Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 5047/2022, riservata in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 16.5.2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ioppoli e presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale n. 5697, per procura allegata al ricorso in appello appellante e
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta D'Intini e Marcella CP_1
Mariani e presso queste ultime elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli n. 2, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata e con la partecipazione del Procuratore Generale
1
11.7.2022
Conclusioni
Parte appellante: “Perché l'adìta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente ricorso in appello, voglia: in via preliminare, considerata la percezione del reddito di cittadinanza da parte della sig.ra sospendere l'esecuzione del provvedimento CP_1
relativamente all'assegno di mantenimento per la moglie nel merito: revocare e riformare l'impugnata sentenza n. 12555/2022, resa dal Tribunale di Roma in data 05.07.2022 e pubblicata e comunicata in data 22.08.2022 per i motivi innanzi esposti e per quelli precisati nella memoria di costituzione ed in comparsa conclusionale di primo grado, da aversi per ripetuti e trascritti come motivi di impugnazione specifica, e per l'effetto accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado, ivi compresa la richiesta di svolgimento di ctu. con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.” (da memoria di costituzione del giudizio di primo grado del 20.11.2020: in via principale… :1) dichiarare la separazione con addebito alla moglie;
2) dichiarare che i coniugi sono autonomi economicamente e provvedano ciascuno al proprio mantenimento;
3) disporre l'affidamento esclusivo al padre presso la casa familiare con possibilità per la madre di vederlo secondo i tempi e le modalità che saranno fissati dal tribunale secondo quanto emerso dalla ctu;
4) assegnazione della casa coniugale di via
Ferruccio Olivo 21 quale genitore collocatario;
5) disporre in caso di collocamento del figli con il padre il mantenimento da parte della madre nella misura di euro 300 mensili , oltre istat e spese straordinarie al 50%. In via subordinata affidamento condiviso ad entrambi i genitori con il collocamento presso il genitore ritenuto più idoneo con regolamentazione delle modalità di frequentazione e di visita del genitore non collocatario ed obbligo per il non collocatario di corrispondere a titolo di mantenimento la somma ritenuta congrua dal tribunale. In via istruttoria c.t.u. A verbale del 17.6.2022 quando la causa è stata trattenuta in decisione: “il difensore insiste nella c.t.u. e chiede l'affidamento condiviso.
Controparte è d'accordo”)
2 Parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi indicati in narrativa, 1) rigettare l'appello proposto dal signor e, in accoglimento dell'appello incidentale Parte_1
proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata: 2) disporre l'addebito della separazione al signor 3) confermato l'affidamento condiviso del figlio minore Parte_1
con residenza presso la madre e confermate, allo stato, le modalità di Per_1
frequentazione con il padre disposte dal Tribunale: - specificare che il padre riaccompagni sempre il figlio a casa della madre alle ore 19,30 e che il sabato mattina lo prelevi alle ore
10; - specificare che il giorno infrasettimanale in cui il padre può tenere con sé il figlio sia il giovedì; 3) disporre a carico del signor un assegno di mantenimento in favore Parte_1
della signora non inferiore a € 600,00, e un assegno di mantenimento per il figlio CP_1
non inferiore ad € 600,00, rivalutabili come per legge, entrambi a far data dal mese di settembre 2020 (data del deposito del ricorso per separazione); 4) in ogni caso, disporre che l'assegno di mantenimento per il figlio pari a € 300,00 già disposto con l'ordinanza presidenziale dell'11 gennaio 2021 debba essere rivalutato secondo gli indici ISTAT a far data dal medesimo mese dell'anno successivo;
5) sempre in ogni caso, disporre che l'assegno di mantenimento per la moglie e per il figlio venga corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese;
6) con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Motivazione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 8.10.2020 adiva il Tribunale di Roma CP_1
chiedendo la pronuncia di separazione con addebito dal coniuge, con Parte_1
il quale aveva contratto matrimonio l'1.10.2017, l'affidamento esclusivo del figlio Per_1
(n. l'8.6.2019), con collocamento presso di sé e la regolamentazione della permanenza presso l'altro genitore, l'attribuzione di un assegno di mantenimento mensile per sé e per il figlio quantificato nell'importo complessivo di 600,00 euro, con ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a trasferirsi con il figlio in Felline (LE), dove si era già di fatto trasferita nell'estate dello stesso anno presso l'abitazione dei genitori e, in via subordinata, l'assegnazione della casa familiare sita in
Roma, via Ferruccio Ulivi n. 21, di proprietà dell' CP_2
3 Costituitosi in giudizio, non si opponeva alla domanda di separazione Parte_1
ma chiedeva il rigetto delle altre domande chiedendo, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla l'affidamento esclusivo del figlio con collocamento presso di CP_1
sé con conseguente regolamentazione della frequentazione con il genitore non collocatario, l'assegnazione della casa familiare e la fissazione di un contributo materno per il mantenimento ordinario del figlio dell'importo mensile di 300,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso il genitore ritenuto più idoneo all'esito di una valutazione tramite consulenza tecnica, che chiedeva ammettersi in via istruttoria;
si opponeva alla domanda di autorizzazione del trasferimento del figlio in Puglia.
All'esito della comparizione personale dei coniugi, con provvedimenti in data 14.1.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio ad entrambi i genitori collocandolo presso la madre in Roma regolamentandone la permanenza presso l'altro genitore, assegnava la casa familiare alla imponeva al l'obbligo di CP_1 Parte_1
contribuire al mantenimento ordinario del figlio quantificando l'assegno dovuto a Per_1
tale titolo nella somma mensile di 300,00 euro, onerandolo altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
All'esito della fase istruttoria, il Tribunale con la sentenza definitiva indicata in epigrafe così decideva: “1) dichiara la separazione personale tra e che hanno CP_1 Parte_1
contratto matrimonio in Ugento (LE) in data 01.10.2017; 2) rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
3) dispone che il corrisponderà alla a titolo di assegno per il suo Parte_1 CP_1
mantenimento la somma di € 400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
4) affida il figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori pur continuando a vivere con la madre in Roma, il padre potrà vederlo quando lo desideri ed in ogni caso a weekend alternati dal sabato mattina alle domenica sera, oltre ad un pomeriggio
a settimana (in caso di disaccordo il giovedì pomeriggio) dalle ore 15,00 sin o alle 20,00 e con un pernotto dal pomeriggio all'uscita di scuola sino alla sera successiva, nel corso della settimana durante la quale non
è previsto che il padre trascorra il weekend con il figlio, il trascorrerà con il figlio una settimana Parte_1
alternativamente durante il periodo di Natale o Capodanno ed almeno 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, fatti in ogni caso salvi diversi accordi tra i genitori e tenute sempre presenti le
4 prevalenti esigenze del minore;
5) il continuerà a corrispondere alla titolo di contributo Parte_1 CP_1
per il mantenimento del figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e si farà carico del 70% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette scolastiche e universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall'accordo e comunque secondo quanto disciplinato nel protocollo vigente redatto in accordo con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;
il residuo 30% rimane a carico della madre, con obbligo di rimborso a favore di quello che le anticipi;
6) assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Ferruccio
Ulivi n. 21, alla in virtù del collocamento del figlio minore;
7) manda la cancelleria di provvedere CP_1
per le conseguenti annotazioni presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di Roma con riferimento all'atto di matrimonio n. 00585, dell'anno 2018, parte 2, serie C05; 8) spese compensate.”.
Il ha proposto appello con ricorso depositato il 26.9.2022 contestando come Parte_1
erronea la decisione del Tribunale relativamente al regime di affidamento del figlio Per_1
ed alle statuizioni di carattere economico;
ha rappresentato, quanto alle condizioni economico-patrimoniali delle parti, di essere un lavoratore del mondo dello spettacolo ma che i contratti che stipulava erano a chiamata e quindi non aveva un'entrata mensile fissa e regolare, che la percepiva il reddito di cittadinanza che non aveva dichiarato in CP_1
precedenza, e che in ogni caso non era priva di capacità lavorativa in quanto durante il periodo di permanenza in Puglia lavorava come receptionist presso l'attività ricettiva gestita dai genitori;
ha insistito nella domanda di addebito della separazione alla CP_1
causa del comportamento ostruzionistico che aveva nei suoi confronti relativamente alla frequentazione padre-figlio e perché prendeva in autonomia, senza consultarlo, tutte le decisioni che riguardavano la vita del figlio.
In via preliminare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato relativamente alla parte in cui aveva riconosciuto alla un assegno di CP_1
mantenimento; in via istruttoria, insisteva nella domanda di ammissione di una consulenza tecnica, rigettata in primo grado, per la valutazione della capacità genitoriale delle parti e per la scelta in ordine al miglior regime di affidamento e di collocamento del figlio. Ha chiesto, inoltre, la condanna alla x art. 96 c.p.c. CP_1
5 Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 18.9.2023, la a concluso come CP_1
in epigrafe trascritto. In particolare quanto alla domanda di addebito della separazione proposta dal ha affermato che i fatti a lei addebitati dalla controparte erano Parte_1
non provati, oltre che inconsistenti, specificando che la dedotta violazione dei doveri nascenti dal matrimonio a lei ascritta dal coniuge era relativa a fatti successivi al provvedimento presidenziale. Peraltro, lo stesso si contraddiceva laddove da Parte_1
un lato affermava di non avere avuto contezza dell'avvenuto disgregarsi dell'affectio coniugalis mentre ammetteva che, precedentemente al trattenimento in Puglia da parte della moglie, aveva anche tentato di fare ricorso ad una terapia di coppia. A sostegno dell'appello incidentale, sosteneva invece, che era stato proprio il marito a venir meno ai propri doveri coniugali rendendo intollerabile la loro convivenza. Ha esposto che l'unione con il iniziata con la convivenza molti anni prima del matrimonio, aveva Parte_1
presentato nel tempo diversi momenti di crisi, con ricorso anche a terapie di coppia. In occasione della gravidanza, del difficile parto e dell'ospedalizzazione del bambino che, nato prematuramente, era stato in incubatrice per circa venti giorni, erano emersi in modo esplicito i comportanti screditanti da parte del marito solo concentrato su se stesso e screditante nei confronti della moglie, lasciata sola in un momento così delicato per lei.
Quanto all'appello di controparte relativo all'affidamento del figlio, la poneva in CP_1
evidenza come, in realtà entrambe le parti avessero rinunciato alle rispettive domande di affido esclusivo all'udienza del 17 giugno 2022 tenutasi in primo grado della quale produceva il verbale. Si opponeva alla richiesta di c.t.u. motivata dal tra l'altro, Parte_1
con la necessità di accertare se ella fosse o meno in grado di prendersi cura del bambino da sola, mancando qualunque elemento che potesse suscitare sospetti su tale circostanza, come dimostrato dalla documentazione da lei prodotta.
Quanto, infine, all'appello relativo all'assegno di mantenimento, rilevava come l'importo della pensione di invalidità non potesse essere ascritto al suo reddito, mentre era divenuta titolare di reddito di cittadinanza nella misura di 460 euro mensili solo dal marzo 2022, sottolineando come l'attribuzione di tale beneficio non fosse destinata a durare per sempre. Sottolineava, inoltre, come il canone di locazione dell'immobile nel quale CP_2
viveva era passato ad euro 470 mensili.
6 Al contrario, il che aveva omesso di produrre le proprie denunce dei redditi, Parte_1
aveva dichiarato uno stato di indigenza non credibile che lui stesso aveva reiteratamente smentito con contradditorie dichiarazioni nelle diverse fasi del giudizio di primo grado, percependo egli un reddito di circa 2500 euro mensili, di talchè gli assegni previsti in suo favore ed in favore del figlio dovevano essere aumentati.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state invitate a produrre documentazione aggiornata sulle rispettive condizioni economico- patrimoniali ed autorizzate al deposito di successive note e repliche difensive ed è stato chiesto ai Servizi Sociali competenti per territorio di fornire informazioni aggiornate sulla condizione della prole minore d'età.
Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della sentenza.
Il Servizio Sociale di Roma - Municipio VII - ha fatto pervenire la propria relazione in data
28.11.2023.
L'udienza del 16.5.2024, alla quale la causa era rinviata d'ufficio per esigenze di riorganizzazione del ruolo, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
-Preliminarmente, devono essere rigettati il motivo d'appello principale del e Parte_1
l'appello incidentale della relativi alle rispettive domande di addebito della CP_1
separazione. Nessuna delle due parti, infatti, deduce che alle circostanze rispettivamente dedotte a sostegno delle domande di addebito, fosse riconducibile la fine dell' “affectio coniugalis”. Il descrive i fatti dedotti come “gravemente lesivi del suo diritto Parte_1
alla bigenitorialità”, esponendo circostanze (come quella della permanenza della moglie in Puglia, dopo una vacanza ivi trascorsa con lui ed il bambino )che dall'annotazione di servizio della polizia municipale del Comune di Alliste dell'8.7.2020 prodotta da controparte, appaiono chiaramente più che la causa, il sintomo finale e prodromico all'iniziativa giudiziaria della moglie che sarebbe intervenuta di lì a poco ( il ricorso per separazione è dell'8.10.2020). La d'altra parte, deduce, del tutto genericamente, CP_1
7 comportamenti non meglio collocati nel tempo relativamente alla violazione da parte del dei suoi “ obblighi di legge”, avuto riguardo al suo rifiuto di acquistare alimenti Parte_1
per sé e per il bambino o il loro contrasto sulle terapie e sulle visite alle quali sottoporlo, senza nessun riferimento all'efficacia causale di tali comportamenti sulla fine della loro relazione affettiva. Peraltro, dalle stesse affermazioni del contenute nell'atto Parte_1
di appello e non contestate da controparte, risulta che la crisi della coppia era ben precedente ai fatti rispettivamente dedotti, avendo l'appellante fatto riferimento anche ad un pregresso tentativo di ricorrere ad una terapia di coppia.
Quanto all'affidamento del figlio minore della coppia, che attualmente ha 5 anni, non risultano elementi tali da dover derogare al principio della bigenitorialità, né, d'altra parte, dalla lettura dell'ultima relazione dei Servizi sociali del Municipio VII, inviata a questa
Corte il 5.12.2023, risulta una situazione che induca ad un approfondimento tecnico sulle capacità genitoriali di ciascuno dei genitori ai fini del suo collocamento. Né, tenuto conto della certificazione medica prodotta dalla reclamata, può ritenersi, allo stato, come sembra affermare il che la malattia dalla quale ella è affetta (sclerosi multipla), possa Parte_1
mettere in discussione la sua capacità di prendersi cura adeguatamente del figlio. Risulta, infatti, dal certificato medico del Policlinico Tor vergata U.O.S.D. Sclerosi multipla, dell'8.9.2023, allegato alla comparsa di costituzione, una “situazione stabilizzata ed invariata dal 20.1.2021 ed uno status neurologico che non compromette la sua autonomia funzionale”. Per altro verso, dall'ultima relazione del servizio sociale nonché da quella delle insegnanti del bambino, risulta che entrambi i genitori partecipano attivamente alla vita della scuola, registrandosi “la presenza e la collaborazione di entrambe le figure genitoriali a riunioni, eventi laboratoriali e quant'altro proposto dalla scuola o dalla sezione”.
Tuttavia, dalla predetta relazione, oltre che da quella del TSMREE, emerge il permanere di una situazione di conflitto tra i genitori (con ciascuno dei quali il bambino risulta avere un buon legame affettivo), che certamente lo sta danneggiando. Si legge, infatti, nella relazione dinanzi citata che “è affetto da encompresi che sembrerebbe essere legata Per_1
ad una richiesta d'attenzione e ad un'ansia da separazione (v. valutazione psicodiagnostica del TSMREE) per la quale il Servizio consiglia di “attivare in favore dei genitori del minore
8 un percorso di terapia familiare al fine di prevedere per entrambi uno spazio di dialogo costruttivo in cui portare eventuali problematiche condivise riguardanti il piccolo , Per_1
che sta attraversando una fase emotiva delicata causata dalla separazione dei genitori, che necessitano di essere guidati nell'individuazione di strategie condivise finalizzate a sostenere il figlio nel superamento di tale evento” . Si rende necessario, pertanto, che la condizione del minore sia monitorata dal Servizio sociale competente, anche con il coinvolgimento del TSMREE di zona, con l'adozione di tutte le iniziative che riterrà opportune al fine di favorire il superamento di incomprensioni reciproche tra i genitori, favorendo da parte loro un comportamento di piena accettazione del valore della bigenitorialità per un corretto sviluppo psicofisico del figlio.
Deve, pertanto, essere confermato l'affidamento condiviso del bambino ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. Quanto alle modalità di visita del padre, che appaiono già congruamente disciplinate dal provvedimento impugnato, le parti concordano sulla necessità che siano previsti gli orari di prelievo e di riaccompagnamento del bambino. Tale domanda deve essere accolta precisandosi che nei week-end di spettanza del padre, salvo diverso accordo, questi potrà prelevare il bambino dalla sua abitazione alle ore 10 del sabato e riportarlo presso l'abitazione della madre alle ore 19,30 della domenica. Nel caso di pernotto infrasettimanale (già fissato dalla sentenza impugnata nel giorno del giovedi, in caso di disaccordo delle parti), il bambino potrà essere ripreso dal padre alla fine dell'orario scolastico e riportato presso il domicilio materno entro le ore
19,30. Durante i periodi di festività come indicati dalla sentenza impugnata e salvo diverso accordo, il padre potrà prelevare il bambino nei periodi di sua spettanza alle 10 del mattino e ricondurlo presso la madre alla fine del periodo entro le ore 19,30.
Quanto all'assegno di mantenimento in favore della il tribunale ne ha previsto CP_1
l'obbligo di corresponsione da parte del nella misura di euro 400 mensili, Parte_1
tenuto conto che la che percepiva un assegno di invalidità di circa 300 euro mensili, CP_1
non svolgeva più alcuna attività lavorativa, dopo essersi ritrasferita a Roma con il figlio, avendo dovuto rinunciare all'attività di receptionist presso il bed and breakfast dei genitori a Lecce, mentre la sua specifica professionalità non poteva trovare spazio a Roma a causa
9 dell'epidemia da Covid 19. Ha osservato altresì il tribunale che il - che non Parte_1
aveva adempiuto all'onere di depositare idonea documentazione reddituale aggiornata - aveva comunque una solida professionalità, che, sia pure ad intervalli, gli aveva consentito anche di percepire retribuzioni mensili pari ad euro 4000,00 mensili. Rileva inoltre il tribunale che la ra gravata all'epoca per il pagamento di un canone di locazione “di CP_1
poco superiore ad euro 200 mensili”.
All'esito del presente giudizio ritiene la Corte che vada confermata la debenza e la congruità dell'assegno di mantenimento previsto per la in euro 400 mensili (del CP_1
quale il ha chiesto la revoca e la l'aumento ad euro 600) e la congruità Parte_1 CP_1
dell'assegno di mantenimento quantificato dal tribunale in favore del figlio nella misura di euro 300,00 mensili (del quale la ha chiesto l'aumento ad euro 600). Il reddito CP_1
dell'appellata, infatti, è rimasto pressochè invariato dall'epoca della decisione di primo grado, giacchè la percezione del reddito di cittadinanza dal marzo 2022 nella misura di euro 470 mensili, poi sostituito nel 2023 dalla percezione del reddito di inclusione nella misura di euro 283 mensili ( v. documentazione prodotta nel presente giudizio), deve ritenersi assorbito parzialmente dall'aumento del canone di locazione dell'alloggio CP_2
che, stimato dal tribunale in una somma di poco superiore ai 200 euro, è oggi pari a 474 euro mensili (v. avviso di pagamento di marzo 2024 prodotto nel presente giudizio dall'appellata). D'altra parte, va evidenziato che il è gravato anche dell'onere Parte_1
del pagamento del 70% delle spese straordinarie.
Quanto alla condizione economica del lavoratore nel mondo delle produzioni Parte_1
cine-audiovisive, egli all'udienza presidenziale del 7.12.2020, aveva dichiarato di avere un reddito netto mensile “di circa 1700 - 1800 euro variabili”, mentre nella dichiarazione giurata del 18.11.2020 aveva dichiarato di avere percepito redditi negli ultimi tre anni pari ad euro 20.622, 18.226, 26.758. Nella dichiarazione giurata del 15.8.2023 prodotta nel presente grado di giudizio, ha dichiarato di lavorare nel suo settore, sia quale lavoratore subordinato, che quale lavoratore autonomo, e di lavorare, inoltre, anche presso una ditta di spurgo e sanificazione di fognature e fosse biologiche, ma dei redditi percepiti a tale
10 titolo non vi è alcuna traccia neanche nei pochi estratti conto prodotti relativi soltanto ad alcuni trimestri del 2020. Né sono state prodotte le denunce dei redditi.
L'appellante, inoltre, non dichiara alcuna spesa per l'alloggio vivendo incontestatamente a casa dei genitori senza quindi essere gravato oltre che dalle spese di un canone di locazione, anche da quelle correnti di acqua di luce e di gas.
Alla luce di tali circostanze, ritiene la Corte che non sia credibile che l'appellante non percepisca alcun reddito, tenuto conto di quanto da lui stesso affermato, dapprima all'udienza presidenziale e, successivamente, nell'autodichiarazione, apparendo plausibile che egli percepisca, sia per l'attività nel settore delle produzioni cine-audiovisive che per l'ulteriore attività dichiarata in una ditta di spurgo e sanificazione di fosse biologiche, compensi “in nero”. A tale riguardo la circostanza che egli abbia richiesto nel 2022 ed oggi percepisca l'indennità di disoccupazione, sta soltanto a dimostrare come egli non dichiari alcun reddito a nessun titolo, ma non certamente che tali omesse dichiarazioni, per quanto sopra esposto, siano credibili.
La sentenza di primo grado, pertanto, quanto alla determinazione di entrambi gli assegni di mantenimento, deve essere confermata.
In accoglimento della domanda proposta dalla deve disporsi che l'assegno di CP_1
mantenimento previsto in favore del figlio abbia decorrenza dalla domanda di primo grado disponendosi altresì che le relative somme siano rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat .
Quanto all'assegno previsto in favore della tenuto conto che fino al suo rientro a CP_1
Roma (9.3.2021), ella viveva con i genitori in provincia di Lecce e percepiva un reddito da lavoro come receptionist, la sua decorrenza deve essere stabilita a tale data, quando le è venuto a mancare tale reddito, disponendosi altresì che le relative somme siano rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Deve disporsi, inoltre, che gli importi mensili dovuti dal a titolo di assegno per Parte_1
il mantenimento della moglie e di mantenimento per il figlio minore, debbano essere corrisposti presso il domicilio della ntro il giorno 5 di ogni mese. CP_1
11 Deve, infine rigettarsi la domanda del di condanna della x art. 96 c.p.c., Parte_1 CP_1
non risultando che ella abbia agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, né sussistendo alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo predetto.
Tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti in entrambi i gradi, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza, eccezione disattese, a parziale modifica della sentenza n.
1255/2022 così provvede:
- nei week-end di spettanza di , salvo diverso accordo, egli potrà Parte_1
prelevare il bambino dall'abitazione in cui si trova alle ore 10 del sabato e riportarlo presso l'abitazione della madre alle ore 19,30 della domenica. Nel caso di pernotto infrasettimanale (già fissato dalla sentenza impugnata nel giorno del giovedi, in caso di disaccordo delle parti), il bambino potrà essere ripreso dal padre alla fine dell'orario scolastico e riportato presso il domicilio materno entro le ore 19,30. Durante i periodi di festività, come indicati dalla sentenza impugnata e salvo diverso accordo, il padre potrà prelevare il bambino nei periodi di sua spettanza alle 10 del mattino e ricondurlo presso la madre alla fine del periodo entro le ore 19,30;
- gli assegni di mantenimento di euro 400 in favore della di euro 300 in favore del CP_1
figlio minore decorreranno, rispettivamente, dal 9.3.2021 e dalla domanda di primo grado, saranno rivalutati anno per anno secondo gli indici istat e dovranno essere corrisposti presso il domicilio della ntro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
- manda al Servizio sociale ed al TSMREE, nei limiti delle rispettive competenze, per la presa in carico della coppia genitoriale e del bambino, attivando in loro favore tutti i percorsi che saranno ritenuti necessari al fine di eliminare la conflittualità dei genitori e di
12 di sostenere il bambino nella sua specifica fase evolutiva . Con onere per entrambi i Servizi di segnalare al P.M.M. ogni situazione che ponga in pericolo l'interesse del minore.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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