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8 settembre 1988
8 settembre 1988
Art. 1. 1. Sono di competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti di autorizzazione alla vendita dei beni di proprieta' delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 , nonche' i ricorsi contro atti o provvedimenti adottati nel corso della suddetta procedura di vendita.
2. I giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Nota all' art. 2:
La legge n. 1034/1971 istituisce i tribunali amministrativi regionali.
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2. I giudizi pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria aventi ad oggetto la vendita dei beni di cui al comma 1 sono estinti d'ufficio e cessano di produrre effetti i provvedimenti giudiziali relativi ai suddetti beni, con salvezza delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
3. Per i giudizi di cui ai commi 1 e 2 il termine per proporre eventuale ricorso al tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il tribunale amministrativo regionale provvede anche sulle spese del giudizio estinto.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
Il D.L. n. 26/1979 reca: "Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".
Nota all' art. 2:
La legge n. 1034/1971 istituisce i tribunali amministrativi regionali.
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Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2280 del 02https://www.laleggepertutti.it/ · 1
Cassazione civile sez. I, 02/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2280 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 28659/2019 proposto da: Infosat s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Vesalio n. 22, presso lo studio dell'Avvocato Alfredo Irti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro …
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Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2930Provvedimento: […] MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denuncia dell'art. 1 della leggeviolazione del 2° comma n. 544/1981, dei commi 2° e 4°, dell'art. 1 della legge n. 391/1988, dell'art. 11 della legge n.319/1980, degli artt. 484, 630, […] il credito doveva poi 5 essere azionato con le modalità di cui al 4° comma dell'art. 1 della legge n.391/1988; b)le spese di consulenza espletata dalla relativa alla valutazione del bene OS essendo il credito del ricorrenteesecutato, credito di lavoro, dovevano per l'art. 10 della legge n.533/1973 gravare sull'erario; […]Leggi di più...
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- art. 111 Costituzione·
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