Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 15/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03021/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3021 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giliberti, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Brescia 3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione sulla domanda di flussi di ingresso in Italia presentata in favore dell’odierno ricorrente ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per la determinazione dei flussi programmati per l'ingresso in Italia - id domanda P- MI -L -Q -2024-110811
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente contesta l’inerzia dell’amministrazione, in quanto, dopo aver ottenuto il nulla osta all’ingresso in Italia nell’ambito delle quote fissate dal decreto flussi, non è poi stato convocato dall’amministrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La documentazione in atti evidenzia che in data 14.11.2024 il ricorrente ha ottenuto il visto di ingresso ed è stato convocato per il giorno 20.12.2024 per la stipulazione del contratto di soggiorno.
Ne deriva che l’amministrazione ha provveduto sulla richiesta del ricorrente, sicché la pretesa ad ottenere una determinazione espressa da parte dell’amministrazione deve ritenersi soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le concrete modalità di definizione della lite e la circostanza che l’amministrazione abbia provveduto nelle more della trattazione del ricorso consentono di disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO