CP Controparte_3 direzione dei lavori per l'attività effettivamente espletata. L'attività professionale dell'ing. risale al 28/07/1995, allorquando Controparte_4 unitamente all'arch. venne incaricato della progettazione preliminare, Controparte_3 definitiva ed esecutiva per l'intervento sanitario di: In virtù del mandato ricevuto dall' (Delibera del D.G. dott. n. Pt_17 Per_9
968/95) i professionisti presentarono con estrema urgenza il progetto preliminare che venne approvato con delibera n. 1163/1995. L'intervento di elevato interesse pubblico consentiva all' di trasformare il Pt_17
di Cava dei Tirreni a sede di Pronto Controparte_47
Soccorso Attivo- PSA (Legge Reg. n. 2/94) con la possibilità di ottenere i finanziamenti pubblici regionali. Infatti, l'azienda sanitaria incaricava i citati professionisti di calibrare il progetto preliminare in 3 LOTTI funzionali tanto da poter partecipare alla disponibilità dei finanziamenti messi a disposizione dalla Controparte_13
Per raggiungere detta finalità i progettisti dovettero prima redigere il progetto generale approvato con delibera n.34/1995 e successivamente, dopo una verifica del progetto per intervenute norme impiantistiche e di sicurezza, l' Parte_18 decideva di realizzare le opere qualificate con il progetto esecutivo del II LOTTO, approvato con delibera n.923/2004 (cfr. all.to 16 – Delibera n.923/2004) per un importo complessivo di € 3.913.198,29 di cui €. 3.615.198,29 finanziate (art.20 della LR n.2/94). L' con il medesimo atto, riconoscendo ai progettisti un alto valore Controparte_5 professionale, affidava agli stessi anche la Direzione dei Lavori il cui compenso trovava copertura nel quadro economico del progetto finanziato per un totale di €. 413.000,00 oltre IVA alla voce “Oneri tecnici”, nonché all'arch. anche la carica di CP coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, va precisato che l'arch. e l'ing. avevano già sottoscritto con CP CP
l' la convenzione registrata in data 14/04/2000 a al n.650/1 serie III Pt_17 CP_1
(cfr. all.to 15 – Disciplinari di incarico) con la quale venivano regolati i rapporti con il committente circa la determinazione dell'onorario di progettazione e di direzione dei lavori (Tariffa Ing. ed Arch.), mentre, con disciplinare di incarico n. rep. 56 del
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 39 05/06/2008 l'arch. regolava i rapporti con il committente per la carica di CP coordinatore per la sicurezza per un importo di € 121.151,43 oltre IVA (cfr. all.to 15 – Disciplinari di incarico). In virtù del mandato ricevuto dall' l'ing. ha svolto per il II Pt_17 CP Per_12
l'attività di direzione lavori con unicità d'incarico insieme all'arch. fino alla CP data del 02/12/2013, allorquando veniva presentata all'AOU di , in persona del CP_1 nominato RUP ing. con prot. N. 9309 la Perizia di variante Controparte_11 suppletiva n.1 e la Perizia dei lavori complementari in estendimento. In virtù di quanto suddetto, ad oggi, quindi, l'ing. per l'attività effettivamente CP svolta di Direzione dei Lavori, vanta un credito certo di € 10.829,53 comprensivo degli oneri fiscali ed al netto della ritenuta d'acconto (8.605,80 al netto delle spese), così come da fatture . del 13/05/2013 (cfr. all.to 17 – Fatture spettanze professionisti), CP8 nonché un importo di € 16.777,08 per la redazione della variante suppletiva n.1 in uno ai lavori complementari per un importo di opere progettate pari ad € 594.199,88 determinato secondo gli stessi criteri concordati in sede di incarico principale;
mentre l'Arch. , per l'attività effettivamente svolta di Direzione dei Lavori e Controparte_3 coordinamento in materia di sicurezza e salute dei lavoratori vanta un credito di € 24.185,27 comprensivo degli oneri fiscali ed al netto della ritenuta d'acconto, così come da fatture n.4 del 13/05/2013 di €.9.108,37 e n.5 del 13/05/2013 di €.15.076,90 (cfr. all.to 17 – Fatture spettanze professionisti); nonché un importo di € 16.777,08 per la redazione della variante suppletiva n.1 in uno ai lavori complementari per un importo di opere progettate pari ad € 594.199,88 determinato secondo gli stessi criteri concordati in sede di incarico principale. Come rilevato correttamente dal CTU i suddetti importi sono congrui con le prestazioni effettivamente eseguite e pertanto dovranno essere corrisposti ad entrambi i professionisti dall' 'A.O.U.I. " di . Controparte_1 CP_1
Va poi tenuto conto che la delibera del Direttore Generale dall'
[...]
N.1072 del 12/12/2014 Controparte_41 deve essere qualificata una revoca degli incarichi conferiti ai nominati professionisti, cui spetta, in virtù degli artt. 10 e 18 della Legge 02/03/1949 n. 143, che disciplinano gli effetti della revoca dell'incarico del professionista destituito dalle mansioni a lui affidate senza giusta causa, all' l'ing. un importo di € 29.255,91 come lucro CP cessante, ovvero a titolo di compenso per il mancato guadagno contrattualmente pattuito per la direzione lavori e all'arch. un importo € 29.255,91 come lucro CP cessante, ovvero a titolo di compenso per il mancato guadagno contrattualmente pattuito per la direzione lavori ed un importo € 76.197,37 a titolo di compenso per il mancato guadagno contrattualmente pattuito per il coordinamento della sicurezza. Non si ritiene dovuto, in quanto non adeguatamente provato, il danno da perdita di chances ed il danno all'immagine
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono come da dispositivo, sulla base del decisum e tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dall' Controparte_1
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 40
Controparte_41
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1505/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto APPALTO DI OPERE PUBBLICHE, pendente tra Parte_1 Pt_1
[...] NT
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Parte_4 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e per l'effetto:
2. dichiara risolto per grave inadempimento dell'
[...]
, il contratto NT di appalto rep. n.2/2005 del 4/2/2005: 3. condanna l' NT
al pagamento, in favore dell'
[...] [...] della somma di € 1.708.846,27 oltre interessi ex d Parte_1 dlgs 231/02 dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
4. accoglie, nei limiti e per le causali in motivazione, la domanda proposta da e, Controparte_3 per l'effetto:
5. condanna l' NT
al pagamento, in favore di
[...] CP
, della somma di € 56.862,52 oltre interessi ex d dlgs 231/02 dalle
[...] scadenze delle singole fatture al soddisfo;
6. condanna l' NT
al pagamento, in favore di
[...] CP
, della somma di € 146.415,63 oltre interessi ex d dlgs 231/02
[...] dalle scadenze delle singole fatture al soddisfo;
7. rigetta, per le causali in motivazione, le domande proposte dell'
[...]
NT
;
[...]
8. condanna l' NT
, al pagamento, in favore dell'
[...] Pt_1 delle spese di giudizio che si liquidano in € 1713,00 Parte_1 per spese ed € 37951,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
9. condanna l' NT
, al pagamento, in favore di
[...] CP
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 14103,00 per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 41 10. condanna l' NT
, al pagamento, in favore di
[...] CP
., delle spese di giudizio che si liquidano in € 14103,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
11. condanna l' NT
, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_4 delle spese di giudizio che si liquidano in € 5200.00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge;
12. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, liquidate nel corso del NT giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1505/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 42