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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 29/01/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Vallo della Lucania, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Carmine Esposito Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1247/2023 del Ruolo Generale, passata in decisione all'udienza dell'11 luglio 2023, avente per oggetto: Separazione consensuale
Tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/09/1978, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'avv. CAFARO LUIGI
- ricorrente -
e
(C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
(SA) il 20/02/1978 rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso dall'Avv. Iolanda Molinaro
- ricorrente -
ricorrenti
Nonchè
P.M. in sede
Interventore ex Lege FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/11/2023, e Parte_1 CP_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 21.06.2010 in
[...]
Agropoli adottando il regime della separazione dei beni;
dal matrimonio è nata la figlia minore (nata a [...] il [...]). Persona_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione delle incompatibilità caratteriali tra le parti, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate in ricorso introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza del 19.12.2023 le parti comparivano personalmente e, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ribadivano la propria volontà di separarsi alle condizioni del ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente nel rispetto reciproco;
2) Assegnare la casa familiare, sita in
Omignano alla via Padula n°5, unitamente ai mobili che la corredano, alla Sig.ra che vi continuerà ad CP_1 abitare, con la figlia minore. Il sig. avrà facoltà di asportare dalla casa familiare tutti i suoi effetti Pt_1 personali;
3) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con Per_1 collocamento presso la madre nell'abitazione sita in Omignano alla via Padula n°5; 4) Disporre che il padre potrà sentire telefonicamente la figlia almeno due volte al giorno e tenerla con sé ogni volta che può, compatibilmente con le esigenze di lavoro. In considerazione della tipologia di lavoro del sig. , articolato su turnazione resa Pt_1 nota di settimana in settimana, si stabilisce che il sig. , all'inizio di ogni settimana, comunicherà alla Pt_1 sig.ra anche a mezzo messaggio, i due pomeriggi nei quali potrà tenere con sé la minore e i/il giorni/o, CP_1 almeno due volte al mese, nel/i quale/i la minore potrà pernottare con il padre. Durante le vacanze estive il padre potrà tenere la minore con sé per 10 giorni, anche non consecutivi, in base alle ferie concesse, delle quali darà comunicazione alla sig.ra non appena ne verrà a conoscenza, così da consentire alla stessa di poter CP_1 organizzare le proprie ferie con la minore. 5) A titolo indicativo il padre potrà tenere con sé la minore cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze Natalizie e due durante le vacanze di Pasqua. Resta inteso che se nel periodo natalizio la minore non si allontanerà dal domicilio abituale, il genitore momentaneamente collocatario consentirà alla bambina di vedere anche l'altro genitore per lo scambio degli auguri;
6) Onerare il sig. a fornire alla sig.ra un recapito telefonico attivo al quale la può contattare il marito Pt_1 CP_1 CP_1 in caso di urgenza e/o emergenza relativa alla figlia minore;
7) Onerare il sig. al pagamento Per_1 Pt_1 di una somma a titolo di mantenimento per la figlia minore pari a € 400,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro il cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario e rivalutabile annualmente secondo gli CP_1 indici . 8) Onerare il sig. al pagamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento della Org_1 Pt_1 moglie pari ad € 200,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro il cinque di ogni mese a mezzo di CP_1 bonifico bancario e rivalutabile annualmente secondo gli indici . Le parti concordano che l'assegno di Org_1 mantenimento disposto in favore della sig.ra venga corrisposto dal sig. esclusivamente per 12 mesi CP_1 Pt_1
a far data dal giorno di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per l'omologa della separazione personale.
9) Onerare il sig. al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Si dà atto che per spese straordinarie si Pt_1 intendono: Le SPESE AN (che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori): visite specialistiche prescritte dal medico curante e da effettuarsi presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialistica;
SPESE
AN (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) cure dentali, ortodontiche e oculistiche, trattamenti sanitari comprese le spese del nutrizionista e interventi chirurgici presso privati;
SPESE
HE (che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche;
libri di testo;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
SPESE
HE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
SPESE HE (che richiedono il preventivo accordo tra i genitori) attività sportive e iscrizioni a palestre;
Si precisa che le spese extra assegno richiedono il necessario accordo, espresso o tacito, salvo che non siano prescritte per ragioni sanitarie e devono essere documentate. Le spese sanitarie sono quelle connotate dai caratteri della necessità od urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo, come pure i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
10) Che l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito dalla sig.ra al 100%; 11) Le parti sin d'ora si scambiano reciproco consenso al rilascio del passaporto in favore CP_1 dell'altro coniuge, senza frapporre alcuno ostacolo. 12) La Signora si impegna sin d'ora a rimettere CP_1 la querela sporta nei confronti del marito e da cui è scaturito il p.p. n. 382\2023 R.G.n.r.P.M. Tribunale di
Vallo della Lucania. 13) Le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli del figlio minore Per_2
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ), nato a [...]_1 C.F._2
(SA) il 20/02/1978, che hanno contratto matrimonio in data 21.06.2010 in Agropoli, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agropoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 29.1.2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Carmine Esposito dott.ssa Elvira Bellantoni