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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°159 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello DA rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Agnello elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo via Marco Polo n.62 presso lo studio dell'Avv.to Ragonese appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Luigi La Valle elettivamente domiciliato CP_1 presso la sede dell'Avvocatura Regionale in Palermo via Del Fante n.58/D appellato FATTO E DIRITTO Premesso che con sentenza n.204/2024 del 14.2.2024 il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere la Parte_1 liquidazione di un danno biologico in misura l 6% in dipendenza dell'infortunio sul lavoro del 21.2.2021; che, in particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico era valutabile nella misura del 4%, coincidente con quella (già) riconosciuta dall' in sede amministrativa;
CP_1 che avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 16.2.2024, chiedendone la riforma;
che l' si è ritualmente costituito in giudizio, resistendo al gravame. CP_1 consi parte appellante, in seguito all'espletamento di c.t.u., non è comparsa né all'udienza di discussione del 30.1.2025, né a quella odierna successiva, di cui ha ricevuto rituale comunicazione dalla cancelleria;
ritenuto, conseguentemente, che l'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., deve essere dichiarato improcedibile;
ritenuto, infine, che il , ex art. 152 disp. att. c.p.c., non è tenuto al Parte_1 pagamento delle spese di qu n favore dell'appellato e che, per le medesime ragioni, le spese di c.t.u., liquidate come da odierno separato decreto, devono porsi definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello avverso la sentenza n.204/2024 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento. Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio nei confronti dell'appellato.
Pag.1 Pone definitivamente a carico dell' decreto. Palermo 6 febbraio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo
le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1
Il Presidente Michele De Maria
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