Articolo 17 della Legge 13 settembre 1982, n. 646
Articolo 16Articolo 18
Versione
13 ottobre 1982
Art. 17.
L' articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituito dal seguente:
"L'allontanamento abusivo dal comune ((o dalla frazione di comune)) di soggiorno obbligatorio e' punito con la reclusione da due a cinque anni e' consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1982